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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa
Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del
30.01.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6428 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Robert Panagrosso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Ida
Verrengia e Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono concordi nel chiedere che sia dichiarata cessata la materia del contendere,
CP_ avendo l sostanzialmente riconosciuto l'insussistenza dell'indebito originariamente contestato al ricorrente (per indebita percezione dell'indennità di mobilità nell'anno 2009), dando atto che “l'indebito è stato annullato, in accoglimento delle doglianze di controparte” CP_ (cfr. memoria ).
Di conseguenza, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio. Ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore del ricorrente in considerazione del fatto che
CP_ l ha riconosciuto l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata (a distanza di oltre
10 anni dal pagamento della prestazione asseritamente indebita) solo a seguito del deposito del ricorso giudiziale (specificamente, ad ottobre 2024; v. all.), sebbene il ricorrente avesse inoltrato il ricorso amministrativo nel 2020.
CP_ Le spese, poste a carico dell' , sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
S.M.C.V., 03.02.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino