TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1379 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINCOLO MANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Attore – convenuto in riconvenzionale – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA dello STATO di CATANZARO, ex art. 72 d.lgs. 300 del 1999, elettivamente domiciliati come in atti
- Convenuto – attore in riconvenzionale -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 7.5.19, l ha convenuto in giudizio Parte_1 l . La difesa del primo ha allegato che: Controparte_1
- La società istante è possessore, da oltre trenta anni, di un appezzamento di terreno di mq. 445 circa, sito in Comune di Corigliano-Rossano (area Urbana di Rossano), adiacente alla struttura alberghiera sita in via Margherita n. 257 e da sempre utilizzato quale parcheggio al servizio della medesima struttura, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 26, particella 444, particella 445 e particella 451 in ditta “Demanio Patrimoniale dello Stato”;
- Trattasi di un reliquato di terreno fluviale che, nell'anno 1985, è passato dal al CP_1 patrimonio disponibile dello Stato viene da sempre utilizzato quale pertinenza della confinante struttura alberghiera denominata ”, con la quale forma unica Parte_1 consistenza, di proprietà dalla medesima società istante;
- L'istante, quindi, possedendo ed utilizzando il predetto terreno da oltre trenta anni e formando un'unica consistenza con l' , l'ha anche dotato di tutte le necessarie Pt_2 migliorie e servizi necessari (quali allacciamento idrico ed elettrico), facendosi, altresì, carico di pagare i relativi canoni e consumi oltre che le relative imposte e tributi comunali e provvedendo, all'occorrenza, ad effettuare, a sue cure e spese, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Ne consegue, quindi, che la società ”, avendo, nel corso di tutti Parte_1 questi anni, esercitato sul descritto terreno un pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 2 di 12
dominio, disponendo animo domini in via esclusiva, ha sicuramente acquistato, per l'utile decorso del tempo ex art.1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del succitato immobile. Tanto premesso, l ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di: a. Dichiarare che la società , è Parte_1 proprietaria piena ed esclusiva del terreno di mq.445 sito in Comune di Corigliano-Rossano (area Urbana di Rossano), censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 26, particella 444, particella 445 e particella 451, perché ne ha acquistato l'intera ed esclusiva proprietà per intervenuto usucapione;
b. autorizzare, per l'effetto, l' (già Conservatoria dei RR.II. Controparte_2 di per la relativa trascrizione dell'emamanda sentenza, nonché per la volturazione CP_2 catastale e per ogni altra formalità a favore della parte attrice;
c. Con vittoria delle spese e competenze, in caso di opposizione da parte dei citati convenuti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.7.19, si è costituita l . La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Il bene in questione rappresenta un reliquato di terreno fluviale, avente fino al 1983 le caratteristiche della demanialità di cui agli art. 822 e seguenti c.c.;
- Con decreto interministeriale n. 650 del 1983 è stato disposto il passaggio del summenzionato terreno - foglio 26 particelle 163, 444 e 445 – dal Demanio Pubblico al Patrimonio dello Stato;
- Il bene, costituito da due quozienti di terreno patrimoniale, entrambi allibrati alla scheda CSB906, in passato è stato utilizzato mediante appositi titoli concessori rilasciati per gli anni 1984 – 1988 dalla fino al 1997 legale rappresentante della Parte_3 summenzionata società in nome collettivo;
- Con istanza assunta dall'allora intendenza di Finanza al n. 041122 del 27.10.90
, nella sua qualità di socio amministratore della società denominata Parte_3
ha chiesto il rilascio di una ulteriore concessione a canone ridotto di mq Parte_1 536 reliquato fluviale, da utilizzare come parcheggio di autovetture dei clienti dell'albergo, concessione rilasciata a suo tempo dal richiedente, atteso che il medesimo, nella nota intendentizia n. 7603 del 9.10.97 viene espressamente indicato come concessionario dell'area in disamina;
- In diritto, si eccepisce l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Castrovillari, per effetto dell'applicabilità del foro erariale;
- Ai fini dell'acquisto di un bene immobile per usucapione, è necessario che, antecedentemente al presunto possesso uti dominus intervenga la interversio possessionis ex art. 1164 c.c.;
- Si tratta di contestazione che deve essere nota al titolare del diritto, in modo che quest'ultimo possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento;
- Si evidenzia, inoltre, che la Suprema Corte, in fattispecie analoghe a quelle per cui è causa, ha escluso la sussistenza dei presupposti idonei all'acquisto per usucapione in favore di chi abbia soltanto asserito di aver destinato una determinata area a parcheggio, senza dimostrare in modo inequivocabile una indiscutibile signoria sul bene;
- Nel caso di specie, non essendo stata realizzata alcuna azione idonea a dimostrare l'animus possidendi dell'odierno attore, è possibile ritenere assolutamente insussistenti i presupposti per l'acquisto per usucapione dell'area de qua, in quanto accessibile a tutti e, dunque, suscettibile di essere utilizzata indiscriminatamente da chiunque;
- Non da ultimo, si ritiene utile evidenziare che il , nel richiedere con Parte_4 domanda di attribuzione n. 12759 del 2013 il trasferimento in proprio favore e a titolo non oneroso ex d.lgs. 85 del 2010 del bene patrimoniale in argomento, ha dichiarato R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 3 di 12
inconfutabilmente che lo stesso, alla data del 29.11.13 fosse libero ovvero non utilizzato da altro soggetto pubblico o privato;
Ciò posto, l ha concluso chiedendo a questo Tribunale: CP_1 CP_1
1. Il rilascio dell'area occupata, con tutte le costruzioni, accessioni, pertinenze, con contestuale obbligo di demolizione, a richiesta della amministrazione, di tutte o parte delle opere abusive realizzate;
2. La restituzione dei frutti percepiti e percipiendi e di ogni altra utilità, rendita o vantaggio indebitamente lucrati per il godimento sine titulo sia dell'area occupata sia delle costruzioni, accessioni o pertinenze su di essa realizzate, per tutto il periodo di durata della occupazione abusiva e fino all'effettivo rilascio, ove occorresse anche a titolo di arricchimento senza causa, con rivalutazione monetaria ed interessi;
3. Al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dalla amministrazione per: a) abusiva occupazione;
b) rimborso delle somme occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi;
4. Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato;
5. Con rigetto delle domande attoree perché infondate;
6. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta. Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali in atti. Di contro, non sono state ammesse le prove orali per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 23.11.20. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni siti in Corigliano Rossano ed identificati al catasto al Foglio 26, p.lle 444, 445 e 451. 2.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 4 di 12
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 5 di 12
secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 6 di 12
2.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Infondatezza della domanda della parte attrice. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto della parte attrice continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 7 di 12
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. E' agevole rilevare che la parte attrice, in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive, sostiene di aver posseduto i beni di cui è causa da oltre 30 anni. Nulla viene specificato nella memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. Pertanto, non vi è alcun preciso riferimento – già sul piano assertivo – sia in ordine al momento in cui la relazione con il bene uti dominus si sarebbe instaurata sia al tempo in cui l'effetto acquisitivo automatico si sarebbe completato. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. 3.3. Non ci si può esimere dal rilevare, del resto, che la parte attrice invoca un acquisto a titolo originario rappresentando che i presupposti dello stesso si sarebbero verificati sostanzialmente nei confronti della società Tuttavia, dagli atti emerge una concessione del Parte_1 medesimo fondo, con le particelle sopra identificate, stipulata tra l' e Controparte_1
in proprio. Parte_3 3.4. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche, con riferimento al caso in esame, pur prescindendo dalle lacune della parte attrice, la parte convenuta ha depositato la R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 8 di 12
