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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 17 maggio 2022 - R.G. n. 897/2022,
TRA
Avv. (c.f. ) nata a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
luglio 1971 e residente in [...] a Bettola (PC) elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Corso Garibaldi 28/a a Fiorenzuola
D'Arda (PC) presso e nel proprio studio legale ex art. 86 c.p.c. (PEC: fax 0523241191) Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...]1 a Firenze rappresentata e difesa in via fra loro sia congiuntiva che disgiuntiva dall'Avv. Francesco Mozzoni cod. fisc.
; fax 0523/305298; pec C.F._3 Email_2
e dall'avv. Riccardo Dal Fiume del foro di Bologna cod. fisc. C.F._4
con studio in Bologna Via Lame 2 ( ), elettivamente Email_3
domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Riccardo Dal Fiume.
Appellata NONCHÉ CONTRO
– (C.F. ) nata in Controparte_2 C.F._5
Ecuador il 21 dicembre 1956 e residente a [...]
appellata contumace
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 155/2022 del 20 marzo 2022, pubblicata in data 21 marzo 2022, Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis a totale riforma della sentenza di primo grado n. 115 emessa e comunicata in data 20.03.202 dal
Tribunale di Piacenza, nella veste del dott. all'esito della causa civile Parte_2
163/21 promossa da contro e Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_2
In via preliminare e pregiudiziale:
• Accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità; CP_1
• Revocare l'ordinanza resa dal G.E. all'esito della fase sommaria in data
16.07.19 nonché la sospensione dell'esecuzione adottata inaudita altera parte
NEL MERITO:
• Accertare la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto effettuata presso l'effettiva residenza/domicilio della destinataria o, in subordine, quanto meno sotto l'aspetto del raggiungimento dello scopo, rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta tardivamente da CP_1
[...]
• Confermare integralmente, pertanto, l'ordinanza di assegnazione in data
15.03.19;
• Condannare, per l'effetto, al pagamento dell'importo di cui CP_1 all'ordinanza di assegnazione oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condannare, in ogni caso al pagamento delle spese processuali del CP_1
presente giudizio, nonché al pagamento delle spese anche della fase sommaria ed del
pag. 2/9 giudizio di primo grado con restituzione di quanto percepito in virtù dell'ordinanza revocata e della sentenza di primo grado riformata
Conclusioni parte appellata CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare le domande tutte contenute nell'atto di citazione ex art. 342 ss. c.p.c., introduttivo della presente fase del giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto, così come chiarito nella narrativa della presente comparsa;
per l'effetto, confermare in toto ed in ogni sua parte la sentenza impugnata
(sentenza n. 115 in data 20/03/2002 Tribunale di Piacenza)
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e competenze di tutte le fasi del giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., limitatamente alle spese, diritti e competenze della presente fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- terza pignorata, ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. CP_1 all'ordinanza di assegnazione del credito emessa in data 15.03.2019 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iniziata nei confronti di Controparte_3
mediante la quale è stato assegnato al creditore Avv. ,
[...] Parte_1
la somma di euro 2.669,71, quale credito derivante da prestazione professionale non contestato per effetto della mancata comparizione del terzo pignorato all'udienza ex art. 548 c.p.c.
Il G.E. ha ritenuto l'opposizione fondata e ha pertanto accolto le richieste di CP_1
in quanto, potendosi ritenere documentalmente provata, e mai contestata, la
[...]
residenza a Firenze della terza pignorata, le notificazioni avvenute in via XXIV Maggio
a Piacenza sia dell'atto di pignoramento che del decreto di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c. sono da ritenersi nulle ex art. 139 c.p.c.
È stata dunque rigettata la tesi della creditrice per cui l'indicazione nel contratto di lavoro del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa valga come elezione di domicilio, mancando ogni manifestazione di volontà in tal senso da parte di CP_1
pag. 3/9 L'elezione di domicilio è infatti atto formale che ex art. 47 c.c. deve essere fatto con atto scritto e non può avvenire per facta concludentia.
È stata inoltre rigettata l'eccezione per cui la notifica si sarebbe sanata secondo il principio generale di raggiungimento dello scopo, in quanto il raggiungimento dello scopo non coincide con la mera conoscenza dell'esistenza in sé dell'atto irritualmente notificato o del procedimento a cui si riferisce, ma con la possibilità di esercitare effettivamente il diritto di difesa nonché le altre facoltà riconosciute dall'ordinamento dalla parte a cui la notifica era diretta (nel caso de quo la dichiarazione ex 547 c.p.c.) non potendo dare rilevanza al fatto che la parte a cui la notifica era diretta, la signora avesse conoscenza del luogo ove è stata indirizzata la notifica (essendo la casa CP_1
della madre).
Nel dichiarare la nullità delle notifiche nei confronti del terzo pignorato, il G.E. dichiarava quindi nulla l'intera procedura esecutiva e dell'ordinanza di assegnazione, per violazione del principio del contraddittorio, e condannava l'avv. al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA E IVA, assegnando altresì termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
2. L'avv. provvedeva pertanto a citare ex art. 618 c.p.c. e Parte_1 CP_1
avanti al Giudice di Pace di Piacenza e tale procedimento Controparte_2
vedeva costituirsi in giudizio esclusivamente la Sig.ra CP_1
Il Giudice di Pace di Piacenza decideva la controversia rilevando la propria incompetenza per materia
3. con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.p. notificato in data
13 gennaio 2020 alla controparte e il 27 gennaio a CP_1 Controparte_2
l'avv. introduceva il giudizio di merito avanti il
[...] Parte_1
Tribunale di Piacenza e chiedeva in via preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione, nonché la revoca dell'ordinanza di cui al punto 1 e di dichiarare la tardività dell'opposizione proposta da nel merito chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta da in quanto infondata nonché tardiva, CP_1 confermando quindi l'ordinanza di assegnazione del credito e di accertare e dichiarare pag. 4/9 in ogni caso la debenza a cura di dell'importo di cui all'ordinanza di CP_1
assegnazione. si costituiva in giudizio in data 13.04.2021 chiedendo il rigetto delle CP_1
pretese di parte attrice laddove vi era stato un vizio di notifica degli atti del pignoramento alla sig.ra CP_1
Il Giudice di primo grado decideva la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata in quanto assorbente;
questo in ragione di aderire al principio di economia processuale e celerità del giudizio.
La questione ritenuta emergente che determina l'accoglimento dell'opposizione è la radicale nullità della procedura esecutiva intrapresa, poiché risulta violato il principio del contraddittorio.
L'ordinanza di assegnazione del credito emessa dal G.E. si fonda infatti sull'erroneo presupposto per cui vi sia stato un tacito riconoscimento del credito per cui si procede, non avendo nulla opposto la terza pignorata a seguito della notifica ricevuta in Via
XXIV Maggio n. 136 a Piacenza.
L'opponente ha tuttavia dimostrato di non essere mai stata residente in tale luogo, bensì
a Firenze e l'indirizzo di Piacenza è il luogo in cui veniva svolta la prestazione lavorativa per cui era stata assunta la debitrice esecutata.
La terza pignorata ha avuto conoscenza della procedura solo per caso fortuito e successivamente al termine preclusivo per poter procedere alla dichiarazione di contestazione del credito.
Tale violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio hanno reso nulla l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in quanto frutto di procedura nulla.
L'opposta veniva condannata a rifondere all'opponente Parte_1
le spese di lite, che venivano liquidate in euro 1.600, oltre IVA e CP_1
accessori se dovuti.
4. L'avv. proponeva appello contestando l'omessa motivazione circa la Parte_1 questione pregiudiziale dell'eccepita tardività dell'opposizione in violazione degli artt.
118 att. c.p.c., 132 e 276 c.p.c. e l'omessa e/o errata e/o illogica motivazione circa l'eccepita validità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
pag. 5/9 La difesa di si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1 delle richieste di parte appellante in particolare sostenendo che l'iter logico giudico seguito dal legislatore del primo grado fosse corretto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2024 con concessione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di repliche
5. Ciò premesso l'appello deve considerarsi inammissibile
L'art. 618 ultimo comma c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617 c. 1 c.p.c., vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizione agli atti esecutivi), non siano impugnabili se non con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere comunque fatta in base al principio dell'apparenza e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (sul punto v. Cass. 12872/2016) con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (si veda Cass. 11012/2007).
