TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 477/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Trisciuzzi giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso,
- RICORRENTE
E,
, contumace Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio il 28.5.2001 con il resistente;
2) dall'unione nascevano i figli R_
(2001), (2005) e (2013), quest'ultimo concepito durante il matrimonio ma Per_2 Per_3 nato dopo l'omologa della separazione;
3) con decreto del 24.6.20213 il Tribunale di Brindisi omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
4) gli stessi hanno continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
All'udienza di prima comparizione, nella contumacia del resistente, il GD prevedeva, in via provvisoria, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità concordate in sede di separazione, e poneva a carico del resistente un assegno di complessivi euro 450,00 quale contributo al mantenimento dei figli.
In assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente chiedeva il rinvio per la decisione.
1 All'udienza del 20.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
* * *
Il Collegio ritiene, all'esito dell'istruttoria svolta, che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore , può essere accolta la domanda di Per_3 parte ricorrente e si può dunque disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, il quale continuerà a vivere presso la madre e potrà vedere il padre con i tempi concordati in sede di separazione.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che i figli maggiorenni ed pur non R_ Per_2 economicamente indipendenti, svolgono lavori saltuari, che, successivamente alla separazione, è nato , ancora minorenne, e che non vi è documentazione relativa Per_3 alla situazione reddituale e lavorativa del resistente, si reputa equo prevedere a carico di quest'ultimo, quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno di complessivi euro
450,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per
2 l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
477/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO
(Ba) il 24.5.2001 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di detto
Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2001, tra e Controparte_1 Parte_1
; Parte_1
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , il Per_3 quale continuerà a vivere con la madre e potrà incontrare il padre con i tempi concordati dalle parti in sede di separazione;
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un assegno mensile Controparte_1 di complessivi euro 450,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli (euro 150,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT su base annuale;
4) pone a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
5) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
6) spese di lite irripetibili,
7) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il17.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 477/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Trisciuzzi giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso,
- RICORRENTE
E,
, contumace Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio il 28.5.2001 con il resistente;
2) dall'unione nascevano i figli R_
(2001), (2005) e (2013), quest'ultimo concepito durante il matrimonio ma Per_2 Per_3 nato dopo l'omologa della separazione;
3) con decreto del 24.6.20213 il Tribunale di Brindisi omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
4) gli stessi hanno continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
All'udienza di prima comparizione, nella contumacia del resistente, il GD prevedeva, in via provvisoria, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità concordate in sede di separazione, e poneva a carico del resistente un assegno di complessivi euro 450,00 quale contributo al mantenimento dei figli.
In assenza di richieste istruttorie, parte ricorrente chiedeva il rinvio per la decisione.
1 All'udienza del 20.5.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
* * *
Il Collegio ritiene, all'esito dell'istruttoria svolta, che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore , può essere accolta la domanda di Per_3 parte ricorrente e si può dunque disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, il quale continuerà a vivere presso la madre e potrà vedere il padre con i tempi concordati in sede di separazione.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che i figli maggiorenni ed pur non R_ Per_2 economicamente indipendenti, svolgono lavori saltuari, che, successivamente alla separazione, è nato , ancora minorenne, e che non vi è documentazione relativa Per_3 alla situazione reddituale e lavorativa del resistente, si reputa equo prevedere a carico di quest'ultimo, quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno di complessivi euro
450,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per
2 l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
477/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO
(Ba) il 24.5.2001 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile di detto
Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2001, tra e Controparte_1 Parte_1
; Parte_1
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , il Per_3 quale continuerà a vivere con la madre e potrà incontrare il padre con i tempi concordati dalle parti in sede di separazione;
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un assegno mensile Controparte_1 di complessivi euro 450,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli (euro 150,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT su base annuale;
4) pone a carico del resistente il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
5) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
6) spese di lite irripetibili,
7) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il17.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3