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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 112/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 112/2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
TRA
Parte_1
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione depositato in data 6.04.2021, dagli
Avv.ti BRUNO FAMULARO e FLAVIANA MURONE, ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, alla via Citriniti, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto Decreto Dirigenziale di nomina e procura notarile generale alle liti del 2.04.2015 per Notaio , Rep. n. 153.618, Persona_1
Racc. n. 31.846, in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
GIUSEPPE NAIMO ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, loc. Germaneto
(Cittadella Regionale), presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro adito accertare, riconoscere e dichiarare la condotta antigiuridica posta in essere dalla , in persona Controparte_1 del legale rappresentante in carica e per l'effetto condannare la al Controparte_1 pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 1.052.325,70, per risarcimento danni, per le ragioni
[...] esposte, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, oltre il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, come specificatamente sopra indicato (in perizia), oltre interessi dalla domanda con ogni conseguenza di legge, il tutto con condanna del medesimo Ente alla refusione delle spese e competenze di lite”;
Parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande introdotte, anche in accoglimento delle eccezioni svolte nel corpo dell'atto con riferimento agli atti richiamati da controparte a sostegno delle domande”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la , Controparte_1 allegando l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine asseritamente subiti dalla Cooperativa attrice a causa del ritardato pagamento da parte dell'Ente debitore degli importi regolarmente fatturati dalla società.
A fondamento della domanda spiegata, parte attrice – premesso di operare quale struttura privata autorizzata ad erogare prestazioni socioassistenziali in favore di minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, giusta delibera di Giunta Regionale n. 632 del 28.09.2007
- deduceva: di avere stipulato con la una Convenzione registrata Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate il 27/04/2011, al n. 2003, serie n. 3 e prorogata fino al 30.06.2017, avente ad oggetto l'erogazione della predetta attività socioassistenziale, con corrispettivo a carico dell'Amministrazione regionale;
che il corrispettivo convenzionalmente pattuito doveva essere corrisposto mediante tre acconti annuali, determinati sulla scorta dei costi mensilmente fatturati dalla pagina 2 di 9 , e nei limiti dei massimali contrattuali previsti per le spese relative al Parte_1 personale e per quelle di gestione;
che dopo un periodo iniziale in cui i pagamenti dei corrispettivi fatturati avvenivano regolarmente, già a partire dall'anno 2011, la aveva iniziato a dilazionare i pagamenti dovuti oltre i termini Controparte_1 pattuiti, erogando in parte anche somme inferiori rispetto a quelle dovute e così accumulando un'esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa pari ad €
558.003,09; che il ritardato e mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione convenuta, considerato che l'unica fonte di reddito per la
Cooperativa era rappresentata dalla commessa della , aveva Controparte_1 comportato il grave dissesto economico della essendone derivati: una Pt_1 gestione deficitaria sia sotto il profilo contabile che amministrativo e fiscale;
lo stravolgimento della compagine sociale per effetto delle dimissioni rassegnate da diversi lavoratori dipendenti, i quali intraprendevano azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di lavoro maturati;
l'accumularsi di sanzioni ed interessi moratori per l'impossibilità di pagare imposte, contributi e tasse;
l'aumento dei costi per il lavoro straordinario sopportato dai lavoratori rimasti in servizio;
la necessità di rinegoziare i contratti in essere con i fornitori;
la necessità di aprire nuove linee di credito a tassi molto elevati;
la perdita di chance per non aver potuto partecipare ai bandi SPRAR attivati da altri Comuni;
la necessità di richiedere la nomina di un liquidatore, considerata la grave situazione debitoria venutasi a creare.
Parte attrice rassegnava dunque le conclusioni riportare in premessa, chiedendo il risarcimento del danno subito, quantificato, sulla scorta della consulenza tecnica di parte depositata in atti, in € 1.052.325,70, oltre il maggior danno.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.04.2018, si costituiva la , eccependo la nullità delle Controparte_1 convenzioni stipulate con la : in primo luogo, in ragione Parte_1 del mancato accreditamento della struttura privata, condizione necessaria ai sensi della Legge regionale n. 24/2008 per poter stipulare validamente accordi che prevedano l'impiego di risorse pubbliche, quali quelle del Fondo Sanitario o del
Fondo Sociale;
in secondo luogo, in quanto il servizio oggetto della convenzione risultava affidato tramite trattativa privata e non all'esito di una procedura ad evidenza pubblica anche in forma semplificata.
pagina 3 di 9 Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea e la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, come ricavabile dalla nota prot. n.
59973 del 19.02.2018, e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
La concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta. Controparte_1
Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, istruita con prove documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.02.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo, atteso che l'impresa attrice era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con ricorso depositato in data 06.04.2021, la
[...]
, riassumeva il giudizio facendo proprie le Parte_1 difese e le conclusioni già formulate dalla nei suoi Parte_1 scritti difensivi.
Con comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 06.10.2021, si costituiva in giudizio la , riportandosi integralmente alle difese, eccezioni e Controparte_1 conclusioni già precedentemente svolte.
In data 20.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, all'udienza del 20.11.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'asserito inadempimento contrattuale della CP_1
, assumendo che il reiterato ritardo nel pagamento da parte della degli
[...] CP_2 importi delle fatture regolarmente emesse e trasmesse all'Ente debitore avrebbe comportato una crescente esposizione debitoria della , conducendola in Parte_1 uno stato di dissesto economico-finanziario, sfociato nella liquidazione coatta amministrativa della società.
La ha eccepito la nullità della convenzione stipulata tra la società Controparte_1
pagina 4 di 9 cooperativa e l'Ente convenuto, innanzitutto in ragione del mancato Pt_1 accreditamento della struttura sociosanitaria.
L'eccezione è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra prospettata dalle parti in causa.
Trattandosi di prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, viene in rilievo la normativa introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 8 del d. lgs.19 giugno 1999, n. 229, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, secondo cui “La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8- ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie” (la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che “nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che si basa su tre distinti atti:
l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi “requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto”; l'accreditamento istituzionale, che “è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti” e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio;
e
l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accreditata e
pagina 5 di 9 che ha, tra l'altro, il compito di indicare “gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi”, “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare” “i requisiti del servizio da rendere”; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 35092/2023; Cass. Ord. n. 56/2023;
Cass. Sez. Un. n. 26496/2020).
In altri termini, “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento – previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra
l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali” (cfr. Cass. 7019/2020; Cass. Sez. Un.
16336/2019; Cass. 23657/2015; Cass. 17711/2014).
Nel caso di specie, seppure dalla documentazione versata in atti risulta che la
è stata autorizzata, con delibera di Giunta Parte_1
Regionale n. 632 del 28.09.2007, ad esercitare l'attività socioassistenziale oggetto della convenzione stipulata con la , tuttavia la mancata allegazione Controparte_1 del provvedimento amministrativo di accreditamento istituzionale della struttura vanifica le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice.
Non possono ritenersi condivisibili le tesi difensive di parte attrice secondo cui si applicherebbe un regime semplificato nei rapporti tra cooperative operanti nel settore sociosanitario e : più segnatamente, secondo la Controparte_1 prospettazione attorea, per la peculiarità che caratterizza l'attività socioassistenziale ed in armonia con gli scopi sociali perseguiti dalla legge regionale n. 23/2003, le comunità educative per minori con problematiche di disagio psichico e disturbi del comportamento non rientrerebbero tra le strutture soggette all'accreditamento di cui all'art. 3 della L. n. 24/2008, risultando sufficiente per tali Enti il Controparte_1 conseguimento della sola autorizzazione, rilasciata nel caso di specie con D.G.R. 632 del 28/09/2007 e successivo D.G.R. n. 248 del 15/03/2010 cui hanno fatto seguito pagina 6 di 9 i relativi decreti di autorizzazione prorogati con D.D.R. 7644 del 22/07/2015 (cfr. memoria ex art. 186, VI comma, n. 1 di parte attrice).
Sul punto, si osserva che la L.R. n. 23 del 05.12.2003 - “Realizzazione del Sistema
Integrato di interventi e servizi nella Regione ” - disciplina lo svolgimento di CP_1 tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei princìpi contenuti nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle
Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e della legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 8 novembre 2000.
Ai sensi della citata legge regionale, al fine di instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni, le strutture socioassistenziali operanti in , autorizzate ai sensi dell'art. 24 legge cit., CP_1 devono accreditarsi.
A norma del successivo art. 25, le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni: i Comuni autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della citata legge, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.
La tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture CP_1 socioassistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
La successiva Legge 18 luglio 2008, n. 24, agli artt. 3 ed 11, Controparte_1 disciplina entrambi i procedimenti, di autorizzazione e di accreditamento sanitario, abrogando gli artt. 24 e 25 della disciplina previgente ma confermando nuovamente la necessità di entrambi i momenti procedimentali, in armonia con le previsioni di cui all'artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs n. 502 del 1992.