Nel caso che ci occupa, il primo Giudicante, nella sentenza impugnata, non si è espressamente pronunciato sulla qualificazione all'opposizione, ma tale qualifica è stata operata dalla parti che in tutta la procedura, sia avanti il Giudice dell'Esecuzione, che avanti al Giudice di Pace poi dichiaratasi incompetente, sia avanti il Giudice di Piacenza hanno sempre qualificato la procedura quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e ss. c.p.c. e come tale è stata definita dallo stesso Giudice dell'esecuzione che ha emesso l'ordinanza.
Si può altresì osservare che il primo Giudice, sebbene non si sia manifestatamente espresso sul punto, ha operato una qualificazione implicita dell'azione proposta, dichiarando la nullità della procedura esecutiva mobiliare e dell'ordinanza di assegnazione per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la notifica dell'atto di pignoramento è affetta da nullità, qualificandola quale opposizione agli atti pag. 6/9 esecutivi, qualificazione del tutto corretta in quanto il caso de quo verte sulla validità o meno dell'atto di pignoramento presso terzi per una questione di lamentati vizi procedurali relativi alla notifica dello stesso non essendo entrati nel merito dell'accertamento del credito della debitrice vantato nei confronti della terza esecutata.
La difesa della signora ha infatti scelto di far valere i difetti dell'atto CP_1 presupposto fini di eccepire il conseguente vizio procedurale dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, infatti, sebbene in sede di opposizione avanti il giudice dell'esecuzione, la signora abbia qualificato la propria opposizione ex art. 617 CP_1
c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) ma abbia altresì contestato la sussistenza del credito da pignorare presso terzi, sia il Giudice dell'esecuzione che il Giudice di primo grado hanno emesso una pronuncia relativa alla nullità della procedura per violazione delle norme in materia di notificazione.
L'opera di qualificazione dell'azione intentata viene dunque esplicitata ora da questa
Corte, anche ai fini della preliminare valutazione dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti.
Alla luce delle considerazioni esposte, nonché della stessa qualificazione data dalle parti all'opposizione proposta, avendo, dunque, i motivi di opposizione, come oggetto una irregolarità formale della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. poichè Parte_1 riguardano il “quomodo” dell'esecuzione, risulta pacifica la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.; è stato infatti valere un vizio in merito la legittimità formale di un atto del processo esecutivo e si contestano le modalità con cui il creditore ha agito in fase esecutiva.
Inoltre, è da osservarsi che il procedimento de quo ha avuto origine dall'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione prevista ex art. 553 c.p.c. che chiude definitivamente il processo esecutivo, la quale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, in questo caso per vizi di atti pregressi, a lei presupposti.
Nel caso di specie la contestazione riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo e in particolare è stata rilevata la nullità della notifica nei confronti del terzo pignorato nella procedura esecutiva che determina la nullità dell'intera procedura esecutiva e travolge tutti gli atti successivi come l'ordinanza di assegnazione del credito.
pag. 7/9 Ne discende in considerazione della suddetta qualificazione dell'azione in esame come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa di è pronunciata ex art. 618 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'appello principale.
Tale sentenza è infatti soggetta esclusivamente a ricorso per Cassazione
Per completezza di motivazione è opportuno ricordare che, qualora l'appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la traslatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata, strutturalmente diverso (sul punto v. Cass.
5712/2020)
6. Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, in 1.923 euro (536, 00 euro per la fase di studio, 536,00 euro per la fase introduttiva, 851,00 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato
Sussistono i presupposti per l'applicazione, in relazione alla presente fase processuale dell'art. 96 c. 3 c.p.c., avendo l'appellante instaurato il presente giudizio con evidente colpa grave, alla luce dell'inequivocabile disposto di cui all'art. 618 c. 3 c.p.c. e della circostanza che la stessa avv. ha qualificato in primo grado l'azione proposta Parte_1
come opposizione agli atti esecutivi.
L'avv. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore Parte_1
della signora della ulteriore somma di euro 641,00 equitativamente CP_1
determinata nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pag. 8/9 I – visto l'art. 618 c. 3 c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
;
[...]
II – condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 CP_1
presente grado liquidate in euro 1923,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - condanna l'appellante, ex art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore di CP_1 ell'ulteriore somma di euro 614,00
[...]
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
31/03/2025.
Il Presidente Estensore
Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 17 maggio 2022 - R.G. n. 897/2022,
TRA
Avv. (c.f. ) nata a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
luglio 1971 e residente in [...] a Bettola (PC) elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Corso Garibaldi 28/a a Fiorenzuola
D'Arda (PC) presso e nel proprio studio legale ex art. 86 c.p.c. (PEC: fax 0523241191) Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...]1 a Firenze rappresentata e difesa in via fra loro sia congiuntiva che disgiuntiva dall'Avv. Francesco Mozzoni cod. fisc.
; fax 0523/305298; pec C.F._3 Email_2
e dall'avv. Riccardo Dal Fiume del foro di Bologna cod. fisc. C.F._4
con studio in Bologna Via Lame 2 ( ), elettivamente Email_3
domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Riccardo Dal Fiume.
Appellata NONCHÉ CONTRO
– (C.F. ) nata in Controparte_2 C.F._5
Ecuador il 21 dicembre 1956 e residente a [...]
appellata contumace
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 155/2022 del 20 marzo 2022, pubblicata in data 21 marzo 2022, Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis a totale riforma della sentenza di primo grado n. 115 emessa e comunicata in data 20.03.202 dal
Tribunale di Piacenza, nella veste del dott. all'esito della causa civile Parte_2
163/21 promossa da contro e Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_2
In via preliminare e pregiudiziale:
• Accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità; CP_1
• Revocare l'ordinanza resa dal G.E. all'esito della fase sommaria in data
16.07.19 nonché la sospensione dell'esecuzione adottata inaudita altera parte
NEL MERITO:
• Accertare la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto effettuata presso l'effettiva residenza/domicilio della destinataria o, in subordine, quanto meno sotto l'aspetto del raggiungimento dello scopo, rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta tardivamente da CP_1
[...]
• Confermare integralmente, pertanto, l'ordinanza di assegnazione in data
15.03.19;
• Condannare, per l'effetto, al pagamento dell'importo di cui CP_1 all'ordinanza di assegnazione oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condannare, in ogni caso al pagamento delle spese processuali del CP_1
presente giudizio, nonché al pagamento delle spese anche della fase sommaria ed del
pag. 2/9 giudizio di primo grado con restituzione di quanto percepito in virtù dell'ordinanza revocata e della sentenza di primo grado riformata
Conclusioni parte appellata CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare le domande tutte contenute nell'atto di citazione ex art. 342 ss. c.p.c., introduttivo della presente fase del giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto, così come chiarito nella narrativa della presente comparsa;
per l'effetto, confermare in toto ed in ogni sua parte la sentenza impugnata
(sentenza n. 115 in data 20/03/2002 Tribunale di Piacenza)
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e competenze di tutte le fasi del giudizio e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., limitatamente alle spese, diritti e competenze della presente fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- terza pignorata, ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. CP_1 all'ordinanza di assegnazione del credito emessa in data 15.03.2019 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iniziata nei confronti di Controparte_3
mediante la quale è stato assegnato al creditore Avv. ,
[...] Parte_1
la somma di euro 2.669,71, quale credito derivante da prestazione professionale non contestato per effetto della mancata comparizione del terzo pignorato all'udienza ex art. 548 c.p.c.
Il G.E. ha ritenuto l'opposizione fondata e ha pertanto accolto le richieste di CP_1
in quanto, potendosi ritenere documentalmente provata, e mai contestata, la
[...]
residenza a Firenze della terza pignorata, le notificazioni avvenute in via XXIV Maggio
a Piacenza sia dell'atto di pignoramento che del decreto di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c. sono da ritenersi nulle ex art. 139 c.p.c.
È stata dunque rigettata la tesi della creditrice per cui l'indicazione nel contratto di lavoro del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa valga come elezione di domicilio, mancando ogni manifestazione di volontà in tal senso da parte di CP_1
pag. 3/9 L'elezione di domicilio è infatti atto formale che ex art. 47 c.c. deve essere fatto con atto scritto e non può avvenire per facta concludentia.
È stata inoltre rigettata l'eccezione per cui la notifica si sarebbe sanata secondo il principio generale di raggiungimento dello scopo, in quanto il raggiungimento dello scopo non coincide con la mera conoscenza dell'esistenza in sé dell'atto irritualmente notificato o del procedimento a cui si riferisce, ma con la possibilità di esercitare effettivamente il diritto di difesa nonché le altre facoltà riconosciute dall'ordinamento dalla parte a cui la notifica era diretta (nel caso de quo la dichiarazione ex 547 c.p.c.) non potendo dare rilevanza al fatto che la parte a cui la notifica era diretta, la signora avesse conoscenza del luogo ove è stata indirizzata la notifica (essendo la casa CP_1
della madre).
Nel dichiarare la nullità delle notifiche nei confronti del terzo pignorato, il G.E. dichiarava quindi nulla l'intera procedura esecutiva e dell'ordinanza di assegnazione, per violazione del principio del contraddittorio, e condannava l'avv. al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA E IVA, assegnando altresì termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
2. L'avv. provvedeva pertanto a citare ex art. 618 c.p.c. e Parte_1 CP_1
avanti al Giudice di Pace di Piacenza e tale procedimento Controparte_2
vedeva costituirsi in giudizio esclusivamente la Sig.ra CP_1
Il Giudice di Pace di Piacenza decideva la controversia rilevando la propria incompetenza per materia
3. con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.p. notificato in data
13 gennaio 2020 alla controparte e il 27 gennaio a CP_1 Controparte_2
l'avv. introduceva il giudizio di merito avanti il
[...] Parte_1
Tribunale di Piacenza e chiedeva in via preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione, nonché la revoca dell'ordinanza di cui al punto 1 e di dichiarare la tardività dell'opposizione proposta da nel merito chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta da in quanto infondata nonché tardiva, CP_1 confermando quindi l'ordinanza di assegnazione del credito e di accertare e dichiarare pag. 4/9 in ogni caso la debenza a cura di dell'importo di cui all'ordinanza di CP_1
assegnazione. si costituiva in giudizio in data 13.04.2021 chiedendo il rigetto delle CP_1
pretese di parte attrice laddove vi era stato un vizio di notifica degli atti del pignoramento alla sig.ra CP_1
Il Giudice di primo grado decideva la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata in quanto assorbente;
questo in ragione di aderire al principio di economia processuale e celerità del giudizio.
La questione ritenuta emergente che determina l'accoglimento dell'opposizione è la radicale nullità della procedura esecutiva intrapresa, poiché risulta violato il principio del contraddittorio.
L'ordinanza di assegnazione del credito emessa dal G.E. si fonda infatti sull'erroneo presupposto per cui vi sia stato un tacito riconoscimento del credito per cui si procede, non avendo nulla opposto la terza pignorata a seguito della notifica ricevuta in Via
XXIV Maggio n. 136 a Piacenza.
L'opponente ha tuttavia dimostrato di non essere mai stata residente in tale luogo, bensì
a Firenze e l'indirizzo di Piacenza è il luogo in cui veniva svolta la prestazione lavorativa per cui era stata assunta la debitrice esecutata.
La terza pignorata ha avuto conoscenza della procedura solo per caso fortuito e successivamente al termine preclusivo per poter procedere alla dichiarazione di contestazione del credito.
Tale violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio hanno reso nulla l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in quanto frutto di procedura nulla.
L'opposta veniva condannata a rifondere all'opponente Parte_1
le spese di lite, che venivano liquidate in euro 1.600, oltre IVA e CP_1
accessori se dovuti.
4. L'avv. proponeva appello contestando l'omessa motivazione circa la Parte_1 questione pregiudiziale dell'eccepita tardività dell'opposizione in violazione degli artt.
118 att. c.p.c., 132 e 276 c.p.c. e l'omessa e/o errata e/o illogica motivazione circa l'eccepita validità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
pag. 5/9 La difesa di si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto CP_1 delle richieste di parte appellante in particolare sostenendo che l'iter logico giudico seguito dal legislatore del primo grado fosse corretto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2024 con concessione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di repliche
5. Ciò premesso l'appello deve considerarsi inammissibile
L'art. 618 ultimo comma c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617 c. 1 c.p.c., vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizione agli atti esecutivi), non siano impugnabili se non con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere comunque fatta in base al principio dell'apparenza e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (sul punto v. Cass. 12872/2016) con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (si veda Cass. 11012/2007).
Nel caso che ci occupa, il primo Giudicante, nella sentenza impugnata, non si è espressamente pronunciato sulla qualificazione all'opposizione, ma tale qualifica è stata operata dalla parti che in tutta la procedura, sia avanti il Giudice dell'Esecuzione, che avanti al Giudice di Pace poi dichiaratasi incompetente, sia avanti il Giudice di Piacenza hanno sempre qualificato la procedura quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e ss. c.p.c. e come tale è stata definita dallo stesso Giudice dell'esecuzione che ha emesso l'ordinanza.
Si può altresì osservare che il primo Giudice, sebbene non si sia manifestatamente espresso sul punto, ha operato una qualificazione implicita dell'azione proposta, dichiarando la nullità della procedura esecutiva mobiliare e dell'ordinanza di assegnazione per violazione del principio del contraddittorio, in quanto la notifica dell'atto di pignoramento è affetta da nullità, qualificandola quale opposizione agli atti pag. 6/9 esecutivi, qualificazione del tutto corretta in quanto il caso de quo verte sulla validità o meno dell'atto di pignoramento presso terzi per una questione di lamentati vizi procedurali relativi alla notifica dello stesso non essendo entrati nel merito dell'accertamento del credito della debitrice vantato nei confronti della terza esecutata.
La difesa della signora ha infatti scelto di far valere i difetti dell'atto CP_1 presupposto fini di eccepire il conseguente vizio procedurale dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, infatti, sebbene in sede di opposizione avanti il giudice dell'esecuzione, la signora abbia qualificato la propria opposizione ex art. 617 CP_1
c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) ma abbia altresì contestato la sussistenza del credito da pignorare presso terzi, sia il Giudice dell'esecuzione che il Giudice di primo grado hanno emesso una pronuncia relativa alla nullità della procedura per violazione delle norme in materia di notificazione.
L'opera di qualificazione dell'azione intentata viene dunque esplicitata ora da questa
Corte, anche ai fini della preliminare valutazione dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti.
Alla luce delle considerazioni esposte, nonché della stessa qualificazione data dalle parti all'opposizione proposta, avendo, dunque, i motivi di opposizione, come oggetto una irregolarità formale della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. poichè Parte_1 riguardano il “quomodo” dell'esecuzione, risulta pacifica la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.; è stato infatti valere un vizio in merito la legittimità formale di un atto del processo esecutivo e si contestano le modalità con cui il creditore ha agito in fase esecutiva.
Inoltre, è da osservarsi che il procedimento de quo ha avuto origine dall'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione prevista ex art. 553 c.p.c. che chiude definitivamente il processo esecutivo, la quale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, in questo caso per vizi di atti pregressi, a lei presupposti.
Nel caso di specie la contestazione riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo e in particolare è stata rilevata la nullità della notifica nei confronti del terzo pignorato nella procedura esecutiva che determina la nullità dell'intera procedura esecutiva e travolge tutti gli atti successivi come l'ordinanza di assegnazione del credito.
pag. 7/9 Ne discende in considerazione della suddetta qualificazione dell'azione in esame come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa di è pronunciata ex art. 618 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'appello principale.
Tale sentenza è infatti soggetta esclusivamente a ricorso per Cassazione
Per completezza di motivazione è opportuno ricordare che, qualora l'appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la traslatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata, strutturalmente diverso (sul punto v. Cass.
5712/2020)
6. Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, in 1.923 euro (536, 00 euro per la fase di studio, 536,00 euro per la fase introduttiva, 851,00 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato
Sussistono i presupposti per l'applicazione, in relazione alla presente fase processuale dell'art. 96 c. 3 c.p.c., avendo l'appellante instaurato il presente giudizio con evidente colpa grave, alla luce dell'inequivocabile disposto di cui all'art. 618 c. 3 c.p.c. e della circostanza che la stessa avv. ha qualificato in primo grado l'azione proposta Parte_1
come opposizione agli atti esecutivi.
L'avv. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore Parte_1
della signora della ulteriore somma di euro 641,00 equitativamente CP_1
determinata nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
pag. 8/9 I – visto l'art. 618 c. 3 c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
;
[...]
II – condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 CP_1
presente grado liquidate in euro 1923,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - condanna l'appellante, ex art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore di CP_1 ell'ulteriore somma di euro 614,00
[...]
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
31/03/2025.
Il Presidente Estensore
Giuseppe De Rosa
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