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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2989/2023 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Pagamento di indennità di occupazione,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Andrea Giancristofaro, di Varese,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. Marco Rodeghiero, di Vicenza,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -
Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis reiectis,
Nel merito: - dato atto ed accertata l'occupazione e la disponibilità esclusiva da parte del comproprietario sig. degli immobili siti in TO (SV), Via Delle Mimose n. 32 Controparte_1
e in Beregazzo con AR (CO), Via XXV Aprile n. 6, caduti in successione in esito al decesso della madre sig.ra (c.f. ), deceduta in data Persona_1 C.F._3
29.05.2007, rispettivamente nei periodi maggio 2007 - gennaio 2018 (TO) e maggio 2007 -
1 aprile 2018 (Beregazzo con AR), condannare il sig. a corrispondere all'attrice Controparte_1
sig.ra la somma di € 138.333,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1
maturati dal 2018 sino ad oggi, a titolo di indennità di occupazione dei suddetti immobili, all'epoca oggetto di comproprietà tra i fratelli e per ogni mese a far data dal Controparte_1 Parte_1
29.05.2007 e sino all'effettivo rilascio di ciascun immobile (gennaio e aprile 2018) da parte del sig.
; CP_1
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali anche ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
IL CONVENUTO:
Nel merito, in via principale.
- Rigettarsi la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse essere riconosciuta anche solo parzialmente fondata, per i motivi esposti in atti contenersi il relativo credito a titolo di indennità di occupazione nel minore importo ritenuto di giustizia.
- In ogni caso, compensarsi l'eventuale credito dell'attrice a titolo di indennità di occupazione con il credito vantato dal sig. nei confronti della medesima per i diversi titoli esposti in Controparte_1
atti, fino alla concorrenza degli importi indicati ovvero di quelli, maggiori o minori, ritenuti di giustizia.
In ogni caso: con condanna di spese di lite, oltre ad accessori di legge.
2 In via istruttoria:
a. si insiste, per scrupolo e ad ogni buon fine, per essere ammessi alla prova diretta per testi così
come capitolata nella seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., con il teste ivi indicato;
b. ci si oppone alla prova per interrogatorio formale e per testi chiesta da controparte, per i motivi già esposti in atti;
c. nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversaria, si chiede di essere ammessi alla prova contraria capitolata nella terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.,
con il medesimo teste indicato a prova diretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
che da decenni risiede negli USA, citava in causa, in questo giudizio, il fratello Parte_1
, esponendo, in buona sintesi: che il 29 maggio 2007 si era aperta la successione della CP_1
madre nella quale erano ricaduti, fra gli altri, un immobile (“casa vacanze”) in Persona_1
TO (SV) ed un altro in Beregazzo con AR (CO) (quest'ultimo già casa di residenza della madre, ed utilizzata anche come residenza dal fratello ); che entrambi i fratelli erano CP_1
coeredi e dunque comproprietari pro indiviso del compendio;
che il convenuto aveva, dalla morte della madre, occupato in via esclusiva sia l'immobile in TO (fino al gennaio 2018, quando esso fu venduto a terzi), sia quello in Beregazzo con AR (fino all'aprile 2018, quando esso fu venduto all'asta a seguito di una procedura esecutiva che – come poi si è appreso in causa – si originò in verità da un debito proprio dell'attrice); e tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe, ovvero, in sostanza, per sentir condannare il fratello a pagarle la giusta indennità per il mancato utilizzo dei due predetti immobili per i periodi indicati.
Si costituiva , contestando in radice le pretese della sorella, ed esponendo i propri Controparte_1
argomenti difensivi, su cui si tornerà qui a breve.
La causa è passata in decisione, senza (per decisione dell'Istruttore, qui da confermare) alcuna fase di istruttoria orale e senza alcuna CTU estimativa dell'ipotetica indennità di occupazione.
3 * * *
Per il principio della “ragione più liquida” si esaminerà per primo, fra i vari argomenti difensivi del convenuto, quello che, alfine, si dimostra essere l'eccezione dirimente e decisiva per l'esito della lite.
Richiamando, per l'esattezza, un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, e ben noto,
che ruota intorno all'interpretazione dell'art 1102 cc, questo argomento è così riassumibile:
• l'art. 1102 cc consente ad ogni comproprietario di utilizzare la cosa comune, anche in modo pieno, e persino esclusivo, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne, eventualmente, ed in caso di idonea richiesta, pari uso;
• ancor più esattamente, un eventuale diritto all'indennità di occupazione sorge soltanto se e quando uno dei comproprietari (che non ha la detenzione del bene) abbia fatto richiesta di utilizzare il bene, a chi ha la detenzione, e ne abbia ricevuto un rifiuto (Cass., 2022/18.548,
e già prima Cass., 2015/2.423 e Cass., 2010/24.647);
• nel caso concreto, l'attrice, dagli Stati Uniti, in cui viveva e vive, non ha mai rivolto al fratello, in tutto il periodo considerato, alcuna richiesta di utilizzare a sua volta, in tutto o in parte (oppure magari indirettamente, attraverso la concessione in locazione), i beni in questione, sicché non si pone nemmeno una questione di un rifiuto manifestato dal convenuto in tal senso;
• se, infatti, si esaminano le comunicazioni scritte che, nel tempo, sono intervenute fra i fratelli dopo la morte della madre, in relazione a tali immobili, e con particolare riferimento a quelle dirette dalla sorella al fratello, si vedrà che esse hanno avuto ad oggetto solo e unicamente delle manifestazioni di volontà di sciogliere le divisioni non in natura, ma mediante la vendita dei beni a terzi con successiva divisione del ricavato, ciò che fu poi realizzato quanto all'immobile di TO, e, “meno felicemente”, con l'immobile di
Beregazzo con AR, che andò all'asta nell'ambito di una procedura esecutiva;
4 • insomma, l'attrice chiede oggi una indennità di occupazione sulla sola base del fatto che il fratello ha utilizzato, per un certo periodo, in modo esclusivo, i beni in comunione, ma ciò
non corrisponde alla corretta interpretazione da darsi all'art 1102 cc.
* * *
Come si scriveva poc'anzi, il ragionamento di parte convenuta che si è appena trascritto è
determinante nell'orientare la decisione, poiché si basa su premesse di fatto e su interpretazioni giuridiche che sono del tutto corrette.
E' del tutto esatto, in particolare, che l'art. 1102 cc consente ad ogni comproprietario di utilizzare la cosa comune, anche in modo pieno, e persino esclusivo, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne, eventualmente, ed in caso di idonea richiesta, pari uso;
ed è esatto che il comproprietario che non si trovi nel godimento del bene può aspirare ad ottenere una indennità di occupazione soltanto se e quando abbia fatto a chi ha la detenzione una formale richiesta di utilizzare il bene, ricevendone un rifiuto.
Ciò premesso, l'esame delle comunicazioni scritte scambiate dalle parti, e prodotte in causa,
dimostra che mai , dopo la morte della madre, ha rivolto al fratello alcuna richiesta Parte_1
di utilizzare a sua volta, in tutto o in parte, oppure concedendoli in locazione, i beni in questione,
poiché, anzi, in quelle comunicazioni si legge soltanto di (faticose) trattative volte a sciogliere le divisioni mediante la vendita dei beni a terzi con successiva divisione del ricavato.
Ne consegue che il Tribunale non deve nemmeno interrogarsi su eventuali rifiuti manifestati dal convenuto alla sorella, in mancanza di richieste di quest'ultima nel senso che si è spiegato.
E ne deriva, altresì, che ciò che l'attrice imputa al fratello non genera affatto alcun obbligo di indennità, ma è soltanto l'espressione di una lecita facoltà di costui alla luce dell'art 1102 cc.
* * *
Insomma, le domande di parte attrice sono da rigettare, con ogni conseguenza sulle spese di lite.
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PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 14.103 per compensi oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
Vicenza, il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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