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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3327 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato BONVICINI Parte_1 C.F._1
FEDERICA
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
EL ON
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'attrice il 26/05/2025 e dal convenuto il 23/05/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a AV EL RI (MO) in data 14/09/2009 e dalla loro unione sono nati i figli il 22/02/2011 e il 16/01/2013. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 31/05/2022, ha domandato la separazione con addebito al marito e Parte_1 formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figli.
3. EL giudizio così radicato si è costituito concordando con la separazione, da Controparte_1 addebitare però alla moglie, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito della prima udienza del 28/12/2022, con ordinanza del 30/12/2022, il Presidente delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti di interesse del nucleo.
5. Con ordinanza del 15/03/2023, il G.I. ha aumentato a euro 700,00 mensili per ciascun figlio, ossia euro 1.400,00 mensili totali, il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della prole, in precedenza stabilito in euro 1.000,00 complessivi (euro 500,00 mensili per ogni minore), essendo emersa una maggiore disponibilità reddituale del convenuto rispetto a quella inizialmente valutata.
6. La controversia è stata quindi istruita facendo intervenire il Servizio sociale, a fronte dell'eccessiva conflittualità genitoriale riscontrata. L'Ente ha trasmesso relazioni al Tribunale nelle date del
28/11/2023, 06/08/2024 e 16/05/2025.
E' stata, inoltre, espletata CTU per acclarare le reali condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e il dott. ha depositato la relazione richiesta il 15/05/2024. Persona_3
7. I contendenti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni e depositato gli scritti finali nei termini loro concessi.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Da respingere, invece, le domande di addebito della separazione (art. 151, secondo comma c.c.), dato che le accuse, in entrambi i casi verosimilmente fondate, di infedeltà coniugale che i coniugi si sono reciprocamente rivolti riguardano il periodo appena antecedente l'instaurazione del presente contenzioso, in cui l'unione matrimoniale era da tempo in concreto naufragata in modo irreversibile, come si ricava con chiarezza dalle lunghe dissertazioni, contenute negli atti tanto dell'attrice quanto del convenuto, dei plurimi pregressi e irrisolvibili problemi che della coppia.
Le violazioni dei doveri coniugali poste in essere da marito e moglie alle porte della causa, insomma, non hanno nesso causale con la rottura dell'affectio coniugalis, già da tempo intervenuta, e ne rappresentano piuttosto le, invero ordinarie, conseguenze.
C) e vengono affidati a entrambi i genitori, dunque in modo condiviso (art. 337 ter, Per_1 Per_2
2 terzo comma, c.c.), così confermando sul punto i provvedimenti provvisori in essere, condividendo il
Collegio – anche all'esito delle chiare relazioni ricevute dal Servizio sociale, che a lungo ha interagito con il nucleo – il rilievo espresso dal Presidente delegato per cui “La forte conflittualità esistente tra
i coniugi non risulta incidere … sulla loro capacità genitoriale”.
D) Le parti concordano nel mantenere la collocazione prevalente dei due figli minori presso la madre nella casa familiare di AV nel RI (MO), via Poggellino n. 9 (comprensiva di garage e locale di deposito), da assegnarsi alla stessa ex art. 337 sexies c.c.
Il Tribunale prende atto e recepisce, non essendovi motivi per discostarsi da tale soluzione che, tra l'altro, ha dato buona prova di sé in corso di causa.
E) Per le ragioni esposte ai due punti che precedono, nonché considerato il fatto che e Per_1 Per_2 sono stati a più riprese ascoltati in modo approfondito da operatori e psicologi del Servizio sociale, i quai hanno inviato relazioni chiare ed esaustive al Tribunale, non si è proceduto a nuova audizione dei minori, incombente inutile sul piano processuale e defatigante per i ragazzi, dunque contrario al loro interesse.
F) Per quanto concerne, poi, la regolamentazione delle frequentazioni tra i figli e il padre, occorre tenere in considerazione che dipendente FIA (Federation International de Controparte_1
l'Automobile) svolge la sua attività lavorativa assai di frequente all'estero, il che rende impraticabile predisporre un calendario a giorni fissi, che rimarrebbe lettera morta.
Si conferma, pertanto, il disposto dell'ordinanza presidenziale per cui e staranno con Per_1 Per_2 il padre due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando ritorneranno a scuola, e alcuni giorni infrasettimanali quando il convenuto si troverà in Italia;
questi ultimi verranno previamente concordati dai genitori entro il giorno 30 di ogni mese per il mese successivo.
Un simile flessibile (quanto inevitabile) calendario, già sperimentato in corso di causa, risulta attuabile anche valutata la non più tenera età di e , che a breve compiranno 15 e 13 Per_1 Per_2 anni e, verosimilmente, entro un anno circa, saranno oltre tutto in grado di accordarsi direttamente con il padre.
Si considera comunque, anche ai fini della quantificazione del contributo che viene posto a carico del padre per il mantenimento ordinario dei due minori, che essi staranno dal padre ogni mese per circa
10 giorni.
I periodi di permanenza durante i vari periodi di vacanza sono quindi regolati in dispositivo in modo paritario.
G) La non sopita conflittualità genitoriale consiglia la prosecuzione dell'intervento del Servizio sociale, con funzione di monitoraggio, per la durata di un anno decorrente dalla presente sentenza.
3 H) Passando alle questioni di natura economica, questi sono gli elementi che il Tribunale tiene in considerazione per la pronuncia dei provvedimenti di seguito indicati, preliminarmente precisando di condividere nella loro interezza le risultanze della CTU in atti, sorrette da articolata e convincente motivazione, e avendo il dott. risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei CTP. Per_3
Parte_1
- è comproprietaria al 50% della casa familiare a lei assegnata, del valore stimato di euro 102.000,00 per la quale paga la metà della rata del mutuo acceso per il relativo acquisto, pari a circa euro 415,00 mensili (scadenza marzo 2039);
- nel periodo di riferimento (anni 2019-2023, nulla ha successivamente prodotto l'interessata) ha goduto di un reddito annuale netto medio di euro 8.939,40 (calcolato sulla media di quelli indicati nei singoli anni a pagina 18 della CTU), pari a euro 744,95 mensili netti di media;
Controparte_1
- è proprietario esclusivo dell'abitazione di Soliera, via Serrasina n. 408, del valore stimato di euro
472.000,00, per la quale paga la rata del mutuo acceso per il relativo acquisto, pari a circa euro 815,00 mensili (scadenza luglio 2045);
- è comproprietario al 50% della casa familiare assegnata alla moglie, per la quale paga la metà della rata del relativo mutuo, pari a circa euro 415,00 mensili, come continuerà a fare;
- nel periodo di riferimento (anni 2019-2023, nulla ha successivamente prodotto l'interessato) ha goduto di un reddito annuale netto medio di euro 84.310,24 (calcolato sulla media di quelli indicati nei singoli anni a pagina 17 della CTU), pari a euro 7.025,85 mensili netti di media;
Nessuna delle parti risulta titolare di altri beni di valore significativo, né ha debiti meritevoli di menzione, tali non considerandosi quelli riferiti nei confronti dei rispettivi genitori, all'evidenza inverosimili.
La valutazione complessiva delle circostanze che precedono conduce il Collegio:
a) ad aumentare, a decorrere dalla presente sentenza, il contributo del padre per il mantenimento ordinario della prole (art. 337 ter, quarto comma, c.c.) a euro 850,00 mensili per ciascun figlio (euro
1.700,00 mensili totali), così accogliendo corrispondente richiesta della madre, oltre alla metà delle spese straordinarie;
b) ad autorizzare la madre a richiedere all'INPS, e quindi a incassare nella sua interezza, l'assegno unico per la prole erogato dall'Ente;
c) a confermare l'assegno di mantenimento a favore della moglie (art. 156, primo e secondo comma,
c.c.) nella sua attuale misura di euro 200,00 mensili (oltre rivalutazione dal mese di gennaio 2023), non essendovi spazi per l'aumento del relativo importo, tenuto principalmente conto del fatto che la
è donna ancora giovane (47 anni), in salute, con piena capacità lavorativa (che sta già mettendo Pt_1
4 a frutto), e ha dunque il dovere (art. 4 Cost.) di aumentare il proprio impegno anche per meglio contribuire alle spese fisiologicamente superiori derivanti da (questa come da ogni) separazione, a maggior ragione ora che i due figli sono abbastanza grandi e i relativi carichi di accudimento diretto si sono alquanto ridotti.
I) La reciproca soccombenza derivante dall'esito complessivo della lite giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese legali.
Le spese di CTU sono invece poste a carico di che vi ha dato causa con la sua Controparte_1 condotta scarsamente trasparente, rendendo necessarie le relative indagini. ha pertanto Parte_1 diritto di vedersi restituito quanto da essa pagato al dott. Per_3
Le spese di CTP sono invece compensate interamente tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
NA (MO) il 14/08/1978) e (nato a [...] il [...]) Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in data 14/09/2009 a LL NEL NA
(MO), come risulta dall'atto n. 20, parte 1, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di LL NEL NA (MO);
2. respinge le domande di addebito che i coniugi si sono reciprocamente rivolti;
3. affida i figli minori della coppia nato il [...], e , nato il [...], a Per_1 Per_2 entrambi i genitori, dunque in modo condiviso;
4. colloca i figli minori della coppia in via prevalente assieme alla madre nella casa familiare sita in
AV nel RI (MO) via Poggellino n. 9 (comprensiva di garage e locale di deposito), presso la quale i ragazzi avranno residenza;
5. assegna la suddetta casa familiare, con le relative pertinenze e arredi, a Parte_1
6. così regola le frequentazioni ordinarie tra i figli minori e e il padre Per_1 Per_2 CP_1
[...] due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando i ragazzi ritorneranno a scuola, e alcuni giorni infrasettimanali quando il convenuto si troverà in Italia;
questi ultimi verranno previamente concordati dai genitori entro il giorno 30 di ogni mese per il mese successivo, in modo che ogni mese il padre trascorra con i due figli 10 giorni circa in totale;
7. così regola le frequentazioni dei figli minori e con i genitori durante le festività: Per_1 Per_2 vacanze natalizie: ad anni alterni con uno il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5 vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo 2 consecutive, concordate entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari sceglierà la madre e quelli dispari il padre;
nel restante periodo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
8. incarica il Servizio sociale territorialmente competente (Unione dei Comuni del RI) di svolgere un monitoraggio sul nucleo della durata di un anno, inviando al termine relazione al
Giudice tutelare in sede e segnalando immediatamente alla Procura minorile eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per i minori;
9. obbliga il padre a versare alla madre euro 1.700,00 mensili totali, Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dalla presente sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 850,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
6 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
10. obbliga il marito a versare alla moglie euro 200,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente (a far data dal mese di gennaio 2023) secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
11. autorizza la madre a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno Parte_1 unico per la prole;
12. compensa integralmente tra le parti le spese legali;
13. condanna e rimborsare a quanto da quest'ultima pagato al CTU Controparte_1 Parte_1 dott. Persona_3
14. compensa integralmente tra le parti le spese di CTP;
15. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL NEL NA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
16. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale incaricato di svolgere il monitoraggio sul nucleo (Unione dei Comuni del RI).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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