TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 49
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 e dell'art. 10 bis L.n. 241/1990 (omessa notifica avvio procedimento e preavviso di revoca)

    Sebbene la modalità di comunicazione scelta dall'Amministrazione non fosse idonea ad assicurare le finalità partecipative del contraddittorio procedimentale, il provvedimento non è annullabile poiché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dato il difetto dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Déficit motivazionale, contraddittorietà, violazione dell'art. 3 L.n. 241/1990

    Il provvedimento di revoca è motivato attraverso un richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall'Amministrazione sulla posizione del datore di lavoro, indicando l'ufficio che li ha effettuati e il volume d'affari della società, ritenuto inidoneo. La ricorrente non ha fornito elementi concreti per contestare tali verifiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 quinquies L.n. 241/1990 (omessa individuazione motivi di pubblico interesse e omessa previsione di indennizzo)

    La revoca del nulla osta è fondata sulla mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro, che imponeva un approdo vincolato all'adozione del provvedimento di revoca. La giurisprudenza ammette la revoca anche per mancanza di requisiti prescritti per l'ingresso del lavoratore straniero.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, abuso di potere, ritardo, violazione del termine di cui all'art. 21 nonies L.n. 241/1990

    Il provvedimento di revoca è fondato sulla mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro, il che imponeva un approdo vincolato all'adozione del provvedimento di revoca, rendendo irrilevante l'eventuale decorso dei termini per l'annullamento d'ufficio.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 22 comma 11 T.U. Immigrazione (obbligo di rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione)

    Il caso in esame è diverso da quelli in cui il contratto di soggiorno non può essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Qui, difetta ab origine nel datore di lavoro il requisito indispensabile della capacità economico-finanziaria. Consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione in tale caso significherebbe aggirare le norme sull'ingresso dei lavoratori stranieri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 49
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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