Art. 11.
Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonche' dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici".
Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e' aggiunto il seguente comma:
"Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma".
Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonche' alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".
Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162 , e' aggiunto il seguente comma:
"I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anziche' della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 ".
Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonche' dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici".
Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e' aggiunto il seguente comma:
"Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma".
Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonche' alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".
Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162 , e' aggiunto il seguente comma:
"I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anziche' della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 ".