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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1027/2019 del Ruolo Generale dell'anno
2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. RAVANI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. IANNELLO Controparte_1
ALESSIO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 3.6.2024
1 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è fondata e deve essere accolta nei etrmini che seguono.
Appare preliminare la valutazione in ordine alla ammissibilità e rilevanza della svolta CTU grafologica.
Sul punto risulta pacifico che le firme oggetto di indagine provengano inequivocabilmente dal contratto di appalto, su cui si fonda la domanda, durante l'esame dell'originale di quel documento ad opera del precedente CTu in Per_1
contraddittorio con gli attuali CTP, cosicché non vi è dubbio né sulla loro provenienza né sulle modalità di allegazione.
L'originale poi è andato smarrito senza colpa degli odierni contendenti, poiché gli eredi del precedente ausiliario non sono più stati in grado di reperire i fascicoli di parte da costui trattenuti.
In tali la giurisprudenza (Trib. Lucca 19.9.2022 n. 891, App. Roma 1.2.2025 n.
693), cui questo giudice intende uniformarsi, osserva: “ Quanto allo svolgimento della consulenza grafologica sulla copia del documento, anziché sull'originale, deve essere richiamato e condiviso un precedente di questa Corte (sent. n. 6784/2024)
secondo cui, pur “ … in presenza di contrasti giurisprudenziali, questa Corte ritiene ammissibile l'espletamento di una CTU ha affermato che “Su un piano generale, va altresì ricordato che la perizia grafologica ben può compiersi su una fotocopia piuttosto che sul documento originale, indipendentemente dalla possibilità più o meno agevole di acquisire quest'ultimo”; Cass. n. 42938/2011,
secondo cui “nessuna impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica” e che ha sancito il seguente principio di diritto:“…in sede di
2 querela di falso… nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile”.
La CTU dr.ssa ha dato ampio e motivato conto, nella propria relazione, Per_2
delle ragioni che l'hanno indotta a poter valutare l'autenticità anche su copia fotostatica, così che l'accertamento – privo di evidenti contradizioni logica e adeguatamente motivato – può essere fatto proprio dal Giudice.
L'autenticità accertata della firma del nel contratto di appalto comporta CP_1
la conseguente vigenza della clausola compromissoria ivi pattuita all'art. 15, sulla quale peraltro le parti non hanno sollevato eccezione di sorta, con ogni relativo effetto - pacificamente delineato dalla giurisprudenza (ex multis Trib. Brescia
8.10.2024 n. 4104, Cass. 25939/29021, Cass. n. 1121/ 2022, e Cass. n.
41230/2021,) – sul provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, attesa la assenza di rilevanti questioni sostanziali e processuali, vengono liquidate secondo i minimi di scaglione,
ulteriormente ridotte del 30% ex art. 4 comma Iv dm 147/2022, assenza questioni fatto e diritto); al soccombente dovranno essere addossate anche le spese di CTU
che si liquidano in questa sede come da nota 16.7.2022, ritenendo congrui e pertinenti i parametri ivi indicati .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione proposta da dichiara nullo il Parte_1
3 decreto ingiuntivo n. 276/2019 emesso da questo Tribunale, dichiara la propria incompetenza e rimette le parti dinanzi a collegio arbitrale
Condanna il convenuto a rifondere al condominio Controparte_1
opponente le spese di lite che liquida in € 4.936,00 oltre spese generali 15%,
iva e cnpa di legge, spese così determinate in forza del D.M. 147/2022
Liquida le competenze del CTu dr. in euro 1.644,29, che pone a Persona_3
carico del convenuto opposto.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 13/02/2025, si comunichi il provvedimento di liquidazione alla CTu dr.ssa Persona_3
Il Giudice
Massimo Ginesi
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