Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1974, n. 26
CASS
Sentenza 7 gennaio 1974

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Sono inammissibili le censure, dedotte contro il provvedimento impugnato con ricorso per Cassazione, che presuppongono l'avvenuta proposizione nella competente Sede di merito di domande in realta non proposte. ( V 1107'70, mass n 346665).*

La denuncia, in Sede di legittimita, di omesso esame di Atti, che si assumono decisivi ai fini della risoluzione della controversia, deve contenere l'indicazione degli elementi dai quali la Corte di Cassazione possa desumere che l'esame degli stessi avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice del merito. ( Conf 842'73, mass n 363148).*

La censura relativa alla mancata ammissione di mezzi di prova, dedotta con il ricorso per Cassazione, deve essere specifica al fine di consentire alla suprema Corte di valutare se il giudice del merito abbia fatto uso illegittimo del potere discrezionale, che la legge gli affida in tema di prove. ( V 2594'70, mass n 348970).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1974, n. 26
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26
    Data del deposito : 7 gennaio 1974

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