Non può quindi ritenersi che le strutture socioassistenziali possano operare a carico dell'ente pubblico in assenza di accreditamento, atteso che inoltre ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 - nel cui ambito operativo rientrano, per come previsto dall'art. 3-septies, le prestazioni sociosanitarie - è il principio della necessaria programmazione, il quale si pagina 7 di 9 esprime attraverso l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
L'accreditamento implica, infatti, non solo l'accertamento dei requisiti di qualificazione, strutturali, tecnologici e organizzativi, definiti dalle Regioni con l'individuazione di specifici standard di qualità, ma anche un più generale vaglio di carattere programmatorio, che trova fondamento nell'attività regionale di programmazione della spesa pubblica sanitaria e nell'opera di determinazione del fabbisogno territoriale, attività entrambe tipicamente propedeutiche alla valutazione delle istanze di accreditamento (Cons. di Stato, n. 4518/2018).
Dunque, l'accreditamento non è solo una verifica tecnica dei requisiti, ma richiede un'analisi complessa delle esigenze regionali in termini di prestazioni sanitarie e risorse economiche disponibili, dovendo le strutture che aspirano ad accreditarsi non solo rispettare standard di qualità ma anche inserirsi adeguatamente nel contesto programmatorio regionale.
Per tali ragioni non può ritenersi sufficiente l'autorizzazione in assenza di accreditamento, trattandosi di procedimenti tra di loro autonomi in quanto finalizzati alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili (Corte
Cost. n. 292 del 2012).
Alla luce di quanto esposto, la domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
non può trovare accoglimento, in quanto dal mancato Parte_1 accreditamento discende la nullità della convenzione contrattuale stipulata tra la società attrice e la . Controparte_1
L'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale postula, infatti, pur sempre la validità ed efficacia del negozio giuridico da cui trae origine il rapporto obbligatorio e, pertanto, ove ne venga accertata la nullità, come nel caso di specie, la relativa domanda di risarcimento deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 12996/2016).
Rimane assorbita ogni altra questione, pur prospettata dalle parti in lite.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di
[...]
e Parte_1 considerate la natura, il valore (€ 1.052.325,70, pari a quello della domanda), la pagina 8 di 9 complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi, in complessivi € 18.977,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 2.995,00 per la fase di studio;
€ 1.976,00 per la fase introduttiva;
€
8.797,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA la Parte_1
, al pagamento, in favore della , delle spese di
[...] Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 18.977,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 31.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 112/2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
TRA
Parte_1
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione depositato in data 6.04.2021, dagli
Avv.ti BRUNO FAMULARO e FLAVIANA MURONE, ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, alla via Citriniti, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto Decreto Dirigenziale di nomina e procura notarile generale alle liti del 2.04.2015 per Notaio , Rep. n. 153.618, Persona_1
Racc. n. 31.846, in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
GIUSEPPE NAIMO ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, loc. Germaneto
(Cittadella Regionale), presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro adito accertare, riconoscere e dichiarare la condotta antigiuridica posta in essere dalla , in persona Controparte_1 del legale rappresentante in carica e per l'effetto condannare la al Controparte_1 pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 1.052.325,70, per risarcimento danni, per le ragioni
[...] esposte, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, oltre il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, come specificatamente sopra indicato (in perizia), oltre interessi dalla domanda con ogni conseguenza di legge, il tutto con condanna del medesimo Ente alla refusione delle spese e competenze di lite”;
Parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande introdotte, anche in accoglimento delle eccezioni svolte nel corpo dell'atto con riferimento agli atti richiamati da controparte a sostegno delle domande”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la , Controparte_1 allegando l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine asseritamente subiti dalla Cooperativa attrice a causa del ritardato pagamento da parte dell'Ente debitore degli importi regolarmente fatturati dalla società.
A fondamento della domanda spiegata, parte attrice – premesso di operare quale struttura privata autorizzata ad erogare prestazioni socioassistenziali in favore di minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, giusta delibera di Giunta Regionale n. 632 del 28.09.2007
- deduceva: di avere stipulato con la una Convenzione registrata Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate il 27/04/2011, al n. 2003, serie n. 3 e prorogata fino al 30.06.2017, avente ad oggetto l'erogazione della predetta attività socioassistenziale, con corrispettivo a carico dell'Amministrazione regionale;
che il corrispettivo convenzionalmente pattuito doveva essere corrisposto mediante tre acconti annuali, determinati sulla scorta dei costi mensilmente fatturati dalla pagina 2 di 9 , e nei limiti dei massimali contrattuali previsti per le spese relative al Parte_1 personale e per quelle di gestione;
che dopo un periodo iniziale in cui i pagamenti dei corrispettivi fatturati avvenivano regolarmente, già a partire dall'anno 2011, la aveva iniziato a dilazionare i pagamenti dovuti oltre i termini Controparte_1 pattuiti, erogando in parte anche somme inferiori rispetto a quelle dovute e così accumulando un'esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa pari ad €
558.003,09; che il ritardato e mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione convenuta, considerato che l'unica fonte di reddito per la
Cooperativa era rappresentata dalla commessa della , aveva Controparte_1 comportato il grave dissesto economico della essendone derivati: una Pt_1 gestione deficitaria sia sotto il profilo contabile che amministrativo e fiscale;
lo stravolgimento della compagine sociale per effetto delle dimissioni rassegnate da diversi lavoratori dipendenti, i quali intraprendevano azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di lavoro maturati;
l'accumularsi di sanzioni ed interessi moratori per l'impossibilità di pagare imposte, contributi e tasse;
l'aumento dei costi per il lavoro straordinario sopportato dai lavoratori rimasti in servizio;
la necessità di rinegoziare i contratti in essere con i fornitori;
la necessità di aprire nuove linee di credito a tassi molto elevati;
la perdita di chance per non aver potuto partecipare ai bandi SPRAR attivati da altri Comuni;
la necessità di richiedere la nomina di un liquidatore, considerata la grave situazione debitoria venutasi a creare.
Parte attrice rassegnava dunque le conclusioni riportare in premessa, chiedendo il risarcimento del danno subito, quantificato, sulla scorta della consulenza tecnica di parte depositata in atti, in € 1.052.325,70, oltre il maggior danno.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.04.2018, si costituiva la , eccependo la nullità delle Controparte_1 convenzioni stipulate con la : in primo luogo, in ragione Parte_1 del mancato accreditamento della struttura privata, condizione necessaria ai sensi della Legge regionale n. 24/2008 per poter stipulare validamente accordi che prevedano l'impiego di risorse pubbliche, quali quelle del Fondo Sanitario o del
Fondo Sociale;
in secondo luogo, in quanto il servizio oggetto della convenzione risultava affidato tramite trattativa privata e non all'esito di una procedura ad evidenza pubblica anche in forma semplificata.
pagina 3 di 9 Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea e la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, come ricavabile dalla nota prot. n.
59973 del 19.02.2018, e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
La concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta. Controparte_1
Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, istruita con prove documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.02.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo, atteso che l'impresa attrice era stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con ricorso depositato in data 06.04.2021, la
[...]
, riassumeva il giudizio facendo proprie le Parte_1 difese e le conclusioni già formulate dalla nei suoi Parte_1 scritti difensivi.
Con comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 06.10.2021, si costituiva in giudizio la , riportandosi integralmente alle difese, eccezioni e Controparte_1 conclusioni già precedentemente svolte.
In data 20.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, all'udienza del 20.11.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'asserito inadempimento contrattuale della CP_1
, assumendo che il reiterato ritardo nel pagamento da parte della degli
[...] CP_2 importi delle fatture regolarmente emesse e trasmesse all'Ente debitore avrebbe comportato una crescente esposizione debitoria della , conducendola in Parte_1 uno stato di dissesto economico-finanziario, sfociato nella liquidazione coatta amministrativa della società.
La ha eccepito la nullità della convenzione stipulata tra la società Controparte_1
pagina 4 di 9 cooperativa e l'Ente convenuto, innanzitutto in ragione del mancato Pt_1 accreditamento della struttura sociosanitaria.
L'eccezione è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra prospettata dalle parti in causa.
Trattandosi di prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, viene in rilievo la normativa introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 8 del d. lgs.19 giugno 1999, n. 229, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, secondo cui “La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8- ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie” (la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che “nell'assetto organizzativo che il settore è venuto ad assumere per effetto della riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 si delinea, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che si basa su tre distinti atti:
l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la previa verifica che l'attività autorizzanda soddisfi “requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto”; l'accreditamento istituzionale, che “è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti” e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione di pubblico servizio;
e
l'accordo contrattuale che la regione accreditante stipula con la struttura accreditata e
pagina 5 di 9 che ha, tra l'altro, il compito di indicare “gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi”, “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare” “i requisiti del servizio da rendere”; il corrispettivo preventivato a fronte dell'attività concordate” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 35092/2023; Cass. Ord. n. 56/2023;
Cass. Sez. Un. n. 26496/2020).
In altri termini, “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento – previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra
l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali” (cfr. Cass. 7019/2020; Cass. Sez. Un.
16336/2019; Cass. 23657/2015; Cass. 17711/2014).
Nel caso di specie, seppure dalla documentazione versata in atti risulta che la
è stata autorizzata, con delibera di Giunta Parte_1
Regionale n. 632 del 28.09.2007, ad esercitare l'attività socioassistenziale oggetto della convenzione stipulata con la , tuttavia la mancata allegazione Controparte_1 del provvedimento amministrativo di accreditamento istituzionale della struttura vanifica le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice.
Non possono ritenersi condivisibili le tesi difensive di parte attrice secondo cui si applicherebbe un regime semplificato nei rapporti tra cooperative operanti nel settore sociosanitario e : più segnatamente, secondo la Controparte_1 prospettazione attorea, per la peculiarità che caratterizza l'attività socioassistenziale ed in armonia con gli scopi sociali perseguiti dalla legge regionale n. 23/2003, le comunità educative per minori con problematiche di disagio psichico e disturbi del comportamento non rientrerebbero tra le strutture soggette all'accreditamento di cui all'art. 3 della L. n. 24/2008, risultando sufficiente per tali Enti il Controparte_1 conseguimento della sola autorizzazione, rilasciata nel caso di specie con D.G.R. 632 del 28/09/2007 e successivo D.G.R. n. 248 del 15/03/2010 cui hanno fatto seguito pagina 6 di 9 i relativi decreti di autorizzazione prorogati con D.D.R. 7644 del 22/07/2015 (cfr. memoria ex art. 186, VI comma, n. 1 di parte attrice).
Sul punto, si osserva che la L.R. n. 23 del 05.12.2003 - “Realizzazione del Sistema
Integrato di interventi e servizi nella Regione ” - disciplina lo svolgimento di CP_1 tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei princìpi contenuti nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle
Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e della legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 8 novembre 2000.
Ai sensi della citata legge regionale, al fine di instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni, le strutture socioassistenziali operanti in , autorizzate ai sensi dell'art. 24 legge cit., CP_1 devono accreditarsi.
A norma del successivo art. 25, le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni: i Comuni autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della citata legge, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.
La tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture CP_1 socioassistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
La successiva Legge 18 luglio 2008, n. 24, agli artt. 3 ed 11, Controparte_1 disciplina entrambi i procedimenti, di autorizzazione e di accreditamento sanitario, abrogando gli artt. 24 e 25 della disciplina previgente ma confermando nuovamente la necessità di entrambi i momenti procedimentali, in armonia con le previsioni di cui all'artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs n. 502 del 1992.
Non può quindi ritenersi che le strutture socioassistenziali possano operare a carico dell'ente pubblico in assenza di accreditamento, atteso che inoltre ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 - nel cui ambito operativo rientrano, per come previsto dall'art. 3-septies, le prestazioni sociosanitarie - è il principio della necessaria programmazione, il quale si pagina 7 di 9 esprime attraverso l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95).
L'accreditamento implica, infatti, non solo l'accertamento dei requisiti di qualificazione, strutturali, tecnologici e organizzativi, definiti dalle Regioni con l'individuazione di specifici standard di qualità, ma anche un più generale vaglio di carattere programmatorio, che trova fondamento nell'attività regionale di programmazione della spesa pubblica sanitaria e nell'opera di determinazione del fabbisogno territoriale, attività entrambe tipicamente propedeutiche alla valutazione delle istanze di accreditamento (Cons. di Stato, n. 4518/2018).
Dunque, l'accreditamento non è solo una verifica tecnica dei requisiti, ma richiede un'analisi complessa delle esigenze regionali in termini di prestazioni sanitarie e risorse economiche disponibili, dovendo le strutture che aspirano ad accreditarsi non solo rispettare standard di qualità ma anche inserirsi adeguatamente nel contesto programmatorio regionale.
Per tali ragioni non può ritenersi sufficiente l'autorizzazione in assenza di accreditamento, trattandosi di procedimenti tra di loro autonomi in quanto finalizzati alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili (Corte
Cost. n. 292 del 2012).
Alla luce di quanto esposto, la domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
non può trovare accoglimento, in quanto dal mancato Parte_1 accreditamento discende la nullità della convenzione contrattuale stipulata tra la società attrice e la . Controparte_1
L'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale postula, infatti, pur sempre la validità ed efficacia del negozio giuridico da cui trae origine il rapporto obbligatorio e, pertanto, ove ne venga accertata la nullità, come nel caso di specie, la relativa domanda di risarcimento deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 12996/2016).
Rimane assorbita ogni altra questione, pur prospettata dalle parti in lite.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di
[...]
e Parte_1 considerate la natura, il valore (€ 1.052.325,70, pari a quello della domanda), la pagina 8 di 9 complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi, in complessivi € 18.977,00 a titolo di compensi professionali
(di cui € 2.995,00 per la fase di studio;
€ 1.976,00 per la fase introduttiva;
€
8.797,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA la Parte_1
, al pagamento, in favore della , delle spese di
[...] Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 18.977,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 31.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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