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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11067/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.10.2024 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina albanese C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Bianucci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...], Largo dei Fontanili n. 38 con l'Avv. Nino Marco Giuseppe Maria presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 15.03.2024 (atto n. 327, parte I, anno 2024)
separati consensualmente con sentenza n. 926/2025 del Tribunale dei Milano, emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 11.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
3. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
4. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 926/2025, emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 11.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 15.03.2024 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pagina 2 di 3 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.10.2024 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina albanese C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Bianucci presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...], Largo dei Fontanili n. 38 con l'Avv. Nino Marco Giuseppe Maria presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 15.03.2024 (atto n. 327, parte I, anno 2024)
separati consensualmente con sentenza n. 926/2025 del Tribunale dei Milano, emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 11.03.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
3. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
4. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 926/2025, emessa il 26.02.2025 e pubblicata il 11.03.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 15.03.2024 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pagina 2 di 3 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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