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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10844/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott.
Fabiana Colameo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 10844/2024,
RICORRENTE: n. a PORTICI (NA) il 23/04/1969 c.f. Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: ( ) Parte_1 Parte_2 C.F._2
Indirizzo Telematico;
nei confronti dell CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
• PRESTAZIONE RICHIESTA : assegno di invalidità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO : Si, con decorrenza da luglio 2024 e con revisione a luglio 2026. Percentuale riconosciuta 77%.
SPESE CP_
• Stante il riconoscimento parziale della pretesa,compensa al 50% le spese, condanna l alla rifusione del restante 50% in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi €
600,00 oltre spese generali al 15%,IVA,CPA come per legge con distrazione;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_2 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabiana Colameo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott.
Fabiana Colameo;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 10844/2024,
RICORRENTE: n. a PORTICI (NA) il 23/04/1969 c.f. Controparte_1 C.F._1
DIFENSORE: ( ) Parte_1 Parte_2 C.F._2
Indirizzo Telematico;
nei confronti dell CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
• PRESTAZIONE RICHIESTA : assegno di invalidità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO : Si, con decorrenza da luglio 2024 e con revisione a luglio 2026. Percentuale riconosciuta 77%.
SPESE CP_
• Stante il riconoscimento parziale della pretesa,compensa al 50% le spese, condanna l alla rifusione del restante 50% in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi €
600,00 oltre spese generali al 15%,IVA,CPA come per legge con distrazione;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_2 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabiana Colameo