Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2950/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Mimmo Napoletano , come da procura C.F._1 allegata telematicamente, con il quale elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G.
Porzio, 4 Isola G8 Centro Direzionale presso lo “Studio Associato Napoletano”.
APPELLANTE
Contro
, rapp.tata e difesa dagli Avv.ti Stefano Controparte_1 C.F._2
Di Foggia (CF: ) e Iolanda Madonna (CF: C.F._3 C.F._4 giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, con i quali elett.te dom.lia in Caserta alla via Giotto n. 13.
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. ha proposto appello avverso la sentenza nr. Parte_2
3240/2019 del Tribunale di Napoli Nord.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.2025.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza del 20.03.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord nr. 3240/2019, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 26/03/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore