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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2260/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2260/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Rosaria Parte_1
ALTIERI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Formia, Via Rubino n. 38
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore
- resistente contumace
Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA – differenze retributive – domanda di condanna specifica
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.11.2022 e ritualmente notificato,
ha convenuto il dinnanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento dell'intero servizio Parte_1
non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per
l'effetto,
b) in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n. 121 del 03.02.2011 e dell'art. 569
d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il in persona del Controparte_1
Ministro p.t., ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera di parte ricorrente, con il riconoscimento
a fini giuridici ed economici dell'integrale periodo di preruolo effettivamente svolto e come in atti descritto, pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 23, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata in seguito a detto riconoscimento;
c) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle arretrate differenze stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, quantificate in € 3.508,06 oltre le successive maturande fino alla data di effettivo soddisfo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
d) Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il ricorrente espone di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del nel ruolo del personale ATA, profilo di collaboratore Controparte_1
scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2009; di lavorare attualmente presso l'I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta;
di avere prestato servizio per l'amministrazione convenuta, prima della immissione in ruolo, in forza di contratti a tempo determinato, per un totale di anni 8, mesi 9 e giorni 23; di avere ottenuto, dopo il superamento del periodo di prova, un decreto di ricostruzione di carriera che gli riconosceva ai fini giuridici ed economici, quale anzianità immediatamente utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, anni 7, mesi 2 e giorni 14 e ai soli fini economici anni 1, mesi 7 e giorni 9.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che l'operato dell'amministrazione convenuta è illegittimo, poiché il criterio seguito per la valutazione del servizio preruolo del personale ATA ai fini della progressione di carriera ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297 del 1994 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 99/70/CE e va pertanto disapplicato.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. Acquisiti i documenti prodotti, è stata disposta una consulenza contabile per la quantificazione delle differenze stipendiali spettanti al lavoratore in virtù della corretta ricostruzione di carriera. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, con motivazione contestuale, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, appartenente al personale ATA della scuola, profilo di collaboratore scolastico (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti), agisce per il riconoscimento integrale in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità preruolo maturata, quale anzianità immediatamente utile, sin dall'assunzione in servizio a tempo indeterminato, alla maturazione delle successive posizioni stipendiali, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata e a corrispondergli le differenze retributive spettanti, come quantificate nei conteggi allegati.
7. La domanda è fondata e merita accoglimento.
8. La questione giuridica rilevante nel presente giudizio attiene alla compatibilità dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio preruolo del personale ATA della scuola ex art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
99/70/CE.
9. È opportuno procedere ad una ricognizione del quadro normativo di riferimento e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevede: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
10. La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della l. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
11. La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del T.U. Istruzione, che al comma 1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
12. Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
13. L'art. 676 del Testo Unico Istruzione prevede con disposizione di carattere generale che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
14. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”. 15. Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
16. Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
17. Tra le disposizioni applicative del d.l. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per
i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
18. Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevede per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Si tratta di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
19. Ciò premesso, la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
20. Il giudice di legittimità ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio preruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio preruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
21. Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto
a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS SA punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
22. La menzionata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
SA).
23. La menzionata clausola non può naturalmente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè
a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato e non più vigente art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999. 24. Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che Per_2
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti
a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49
CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata
l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS SA, punti da 49 a 56)”.
25. La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato”.
26. Nel caso di specie, dall'impugnato decreto di ricostruzione di carriera n. 121 del
3.2.2011 a firma del dirigente scolastico dell'I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta (doc. 2) risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitore di concorso per soli titoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2009, confermato in ruolo alla data del 11.11.2009. Nel citato decreto l'amministrazione convenuta ha riconosciuto ai fini giuridici ed economici, come anzianità immediatamente utile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, solo una parte dell'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 vigente ratione temporis, che prevede un riconoscimento solo parziale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità preruolo del personale ATA eccedente i tre anni.
27. Nello specifico, come si evince dall'impugnato decreto, l'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente alla data dell'assunzione a tempo indeterminato è pari ad anni
8, mesi 9 e giorni 23. Di questi, solo anni 7, mesi 2 e giorni 14 sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici e dunque considerati immediatamente utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali alla data di effettiva assunzione in servizio, mentre i residui anni 1, mesi 7 e giorni 9 sono stati riconosciuti ai soli fini economici (per gli scatti biennali di anzianità, oggi aboliti) e sono dunque utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del 4.8.1995.
28. La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, determinando il parziale CP_1
abbattimento dell'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente, gli ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alle successive posizioni stipendiali di cui alla tabella A allegata al CCNL
Scuola del 4.8.2011.
29. Poiché nel caso concreto non sono emerse obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dal ricorrente sulla base dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo rispetto a quelle disimpegnate dal personale a tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal , ancorché in osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. Controparte_1
297 del 1994 – disposizione che in parte qua deve essere disapplicata – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4. 30. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad una nuova ricostruzione di carriera che gli riconosca integralmente ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 9 e giorni 23 di servizio preruolo prestato, quale anzianità immediatamente utile, sin dalla immissione in ruolo (1.9.2011), per la maturazione delle successive posizioni stipendiali. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato ad CP_1
effettuare per il ricorrente una nuova ricostruzione di carriera nei termini anzidetti, a collocarlo nella conseguente posizione stipendiale e a corrispondergli le differenze retributive che ne derivano.
31. In merito alla quantificazione di queste ultime, è stata disposta consulenza contabile. Il
CTU nominato ha quantificato nella relazione dette differenze stipendiali nella misura di euro 5.303,97. Le conclusioni del consulente meritano di essere condivise e recepite poiché scaturiscono da un procedimento di calcolo chiaro ed esaustivamente esplicato nella relazione, che appare immune da errori e sviluppato in aderenza al quesito e facendo corretta applicazione delle progressioni e delle tabelle stipendiali previste dai contratti collettivi di comparto tempo per tempo applicabili.
32. Le spese processuali, quantificate come in dispositivo nella misura determinata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi – stante la natura seriale del contenzioso e la contumacia della parte convenuta – nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, da incrementare del 30% ai sensi del comma 1-bis del citato art. 4, per l'impiego di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati idonei ad agevolarne la consultazione, vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza, CP_1
con liquidazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
33. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono liquidati come da separato decreto e vanno posti definitivamente a carico del , il quale dovrà Controparte_1
rimborsare al ricorrente l'acconto da questi già versato anticipatamente al CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di ad una nuova Parte_1
ricostruzione di carriera che gli riconosca integralmente, ai fini giuridici ed economici, anni 8, mesi 9 e giorni 23 di servizio preruolo, quale anzianità immediatamente utile sin dalla immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad effettuare in favore di una Parte_1
nuova ricostruzione di carriera nei termini di cui al capo che precede, a collocarlo nella conseguente posizione stipendiale e a corrispondergli le differenze retributive che ne derivano nella misura pari ad euro 5.303,97, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a pagare al difensore antistatario Controparte_1
del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 3.503,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA;
− pone definitivamente a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, e la condanna a rimborsare al ricorrente l'acconto da quest'ultimo anticipato al consulente.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2260/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Rosaria Parte_1
ALTIERI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Formia, Via Rubino n. 38
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore
- resistente contumace
Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA – differenze retributive – domanda di condanna specifica
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.11.2022 e ritualmente notificato,
ha convenuto il dinnanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento dell'intero servizio Parte_1
non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per
l'effetto,
b) in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n. 121 del 03.02.2011 e dell'art. 569
d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il in persona del Controparte_1
Ministro p.t., ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera di parte ricorrente, con il riconoscimento
a fini giuridici ed economici dell'integrale periodo di preruolo effettivamente svolto e come in atti descritto, pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 23, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata in seguito a detto riconoscimento;
c) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle arretrate differenze stipendiali spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, quantificate in € 3.508,06 oltre le successive maturande fino alla data di effettivo soddisfo, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
d) Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il ricorrente espone di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del nel ruolo del personale ATA, profilo di collaboratore Controparte_1
scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2009; di lavorare attualmente presso l'I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta;
di avere prestato servizio per l'amministrazione convenuta, prima della immissione in ruolo, in forza di contratti a tempo determinato, per un totale di anni 8, mesi 9 e giorni 23; di avere ottenuto, dopo il superamento del periodo di prova, un decreto di ricostruzione di carriera che gli riconosceva ai fini giuridici ed economici, quale anzianità immediatamente utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, anni 7, mesi 2 e giorni 14 e ai soli fini economici anni 1, mesi 7 e giorni 9.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce che l'operato dell'amministrazione convenuta è illegittimo, poiché il criterio seguito per la valutazione del servizio preruolo del personale ATA ai fini della progressione di carriera ai sensi dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297 del 1994 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 99/70/CE e va pertanto disapplicato.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. Acquisiti i documenti prodotti, è stata disposta una consulenza contabile per la quantificazione delle differenze stipendiali spettanti al lavoratore in virtù della corretta ricostruzione di carriera. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, con motivazione contestuale, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente, appartenente al personale ATA della scuola, profilo di collaboratore scolastico (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti), agisce per il riconoscimento integrale in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità preruolo maturata, quale anzianità immediatamente utile, sin dall'assunzione in servizio a tempo indeterminato, alla maturazione delle successive posizioni stipendiali, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata e a corrispondergli le differenze retributive spettanti, come quantificate nei conteggi allegati.
7. La domanda è fondata e merita accoglimento.
8. La questione giuridica rilevante nel presente giudizio attiene alla compatibilità dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio preruolo del personale ATA della scuola ex art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
99/70/CE.
9. È opportuno procedere ad una ricognizione del quadro normativo di riferimento e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevede: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
10. La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della l. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
11. La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del T.U. Istruzione, che al comma 1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
12. Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
13. L'art. 676 del Testo Unico Istruzione prevede con disposizione di carattere generale che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che: “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
14. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”. 15. Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
16. Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
17. Tra le disposizioni applicative del d.l. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per
i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
18. Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevede per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Si tratta di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
19. Ciò premesso, la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
20. Il giudice di legittimità ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio preruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio preruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
21. Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto
a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS SA punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019).
22. La menzionata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
SA).
23. La menzionata clausola non può naturalmente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè
a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato e non più vigente art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999. 24. Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che Per_2
contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti
a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49
CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata
l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS SA, punti da 49 a 56)”.
25. La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato”.
26. Nel caso di specie, dall'impugnato decreto di ricostruzione di carriera n. 121 del
3.2.2011 a firma del dirigente scolastico dell'I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta (doc. 2) risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitore di concorso per soli titoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2009, confermato in ruolo alla data del 11.11.2009. Nel citato decreto l'amministrazione convenuta ha riconosciuto ai fini giuridici ed economici, come anzianità immediatamente utile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, solo una parte dell'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994 vigente ratione temporis, che prevede un riconoscimento solo parziale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità preruolo del personale ATA eccedente i tre anni.
27. Nello specifico, come si evince dall'impugnato decreto, l'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente alla data dell'assunzione a tempo indeterminato è pari ad anni
8, mesi 9 e giorni 23. Di questi, solo anni 7, mesi 2 e giorni 14 sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici e dunque considerati immediatamente utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali alla data di effettiva assunzione in servizio, mentre i residui anni 1, mesi 7 e giorni 9 sono stati riconosciuti ai soli fini economici (per gli scatti biennali di anzianità, oggi aboliti) e sono dunque utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del 4.8.1995.
28. La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, determinando il parziale CP_1
abbattimento dell'effettiva anzianità preruolo maturata dal ricorrente, gli ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alle successive posizioni stipendiali di cui alla tabella A allegata al CCNL
Scuola del 4.8.2011.
29. Poiché nel caso concreto non sono emerse obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dal ricorrente sulla base dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo rispetto a quelle disimpegnate dal personale a tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal , ancorché in osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. Controparte_1
297 del 1994 – disposizione che in parte qua deve essere disapplicata – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4. 30. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad una nuova ricostruzione di carriera che gli riconosca integralmente ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 9 e giorni 23 di servizio preruolo prestato, quale anzianità immediatamente utile, sin dalla immissione in ruolo (1.9.2011), per la maturazione delle successive posizioni stipendiali. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato ad CP_1
effettuare per il ricorrente una nuova ricostruzione di carriera nei termini anzidetti, a collocarlo nella conseguente posizione stipendiale e a corrispondergli le differenze retributive che ne derivano.
31. In merito alla quantificazione di queste ultime, è stata disposta consulenza contabile. Il
CTU nominato ha quantificato nella relazione dette differenze stipendiali nella misura di euro 5.303,97. Le conclusioni del consulente meritano di essere condivise e recepite poiché scaturiscono da un procedimento di calcolo chiaro ed esaustivamente esplicato nella relazione, che appare immune da errori e sviluppato in aderenza al quesito e facendo corretta applicazione delle progressioni e delle tabelle stipendiali previste dai contratti collettivi di comparto tempo per tempo applicabili.
32. Le spese processuali, quantificate come in dispositivo nella misura determinata ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi – stante la natura seriale del contenzioso e la contumacia della parte convenuta – nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, da incrementare del 30% ai sensi del comma 1-bis del citato art. 4, per l'impiego di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati idonei ad agevolarne la consultazione, vanno poste a carico del convenuto secondo soccombenza, CP_1
con liquidazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
33. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono liquidati come da separato decreto e vanno posti definitivamente a carico del , il quale dovrà Controparte_1
rimborsare al ricorrente l'acconto da questi già versato anticipatamente al CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di ad una nuova Parte_1
ricostruzione di carriera che gli riconosca integralmente, ai fini giuridici ed economici, anni 8, mesi 9 e giorni 23 di servizio preruolo, quale anzianità immediatamente utile sin dalla immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad effettuare in favore di una Parte_1
nuova ricostruzione di carriera nei termini di cui al capo che precede, a collocarlo nella conseguente posizione stipendiale e a corrispondergli le differenze retributive che ne derivano nella misura pari ad euro 5.303,97, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a pagare al difensore antistatario Controparte_1
del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 3.503,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA;
− pone definitivamente a carico della parte convenuta i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, e la condanna a rimborsare al ricorrente l'acconto da quest'ultimo anticipato al consulente.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC