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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 29928/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/08/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Corbetta (MI) e domiciliato in Milano alla via Sammartini n. 114 c/o il Controparte_1
[...] con l'Avv. Filippo Pistone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Damiana Paradiso e l'Avv. Annamaddalena Cascone presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 12.06.1993 in Milano (anno 1993, atto n. 179, reg. Stato civile del Comune di Milano, parte 2, serie A) pagina 1 di 3 x separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 11.11.2019 ed omologato con decreto del 16.12.2019
con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata a [...] il [...], italiana Parte_2 C.F._3
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, a seguito di istanza di conversione del rito con ricorso ex art. 473 bis 51
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'obbligo del padre al concorso al mantenimento dei figli, stabilito con la sentenza di separazione, cessi a far tempo dal mese di gennaio 2025.
2) La parti, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni pretesa economica, per assegno divorzile e/o /risarcimento danni e dichiarano di aver risolto ogni questione tra loro.
3) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 12.06.1993 tra la IG.ra e il IG. ; Controparte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura, ad eccezione del contributo unificato per la mutazione del rito, che resta a carico della IG.ra ; CP_2
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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