Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1537
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti dell'art. 151 c.c.

    L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore delle rispettive difese.

  • Rigettato
    Infedeltà coniugale

    Le accuse reciproche di infedeltà coniugale riguardano il periodo immediatamente precedente l'instaurazione del contenzioso, quando l'unione matrimoniale era già naufragata irreversibilmente. Tali violazioni non hanno nesso causale con la rottura dell'affectio coniugalis, ma ne rappresentano le conseguenze.

  • Rigettato
    Infedeltà coniugale

    Le accuse reciproche di infedeltà coniugale riguardano il periodo immediatamente precedente l'instaurazione del contenzioso, quando l'unione matrimoniale era già naufragata irreversibilmente. Tali violazioni non hanno nesso causale con la rottura dell'affectio coniugalis, ma ne rappresentano le conseguenze.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, confermando i provvedimenti provvisori. La forte conflittualità genitoriale non incide sulla loro capacità genitoriale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, confermando i provvedimenti provvisori. La forte conflittualità genitoriale non incide sulla loro capacità genitoriale.

  • Accolto
    Collocazione presso la madre

    Le parti concordano nel mantenere la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nella casa familiare, soluzione che ha dato buona prova di sé in corso di causa.

  • Accolto
    Assegnazione alla madre

    La casa familiare viene assegnata alla madre, in conformità con la collocazione prevalente dei figli minori.

  • Accolto
    Flessibilità calendario frequentazioni

    Si conferma il disposto dell'ordinanza presidenziale che prevede due fine settimana al mese e alcuni giorni infrasettimanali quando il padre è in Italia, con accordo preventivo tra i genitori. Questo calendario flessibile è attuabile data l'età dei figli e la loro capacità di accordarsi direttamente con il padre in futuro. Si considera che i figli staranno con il padre circa 10 giorni al mese.

  • Accolto
    Flessibilità calendario frequentazioni

    Si conferma il disposto dell'ordinanza presidenziale che prevede due fine settimana al mese e alcuni giorni infrasettimanali quando il padre è in Italia, con accordo preventivo tra i genitori. Questo calendario flessibile è attuabile data l'età dei figli e la loro capacità di accordarsi direttamente con il padre in futuro. Si considera che i figli staranno con il padre circa 10 giorni al mese.

  • Accolto
    Divisione paritaria durante le festività

    Le vacanze natalizie sono divise a settimane alterne, quelle pasquali per 3 giorni con ciascun genitore alternando l'anno, e quelle estive per 3 settimane con ciascun genitore. In caso di mancato accordo per le estive, gli anni pari sceglie la madre e gli anni dispari il padre.

  • Accolto
    Divisione paritaria durante le festività

    Le vacanze natalizie sono divise a settimane alterne, quelle pasquali per 3 giorni con ciascun genitore alternando l'anno, e quelle estive per 3 settimane con ciascun genitore. In caso di mancato accordo per le estive, gli anni pari sceglie la madre e gli anni dispari il padre.

  • Accolto
    Prosecuzione intervento Servizio Sociale

    La non sopita conflittualità genitoriale consiglia la prosecuzione dell'intervento del Servizio Sociale con funzione di monitoraggio per la durata di un anno.

  • Accolto
    Aumento contributo mantenimento figli

    Il contributo del padre per il mantenimento ordinario dei figli viene aumentato a euro 1.700,00 mensili totali (euro 850,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Autorizzazione a incassare assegno unico

    La madre viene autorizzata a richiedere all'INPS e a incassare nella sua interezza l'assegno unico per la prole.

  • Accolto
    Conferma assegno di mantenimento

    Viene confermato l'assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, non essendovi spazi per aumenti, considerata la giovane età, salute e capacità lavorativa della moglie, che ha il dovere di aumentare il proprio impegno economico.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    La reciproca soccombenza derivante dall'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese legali.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    La reciproca soccombenza derivante dall'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese legali.

  • Accolto
    Condanna al rimborso spese CTU

    Il marito è condannato a rimborsare alla moglie quanto da quest'ultima pagato al CTU, in quanto la sua condotta scarsamente trasparente ha reso necessarie le indagini.

  • Accolto
    Compensazione spese CTP

    Le spese di CTP sono compensate integralmente tra le parti.

  • Accolto
    Compensazione spese CTP

    Le spese di CTP sono compensate integralmente tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1537
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1537
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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