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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1897/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BELCREDI REMIGIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Condannare con sede in Milano, viale Monza n. Controparte_1
347, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in P.IVA_2 favore di della somma di €. 8,201,98 oltre agli interessi legali dal 12.12.2024 Parte_2
Condannare al pagamento delle spese di causa di .”. Controparte_1 Parte_2
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha agito in giudizio chiedendo il pagamento delle proprie Controparte_2
residue spettanze retributive nascenti dal rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha allegato: di aver diritto ad un TFR pari a €. 11.450,29 al lordo delle ritenute;
che per il pagamento aveva raggiunto accordo con per Controparte_1
una corresponsione dilazionata in 5 rate mensili, scadenti tra il 30.9.2022 ed il 31.1.2023; che, ciò nonostante, la gli aveva corrisposto solo la somma di euro 5.436,99 Controparte_1
residuando pertanto un credito di 6.013,30. Pertanto, il ha convenuto in giudizio anche la Controparte_2 Parte_2
invocando la sua responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003.
La ha chiesto, quindi, di essere manlevata dalla dal Parte_2 Controparte_1
pagamento di tutte le somme che si sarebbe trovata a pagare in forza della chiamata in giudizio.
Il giudizio così descritto ha assunto il n.r.g. 1303/2023.
Nel corso del giudizio e hanno raggiunto un Parte_2 Controparte_2
accordo conciliativo in forza del quale la prima ha corrisposto al secondo la somma di euro
6.013,30 lordi a titolo di tfr e la somma di euro 1.500 oltre accessori per spese di lite.
In forza dell'accordo conciliativo il lavoratore ha surrogato la nel Parte_2
proprio credito nei confronti della (cfr. verbale udienza del 10 dicembre Controparte_1
2024 procedimento n.r.g. 1303/24).
Allo stato la ha chiesto la condanna della al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.
Il diritto del lavoratore nei confronti della trova il proprio titolo Controparte_1 nell'accordo siglato tra le parti in data 20 settembre 2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo in CP_2
forza del quale la società datrice di lavoro si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di euro 9.061,63 netta.
La omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato a provare Controparte_1
l'avvenuto pagamento del proprio debito.
Attesa la fondatezza del ricorso di anche l'ammontare delle Controparte_2
spese legali liquidate in suo favore dalla costituisce parte integrante del credito Parte_2
del lavoratore nei confronti della Controparte_1
Pertanto, attesa l'avvenuta surrogazione nel credito di la Controparte_2 [...]
deve essere condannata al pagamento in favore della 8,201,98 CP_1 Parte_2
oltre agli interessi legali dal 12.12.2024.
3. Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della che si liquidano nel dispositivo secondo i Parte_2
parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
Pag. 2 di 3 della somma di euro 8,201,98 oltre agli interessi legali dal 12.12.2024 nonché Parte_2
delle spese legali che si liquidano in € 2.109 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
22/01/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1897/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BELCREDI REMIGIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Condannare con sede in Milano, viale Monza n. Controparte_1
347, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in P.IVA_2 favore di della somma di €. 8,201,98 oltre agli interessi legali dal 12.12.2024 Parte_2
Condannare al pagamento delle spese di causa di .”. Controparte_1 Parte_2
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha agito in giudizio chiedendo il pagamento delle proprie Controparte_2
residue spettanze retributive nascenti dal rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha allegato: di aver diritto ad un TFR pari a €. 11.450,29 al lordo delle ritenute;
che per il pagamento aveva raggiunto accordo con per Controparte_1
una corresponsione dilazionata in 5 rate mensili, scadenti tra il 30.9.2022 ed il 31.1.2023; che, ciò nonostante, la gli aveva corrisposto solo la somma di euro 5.436,99 Controparte_1
residuando pertanto un credito di 6.013,30. Pertanto, il ha convenuto in giudizio anche la Controparte_2 Parte_2
invocando la sua responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003.
La ha chiesto, quindi, di essere manlevata dalla dal Parte_2 Controparte_1
pagamento di tutte le somme che si sarebbe trovata a pagare in forza della chiamata in giudizio.
Il giudizio così descritto ha assunto il n.r.g. 1303/2023.
Nel corso del giudizio e hanno raggiunto un Parte_2 Controparte_2
accordo conciliativo in forza del quale la prima ha corrisposto al secondo la somma di euro
6.013,30 lordi a titolo di tfr e la somma di euro 1.500 oltre accessori per spese di lite.
In forza dell'accordo conciliativo il lavoratore ha surrogato la nel Parte_2
proprio credito nei confronti della (cfr. verbale udienza del 10 dicembre Controparte_1
2024 procedimento n.r.g. 1303/24).
Allo stato la ha chiesto la condanna della al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.
Il diritto del lavoratore nei confronti della trova il proprio titolo Controparte_1 nell'accordo siglato tra le parti in data 20 settembre 2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo in CP_2
forza del quale la società datrice di lavoro si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di euro 9.061,63 netta.
La omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato a provare Controparte_1
l'avvenuto pagamento del proprio debito.
Attesa la fondatezza del ricorso di anche l'ammontare delle Controparte_2
spese legali liquidate in suo favore dalla costituisce parte integrante del credito Parte_2
del lavoratore nei confronti della Controparte_1
Pertanto, attesa l'avvenuta surrogazione nel credito di la Controparte_2 [...]
deve essere condannata al pagamento in favore della 8,201,98 CP_1 Parte_2
oltre agli interessi legali dal 12.12.2024.
3. Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della che si liquidano nel dispositivo secondo i Parte_2
parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
Pag. 2 di 3 della somma di euro 8,201,98 oltre agli interessi legali dal 12.12.2024 nonché Parte_2
delle spese legali che si liquidano in € 2.109 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
22/01/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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