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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2708/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pallini)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(avv.to Carloni)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2049 del 24/4/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
nei confronti della - d'ora in poi, breviter, rispettivamente, anche “lavoratrice”
[...] Controparte_1
o “dipendente” e “Società” - per un verso, si accertava la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro tra le parti per tutta la sua durata e, di conseguenza, il diritto della ricorrente a ricevere il risarcimento del danno subìto, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in regime di lavoro a tempo pieno, a far data dal 9/12/2015 e sino alla fine del rapporto, condannando la resistente al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede, e, per altro verso, si dichiarava la giusta causa di dimissioni, rassegnate dalla ricorrente il 30/8/2016, condannando la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in misura pari all'importo della retribuzione di fatto percepita, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, per 60 giorni di calendario.
La lavoratrice interponeva gravame, cui resisteva la Società spiegando appello incidentale.
Depositate note autorizzate “sfalsate” e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello principale della lavoratrice è articolato in tre motivi, afferenti - in buona sostanza - alle rivendicazioni non accolte dal Tribunale capitolino, che, in particolare, riguardano il mancato riconoscimento, rispettivamente, delle retribuzioni piene dall'inizio del rapporto di lavoro, dei compensi provvigionali e del risarcimento del danno per condotta mobbizzante (si rivela, invece, ultronea la richiesta dell'indennità per dimissioni per giusta causa di cui al capo D delle conclusioni del libello impugnatorio, già accolta dal
Tribunale nella misura prevista dallo stesso CCNL prodotto dall'originaria ricorrente).
A sua volta, l'appello incidentale spiegato dalla Società è articolato in tre motivi, di cui gli ultimi due in via consequenziale, attinenti, rispettivamente, all'esistenza dell'accordo di riduzione dell'orario da full-time a part-time, alla spettanza delle somme liquidate e all'accertamento della giusta causa di dimissioni (siamo in presenza, comunque, di censure relative a “capi non autonomi” rispetto a quelli investiti con l'impugnazione principale, per cui va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della lavoratrice con le note autorizzate del 10/9/2025).
Orbene, in ordine alla trasformazione del rapporto in part-time e, quindi, alla contestata riduzione del
20% dell'orario di lavoro della del relativo trattamento stipendiale, da un lato, la lavoratrice Parte_1 ritiene erroneo il riconosciuto risarcimento del danno (commisurato alle differenze retributive) soltanto con decorrenza dalla data di offerta della propria prestazione lavorativa a tempo pieno, e, dall'altro, la Società sostiene, a monte, che fosse stata, invece, raggiunta la prova (per facta concludentia o aliunde) dell'accordo sulla riduzione dell'orario dall'originario full time.
Prendendo le mosse, per ragioni di priorità logica, da quest'ultima questione - attesa la natura potenzialmente assorbente - in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, emerge: a) che la lavoratrice è stata assunta in data 11/1/2012 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
b) che la stessa aveva richiesto, in data 20/11/2013, “di poter usufruire di un periodo di part-time con riduzione dell'orario di lavoro del 20%”, a partire dal dicembre successivo, per ragioni familiari;
e c) che, solo nel dicembre 2015, la Società aveva sottoposto alla ricorrente la firma di un accordo di formalizzazione del part- time, con effetti retrodatati, non accettato, però, dalla Parte_1 In punto di diritto, si rammenta che, per la valida stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 61/2000, la forma scritta è richiesta a fini di prova;
qualora la scrittura risulti mancante, può ammettersi la prova per testimoni, ma solo nei limiti di cui all'art. 2725 c.c., quindi solo per l'ipotesi di smarrimento del documento, per cui, in difetto di dimostrazione circa la stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Peraltro - come correttamente sottolineato dal primo giudice - la forma scritta del contratto costitutivo del lavoro a tempo parziale riguarda l'atto, ma anche un suo contenuto tipico vincolato, in quanto il contratto scritto deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 61/2000; si prevede, infatti, che, qualora il contratto esiste, ma non reca tutte le clausole necessarie - in particolare, qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa - su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Nel caso di specie, si osserva che non esista alcun contratto, ossia un accordo negoziale bilaterale in forma scritta, avente ad oggetto il lavoro a tempo parziale, con i contenuti imposti dalla legge, concretandosi così un evidente vizio di forma invalidante l'atto posto in essere.
Al riguardo, non ha rilievo la deduzione datoriale secondo cui, comunque, “la riduzione è stata formalizzata mediante la domanda scritta della cui è seguita l'adozione in concreto mediante Parte_1
l'indicazione dell'avvenuta riduzione nelle buste paga, di volta in volta ritualmente trasmesse alla lavoratrice”, atteso che il contratto del lavoro a tempo parziale richiede la bilateralità contestuale del patto scritto ed il contenuto formale vincolato.
E' vero che c'è stata una richiesta unilaterale della lavoratrice di part-time, ma è difettata sia la pronta accettazione scritta dalla parte datoriale, sia la determinazione dei contenuti minimi modali imposti dalla legge;
infatti, solo due anni dopo, la Società ha tentato di “recuperare con effetto riassuntivo” la formalizzazione del patto, ma - in disparte che la ha rifiutato di procedere alla sottoscrizione Parte_1 del contratto - anche l'ipotetica sottoscrizione del suddetto patto “in via postuma e con effetto retroattivo”, non avrebbe soddisfatto, in termini di un ipotetico “effetto sanante”, i requisiti formali di legge, dovendo la clausola che stabilisce il part-time - lo si ripete - essere sottoscritta contestualmente e prima dell'inizio della prestazione ad orario ridotto.
Accertata, dunque, l'invalida riduzione dell'orario lavorativo e la considerazione del rapporto de quo a tempo pieno per tutta la sua durata, si è giustamente richiamato l'insegnamento dei giudici di legittimità (v.
Cass., sez. lav., n. 14797/2019 e n. 24476/2011), secondo cui la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, non implica l'invalidità dell'intero contratto e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro debba ritenersi a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all'orario full time non svolto.
Il tutto purchè, tuttavia, risulti la mora accipiendi di parte datoriale, in coerenza con il principio di corrispettività delle prestazioni, sicchè si rivela corretta anche la decorrenza della pretesa risarcitoria statuita nell'impugnata - correlata alla differenza tra quanto di fatto percepito e quanto la lavoratrice avrebbe avuto diritto di percepire in condizioni di lavoro a tempo pieno - dall'offerta della prestazione e messa in mora, avvenuta, nella specie, con lettera della lavoratrice datata 9/12/2015. Passando all'esame del secondo motivo di gravame, in cui la lavoratrice contesta il mancato riconoscimento dei “compensi provvigionali” (per complessivi € 50.741,61), si condivide il ragionamento operato dal Tribunale capitolino, sia per quel concerne l'approccio ermeneutico della questione, sia in ordine alla valutazione del compendio istruttorio.
In punto di fatto, il contratto di lavoro originariamente stipulato dagli odierni contendenti riconosceva alla dipendente un compenso variabile a titolo di provvigioni sul fatturato solo relativamente “a contratti conclusi con clienti che saranno concordemente considerati come da lei procacciati autonomamente (new business) o a seguito di affidamento/gestione di rapporti preesistenti in azienda”, aggiungendo che “la percentuale su indicata verrà riconosciuta solo nel caso in cui gli eventi da lei procacciati abbiano un margine per l'Azienda pari ad almeno il 18% (calcolato come ricavi meno costi diretti di produzione e gestione)” e che “la percentuale sarà pari al 0,5% a titolo di provvigione sul fatturato da 1.000,00 a
3.000.000,00; pari al 0,6% oltre i 3.000.000,00”.
In punto di diritto, si ritiene che, con tale clausola, gli stipulanti abbiano inteso prevedere - in aggiunta al trattamento stipendiale ordinario - un “compenso provvigionale aggiuntivo e variabile per i soli casi di procacciamento di affari”, evidentemente al fine di incentivare i dipendenti ad un'attività promozionale espansiva del bacino di clientela della Società.
Quindi, il fatto costitutivo del diritto al compenso provvigionale consiste sia nel “procacciamento dell'affare” - a seguito dell'acquisizione di un nuovo cliente (new business) e/o dell'acquisizione di nuove commesse da clienti preesistenti della Società (up-selling) - sia nel “raggiungimento di una soglia quantitativa”, richiedendosi che la commessa procacciata presenti un margine per la Società pari ad almeno il 18% (calcolato come ricavi meno costi diretti di produzione e gestione), a condizione, però, in entrambi i casi, che sussista un “principio di negozialità concordata” - v. anche infra - nel senso che i presupposti applicativi della clausola avrebbero dovuto essere riscontrati e constatati in maniera concordata dalle parti.
Del resto, il concetto stesso del “procacciare” - diversamente da quanto opinato dalla lavoratrice - implica tecnicamente il riferimento ad un'azione del dipendente determinante ai fini dell'acquisizione, attraverso la propria personale e decisiva iniziativa e mediante la propria personale attività, di clienti o affari nuovi.
In quest'ordine di concetti, si condivide il rigetto della pretesa attorea sul versante sia allegatorio che probatorio.
Invero, sotto il primo profilo, già in sede assertiva, ossia nella fase di preliminare adempimento agli oneri di allegazione gravanti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c., nel ricorso introduttivo del presente giudizio non risultavano dedotti fatti realmente in grado di integrare l'azione del procacciare, così come richiesta della clausola contrattuale de qua.
Nello specifico, la - a parte i due affari di cui appresso - aveva richiesto il suddetto Parte_1 compenso per commesse rispetto alle quali, come da lei stessa allegato, non aveva assolto ad un vero e proprio “atto di procacciamento”, essendosi limitata a dare un proprio contributo professionale, attraverso un'attività di gestione organizzativa e di contributo progettuale;
in altri termini, la ricorrente aveva indicato commesse per le quali ha certamente lavorato alacremente e per le quali ha investito di sicuro la sua professionalità, ma ciò non assurge al concetto di procacciare, poiché non viene dedotto che “quel cliente” sia stato acquisito da lei stessa in via personale ed esclusiva. Sotto il secondo profilo, anche l'espletata istruttoria ha confermato l'assunto di controparte per cui gli eventi indicati nel ricorso introduttivo, che la assumeva da lei procacciati, erano stati, in Parte_1 realtà, acquisiti a seguito di gare pubbliche o a licitazione privata, rispetto alle quali procedure, in ogni caso, il ruolo della dipendente era rimasto marginale e collaterale.
Relativamente, poi, agli eventi acquisiti sul libero mercato, dalla copiosa documentazione versata in atti, emerge la prova - a sostegno delle deduzioni difensive della Società - che la fase di creazione del contatto commerciale ed acquisizione della commessa, con il nuovo cliente o con il cliente già in precedenza acquisito al portafoglio aziendale, fosse riconducibile esclusivamente ad altra dipendente ( ), Parte_2 oppure ad altri referenti ed altri contatti.
Inoltre, anche la prova orale raccolta nel giudizio di primo grado - v. le deposizioni dei testi Tes_1
e - ha comprovato i “rapporti negoziali diretti e preesistenti” del management
[...] Testimone_2 aziendale con i clienti di cui alla lista contenuta in ricorso o i canali relazionali terzi di contatto della Società con i nuovi clienti;
ad ogni buon conto, dalla stessa non si evince che le singole commesse de quibus fossero oggetto di una specifica e personale attività di procacciamento, non essendo sufficiente il ruolo svolto dalla ricorrente nell'àmbito di tale commesse, ai fini “di coordinamento organizzativo, di contributo progettuale ed esecutivo”, che non può ritenersi, di per sé, idoneo ad integrare l'attività di procacciamento nel senso tecnico-giuridico sopra delineato.
Solo due eventi indicati in ricorso (“Aqua 2015” e “Musica Popolare”), risultavano effettivamente procacciati dalla - come, del resto, riconosciuto anche dalla resistente - ma i medesimi non Parte_1 raggiungono il valore sopra la soglia contrattuale, non comportando, quindi, il diritto al compenso ulteriore.
Infine, non milita in senso favorevole alla lavoratrice la prodotta relazione di parte, stante che non si fonda sull'unico dato saliente e dirimente, ossia il margine di utilità conseguito, inteso come differenza tra le somme ricavate ed i costi diretti del relativo servizio per ciascun evento;
infatti, la prospettazione attorea si fonda su un assunto contabile che non tiene conto degli effettivi costi storici diretti di ciascun evento, tanto che il consulente di parte, non disponendo del dato relativo ai costi, ha espressamente riconosciuto di avere valutato il 100% di profitto utile, ma chiaramente l'importo così calcolato - contestato ex adverso - è viziato per eccesso di sovrastima e non corrisponde al parametro fissato dalla norma contrattuale.
Per completezza sul punto, il primo giudice ha giustamente evidenziato, da un lato, che la ricorrente, ai fini della allegazione di cui era onerata, non aveva nemmeno richiesto l'esibizione in giudizio dei documenti societari rilevanti ai fini del calcolo dell'utile netto, procedendo ad indicazioni giocoforza solo esplorative o errate, e, dall'altro, che la Società aveva allegato le relative schede contabili, dalle quali si ricavava il mancato raggiungimento della soglia minima contrattuale.
Ad abundantiam, si è sottolineato che, atteso il carattere “concordato” dell'attribuzione del compenso provvigionale, sarebbe stato logico, nell'immediatezza della conclusione dell'affare, una richiesta, da parte della di presa d'atto del ruolo svolto, mentre tale riscontro ricognitivo non risulta mai Parte_1 sollecitato, perchè soltanto il 5/4/2016, ossia a fine rapporto, la dipendente ha “cumulativamente” rivendicato il suo ruolo - mai emerso né segnalato prima - in una serie di affari;
ciò appare irragionevole rispetto ad un assetto societario in cui, verosimilmente, se il dato del procacciamento, con questi altissimi valori, di utile fosse stato veridico, vi sarebbe stata un'evidenza, palmare e tangibile, del merito della dipendente, in termini di riconducibilità a lei del fatturato finale e, quindi, sarebbe stato normale che la stessa, sin da sùbito, rivendicasse il suo ruolo di procacciatrice. Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, la lavoratrice contesta la conclusione a cui è giunto il
Tribunale capitolino, il quale ha disatteso la sua pretesa risarcitoria correlata all'asserito mobbing - anche qui
- per difetto di allegazione e prova.
Preliminarmente, si rivela infondato il rimprovero al giudice di prime cure, il quale non avrebbe
“riqualificato” la domanda di mobbing come domanda di demansionamento, utilizzando i propri poteri di interpretazione degli atti processuali, atteso che la suddetta pretesa, così formulata ed articolata, aveva come unico presupposto la condotta unicamente mobbizzante e non un illegittimo demansionamento (“è indubbio che nel caso di specie la dott.ssa sia stata sistematicamente attaccata affinché lasciasse il Parte_1 suo posto di lavoro”: così il ricorso introduttivo del giudizio).
D'altronde, trattasi di due fattispecie completamente diverse, sul versante oggettivo e soggettivo, se solo si consideri che la prima (mobbing) richiede anche un'attività dolosa messa in atto dal datore al fine di allontanare il dipendente o, comunque, vessarlo in altri modi, mentre la seconda (il demansionamento) costituisce una specifica violazione contrattuale, peraltro priva di alcun fine mediato, sicché si rivela inammissibile il thema decidendum che si vorrebbe introdurre in modo tardivo in appello.
Così come correttamente perimetrato quanto devoluto in questa sede, è noto che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ricorrere congiuntamente molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Stando così le cose, la lavoratrice aveva l'onere di allegare e, poi, dimostrare i fatti costitutivi del diritto, mediante asserzioni specifiche concretizzanti gli elementi integrativi della fattispecie, laddove già i fatti storici dedotti in ricorso non integravano, neanche astrattamente, una condotta mobbizzante né per l'aspetto oggettivo, né soggettivo.
Invero, ai fini del mobbing, la pur ipotetica esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente, atteso che non ci si può limitare genericamente a dolersi di esser vittima di un illecito (o ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione.
Nella fattispecie in esame, fin dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, non sono emersi adeguati e sufficienti elementi concreti atti a ritenere la sussistenza di tale disegno unificante, cioè di un intento datoriale, mirato e specifico, preordinato alla sopraffazione e alla vessazione della dipendente.
Il ricorso contiene, infatti, la narrazione di vicende storiche, al più, riguardanti una asserita “pressione psicologica per aiutare la Società a ridurre i costi fissi” per una situazione di criticità momentanea dell'azienda, un mancato preteso riconoscimento di compensi da parte datoriale, un impedimento alla conclusione di progetti. Tuttavia - in disparte la verità storica di tali asserzioni - il primo giudice ha acutamente evidenziato che, comunque, “non si comprende da chi, per quale esatto movente, con che enunciazione e dinamica, tale presunto disegno mobbizzante sia stato posto in essere, in maniera ovviamente oggettiva e tangibile, e non solo nella percezione soggettiva avutane dalla parte”.
Peraltro, anche rispetto alle pretese condotte lesive provenienti da altri colleghi di lavoro, si ricorda che, ai fini della configurabilità del c.d. mobbing orizzontale, addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c. - con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c. - è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, e quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro, sicché, a questi fini, era onere della ricorrente - non assolto, però, nel caso concreto - dedurre l'esistenza di atti di segnalazione al soggetto rappresentativo della Società, quindi al datore di lavoro, dell'esistenza di azioni di sopraffazione provenienti da altri dipendenti.
Peraltro, anche dalla valutazione dell'ingente documentazione acquisita in atti (v. il faldone allegato al ricorso), emerge che i documenti prodotti dalla non esprimono alcun contenuto di ostilità o Parte_1 vessazione, risolvendosi, invece, in scambi ordinari e fisiologici nonchè interlocuzioni professionali, anche di richiesta di collaborazione e di acquisizione di disponibilità, del tutto appropriati al livello professionale ed alla posizione aziendale di alta responsabilità della suddetta dipendente.
Per quanto fin qui esposto, entrambi gli appelli - principale proposto dalla lavoratrice ed incidentale spiegato dalla Società - non meritano accoglimento (i due motivi ulteriori dell'appello incidentale restano assorbiti, in quanto conseguenza del rigetto del primo).
L'esaustività dell'istruttoria - documentale ed orale - acquisita nel giudizio di primo grado, come scrupolosamente ricostruita e attentamente valutata dal Tribunale, rende ultronea l'ammissione della prova per testi invocata da entrambe le parti (peraltro, va sottolineato che, all'udienza del 13/1/2022 davanti al
Tribunale, la stessa ricorrente, dopo aver escusso il suo teste, aveva espressamente chiesto “rinvio per la discussione”, rinunciando agli ulteriori testi ammessi, tanto che la resistente chiedeva “ammettersi i mezzi di prova residui, ove ritenuti rilevanti, anche a fronte dell'intervenuta rinuncia attorea ai suoi mezzi ulteriori di prova, tenuto conto degli oneri sulla stessa aggravanti”).
Atteso l'esito complessivo del giudizio e la sostanziale soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistono giusti motivi per compensare (anche) le spese del presente grado.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo ad entrambi i contendenti, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge gli appelli principale ed incidentale;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per entrambe le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)