2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda (( ovvero di rami di essa )) , effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.