concessione/contratto con la quale – e non già la società istante – ha instaurato Parte_3 la relazione con i beni di cui è causa. Per l'effetto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'instaurazione del contatto con il bene è avvenuto per effetto di una concessione - contratto ad effetti obbligatori astrattamente riconducibile nell'ambito dell'affitto/locazione. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo allo una detenzione e non già un possesso. Parte_1 Del resto, lo nel momento in cui dà vita a tale rapporto negoziale, riconosce di non Parte_1 essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è l' . Controparte_1 Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, con la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. fa riferimento in maniera generica a “diverse attività materiali”, dalle quali si desumerebbe la compiuta interversio. Tuttavia, tali attività non solo non risultano individuate in maniera specifica, ma mai viene indicato in modo preciso il contesto temporale di riferimento, non chiarendo neppure – attesa la concessione contratto tra l' con il solo – il momento in cui si sarebbe CP_1 Parte_3 instaurata una autonoma disponibilità della società. Né rileva che non siano state versate somme di denaro, secondo il canone pattuito dopo la scadenza della concessione. Tale deduzione – quand'anche fosse stata oggetto di specifica prova – non vale, ad avviso del Tribunale, ad integrare un atto di interversione del possesso. Invero, la mancata corresponsione del corrispettivo originariamente previsto si traduce in un inadempimento contrattuale. Ma, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, non costituisce contradictio, idonea alla interversione, l'inadempimento del detentore rispetto agli obblighi derivanti dal contratto in forza del quale egli esercita il potere di fatto sulla cosa. Infatti, non rilevano a tal fine l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata costituita, né i meri atti di esercizio di poteri fatto, quali ad esempio la stipula di contratti di locazione, la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (ancora in motivazione v. S.U. n. 651 del 2023). R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 9 di 12
Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che, da un lato, è irrilevante il fatto in sé del protrarsi del potere sulla cosa dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti da cui la detenzione deriva. D'altro canto, è inidoneo a trasformare la detenzione in possesso l'omesso pagamento del canone, che, quindi, non integra ex se un idoneo atto di interversione (v. sul punto Cass. Civ. n. 5466 del 1986). 3.5. Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento all'utilizzo del bene ed al compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, che non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Anche la recinzione dell'area, a ben vedere, non è significativa di una interversione del possesso, essendo compatibile anche con l'esigenza di impedire ad estranei l'accesso all'immobile ancorché semplicemente detenuto, sicché essa non è sufficiente a integrare il mutamento del titolo in forza di opposizione del detentore contro il possessore (v. Cass. Civ. n. 8115 del 2014). Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già sotto il profilo assertivo, non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe l'interversione del possesso e, quindi, il contatto della parte attrice continuo ed interrotto con il bene uti dominus. 3.6. Per le medesime ragioni, non si è provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori. Infatti, accanto alle considerazioni già espresse nella ordinanza resa all'esito della udienza del 23.11.20, dai capitoli di prova articolati (né del resto la prova potrebbe vertere su circostanze non dedotte nei rigorosi termini delle preclusioni assertive) non emerge alcun fatto o atto di interversione, esattamente collocato in una dimensione temporale, diverso dal mancato pagamento del canone o dagli altri sopra enunciati. Peraltro, è opportuno ancora rammentare – tenuto conto di quanto specificato al punto 2.3. della presente sentenza - che nessun capitolo di prova è esattamente collocato nel tempo, con impossibilità anche solo di inferire il preciso contesto temporale di riferimento concernente l'atto di interversione. 3.7. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, l'allegazione di mappe rappresentative dei luoghi di causa e delle visure catastali storiche relative al fondo al più offrono un elemento volto alla riconducibilità della titolarità dei beni in capo alla parte convenuta e alla esatta collocazione degli stessi, ma nulla aggiungono in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. 3.8. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 10 di 12
3.9. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 3.10. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Le domande riconvenzionali della parte convenuta. 4.1. La domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il rilascio degli immobili indicati in citazione, è fondata e deve essere accolta. Invero, è incontestato sia il titolo di proprietà della odierna convenuta, Controparte_1 sia il rapporto di concessione/contratto tra l' e lo , idoneo a giustificare CP_1 Parte_1 inizialmente la detenzione dei beni da parte dello stesso. Esso, tuttavia, alla luce degli atti depositati e dell'assenza di qualsiasi specifica deduzione sul punto è scaduto e, per l'effetto, è cessata la sua efficacia.
Pertanto, cessato il rapporto contrattuale di carattere obbligatorio accessorio per la scadenza del termine previsto e, quindi, sciolto il vincolo contrattuale, la parte attrice - che non ha dimostrato di poter disporre del bene in base ad altro rapporto diverso e non ha proceduto alla restituzione della cosa - è venuta ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e, quindi, abusivo dei beni altrui. Alla luce di quanto esposto nonché di quanto pacificamente emerso nel corso del giudizio, la originaria sussistenza di un titolo consente di qualificare la domanda del convenuto – attore in riconvenzionale - come azione personale di restituzione, senza gli oneri della rivendica. Infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v. Cass. Civ. S.U n. 7305 del 2014; più recentemente Cass. civ. n. 19872 del 2022). Del resto, è potere del giudice quello di dare alla domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte, delle richieste formulate e di tutto quanto è emerso nel corso del giudizio. La titolarità attiva e quella passiva emergono pacificamente dagli atti di causa, ivi comprese le dichiarazioni negoziali provenienti dalla parte attrice, che non contesta la proprietà dei beni in capo alla parte convenuta e riconosce il proprio godimento dei beni altrui sine titulo. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda, nei limiti espressi. La parte attrice, occupando gli immobili sine titulo, non avendo dimostrato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare attualmente il proprio godimento, va condannata al rilascio immediato degli immobili di cui è causa – meglio descritti in citazione - in favore della parte convenuta. 4.2. La domanda volta all'obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate, tralasciando qualsiasi considerazione in ordine alla causa petendi, è infondata e non può essere accolta, non essendo né provato né specificato quali siano le opere abusive ivi sussistenti. 4.3. La domanda volta alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi è di genericità tale da non poter essere accolta, essendo priva delle più elementari deduzioni. 4.4. La domanda risarcitoria è altresì infondata e non può essere accolta. Infatti, la distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 11 di 12
Si tratta di orientamento in linea con la moderna funzione della responsabilità civile, la quale
- è utile rammentare - non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della prospettiva pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal "danno ingiusto" di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. Con specifico riferimento al caso in esame, il danno – da intendersi da occupazione illegittima, nonostante la scarna articolazione della parte convenuta - è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Ma, come precisato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. S.U. n. 33645 del 2022), è necessaria, sotto il profilo assertivo, la allegazione della concreta possibilità di godimento perso. Infatti, ripercorrendo i punti decisivi dell'intervento nomofilattico:
- “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”;
- “Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
- “se la causa petendi dell'azione risarcitoria viene fatta coincidere senza residui con quella dell'azione risarcitoria, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria”;
- Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
- L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”. Alla luce degli enunciati principi, si comprende perfettamente come la domanda è priva di qualsiasi allegazione in ordine alla concreta (non astratta) e specifica (non generica) possibilità di godimento perduta. Per l'effetto, la stessa deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 12 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
[...] B. ACCOGLIE la domanda proposta da parte convenuta, attrice in riconvenzionale, e, per l'effetto, CO la parte attrice al rilascio immediato in favore della CP_1
degli immobili siti in Corigliano Rossano, identificati al foglio 26 particelle
[...] 444, 445, 451, meglio indentificati in atti;
C. RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte;
D. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 2 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1379 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINCOLO MANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Attore – convenuto in riconvenzionale – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA dello STATO di CATANZARO, ex art. 72 d.lgs. 300 del 1999, elettivamente domiciliati come in atti
- Convenuto – attore in riconvenzionale -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 7.5.19, l ha convenuto in giudizio Parte_1 l . La difesa del primo ha allegato che: Controparte_1
- La società istante è possessore, da oltre trenta anni, di un appezzamento di terreno di mq. 445 circa, sito in Comune di Corigliano-Rossano (area Urbana di Rossano), adiacente alla struttura alberghiera sita in via Margherita n. 257 e da sempre utilizzato quale parcheggio al servizio della medesima struttura, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 26, particella 444, particella 445 e particella 451 in ditta “Demanio Patrimoniale dello Stato”;
- Trattasi di un reliquato di terreno fluviale che, nell'anno 1985, è passato dal al CP_1 patrimonio disponibile dello Stato viene da sempre utilizzato quale pertinenza della confinante struttura alberghiera denominata ”, con la quale forma unica Parte_1 consistenza, di proprietà dalla medesima società istante;
- L'istante, quindi, possedendo ed utilizzando il predetto terreno da oltre trenta anni e formando un'unica consistenza con l' , l'ha anche dotato di tutte le necessarie Pt_2 migliorie e servizi necessari (quali allacciamento idrico ed elettrico), facendosi, altresì, carico di pagare i relativi canoni e consumi oltre che le relative imposte e tributi comunali e provvedendo, all'occorrenza, ad effettuare, a sue cure e spese, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Ne consegue, quindi, che la società ”, avendo, nel corso di tutti Parte_1 questi anni, esercitato sul descritto terreno un pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 2 di 12
