Versione
21 agosto 1990
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1 gennaio 1993
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24 agosto 1995
24 agosto 1995
Art. 1. Fusioni, trasformazioni e conferimenti 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all' articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda (( ovvero di rami di essa )) , effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda (( ovvero di rami di essa )) , effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.
Commentari • 4
- 1. Fusione bancaria: da tassare le somme liquidate ai socihttps://www.fiscooggi.it/ · 1
Il caso: la fusione tra una banca privata e un istituto di credito di diritto pubblico Con la sentenza n. 19714/2005, la Cassazione tributaria conferma il principio dell'assoggettamento a ritenuta d'acconto delle somme liquidate ai soci di una banca privata in seguito alla incorporazione di questa in un istituto di credito di diritto pubblico. I fatti da cui trae origine la vicenda sono i seguenti. Il socio di una banca popolare impugna il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza rivolta da tutti i soci della stessa banca all'Amministrazione finanziaria con la quale era stato richiesto il rimborso delle somme trattenute ex articolo 29 del decreto legge n. 69 del 1989 sul prezzo della …
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Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Nola, sentenza 09/05/2023, n. 853Provvedimento: […] “1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell' Controparte_7 dagli enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle società da essi risultanti ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell' Controparte_7 previdenza sociale e i contributi allo stesso dovuti…(omissis)”Leggi di più...
- pensione sostitutiva·
- contributi volontari·
- pensione di vecchiaia·
- indebito previdenziale·
- responsabilità Fondo pensione·
- ripetizione somme indebitamente erogate·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 150 D.L. 34/2020·
- interessi di legge