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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa Filomena
RD, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZAEX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fissata per la discussione e contestuale decisione promossa da: nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
12.02.1953 ( e residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Romano (c.f.
), e dall'Avv. Roberto Di Iorio (c.f. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Campobasso alla Via Crispi, n. 4
Ricorrenti/Opponenti
CONTRO
L'ing. , nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Campania n. 155, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Luigia C.F._5
CE ( ),elettivamente domiciliato nello studio del difensore CodiceFiscale_6
in Campobasso alla via Trombetta n. 36 – Parco dei Pini-
Resistente/ Opposto
NONCHE'
CONTRO
:
Resistente/Opposto , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_3
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Antonella Castrignanò, C.F. C.F._7
, del foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio in Boiano al Corso Don Albino Jovich n. 63,
Resistente
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. Cpc- ai sensi dell'art. 15 D.LGS n. 150 del 2011 e dell'art. 170 D.P.R. 115/2002- ritualmente notificato a mezzo PEC in data 27.09.2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio l'ing. ed il sig per sentire Controparte_1 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni :”…accogliere l'opposizione proposta ed annullare il Decreto di liquidazione C.T.U. emesso il 4 luglio 2024 emesso dal Giudice dott.ssa Barbara Previati nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1956/2022 R.G. del Tribunale di Campobasso, comunicato ai sottoscritti difensori il 4 luglio 2024, non avendo il perito il diritto ad alcuna retribuzione per l'attività espletata, ovvero, in mero subordine, rideterminare il minore importo spettante al C.T.U. con condanna quindi del C.T.U. ing. a restituire ai Controparte_1 ricorrenti gli importi già incassati e non dovuti, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario.”
Resistente Con comparsa depositata telematicamente il 06.11.2024 si costituiva in giudizio il resistente ing. chiedendo di respingere il ricorso proposto in quanto Controparte_1
inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto
Con comparsa depositata telematicamente il 07.11.2024 si costituiva in giudizio il sig.
chiedendo di respingere integralmente il ricorso proposto. Parte_3
Instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza, tenutasi il 29.11.2024, in ragione della natura meramente documentale della causa oltreche' dell'assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata all'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies cpc
Il decreto di liquidazione avverso cui i ricorrenti formulavano l'odierna opposizione attiene all'attivita' svolta dall'ing quale consulente tecnico di ufficio Controparte_1 nominato dal G.I. di questo tribunale nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti dai genitori delle parti, il cui procedimento, tuttora pendente dinanzi a questo Ufficio Giudiziario, e' iscritto al n. R.G. 1956/2022.
Ed infatti,con atto di citazione iscritto al n. 1956/2022 R.G. del Tribunale di Campobasso, gli odierni ricorrenti citavano in giudizio il fratello al fine di sciogliere la Parte_3 comunione ereditaria, con attribuzione dei beni a ciascun erede. All'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il G.I. nominava CTU l'ing. il quale il Controparte_1
21 maggio 2024 trasmetteva la bozza di perizia ai legali delle parti e il 1 luglio 2024 depositava l'elaborato peritale definitivo. Il G.I., dott.ssa Barbara PREVIATI, in data 4 luglio 2024 emetteva il decreto di liquidazione in favore dell'ausiliario dell'importo di €
3.336,03 a titolo di onorario, oltre accessori come dovuti per legge ed € 100,00 per spese vive, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale.
A fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti assumevano che il nominato CTU, Ing. , nell'espletamento del mandato ricevuto e nella redazione del CP_1
suo elaborato peritale contrariamente ai quesiti posti dal Giudice avrebbe:
-Errato nell'individuare i beni con riferimento ai titoli di provenienza;
-Errato a ricomprendere della documentazione bancaria ritenuta d'interesse per ricostruire la massa ereditaria al momento del decesso somme di denaro non intestate al de cuius:
-Affermato falsamente che parte attrice, né in fase processuale, né in fase di riunioni con il CTU si era opposta a tali dichiarazioni;
-Errato in ordine alla risposta al secondo quesito, allorquando asseriva che i detti beni ,intestati ed acquistati all'asta da terzi, dovevano rientrare nell'asse ereditario…;
-Errato nel ritenere che il Locale Ufficio ubicato al piano terra del fabbricato fosse nella disponibilità di;
Testimone_1
-Errato, infine, laddove, effettuata una stima dei beni, formava i lotti includendo quindi beni non facenti parte dell'asse ereditario…e li attribuiva addirittura alle parti in causa…
Su tali premesse, pertanto, i ricorrenti, affermavano che l'elaborato peritale redatto dal ctu, non attenendosi ai quesiti indicati dal Giudice, fosse nullo- senza pero' indicare in maniera specifica i motivi della invocata nullita'-, non sanabile e, quindi, inutilizzabile, e, conseguentemente l'attivita' professionale espletata non fosse meritevole di essere retribuita;
in via del tutto subordinata, chiedevano la rideterminazione del minore importo dovuto.
Orbene, come noto, l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU trova la sua disciplina in un sistema di norme interconnesse: i) Art. 170 D.P.R. 115/2002 (Testo
Unico Spese di Giustizia): norma di riferimento che disciplina l'opposizione e individua i soggetti legittimati a contestare il decreto CTU;
ii)Art. 15 D.Lgs. 150/2011: richiama le forme del procedimento semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia per accelerare i processi;
iii)Art. 702-quater c.p.c.: stabilisce il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione CTU.
I ricorrenti, nelle note in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente il
13.12.2025, hanno sostenuto, per la prima volta ed in maniera del tutto generica, l'erroneità del provvedimento di liquidazione del compenso del CTU, sotto il profilo della completezza, della pertinenza e della qualità del lavoro compiuto dal tecnico (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2569), tuttavia il ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione e' unicamente incentrato sulla contestazione del merito tecnico della CTU e sulla pretesa inutilizzabilita' della stessa nel processo divisionale principale, trascurando che il presente procedimento di opposizione e' limitato alla verifica dell'an e del quantum del compenso. Le censure mosse dai ricorrenti nell'atto introduttivo ,infatti, si collocano interamente al di fuori del perimetro dell'art. 170 DPR 115/2002, il quale riguarda solo il compenso del CTU e non la valutazione del contenuto del suo elaborato e/o la violazione del mandato peritale che, se sussistente, potra' essere oggetto di valutazione da parte del giudice del procedimento del merito . Ne' apporta alcun ausilio, ai fini della opposizione proposta e della relativa decisione, la documentazione depositata dai ricorrenti/opponenti nel corso del giudizio, tra cui il provvedimento del G.I. di integrazione della ctu e le successive ordinanze del G.I. del 12 giugno e del 2 luglio 2025 emesse nel procedimento di divisione.
Adunque, il ricorso proposto dai sig.ri avverso Parte_1 Parte_2
il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., si fonda su contestazioni di merito relative all'elaborato peritale redatto dal ctu,ing. , che esulano dall'oggetto Controparte_1
del presente procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 170 del D.P.R. 115/2002.
Ed infatti, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
Sez II, ord. n. 20970/1017; Cass. Civ., Sez II, ord. n.22725/2018 ), il giudizio di opposizione ha ad oggetto solo l' an ed il quantum del compenso liquidato all'ausiliario del giudice, mentre ogni censura attinente al merito, alla validità o alla utilità della consulenza deve essere fatta valere nel giudizio principale. Ne consegue che le doglianze degli opponenti in ordine alla pretesa inutilizzabilità o nullità della consulenza tecnica non sono attinenti all'oggetto del presente giudizio.
Nessuno specifico rilievo e /o doglianza alcuna risultano utilmente formulati rispetto alla
“corretta quantificazione del compenso in base alle tariffe”in riferimento all'opposto decreto di liquidazione del 4 luglio 2024 che, di contro, appare essere congruamente motivato e liquidato rispetto all'attività effettivamente espletata, documentato nelle sue componenti e proporzionato alla complessità dell'incarico e al tempo ragionevolmente necessario per il suo espletamento.
In conclusione, dall'istruttoria svolta, il decreto di liquidazione oggetto di opposizione e' risultato emesso in conformita' e corrispondenza ai criteri ed alle regole che disciplinano il compenso degli ausiliari, D.M. 30.05.2002 e DPR 115/2002.
Quanto alla chiesta espunzione delle frasi offensive e/o sconvenienti, va' utilmente rammentato che la difesa tecnica deve essere sempre improntata al rispetto reciproco, nei rapporti con le parti e con il Giudice, posto che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità” (art. 88 c.p.c.) e che “le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” art. 89 c.p.c.): ed invero, nella dialettica, pur sempre “accesa” che connota la difesa in giudizio, occorre contenere il tenore delle parole e degli scritti nei limiti del fair play, posto che “L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi” (art. 52 Codice deontologico forense);rilevato che nel ricorso introduttivo, alla pag. 4, e' scritto che “AFFERMAVA
FALSAMENTE” , riferendo tale espressione al ctu, e che tale espressione risulta meramente sconveniente, deve essere disposta la espunzione e/o cancellazione della stessa, posto che le espressioni offensive ledono il valore e il merito di taluno, mentre quelle “soltanto” sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore, ma, comunque, contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (Cass., 18 novembre 2000, n. 14942; Cass., 18 giugno 2003, n. 9707). Tuttavia, non merita accoglimento la richiesta di liquidazione di presunti danni formulata dai resistenti posto che nessun danno puo' ritenersi causato , ne' e' risultato provato.
Per tutte le sovraesposte ragioni il ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del ctu, ing. , del 4 luglio 2024, non merita accoglimento . Controparte_1
Sulla Regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e s.m. e i. e del D.M. 147/22 , in relazione allo scaglione di valore, sulla base dei parametri medi e dell'attivita' effettivamente espletata, operata una congrua riduzione in considerazione della fase istruttoria limitata alla mera produzione documentale ed in considerazione del rito semplificato
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e la opposizione avverso il decreto di liquidazione del ctu emesso dal
G.I., il 4 luglio 2024, nell'ambito del procedimento r.g. 1956/2022,
Dispone la espunzione e /o la cancellazione dal ricorso introduttivo della frase contenuta a pag. 4 dello stesso: “Affermava falsamente”;
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso il 26 dicembre 2025.
Il G. O.
Filomena RD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa Filomena
RD, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZAEX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1304 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fissata per la discussione e contestuale decisione promossa da: nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
12.02.1953 ( e residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Romano (c.f.
), e dall'Avv. Roberto Di Iorio (c.f. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Campobasso alla Via Crispi, n. 4
Ricorrenti/Opponenti
CONTRO
L'ing. , nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Campania n. 155, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Luigia C.F._5
CE ( ),elettivamente domiciliato nello studio del difensore CodiceFiscale_6
in Campobasso alla via Trombetta n. 36 – Parco dei Pini-
Resistente/ Opposto
NONCHE'
CONTRO
:
Resistente/Opposto , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_3
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Antonella Castrignanò, C.F. C.F._7
, del foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._8 studio in Boiano al Corso Don Albino Jovich n. 63,
Resistente
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. Cpc- ai sensi dell'art. 15 D.LGS n. 150 del 2011 e dell'art. 170 D.P.R. 115/2002- ritualmente notificato a mezzo PEC in data 27.09.2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio l'ing. ed il sig per sentire Controparte_1 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni :”…accogliere l'opposizione proposta ed annullare il Decreto di liquidazione C.T.U. emesso il 4 luglio 2024 emesso dal Giudice dott.ssa Barbara Previati nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1956/2022 R.G. del Tribunale di Campobasso, comunicato ai sottoscritti difensori il 4 luglio 2024, non avendo il perito il diritto ad alcuna retribuzione per l'attività espletata, ovvero, in mero subordine, rideterminare il minore importo spettante al C.T.U. con condanna quindi del C.T.U. ing. a restituire ai Controparte_1 ricorrenti gli importi già incassati e non dovuti, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario.”
Resistente Con comparsa depositata telematicamente il 06.11.2024 si costituiva in giudizio il resistente ing. chiedendo di respingere il ricorso proposto in quanto Controparte_1
inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto
Con comparsa depositata telematicamente il 07.11.2024 si costituiva in giudizio il sig.
chiedendo di respingere integralmente il ricorso proposto. Parte_3
Instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza, tenutasi il 29.11.2024, in ragione della natura meramente documentale della causa oltreche' dell'assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata all'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies cpc
Il decreto di liquidazione avverso cui i ricorrenti formulavano l'odierna opposizione attiene all'attivita' svolta dall'ing quale consulente tecnico di ufficio Controparte_1 nominato dal G.I. di questo tribunale nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti dai genitori delle parti, il cui procedimento, tuttora pendente dinanzi a questo Ufficio Giudiziario, e' iscritto al n. R.G. 1956/2022.
Ed infatti,con atto di citazione iscritto al n. 1956/2022 R.G. del Tribunale di Campobasso, gli odierni ricorrenti citavano in giudizio il fratello al fine di sciogliere la Parte_3 comunione ereditaria, con attribuzione dei beni a ciascun erede. All'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il G.I. nominava CTU l'ing. il quale il Controparte_1
21 maggio 2024 trasmetteva la bozza di perizia ai legali delle parti e il 1 luglio 2024 depositava l'elaborato peritale definitivo. Il G.I., dott.ssa Barbara PREVIATI, in data 4 luglio 2024 emetteva il decreto di liquidazione in favore dell'ausiliario dell'importo di €
3.336,03 a titolo di onorario, oltre accessori come dovuti per legge ed € 100,00 per spese vive, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale.
A fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti assumevano che il nominato CTU, Ing. , nell'espletamento del mandato ricevuto e nella redazione del CP_1
suo elaborato peritale contrariamente ai quesiti posti dal Giudice avrebbe:
-Errato nell'individuare i beni con riferimento ai titoli di provenienza;
-Errato a ricomprendere della documentazione bancaria ritenuta d'interesse per ricostruire la massa ereditaria al momento del decesso somme di denaro non intestate al de cuius:
-Affermato falsamente che parte attrice, né in fase processuale, né in fase di riunioni con il CTU si era opposta a tali dichiarazioni;
-Errato in ordine alla risposta al secondo quesito, allorquando asseriva che i detti beni ,intestati ed acquistati all'asta da terzi, dovevano rientrare nell'asse ereditario…;
-Errato nel ritenere che il Locale Ufficio ubicato al piano terra del fabbricato fosse nella disponibilità di;
Testimone_1
-Errato, infine, laddove, effettuata una stima dei beni, formava i lotti includendo quindi beni non facenti parte dell'asse ereditario…e li attribuiva addirittura alle parti in causa…
Su tali premesse, pertanto, i ricorrenti, affermavano che l'elaborato peritale redatto dal ctu, non attenendosi ai quesiti indicati dal Giudice, fosse nullo- senza pero' indicare in maniera specifica i motivi della invocata nullita'-, non sanabile e, quindi, inutilizzabile, e, conseguentemente l'attivita' professionale espletata non fosse meritevole di essere retribuita;
in via del tutto subordinata, chiedevano la rideterminazione del minore importo dovuto.
Orbene, come noto, l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU trova la sua disciplina in un sistema di norme interconnesse: i) Art. 170 D.P.R. 115/2002 (Testo
Unico Spese di Giustizia): norma di riferimento che disciplina l'opposizione e individua i soggetti legittimati a contestare il decreto CTU;
ii)Art. 15 D.Lgs. 150/2011: richiama le forme del procedimento semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia per accelerare i processi;
iii)Art. 702-quater c.p.c.: stabilisce il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione CTU.
I ricorrenti, nelle note in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente il
13.12.2025, hanno sostenuto, per la prima volta ed in maniera del tutto generica, l'erroneità del provvedimento di liquidazione del compenso del CTU, sotto il profilo della completezza, della pertinenza e della qualità del lavoro compiuto dal tecnico (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2569), tuttavia il ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione e' unicamente incentrato sulla contestazione del merito tecnico della CTU e sulla pretesa inutilizzabilita' della stessa nel processo divisionale principale, trascurando che il presente procedimento di opposizione e' limitato alla verifica dell'an e del quantum del compenso. Le censure mosse dai ricorrenti nell'atto introduttivo ,infatti, si collocano interamente al di fuori del perimetro dell'art. 170 DPR 115/2002, il quale riguarda solo il compenso del CTU e non la valutazione del contenuto del suo elaborato e/o la violazione del mandato peritale che, se sussistente, potra' essere oggetto di valutazione da parte del giudice del procedimento del merito . Ne' apporta alcun ausilio, ai fini della opposizione proposta e della relativa decisione, la documentazione depositata dai ricorrenti/opponenti nel corso del giudizio, tra cui il provvedimento del G.I. di integrazione della ctu e le successive ordinanze del G.I. del 12 giugno e del 2 luglio 2025 emesse nel procedimento di divisione.
Adunque, il ricorso proposto dai sig.ri avverso Parte_1 Parte_2
il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., si fonda su contestazioni di merito relative all'elaborato peritale redatto dal ctu,ing. , che esulano dall'oggetto Controparte_1
del presente procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 170 del D.P.R. 115/2002.
Ed infatti, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
Sez II, ord. n. 20970/1017; Cass. Civ., Sez II, ord. n.22725/2018 ), il giudizio di opposizione ha ad oggetto solo l' an ed il quantum del compenso liquidato all'ausiliario del giudice, mentre ogni censura attinente al merito, alla validità o alla utilità della consulenza deve essere fatta valere nel giudizio principale. Ne consegue che le doglianze degli opponenti in ordine alla pretesa inutilizzabilità o nullità della consulenza tecnica non sono attinenti all'oggetto del presente giudizio.
Nessuno specifico rilievo e /o doglianza alcuna risultano utilmente formulati rispetto alla
“corretta quantificazione del compenso in base alle tariffe”in riferimento all'opposto decreto di liquidazione del 4 luglio 2024 che, di contro, appare essere congruamente motivato e liquidato rispetto all'attività effettivamente espletata, documentato nelle sue componenti e proporzionato alla complessità dell'incarico e al tempo ragionevolmente necessario per il suo espletamento.
In conclusione, dall'istruttoria svolta, il decreto di liquidazione oggetto di opposizione e' risultato emesso in conformita' e corrispondenza ai criteri ed alle regole che disciplinano il compenso degli ausiliari, D.M. 30.05.2002 e DPR 115/2002.
Quanto alla chiesta espunzione delle frasi offensive e/o sconvenienti, va' utilmente rammentato che la difesa tecnica deve essere sempre improntata al rispetto reciproco, nei rapporti con le parti e con il Giudice, posto che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità” (art. 88 c.p.c.) e che “le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” art. 89 c.p.c.): ed invero, nella dialettica, pur sempre “accesa” che connota la difesa in giudizio, occorre contenere il tenore delle parole e degli scritti nei limiti del fair play, posto che “L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi” (art. 52 Codice deontologico forense);rilevato che nel ricorso introduttivo, alla pag. 4, e' scritto che “AFFERMAVA
FALSAMENTE” , riferendo tale espressione al ctu, e che tale espressione risulta meramente sconveniente, deve essere disposta la espunzione e/o cancellazione della stessa, posto che le espressioni offensive ledono il valore e il merito di taluno, mentre quelle “soltanto” sconvenienti sono caratterizzate da una lesività di grado minore, ma, comunque, contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva (Cass., 18 novembre 2000, n. 14942; Cass., 18 giugno 2003, n. 9707). Tuttavia, non merita accoglimento la richiesta di liquidazione di presunti danni formulata dai resistenti posto che nessun danno puo' ritenersi causato , ne' e' risultato provato.
Per tutte le sovraesposte ragioni il ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del ctu, ing. , del 4 luglio 2024, non merita accoglimento . Controparte_1
Sulla Regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, liquidate sulla base del D.M. 55/14 e s.m. e i. e del D.M. 147/22 , in relazione allo scaglione di valore, sulla base dei parametri medi e dell'attivita' effettivamente espletata, operata una congrua riduzione in considerazione della fase istruttoria limitata alla mera produzione documentale ed in considerazione del rito semplificato
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e la opposizione avverso il decreto di liquidazione del ctu emesso dal
G.I., il 4 luglio 2024, nell'ambito del procedimento r.g. 1956/2022,
Dispone la espunzione e /o la cancellazione dal ricorso introduttivo della frase contenuta a pag. 4 dello stesso: “Affermava falsamente”;
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso il 26 dicembre 2025.
Il G. O.
Filomena RD