dominio, disponendo animo domini in via esclusiva, ha sicuramente acquistato, per l'utile decorso del tempo ex art.1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del succitato immobile. Tanto premesso, l ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di: a. Dichiarare che la società , è Parte_1 proprietaria piena ed esclusiva del terreno di mq.445 sito in Comune di Corigliano-Rossano (area Urbana di Rossano), censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 26, particella 444, particella 445 e particella 451, perché ne ha acquistato l'intera ed esclusiva proprietà per intervenuto usucapione;
b. autorizzare, per l'effetto, l' (già Conservatoria dei RR.II. Controparte_2 di per la relativa trascrizione dell'emamanda sentenza, nonché per la volturazione CP_2 catastale e per ogni altra formalità a favore della parte attrice;
c. Con vittoria delle spese e competenze, in caso di opposizione da parte dei citati convenuti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.7.19, si è costituita l . La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Il bene in questione rappresenta un reliquato di terreno fluviale, avente fino al 1983 le caratteristiche della demanialità di cui agli art. 822 e seguenti c.c.;
- Con decreto interministeriale n. 650 del 1983 è stato disposto il passaggio del summenzionato terreno - foglio 26 particelle 163, 444 e 445 – dal Demanio Pubblico al Patrimonio dello Stato;
- Il bene, costituito da due quozienti di terreno patrimoniale, entrambi allibrati alla scheda CSB906, in passato è stato utilizzato mediante appositi titoli concessori rilasciati per gli anni 1984 – 1988 dalla fino al 1997 legale rappresentante della Parte_3 summenzionata società in nome collettivo;
- Con istanza assunta dall'allora intendenza di Finanza al n. 041122 del 27.10.90
, nella sua qualità di socio amministratore della società denominata Parte_3
ha chiesto il rilascio di una ulteriore concessione a canone ridotto di mq Parte_1 536 reliquato fluviale, da utilizzare come parcheggio di autovetture dei clienti dell'albergo, concessione rilasciata a suo tempo dal richiedente, atteso che il medesimo, nella nota intendentizia n. 7603 del 9.10.97 viene espressamente indicato come concessionario dell'area in disamina;
- In diritto, si eccepisce l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Castrovillari, per effetto dell'applicabilità del foro erariale;
- Ai fini dell'acquisto di un bene immobile per usucapione, è necessario che, antecedentemente al presunto possesso uti dominus intervenga la interversio possessionis ex art. 1164 c.c.;
- Si tratta di contestazione che deve essere nota al titolare del diritto, in modo che quest'ultimo possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento;
- Si evidenzia, inoltre, che la Suprema Corte, in fattispecie analoghe a quelle per cui è causa, ha escluso la sussistenza dei presupposti idonei all'acquisto per usucapione in favore di chi abbia soltanto asserito di aver destinato una determinata area a parcheggio, senza dimostrare in modo inequivocabile una indiscutibile signoria sul bene;
- Nel caso di specie, non essendo stata realizzata alcuna azione idonea a dimostrare l'animus possidendi dell'odierno attore, è possibile ritenere assolutamente insussistenti i presupposti per l'acquisto per usucapione dell'area de qua, in quanto accessibile a tutti e, dunque, suscettibile di essere utilizzata indiscriminatamente da chiunque;
- Non da ultimo, si ritiene utile evidenziare che il , nel richiedere con Parte_4 domanda di attribuzione n. 12759 del 2013 il trasferimento in proprio favore e a titolo non oneroso ex d.lgs. 85 del 2010 del bene patrimoniale in argomento, ha dichiarato R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 3 di 12
inconfutabilmente che lo stesso, alla data del 29.11.13 fosse libero ovvero non utilizzato da altro soggetto pubblico o privato;
Ciò posto, l ha concluso chiedendo a questo Tribunale: CP_1 CP_1
1. Il rilascio dell'area occupata, con tutte le costruzioni, accessioni, pertinenze, con contestuale obbligo di demolizione, a richiesta della amministrazione, di tutte o parte delle opere abusive realizzate;
2. La restituzione dei frutti percepiti e percipiendi e di ogni altra utilità, rendita o vantaggio indebitamente lucrati per il godimento sine titulo sia dell'area occupata sia delle costruzioni, accessioni o pertinenze su di essa realizzate, per tutto il periodo di durata della occupazione abusiva e fino all'effettivo rilascio, ove occorresse anche a titolo di arricchimento senza causa, con rivalutazione monetaria ed interessi;
3. Al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dalla amministrazione per: a) abusiva occupazione;
b) rimborso delle somme occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi;
4. Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato;
5. Con rigetto delle domande attoree perché infondate;
6. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta. Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali in atti. Di contro, non sono state ammesse le prove orali per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 23.11.20. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni siti in Corigliano Rossano ed identificati al catasto al Foglio 26, p.lle 444, 445 e 451. 2.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 4 di 12
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 5 di 12
secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 6 di 12
2.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Infondatezza della domanda della parte attrice. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto della parte attrice continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 7 di 12
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. E' agevole rilevare che la parte attrice, in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive, sostiene di aver posseduto i beni di cui è causa da oltre 30 anni. Nulla viene specificato nella memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. Pertanto, non vi è alcun preciso riferimento – già sul piano assertivo – sia in ordine al momento in cui la relazione con il bene uti dominus si sarebbe instaurata sia al tempo in cui l'effetto acquisitivo automatico si sarebbe completato. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. 3.3. Non ci si può esimere dal rilevare, del resto, che la parte attrice invoca un acquisto a titolo originario rappresentando che i presupposti dello stesso si sarebbero verificati sostanzialmente nei confronti della società Tuttavia, dagli atti emerge una concessione del Parte_1 medesimo fondo, con le particelle sopra identificate, stipulata tra l' e Controparte_1
in proprio. Parte_3 3.4. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche, con riferimento al caso in esame, pur prescindendo dalle lacune della parte attrice, la parte convenuta ha depositato la R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 8 di 12
concessione/contratto con la quale – e non già la società istante – ha instaurato Parte_3 la relazione con i beni di cui è causa. Per l'effetto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'instaurazione del contatto con il bene è avvenuto per effetto di una concessione - contratto ad effetti obbligatori astrattamente riconducibile nell'ambito dell'affitto/locazione. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo allo una detenzione e non già un possesso. Parte_1 Del resto, lo nel momento in cui dà vita a tale rapporto negoziale, riconosce di non Parte_1 essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è l' . Controparte_1 Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, con la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. fa riferimento in maniera generica a “diverse attività materiali”, dalle quali si desumerebbe la compiuta interversio. Tuttavia, tali attività non solo non risultano individuate in maniera specifica, ma mai viene indicato in modo preciso il contesto temporale di riferimento, non chiarendo neppure – attesa la concessione contratto tra l' con il solo – il momento in cui si sarebbe CP_1 Parte_3 instaurata una autonoma disponibilità della società. Né rileva che non siano state versate somme di denaro, secondo il canone pattuito dopo la scadenza della concessione. Tale deduzione – quand'anche fosse stata oggetto di specifica prova – non vale, ad avviso del Tribunale, ad integrare un atto di interversione del possesso. Invero, la mancata corresponsione del corrispettivo originariamente previsto si traduce in un inadempimento contrattuale. Ma, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, non costituisce contradictio, idonea alla interversione, l'inadempimento del detentore rispetto agli obblighi derivanti dal contratto in forza del quale egli esercita il potere di fatto sulla cosa. Infatti, non rilevano a tal fine l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata costituita, né i meri atti di esercizio di poteri fatto, quali ad esempio la stipula di contratti di locazione, la percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (ancora in motivazione v. S.U. n. 651 del 2023). R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 9 di 12
Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che, da un lato, è irrilevante il fatto in sé del protrarsi del potere sulla cosa dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti da cui la detenzione deriva. D'altro canto, è inidoneo a trasformare la detenzione in possesso l'omesso pagamento del canone, che, quindi, non integra ex se un idoneo atto di interversione (v. sul punto Cass. Civ. n. 5466 del 1986). 3.5. Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento all'utilizzo del bene ed al compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, che non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Anche la recinzione dell'area, a ben vedere, non è significativa di una interversione del possesso, essendo compatibile anche con l'esigenza di impedire ad estranei l'accesso all'immobile ancorché semplicemente detenuto, sicché essa non è sufficiente a integrare il mutamento del titolo in forza di opposizione del detentore contro il possessore (v. Cass. Civ. n. 8115 del 2014). Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già sotto il profilo assertivo, non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe l'interversione del possesso e, quindi, il contatto della parte attrice continuo ed interrotto con il bene uti dominus. 3.6. Per le medesime ragioni, non si è provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori. Infatti, accanto alle considerazioni già espresse nella ordinanza resa all'esito della udienza del 23.11.20, dai capitoli di prova articolati (né del resto la prova potrebbe vertere su circostanze non dedotte nei rigorosi termini delle preclusioni assertive) non emerge alcun fatto o atto di interversione, esattamente collocato in una dimensione temporale, diverso dal mancato pagamento del canone o dagli altri sopra enunciati. Peraltro, è opportuno ancora rammentare – tenuto conto di quanto specificato al punto 2.3. della presente sentenza - che nessun capitolo di prova è esattamente collocato nel tempo, con impossibilità anche solo di inferire il preciso contesto temporale di riferimento concernente l'atto di interversione. 3.7. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, l'allegazione di mappe rappresentative dei luoghi di causa e delle visure catastali storiche relative al fondo al più offrono un elemento volto alla riconducibilità della titolarità dei beni in capo alla parte convenuta e alla esatta collocazione degli stessi, ma nulla aggiungono in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. 3.8. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 10 di 12
3.9. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 3.10. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Le domande riconvenzionali della parte convenuta. 4.1. La domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il rilascio degli immobili indicati in citazione, è fondata e deve essere accolta. Invero, è incontestato sia il titolo di proprietà della odierna convenuta, Controparte_1 sia il rapporto di concessione/contratto tra l' e lo , idoneo a giustificare CP_1 Parte_1 inizialmente la detenzione dei beni da parte dello stesso. Esso, tuttavia, alla luce degli atti depositati e dell'assenza di qualsiasi specifica deduzione sul punto è scaduto e, per l'effetto, è cessata la sua efficacia.
Pertanto, cessato il rapporto contrattuale di carattere obbligatorio accessorio per la scadenza del termine previsto e, quindi, sciolto il vincolo contrattuale, la parte attrice - che non ha dimostrato di poter disporre del bene in base ad altro rapporto diverso e non ha proceduto alla restituzione della cosa - è venuta ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e, quindi, abusivo dei beni altrui. Alla luce di quanto esposto nonché di quanto pacificamente emerso nel corso del giudizio, la originaria sussistenza di un titolo consente di qualificare la domanda del convenuto – attore in riconvenzionale - come azione personale di restituzione, senza gli oneri della rivendica. Infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v. Cass. Civ. S.U n. 7305 del 2014; più recentemente Cass. civ. n. 19872 del 2022). Del resto, è potere del giudice quello di dare alla domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte, delle richieste formulate e di tutto quanto è emerso nel corso del giudizio. La titolarità attiva e quella passiva emergono pacificamente dagli atti di causa, ivi comprese le dichiarazioni negoziali provenienti dalla parte attrice, che non contesta la proprietà dei beni in capo alla parte convenuta e riconosce il proprio godimento dei beni altrui sine titulo. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda, nei limiti espressi. La parte attrice, occupando gli immobili sine titulo, non avendo dimostrato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare attualmente il proprio godimento, va condannata al rilascio immediato degli immobili di cui è causa – meglio descritti in citazione - in favore della parte convenuta. 4.2. La domanda volta all'obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate, tralasciando qualsiasi considerazione in ordine alla causa petendi, è infondata e non può essere accolta, non essendo né provato né specificato quali siano le opere abusive ivi sussistenti. 4.3. La domanda volta alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi è di genericità tale da non poter essere accolta, essendo priva delle più elementari deduzioni. 4.4. La domanda risarcitoria è altresì infondata e non può essere accolta. Infatti, la distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 11 di 12
Si tratta di orientamento in linea con la moderna funzione della responsabilità civile, la quale
- è utile rammentare - non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della prospettiva pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal "danno ingiusto" di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. Con specifico riferimento al caso in esame, il danno – da intendersi da occupazione illegittima, nonostante la scarna articolazione della parte convenuta - è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Ma, come precisato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. S.U. n. 33645 del 2022), è necessaria, sotto il profilo assertivo, la allegazione della concreta possibilità di godimento perso. Infatti, ripercorrendo i punti decisivi dell'intervento nomofilattico:
- “Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”;
- “Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
- “se la causa petendi dell'azione risarcitoria viene fatta coincidere senza residui con quella dell'azione risarcitoria, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria”;
- Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
- L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”. Alla luce degli enunciati principi, si comprende perfettamente come la domanda è priva di qualsiasi allegazione in ordine alla concreta (non astratta) e specifica (non generica) possibilità di godimento perduta. Per l'effetto, la stessa deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
R.G. n. 1379 del 2019 - Pag. 12 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
[...] B. ACCOGLIE la domanda proposta da parte convenuta, attrice in riconvenzionale, e, per l'effetto, CO la parte attrice al rilascio immediato in favore della CP_1
degli immobili siti in Corigliano Rossano, identificati al foglio 26 particelle
[...] 444, 445, 451, meglio indentificati in atti;
C. RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte;
D. DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 2 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia