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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), sito in Mascalucia (CT), via Terra Parte_1 P.IVA_1 di Santa Lucia n. 30, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA ANNA AMATA per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA TROVATO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.1.2020 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6050/2019, emesso da questo Tribunale il
4.12.2019, notificato l'11.12.2019, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di pagina 1 di 9 della somma di € 16.233,98, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo dei CP_1 lavori di straordinaria amministrazione eseguiti nello stabile condominiale.
L'opponente premetteva: che in data 03.07.2018 l'assemblea dei condomini le aveva affidato l'esecuzione dei lavori di straordinaria amministrazione di rifacimento del manto stradale all'interno del , con predisposizione di linee elettriche, idriche e Parte_1 citofoniche e degli stessi, approvando una spesa complessiva di € 59.279,95, incluso il costo della direzione lavori e il compenso di amministrazione;
che il contratto d'appalto era stato stipulato il 26.09.2018; che in data 03.07.2019 l'assemblea le aveva affidato l'esecuzione di ulteriori opere (realizzazione dei muretti perimetrali e delle caditoie per il deflusso delle acque reflue, demolizione e ricostruzione di un'aiuola condominiale, realizzazione di un pilastro per il cancello automatico e ripristino di muretto pericolante, sede della conduttura del gas metano), con un'integrazione di spesa per complessivi € 16.209,56; che il aveva Parte_1 pagato le fatture emesse per i lavori relativi alla pavimentazione condominiale e agli impianti elettrico, idrico e citofonico, versando la somma di € 53.864,37, ma con pec dell'08.10.2019 e del 22.11.2019, aveva denunciato alla ditta appaltatrice vizi e difetti nei lavori eseguiti, la mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e citofonico e l'omessa esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori deliberati in data 03.07.2019.
A sostegno dell'opposizione adduceva la difformità delle opere eseguite e la parziarietà delle obbligazioni condominiali, con l'obbligo per l'opposta di preventiva escussione dei condomini morosi.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande formulate dall'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. CP_1
Adduceva l'inadempimento del per la violazione dell'art. 10 del contratto Parte_1
d'appalto, che per il caso di mancato pagamento dei lavori autorizzava la ditta a sospenderli.
Dichiarava di avere eseguito i compiti ad essa affidati, omettendo di rilasciare i certificati, in relazione ai quali aveva comunicato tramite PEC che sarebbero stati consegnati al momento del pagamento delle fatture scadute.
pagina 2 di 9 Inoltre affermava che nessuna lamentela o difetto delle opere eseguite era stata avanzata dopo la comunicazione della fine dei lavori, avendo il dichiarato che il mancato Parte_1 pagamento delle somme era stato determinato dalla morosità di alcuni condomini.
Allegava l'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni ed escludeva l'illegittimità del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del , piuttosto che nei confronti dei Parte_1 condomini morosi.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, cc. 1 e 3 c.p.c..
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 29.9.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
all'udienza del 12.1.2021 – sostituita dal deposito di note - venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; all'udienza del 31.5.2021 – anch'essa sostituita dal deposito di note – venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del 30.11.2021 veniva disposta CTU e successivi chiarimenti.
All'udienza del 18.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
27.11.2024, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di opposizione, che va rigettato.
Invero, il creditore insoddisfatto può agire in giudizio per ottenere un titolo, che potrà eseguire nei confronti dei condomini morosi, nei limiti della rispettiva quota.
Sul punto si richiama il principio espresso da Cass. n. 27363 del 2018: “la natura parziaria dell'obbligazione, alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, non esclude che il creditore possa evocare in giudizio, alternativamente, i singoli condomini morosi oppure il in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito; Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere
pagina 3 di 9 all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno (C. Cass., SS.UU., n.
9148 del 2008).
In merito al primo motivo di opposizione si osserva che l'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul opponente, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c.. Parte_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal
, deve altresì fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni Parte_1 assunte.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , come evidenziato, ha contestato la regolare esecuzione delle opere. Parte_1
La prova testi espletata sul punto non è risultata dirimente, dal momento che il teste Tes_1
direttore dei lavori, ha dichiarato che “al momento dell'emissione del certificato di regolare
[...] esecuzione dei lavori relativi ai vialetti condominiali e sottoservizi tutti i lavori erano stati completati. La
pagina 4 di 9 dichiarazione di conformità degli impianti era stata predisposta dall'impresa e da me visionata ma so che non è stata consegnata perché l'impresa vantava dei crediti dal Condominio”.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale sono risultate inutilizzabili in quanto prive di valore confessorio o irrilevanti.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'esecuzione delle opere nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato che nella Persona_1 somma ingiunta sono incluse somme inerenti oneri professionali e di amministrazione straordinaria che - in via ordinaria – non andrebbero versate all'impresa appaltatrice, ma ai soggetti titolari dei relativi diritti
(Direttore dei Lavori ed Amministratore pro tempore del . Parte_1
Inoltre, non risulta dalla documentazione depositata quale fosse l'offerta complessiva dell'impresa opposta
e quali i prezzi unitari offerti per le lavorazioni indicate nel citato computo metrico (in atti).
[…] All'art.2 del contratto d'appalto in questione viene indicato che l'importo dei lavori ammontava presuntivamente ad €. 59.279,95 (IVA inclusa) e che quello dei lavori extra approvati in sede di riunione del
03/07/2019 (successiva alla stipula del contratto d'appalto) ammontava ad €. 16.209,56 (IVA compresa); veniva precisato, inoltre, che i lavori erano da considerare a misura, ma non veniva allegato alcun elenco prezzi unitari per i lavori principali e per quelli extra, ragione per cui risulta impossibile potere determinare in modo analitico un conto finale delle opere appaltate a misura e non a corpo.
Eseguita la somma dei due importi parziali, si determina l'importo complessivo pari a € 75.489,51. Ha evidenziato che agli atti del procedimento in corso non è stato depositato alcun documento relativo alla conduzione della Direzione dei Lavori in questione, mancando, pertanto, ogni documento di natura tecnico- contabile che possa essere utilizzato quale riferimento per rispondere in maniera compiuta ai quesiti posti dal
Giudice Istruttore.
[…] La somma dei pagamenti effettuati dal opponente risulta Parte_1 complessivamente pari ad €. 53.864,37.
Il Consulente ha stimato l'importo totale a saldo di € 14.364,19, I.V.A. compresa, pari alla differenza tra l'importo lavori contrattuale ed il totale degli importi dei bonifici effettuati dal Parte_1
pagina 5 di 9 opponente, come riportato in dettaglio nelle citate tabelle, senza avere tenuto conto in questa fase dell'eventuale sussistenza di vizi […].
In merito all'esistenza di vizi, ha rilevato che l'unico documento in atti in merito alla conformità alle regole dell'arte è il Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo del 09/10/2019, con il quale il
Direttore dei Lavori ha ritenuto i lavori originari di cui al verbale di assemblea del 03/07/2018 eseguiti a perfetta regola d'arte, dichiarandoli collaudati.
Tale documento, ad avviso del CTU, non cita con precisione i preventivi offerta approvati e non descrive varianti in corso d'opera, al punto che non si riesce ad esempio a comprendere come possano essere ritenuti ultimati i pozzetti di ispezione nel momento in cui il loro numero è risultato inferiore ai 30 previsti nell'unico computo metrico estimativo in atti a firma dello stesso Direttore dei Lavori. Nulla può dirsi in merito in assenza di una analisi approfondita assistita anche da indagini di tipo distruttivo, che implicherebbero costi non ragionevoli in rapporto alla modestia della problematica.
Il CTU, quindi, tenuto conto che le manifestazioni di degrado in prossimità dei bordi delle caditoie e di alcuni pozzetti, sono risultate abbastanza premature (per come indicato in merito ad una caditoia nelle foto depositate nel fascicolo di parte opponente e confermate con il rilievo fotografico eseguito nel corso delle operazioni peritali), si indica quale costo per la loro eliminazione la somma di €. 1.000,00 oltre IVA come per legge
(pag. 25).
