Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17751/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. PONZONI ANNA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. PONZONI ANNA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
23/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza. Il Dott. entro 1 (un) mese dall'omologa della separazione Pt_2 trasferirà la propria residenza anagrafica presso un'altra abitazione e comunicherà tempestivamente la nuova residenza al coniuge;
si danno atto le parti che alla data odierna il Dott. ha già lasciato la casa coniugale. Pt_2
2. La casa coniugale sita in Calcinato, di proprietà nella misura del 50% di ciascun coniuge, rimarrà assegnata alla moglie e ai figli minori con tutti gli arredi e suppellettili, fatta eccezione per gli effetti personali del Dott. Pt_2 che si impegna a prelevare entro e non oltre la data del deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Le utenze della casa coniugale sono già intestate in via esclusiva alla Dott.ssa e verranno interamente Parte_1 sostenute dalla stessa. Con riferimento alla casa familiare entro sessanta giorni dalla data di omologa della separazione, il Dott. si obbliga a trasferire alla Dott.ssa senza alcun corrispettivo essendosi di ciò Pt_2 Pt_1 tenuto conto nella determinazione delle presenti condizioni di separazione, la piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale in Comune di Calcinato (BS) Via Quintino Sella n. 68/B, così censita catastalmente: Catasto Fabbricati
Foglio 31 Sezione Urbana NCT particella 481 sub. 1, Via Q. Sella, piano S1-T, cat. A/2, cl. 6, vani 5,5, superficie
1
Sella, piano S1, cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 32, superficie totale mq. 32, Rendita Catastale Euro 59,50. Per_ Provenienza: compravendita in data 6 novembre 2013 Rep. n. 46098/15236 Notaio registrata a Montichiari
(BS) il 13 novembre 2013 al n. 4029 Serie 1T e trascritta a Brescia il 13 novembre 2013 ai nn. 37823/26129.
Contestualmente al trasferimento immobiliare, la Dott.ssa si accollerà l'intero residuo debito a titolo di Pt_1 restituzione del mutuo di originari euro 120.000,00 concesso ai coniugi da Controparte_1 Per_
in data 6 novembre 2013 Rep. n. 43099/15237 Notaio garantito da ipoteca
[...] iscritta a Brescia il 14 novembre 2013 ai nn. 37915/6462, oggetto di surroga con la società Controparte_2
Cooperativa per azioni di cui all'atto in data 02.10.2019 Rep. n. 16001 Serie 1T, Notaio Persona_2 annotato a Brescia in data 09.12.2021 ai n.ri 58545/9145. La signora si obbliga al puntuale ed esatto Parte_1 pagamento di tutte le rate ancora dovute alle rispettive naturali scadenze, tenendo del tutto sollevato ed indenne da ogni spesa, onere, molestia e/o danno in proposito. Il tutto, con liberatoria da parte della Parte_2 banca nei confronti del dott. . Le spese per l'atto notarile saranno a carico di ciascun coniuge nella misura Pt_2 del 50%. Si specifica che detto trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo debbono considerarsi elementi funzionali ed indispensabili ai fini della soluzione della crisi coniugale e che, in assenza di accordo sul predetto trasferimento e accollo, non si sarebbe mai addivenuti al presente accordo.
3. I figli minori e saranno affidati ai genitori in forma congiunta con collocamento presso l'abitazione Per_3 Per_4 della madre. I genitori, nell'interesse dei minori, assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute degli stessi. I minori trascorreranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 13,00 (li ritira a scuola) alle ore 18,00 quando li accompagnerà all'attività sportiva di entrambi e il mercoledì dalle ore 13,00 (li ritira a scuola) fino al giovedì dopo pranzo fino alle ore 15,00 facendosi carico il padre di portarli e ritirarli da scuola e fine settimana alternati dal sabato dopo la scuola fino al lunedì mattina quanto il padre li riaccompagnerà a scuola;
3a. Per il periodo Natalizio – da intendersi quello intercorrente tra la mattina del 23/12 e la sera del 6 gennaio come segue: (negli anni pari) Vigilia con il padre, Natale con la madre, dal 26 al 30 con il padre e dal 31 al 6 con la madre alternativamente di anno in anno con recupero dei minori alle ore 10,00 la mattina del 31 e riaccompagno la sera dell'Epifania alle ore 20,00.
3b. Per il periodo Pasquale – da intendersi quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua e il martedì successivo – dal giovedì alle 8.00 alla domenica di Pasqua alle ore 20,00 con la madre e dalle ore 20,00 della domenica al mercoledì mattina quando rientreranno a scuola accompagnati dal padre, sempre con il criterio dell'alternanza di anno in anno.
3c. Ulteriori periodi di chiusura dalle scuole con festività infrasettimanali civili e religiose (comprensivi di eventuali
“ponti” quali, a titolo esemplificativo, santo patrono, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorsi dai minori presso l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
3d. Per il periodo estivo feriale una o due settimane anche non consecutive con il padre e altrettanto con la madre, periodo che i genitori concorderanno entro il giorno 31/5 d'ogni anno e previa reciproca comunicazione del luogo di vacanza ove entrambi si recheranno con i figli. I genitori si danno altresì atto della disponibilità di modificare la ivi prevista frequentazione genitori/figli in base alle diverse e rispettive esigenze personali e lavorative
2 (comunicandosi le variazioni con un preavviso di almeno 2 giorni) e soprattutto alle esigenze, necessità e desideri dei figli lasciandoli liberi di decidere in merito al pernottamento fuori casa. I genitori si impegnano a mantenere rapporti reciprocamente rispettosi, senza intromissioni sulle modalità di gestione durante i tempi di rispettiva competenza, fatte salve esigenze di necessaria tutela dei minori stessi.
4. Il Dott. si impegna e si obbliga a versare alla Dott.ssa quale contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Pt_1 dei figli, entro il primo di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2024, la somma di € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascun figlio), somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat con decorrenza dal mese di settembre 2025. Tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Dott.ssa che verrà comunicato al Dott. . L'assegno unico universale erogato dall'Inps, se dovuto, sarà richiesto Pt_1 Pt_2
e percepito integralmente dalla moglie, il Dott. si obbliga sin da ora a sottoscrivere la necessaria Pt_2 documentazione per la richiesta di detto assegno e/o a trasferire l'importo dell'assegno unico, attualmente percepito dal padre alla madre, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
5. Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli come da protocollo del tribunale di Brescia a cui si rimanda e che si riporta per completezza. Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre- scuole e dopo-scuola Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento
3 attestante l'esborso. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute di consegnare all'altro idonea documentazione recante il CF del figlio affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in ugual misura. Tale pattuizione inizierà a decorrere dal momento in cui il Dott. uscirà dal regime c.d. forfettario, Pt_2 fino a tale momento le detrazioni saranno al 100% a favore della Dott.ssa Pt_1
6. Nessun assegno viene convenuto tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
7. I coniugi si sono accordati di mantenere in proprietà esclusiva le vetture già intestate e attualmente già in uso alle parti in via esclusiva e di sostenere ciascuno i relativi costi di acquisto e di mantenimento delle stesse, a pagare tempestivamente eventuali contravvenzioni, a pagare il bollo e l'assicurazione.
8. I coniugi si danno atto di avere reciprocamente risolto ogni questione di natura economica e/o patrimoniale con riferimento ad eventuali conti correnti, risparmi personali, conti-deposito, piani di accumulo e/o altre forme di investimento personale che rimangono assegnati nella misura in cui si trovano alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
9. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver regolato, con reciproca soddisfazione, ogni ulteriore questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/06/2013, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Calcinato (BS) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2013) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 20/6/2014) e (n. 2/8/2017). Per_3 Per_4
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
4 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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