Ha escluso la riconducibilità all'impresa della questione relativa ai coprimuretti (per l'impossibilità di accertare quante e quali erano le cimase sostituite, nonché la causa di rottura o formazione di lesioni in quelle rilevate), in quanto, vista la natura delle manifestazioni, appare verosimile che le dette cimase presentano le suddette problematiche a causa di urti o azioni meccaniche non dipendenti dai lavori o da una eventuale esecuzione degli stessi non a perfetta regola d'arte, tenuto anche conto che alcuni muretti non sono stati oggetto di lavori di risanamento dell'intonaco e della finitura (v. foto nn.105-
106 del quaderno fotografico in allegato n.2). Analogamente, ha ritenuto non imputabile all'impresa il mancato completamento del ripristino integrale dei muretti, in difetto di alcun documento tecnico a supporto di tale conclusione.
Ha esaminato la dichiarazione di conformità prodotta dalla Società opposta, e ha rilevato che la stessa è stata rilasciata da una Impresa estranea all'appalto, per la quale non vi è prova in atti che
pagina 6 di 9 l'impianto sia stato realizzato da quest'ultima su commissione della odierna opposta. Per CP_1 completezza, avendo comunque esaminato la suddetta dichiarazione, va evidenziato che la stessa presenta rilevanti incompletezze che ne minano la piena validità; la stessa non contiene in allegato gli schemi di impianto, quali parti integranti, non riporta alcuna indicazione sull'impianto citofonico oggetto dell'appalto, presenta una sezione relativa alla tipologia dei materiali utilizzati che non specifica compiutamente ed esaustivamente la conformità dei materiali utilizzati ai marchi/certificati (CE, IMQ, RINA, ENEC, etc.) indicati nella relazione sui materiali ed, infine, non precisa se sono stati eseguiti con esito positivo i previsti controlli dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Inoltre, l'Impresa opposta non ha depositato in atti copia della dichiarazione di conformità relativa all'impianto idrico oggetto dell'appalto.
Ha indicato, quale costo per la eliminazione dell'inconveniente relativo alle dichiarazioni di conformità degli impianti, la somma di €. 1.500,00 oltre IVA come per legge, necessari per le verifiche da effettuare sugli impianti realizzati e per l'emissione delle relative dichiarazioni.
Complessivamente, la quantificazione del costo per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati ha condotto alla individuazione della somma pari ad €. 2.500,00 oltre IVA come per legge.
Nella risposta ai chiarimenti ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni, ribadendo che “non si rinviene agli atti del procedimento la necessaria documentazione progettuale che deve essere posta alla base della realizzazione di un'opera come quella della pavimentazione stradale flessibile in conglomerato bituminoso, che possa dare informazioni di natura tecnica anche sulla analisi del sottofondo e sulla stabilità dello stesso. Tale circostanza non permette la formazione di un concreto giudizio tecnico sulla bontà della realizzazione, intesa quale conformità alle regole dell'arte e alle prescrizioni di capitolato (quest'ultima verifica, comunque, non richiesta e dunque non prevista nel mandato conferito dal Giudice Istruttore), capitolato speciale
d'appalto che tra l'altro non risulta depositato in atti. Nulla può dirsi in merito in assenza di una analisi approfondita assistita anche da indagini di tipo distruttivo, che implicherebbero costi non ragionevoli in rapporto alla modestia della problematica”, diversamente da quanto interpretato dal Consulente Tecnico di parte opponente nella propria osservazione”. Ha pure precisato che le prove per l'individuazione degli spessori,
[…] eseguite a distanza di diversi anni dalla realizzazione e per effetto dell'uso delle stesse opere potrebbe
pagina 7 di 9 perdere il suo vero significato e la sua valenza di confronto, dovendosi eseguire la relativa misurazione in corso
d'opera fino al termine della realizzazione […].
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha innanzitutto individuato l'importo spettante alla ditta in € 14.364,19,
I.V.A. compresa, escludendo le somme dovute al direttore dei lavori e all'amministratore del
Condominio.
La differenza tra il predetto importo e quello oggetto di ingiunzione determina ex se la revoca del decreto ingiuntivo.
Essendo emerso il credito dell'opposta, il va condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 14.364,19, oltre interessi legali dalla domanda.
Come sopra esposto, il ha lamentato l'esistenza di taluni vizi nelle opere, vizi Parte_1 che il Consulente ha ritenuto esistenti solo in parte, individuando la somma complessiva di €
2.500,00 oltre iva come per legge per la loro eliminazione.
Tale somma va riconosciuta al , dunque l'opposta va condannata al Parte_1 pagamento dell'importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda.
Visto l'art. 1243 c.c., si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito del . CP_1 Parte_1
L'esito del giudizio (con il riconoscimento dei limitati vizi nelle opere eseguite dalla ditta consente di escludere la responsabilità del ex art. 96 c.p.c.. CP_2 Parte_1
Le spese di lite vanno compensate per un quarto, dunque il va condannato Parte_1 alla rifusione dei residui tre quarti nei confronti dell'opposta.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.600,00, importo su cui operare la compensazione.
pagina 8 di 9 Le spese di CTU sono poste definitivamente per tre quarti a carico del Parte_1 convenuto e per un quarto a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1136/2020, vertente tra ),
, sito in Mascalucia (CT), via Terra di Santa Lucia n. 30, in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore (opponente) e in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6050/2019 e condanna il opponente al Parte_1 pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 14.364,19, oltre interessi come in motivazione;
2. Accoglie la domanda formulata dal nei confronti dell'opposta nei Parte_1
limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma di € 2.500,00 oltre iva e oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
3. Dispone la compensazione tra il maggior credito dell'opposta e il minor credito del
; Parte_1
4. Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta dei residui tre quarti, che liquida in € 3.450,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
5. Pone le spese di CTU, definitivamente, per tre quarti a carico del e per Parte_1
un quarto a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), sito in Mascalucia (CT), via Terra Parte_1 P.IVA_1 di Santa Lucia n. 30, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA ANNA AMATA per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA TROVATO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.1.2020 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6050/2019, emesso da questo Tribunale il
4.12.2019, notificato l'11.12.2019, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di pagina 1 di 9 della somma di € 16.233,98, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo dei CP_1 lavori di straordinaria amministrazione eseguiti nello stabile condominiale.
L'opponente premetteva: che in data 03.07.2018 l'assemblea dei condomini le aveva affidato l'esecuzione dei lavori di straordinaria amministrazione di rifacimento del manto stradale all'interno del , con predisposizione di linee elettriche, idriche e Parte_1 citofoniche e degli stessi, approvando una spesa complessiva di € 59.279,95, incluso il costo della direzione lavori e il compenso di amministrazione;
che il contratto d'appalto era stato stipulato il 26.09.2018; che in data 03.07.2019 l'assemblea le aveva affidato l'esecuzione di ulteriori opere (realizzazione dei muretti perimetrali e delle caditoie per il deflusso delle acque reflue, demolizione e ricostruzione di un'aiuola condominiale, realizzazione di un pilastro per il cancello automatico e ripristino di muretto pericolante, sede della conduttura del gas metano), con un'integrazione di spesa per complessivi € 16.209,56; che il aveva Parte_1 pagato le fatture emesse per i lavori relativi alla pavimentazione condominiale e agli impianti elettrico, idrico e citofonico, versando la somma di € 53.864,37, ma con pec dell'08.10.2019 e del 22.11.2019, aveva denunciato alla ditta appaltatrice vizi e difetti nei lavori eseguiti, la mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico e citofonico e l'omessa esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori deliberati in data 03.07.2019.
A sostegno dell'opposizione adduceva la difformità delle opere eseguite e la parziarietà delle obbligazioni condominiali, con l'obbligo per l'opposta di preventiva escussione dei condomini morosi.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande formulate dall'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. CP_1
Adduceva l'inadempimento del per la violazione dell'art. 10 del contratto Parte_1
d'appalto, che per il caso di mancato pagamento dei lavori autorizzava la ditta a sospenderli.
Dichiarava di avere eseguito i compiti ad essa affidati, omettendo di rilasciare i certificati, in relazione ai quali aveva comunicato tramite PEC che sarebbero stati consegnati al momento del pagamento delle fatture scadute.
pagina 2 di 9 Inoltre affermava che nessuna lamentela o difetto delle opere eseguite era stata avanzata dopo la comunicazione della fine dei lavori, avendo il dichiarato che il mancato Parte_1 pagamento delle somme era stato determinato dalla morosità di alcuni condomini.
Allegava l'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni ed escludeva l'illegittimità del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del , piuttosto che nei confronti dei Parte_1 condomini morosi.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, cc. 1 e 3 c.p.c..
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 29.9.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
all'udienza del 12.1.2021 – sostituita dal deposito di note - venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; all'udienza del 31.5.2021 – anch'essa sostituita dal deposito di note – venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del 30.11.2021 veniva disposta CTU e successivi chiarimenti.
All'udienza del 18.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
27.11.2024, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di opposizione, che va rigettato.
Invero, il creditore insoddisfatto può agire in giudizio per ottenere un titolo, che potrà eseguire nei confronti dei condomini morosi, nei limiti della rispettiva quota.
Sul punto si richiama il principio espresso da Cass. n. 27363 del 2018: “la natura parziaria dell'obbligazione, alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, non esclude che il creditore possa evocare in giudizio, alternativamente, i singoli condomini morosi oppure il in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito; Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere
pagina 3 di 9 all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno (C. Cass., SS.UU., n.
9148 del 2008).
In merito al primo motivo di opposizione si osserva che l'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul opponente, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c.. Parte_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal
, deve altresì fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni Parte_1 assunte.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , come evidenziato, ha contestato la regolare esecuzione delle opere. Parte_1
La prova testi espletata sul punto non è risultata dirimente, dal momento che il teste Tes_1
direttore dei lavori, ha dichiarato che “al momento dell'emissione del certificato di regolare
[...] esecuzione dei lavori relativi ai vialetti condominiali e sottoservizi tutti i lavori erano stati completati. La
pagina 4 di 9 dichiarazione di conformità degli impianti era stata predisposta dall'impresa e da me visionata ma so che non è stata consegnata perché l'impresa vantava dei crediti dal Condominio”.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale sono risultate inutilizzabili in quanto prive di valore confessorio o irrilevanti.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'esecuzione delle opere nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato che nella Persona_1 somma ingiunta sono incluse somme inerenti oneri professionali e di amministrazione straordinaria che - in via ordinaria – non andrebbero versate all'impresa appaltatrice, ma ai soggetti titolari dei relativi diritti
(Direttore dei Lavori ed Amministratore pro tempore del . Parte_1
Inoltre, non risulta dalla documentazione depositata quale fosse l'offerta complessiva dell'impresa opposta
e quali i prezzi unitari offerti per le lavorazioni indicate nel citato computo metrico (in atti).
[…] All'art.2 del contratto d'appalto in questione viene indicato che l'importo dei lavori ammontava presuntivamente ad €. 59.279,95 (IVA inclusa) e che quello dei lavori extra approvati in sede di riunione del
03/07/2019 (successiva alla stipula del contratto d'appalto) ammontava ad €. 16.209,56 (IVA compresa); veniva precisato, inoltre, che i lavori erano da considerare a misura, ma non veniva allegato alcun elenco prezzi unitari per i lavori principali e per quelli extra, ragione per cui risulta impossibile potere determinare in modo analitico un conto finale delle opere appaltate a misura e non a corpo.
Eseguita la somma dei due importi parziali, si determina l'importo complessivo pari a € 75.489,51. Ha evidenziato che agli atti del procedimento in corso non è stato depositato alcun documento relativo alla conduzione della Direzione dei Lavori in questione, mancando, pertanto, ogni documento di natura tecnico- contabile che possa essere utilizzato quale riferimento per rispondere in maniera compiuta ai quesiti posti dal
Giudice Istruttore.
[…] La somma dei pagamenti effettuati dal opponente risulta Parte_1 complessivamente pari ad €. 53.864,37.
Il Consulente ha stimato l'importo totale a saldo di € 14.364,19, I.V.A. compresa, pari alla differenza tra l'importo lavori contrattuale ed il totale degli importi dei bonifici effettuati dal Parte_1
pagina 5 di 9 opponente, come riportato in dettaglio nelle citate tabelle, senza avere tenuto conto in questa fase dell'eventuale sussistenza di vizi […].
In merito all'esistenza di vizi, ha rilevato che l'unico documento in atti in merito alla conformità alle regole dell'arte è il Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo del 09/10/2019, con il quale il
Direttore dei Lavori ha ritenuto i lavori originari di cui al verbale di assemblea del 03/07/2018 eseguiti a perfetta regola d'arte, dichiarandoli collaudati.
Tale documento, ad avviso del CTU, non cita con precisione i preventivi offerta approvati e non descrive varianti in corso d'opera, al punto che non si riesce ad esempio a comprendere come possano essere ritenuti ultimati i pozzetti di ispezione nel momento in cui il loro numero è risultato inferiore ai 30 previsti nell'unico computo metrico estimativo in atti a firma dello stesso Direttore dei Lavori. Nulla può dirsi in merito in assenza di una analisi approfondita assistita anche da indagini di tipo distruttivo, che implicherebbero costi non ragionevoli in rapporto alla modestia della problematica.
Il CTU, quindi, tenuto conto che le manifestazioni di degrado in prossimità dei bordi delle caditoie e di alcuni pozzetti, sono risultate abbastanza premature (per come indicato in merito ad una caditoia nelle foto depositate nel fascicolo di parte opponente e confermate con il rilievo fotografico eseguito nel corso delle operazioni peritali), si indica quale costo per la loro eliminazione la somma di €. 1.000,00 oltre IVA come per legge
(pag. 25).
Ha escluso la riconducibilità all'impresa della questione relativa ai coprimuretti (per l'impossibilità di accertare quante e quali erano le cimase sostituite, nonché la causa di rottura o formazione di lesioni in quelle rilevate), in quanto, vista la natura delle manifestazioni, appare verosimile che le dette cimase presentano le suddette problematiche a causa di urti o azioni meccaniche non dipendenti dai lavori o da una eventuale esecuzione degli stessi non a perfetta regola d'arte, tenuto anche conto che alcuni muretti non sono stati oggetto di lavori di risanamento dell'intonaco e della finitura (v. foto nn.105-
106 del quaderno fotografico in allegato n.2). Analogamente, ha ritenuto non imputabile all'impresa il mancato completamento del ripristino integrale dei muretti, in difetto di alcun documento tecnico a supporto di tale conclusione.
Ha esaminato la dichiarazione di conformità prodotta dalla Società opposta, e ha rilevato che la stessa è stata rilasciata da una Impresa estranea all'appalto, per la quale non vi è prova in atti che
pagina 6 di 9 l'impianto sia stato realizzato da quest'ultima su commissione della odierna opposta. Per CP_1 completezza, avendo comunque esaminato la suddetta dichiarazione, va evidenziato che la stessa presenta rilevanti incompletezze che ne minano la piena validità; la stessa non contiene in allegato gli schemi di impianto, quali parti integranti, non riporta alcuna indicazione sull'impianto citofonico oggetto dell'appalto, presenta una sezione relativa alla tipologia dei materiali utilizzati che non specifica compiutamente ed esaustivamente la conformità dei materiali utilizzati ai marchi/certificati (CE, IMQ, RINA, ENEC, etc.) indicati nella relazione sui materiali ed, infine, non precisa se sono stati eseguiti con esito positivo i previsti controlli dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Inoltre, l'Impresa opposta non ha depositato in atti copia della dichiarazione di conformità relativa all'impianto idrico oggetto dell'appalto.
Ha indicato, quale costo per la eliminazione dell'inconveniente relativo alle dichiarazioni di conformità degli impianti, la somma di €. 1.500,00 oltre IVA come per legge, necessari per le verifiche da effettuare sugli impianti realizzati e per l'emissione delle relative dichiarazioni.
Complessivamente, la quantificazione del costo per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati ha condotto alla individuazione della somma pari ad €. 2.500,00 oltre IVA come per legge.
Nella risposta ai chiarimenti ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni, ribadendo che “non si rinviene agli atti del procedimento la necessaria documentazione progettuale che deve essere posta alla base della realizzazione di un'opera come quella della pavimentazione stradale flessibile in conglomerato bituminoso, che possa dare informazioni di natura tecnica anche sulla analisi del sottofondo e sulla stabilità dello stesso. Tale circostanza non permette la formazione di un concreto giudizio tecnico sulla bontà della realizzazione, intesa quale conformità alle regole dell'arte e alle prescrizioni di capitolato (quest'ultima verifica, comunque, non richiesta e dunque non prevista nel mandato conferito dal Giudice Istruttore), capitolato speciale
d'appalto che tra l'altro non risulta depositato in atti. Nulla può dirsi in merito in assenza di una analisi approfondita assistita anche da indagini di tipo distruttivo, che implicherebbero costi non ragionevoli in rapporto alla modestia della problematica”, diversamente da quanto interpretato dal Consulente Tecnico di parte opponente nella propria osservazione”. Ha pure precisato che le prove per l'individuazione degli spessori,
[…] eseguite a distanza di diversi anni dalla realizzazione e per effetto dell'uso delle stesse opere potrebbe
pagina 7 di 9 perdere il suo vero significato e la sua valenza di confronto, dovendosi eseguire la relativa misurazione in corso
d'opera fino al termine della realizzazione […].
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha innanzitutto individuato l'importo spettante alla ditta in € 14.364,19,
I.V.A. compresa, escludendo le somme dovute al direttore dei lavori e all'amministratore del
Condominio.
La differenza tra il predetto importo e quello oggetto di ingiunzione determina ex se la revoca del decreto ingiuntivo.
Essendo emerso il credito dell'opposta, il va condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 14.364,19, oltre interessi legali dalla domanda.
Come sopra esposto, il ha lamentato l'esistenza di taluni vizi nelle opere, vizi Parte_1 che il Consulente ha ritenuto esistenti solo in parte, individuando la somma complessiva di €
2.500,00 oltre iva come per legge per la loro eliminazione.
Tale somma va riconosciuta al , dunque l'opposta va condannata al Parte_1 pagamento dell'importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda.
Visto l'art. 1243 c.c., si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito della e il minor credito del . CP_1 Parte_1
L'esito del giudizio (con il riconoscimento dei limitati vizi nelle opere eseguite dalla ditta consente di escludere la responsabilità del ex art. 96 c.p.c.. CP_2 Parte_1
Le spese di lite vanno compensate per un quarto, dunque il va condannato Parte_1 alla rifusione dei residui tre quarti nei confronti dell'opposta.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.600,00, importo su cui operare la compensazione.
pagina 8 di 9 Le spese di CTU sono poste definitivamente per tre quarti a carico del Parte_1 convenuto e per un quarto a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1136/2020, vertente tra ),
, sito in Mascalucia (CT), via Terra di Santa Lucia n. 30, in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore (opponente) e in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6050/2019 e condanna il opponente al Parte_1 pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 14.364,19, oltre interessi come in motivazione;
2. Accoglie la domanda formulata dal nei confronti dell'opposta nei Parte_1
limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma di € 2.500,00 oltre iva e oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
3. Dispone la compensazione tra il maggior credito dell'opposta e il minor credito del
; Parte_1
4. Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta dei residui tre quarti, che liquida in € 3.450,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
5. Pone le spese di CTU, definitivamente, per tre quarti a carico del e per Parte_1
un quarto a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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