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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. 1375/2024 Rg., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Liberti e Antonio Parte_1
Benegiamo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- appellante - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Conforti e AN CP_1
IO US ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 8.7.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3897/2024, notificata in data 25.9.2024, emessa dal
Tribunale di Bari, con la quale era stata accolta la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, posto a suo carico l'importo CP_1 complessivo di € 1.100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite e compensazione per il residuo terzo.
All'uopo, esponeva che la sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore della ex moglie, un assegno divorzile con motivazione errata, posto che la mancata realizzazione della moglie nel mondo del lavoro era dipesa da una sua scelta unilaterale e non già da un progetto coniugale condiviso, né era stato provato che la scelta di rinunciare al lavoro e/o alla realizzazione personale fosse stata effettivamente funzionale e/o si fosse tradotta in apporti endo-familiari, proporzionalmente adeguati alla crescita dei figli e allo sviluppo della carriera di esso appellante.
Ed invero, la ex consorte non solo era laureata, ma aveva anche il titolo di avvocato e poteva avvalersi, per lo svolgimento della professione, di un studio legale (quale quello dello zio avv. ), di un ausilio domestico Per_1 per poter lavorare, dati i redditi di esso appellante e dell'acquisto di una confortevole casa coniugale;
la moglie si era inoltre iscritta all'albo degli avvocati dopo la nascita della figlia e, tra il gennaio 2001 e il Per_2 marzo 2002, aveva lavorato presso l'Università di Bari, dopo la nascita dell'altro figlio;
si era cancellata dall'albo degli avvocati dopo che Per_3 aveva presentato ricorso per divorzio, al momento della separazione di fatto aveva 42 anni, un master presso la scuola di specializzazione del diritto del lavoro e vantava pregresse esperienze lavorative presso l'Università.
Evidenziava altresì:
- che la sentenza aveva dato in modo tautologico per assodato un fatto non condiviso e pure contestato, ovvero che la avesse dato un apporto alla CP_1 vita familiare del coniuge, che fosse per ragioni oggettive nella impossibilità di reperire una attività lavorativa, che non avesse i mezzi idonei per rendersi autosufficiente, che ciò fosse dipeso dalla scelta di dedicarsi interamente alla famiglia per consentire al marito di crescere professionalmente ed economicamente;
- che la ex moglie non aveva – al contrario di quanto ritenuto dal tribunale
– dato prova di essersi seriamente impegnata nella ricerca di un lavoro confacente alle proprie attitudini ed aspirazioni;
pag. 2/14 - che si era offerto di sostenere i costi di un corso di informatica presso l'Accademia del Levante e le aveva procurato un colloquio di lavoro, che la moglie aveva rifiutato;
- che i suoi redditi erano aumentati dopo la separazione solo grazie a sé stesso e non certo – come detto in sentenza - anche grazie al contributo della ex moglie da cui si era separato di fatto nel 2013;
- che il tribunale avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione anche il cospicuo patrimonio immobiliare della che avrebbe potuto essere CP_1 messo a reddito e che la stessa aveva ricevuto da esso appellante nel corso della vita matrimoniale;
- che la moglie era stata completamente esonerata dal mantenimento dei figli che vivevano e lavoravano fuori Bari, rispetto ai quali provvedeva esso appellante in via esclusiva per le spese straordinarie;
- che il suo reddito netto ammontava per il 2022 a € 108.307,00;
- che si era accollato il pagamento delle rate di mutuo (che era cessato nel
2020) di una abitazione intestata esclusivamente alla moglie;
tanto premesso, chiedeva di voler accogliere l'appello e, per l'effetto, che venisse riformata la sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda della di riconoscimento di assegno divorzile, con condanna CP_1 della controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero di ridimensionarlo in una misura non superiore ad € 250,00 mensili.
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di comparizione delle parti, si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che le CP_1 argomentazioni dell'appellante erano destituite di qualsivoglia fondamento, stante il fatto che si era occupata della cura e gestione di ogni aspetto della casa coniugale e del benessere dei suoi componenti, non mancando di coadiuvare il marito nel lavoro e nella creazione del patrimonio comune;
che era inveritiera la circostanza che avesse ritenuto il lavoro all'università come segretaria non consono alle sue aspirazioni;
che il marito, oltre ad aver avuto una relazione extraconiugale, era spesso fuori per lavoro e quindi era stata costretta ad essere l'unico punto di riferimento per i minori;
che erano documentali i numerosi tentativi per entrare nel mondo del lavoro;
che la pag. 3/14 sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici sussistendo un notevole squilibrio reddituale tra le parti;
tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 8.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, quantificandolo in € 1.100,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi.
Sul punto, ha osservato il tribunale che: “…nella fattispecie de qua, la CP_1 non ha “mezzi adeguati” (ossia idonei a renderla economicamente autosufficiente) o “o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 per non aver lavorato dagli inizi del lontano
2002 (come documentato dall'estratto I.N.P.S. prodotto dallo stesso marito)
e per essersi occupata del menage familiare senza soluzione di continuità, circostanze ammesse anche da Già nella proposta Parte_1 conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. il G.I. aveva anticipato che: “l'assegno divorzile è ad oggi comunque dovuto perché la è priva di redditi CP_1 propri, il matrimonio è durato circa un ventennio ed ella ha così contribuito alla formazione dell'ingente patrimonio del marito ed alla sua crescita professionale, tenuto altresì conto dell'enorme sperequazione reddituale tra le parti (UNICO 2020 del marito con un reddito complessivo di € 157.646,00 ed UNICO 2020 della moglie con un reddito complessivo di € 8.400,00, derivante dal solo assegno di mantenimento muliebre)”. A ciò devesi aggiungere le seguenti argomentazioni. Operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che l' è ricercatore aggregato (da ultimo, è divenuto Pt_1 professore aggregato) dell'Università di Bari e ha ricoperto nell'ultimo pag. 4/14 ventennio innumerevoli incarichi di consulenza per svariati e prestigiosi enti pubblici al contrario della che è casalinga e disoccupata (pur avendo CP_1 conseguito il titolo di avvocato ed avendo frequentato la scuola di specializzazione ed un master, infine nel 2020 si è cancellata dall'albo degli avvocati per non sostenerne i costi ed abbattere le quote arretrate, non avendo giammai esercitato la professione forense in costanza di matrimonio, tant'è che già nel 2014 era stata accolta la sua istanza di sospensione dall'esercizio della professione forense, come documentato dallo stesso marito), con un'evidente sperequazione reddituale tra le parti.
La ha prodotto in giudizio, da una parte, svariata documentazione CP_1 che sconfessa l'assunto di controparte secondo cui ella sarebbe rimasta inerte nella ricerca di un'occupazione lavorativa successivamente all'omologa della separazione consensuale e, dall'altra, le proprie dichiarazioni fiscali attestanti che l'unico reddito da ella incamerato è quello versatole dal marito a titolo di assegno di mantenimento muliebre (UNICO
2018, 2019 e 2020, tutti di € 8.400,00 nonchè UNICO 2021, 2022 e 2023, tutti di € 9.661,00, importo quest'ultimo dato dalla sommatoria dell'assegno divorzile di € 8.400,00 annuali e di € 1.261,00 quale “deduzione per abitazione principale”). Viceversa, dalle dichiarazioni fiscali dell' Pt_1 risultano i seguenti redditi complessivi lordi: l'Unico 2017 di € 99.696,00,
l'Unico 2018 di € 112.877,00, l'Unico 2019 di € 133.822,00, l'Unico 2020 di
€ 157.646,00, l'Unico 2021 di € 182.779,00, l'Unico 2022 di € 182.886,00 e
l'Unico 2023 di € 176.712,00. Dal prefato dato documentale si evince non solo l'evidente sperequazione reddituale tra i coniugi e l'elevata capacità reddituale mensile dell' , peraltro in costante aumento…”. Pt_1
Ora, va premesso che, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, sono l'accertamento del prerequisito della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, pag. 5/14 criteri equi-ordinati che costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La natura perequativa - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce quindi al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito la realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata dunque alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v., da ultimo, Cass. n. 3852/2021; Cass SU 18278/2018; Cass.
1882/2019).
Alla stregua di questo indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come
“prerequisito fattuale, pur non essendo più il fattore primario per
l'attribuzione dell'assegno divorzile” (v. Cass. 32398/2019).
Ora, sotto quest'ultimo profilo, non è contestabile che tra i due coniugi vi sia una sproporzione economica di notevole entità, tenuto conto del reddito dichiarato dall' con l'Unico 2018, che è di € 124.161,00 Pt_1
(corrispondente al netto delle imposte ad € 6.287,00 mensili), è costantemente aumentato nel tempo, sino a giungere, attualmente, nel
2023, ad € 176.712,00 lordi.
pag. 6/14 Pur riferendosi – come detto - a una cifra lorda, detto reddito è comunque notevolmente superiore a quello dichiarato dalla moglie, costituito dal solo assegno di mantenimento riconosciutole per la separazione.
Quanto al patrimonio immobiliare, se è vero che la è titolare di alcuni CP_1 immobili (in nuda proprietà), dalle risultanze delle visure catastali è emerso che l' è, a sua volta, proprietario in via esclusiva di un appartamento Pt_1 sito in Polignano a Mare, da lui acquistato nel corso del 2021, a riprova della sua capacità economica.
La è nuda proprietaria di un immobile (al 50% con il fratello e gravato CP_1 dall'usufrutto in favore del padre), della proprietà di un altro immobile, sul quale grava il diritto di abitazione dei suoceri per ½ ciascuno, e comproprietaria (col fratello) di altro immobile, ove vive però la madre in comodato;
è inoltre usufruttuaria dell'immobile costituente ex casa coniugale, donato per la nuda proprietà ai figli.
Come già evidenziato dal Tribunale, tranne la possibilità di locare detto ultimo immobile (che comunque è nella nuda proprietà dei figli, i quali attualmente lavorano e vivono a Milano, ma tornano nella abitazione a trovare i genitori, parenti e amici) a terzi, i beni in questione sono tutti improduttivi di reddito e, comunque, non rappresentano circostanze sopravvenute rispetto agli accordi separativi.
Quanto al fatto di poter locare l'immobile in usufrutto, se è vero che esso può rendere alla un canone mensile, è altresì vero che - non potendo CP_1 fruire delle altre abitazioni (in quanto gravate, a loro volta, dal diritto di abitazione dei genitori e dall'usufrutto) - l'appellata dovrebbe locare altro appartamento, con conseguente annullamento della rendita;
peraltro, non può sottacersi che la donazione del bene immobile ad essa intestato ai figli ha comportato, in ogni caso, un decremento del suo patrimonio immobiliare.
Ne deriva che è indubitabile lo squilibrio reddituale rispetto al marito.
Venendo adesso alla questione della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dal pag. 7/14 tribunale, tenuto conto di una capacità lavorativa specifica e dell'età della va detto quanto segue. CP_1
L'assegno divorzile deve essere finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari e, perciò, necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti, assistenziale, perequativa e compensativa, alla pregressa storia coniugale e familiare.
In tal senso, l'appello si è incentrato sostanzialmente sul fatto che la CP_1 non abbia mai lavorato dopo il 2002/2003 per sua scelta, nonostante la indubbia capacità lavorativa specifica rappresentata dalla laurea, dal titolo di avvocato, da un master in diritto del lavoro e dalla possibilità di inserirsi in uno studio legale avviato dello zio, oltre che da pregresse esperienze lavorative presso l'Università di Bari, sia pure a tempo determinato.
Si imputa alla il fatto di aver unilateralmente intrapreso la scelta di CP_1 non lavorare, non condivisa dal marito;
di aver rifiutato colloqui di lavoro e di aver preferito godere di una rendita parassitaria anziché di impegnarsi nella ricerca di un lavoro a far data dalla separazione di fatto avvenuta nel
2013, allorquando la signora aveva appena 42 anni.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che, in linea di principio, non può imputarsi al coniuge richiedente l'assegno il fatto di non aver lavorato dopo aver contratto il matrimonio, in specie se i coniugi, al momento del matrimonio, erano d'accordo, stanti le condizioni economiche del marito, a che la moglie non lavorasse e si dedicasse interamente al marito e alla famiglia.
Sul punto, pare evidente che, dopo la breve parentesi rappresentata dall'esperienza lavorativa a tempo determinato all'Università, la abbia CP_1 preferito dedicarsi alla crescita dei figli (nata nel 1998) e Per_2 Per_3
(nato nel 2000) nonchè al benessere della famiglia.
E tanto con il consenso del marito, che durante il matrimonio è cresciuto professionalmente: dopo essersi inserito quale ricercatore presso l'Università di Bari, ha assunto il ruolo di consulente e revisore dei conti per numerosi enti pubblici, compresa la Regione Puglia, oltre che la qualità di pag. 8/14 giudice presso la CTR della Puglia;
è autore di numerosissime pubblicazioni specialistiche, a comprova della sua crescita professionale, alla quale si è accompagnata anche l'aumentata capacità reddituale.
Attualmente, è professore ordinario aggregato presso l'Università degli sudi di Bari e del dipartimento di economia e finanze, oltre che consulente e revisore dei conti per numerose società ed è stato giudice tributario sino al
2021; nell'anno 2020, è stato consulente e revisore per diversi Comuni;
Presidente collegio revisori del Comune di Ostuni;
Revisore del Comune di
Trani (in qualità di Presidente) e nominato, per l'appunto, componente nel
Comitato di gestione delle Agenzie delle Entrate di Roma;
nell'anno 2023, ha assunto la nomina di “terzo certificatore regionale” per la sanità, rispetto al responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA); per il triennio
2023-2025 è stato nominato quale componente del Comitato Tecnico-
Scientifico dell'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
(Fondazione IPRES) ed in data 12.06.2023, con delibera del Consiglio
Provinciale n.15, è stato nominato Presidente del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Foggia per il triennio 2023-2025.
In ultimo gli è stato conferito in data 6.03.2024 dall' Parte_2
l'incarico di docente nell'ambito del Master di II° livello in “Finanza e
[...] ordinamento degli Enti territoriali.
Ora, a detta crescita, sia professionale che economica, che è iniziata sin dal
1994 (come documentato da parte appellata), deve aver indubbiamente contribuito la moglie col proprio lavoro casalingo, se è vero che il marito era assorbito e spesso fuori per lavoro e che i figli, all'epoca, erano due ed entrambi da seguire nel loro percorso e formazione scolastica.
Non risulta invero, che la moglie si sia avvalsa della collaborazione di parenti terzi soggetti nella conduzione dei compiti familiari e nell'accudimento dei figli, per cui deve presumersi che si sia dedicata completamente al marito ed ai figli sino a che essi non hanno intrapreso il loro percorso universitario fuori dalla città di Bari, allorquando i genitori – nel 2013 – si erano già separati.
pag. 9/14 Peraltro, non è stato provato che il marito si sia mai opposto a detto menàge familiare sino a che il matrimonio non è naufragato;
i coniugi si sono separati consensualmente e l' ha acconsentito a che la moglie, Pt_1 non occupata, percepisse un assegno di mantenimento ammontante ad €
700,00 mensili.
Se, dal momento della separazione di fatto (2013), può imputarsi alla CP_1 il fatto di non essersi affrancata dal marito, pur avendo capacità lavorativa specifica, deve però osservarsi come, agli atti, vi sono diverse domande lavorative svolte nel 2019 (anno in cui il figlio ha incominciato a Per_3 frequentare a Milano l'università), nel 2020 e nel 2021, come pure risulta che, nel 2022, la abbia manifestato disponibilità alla partecipazione a CP_1 un corso di informatica, nel 2024 abbia partecipato a un colloquio di lavoro presso e ad un concorso per addetto all'Ufficio per Controparte_2 il processo.
Quanto alla possibilità di svolgere la professione di avvocato presso l'avviato studio dello zio, l'appellata ha dedotto che lo zio, sin dal 2012, era andato in pensione, confermando l'impossibilità di svolgere attività al suo fianco;
né è stato dedotto o dimostrato che lo studio dell'avv. abbia continuato a Per_1 svolgere, per il tramite di altri professionisti, l'attività.
Non può pertanto affermarsi che vi sia stata inerzia colpevole della nel CP_1 reperimento di attività lavorativa;
inoltre, deve pure osservarsi che nel
2017, al momento della separazione consensuale, la aveva quasi 50 CP_1 anni, per cui erano sussistenti anche oggettive difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, stante anche l'emergenza COVID a far data dal 2019.
Peraltro, pur avendo articolato parte appellante nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) mezzi di prova orale, tendenti a dimostrare che la scelta della moglie di non lavorare fosse stata unilaterale e non condivisa dal marito e che, nelle incombenze domestiche, si facesse aiutare dai suoceri, va detto che, a fronte del rigetto delle richieste istruttorie disposte con ordinanza del 23.1.2023, parte appellante non ha più richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori rigettati nella odierna sede,
pag. 10/14 per cui la presunzione che la moglie, per quasi un ventennio, si fosse dedicata alla famiglia non è stata superata dall' . Pt_1
Infine, non è stato fornito da quest'ultimo alcun riscontro istruttorio circa l'asserito ruolo nullo nel disbrigo dei compiti domestici e nell'educazione dei figli, che nelle more si sono emancipati.
Ora, se è principio consolidato che l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603), è altresì vero:
- che non è contestabile che la si sia dedicata per quasi 20 anni alla CP_1 cura della famiglia e in particolare dei figli;
- che, al momento della separazione consensuale, aveva sì un'età tale da consentirle di svolgere attività lavorativa, ma con margini significativamente ridotti, data l'età;
- che le scelte comuni di conduzione della vita coniugale erano indubbiamente state concordate, nel senso di non lavorare e dedicarsi appieno al marito e ai figli;
- che il tenore di vita condotto durante il matrimonio è stato elevato;
- che l' non è più gravato dal mutuo della casa coniugale ed ha visto Pt_1 il suo reddito costantemente incrementarsi nel tempo, sino a giungere alla significativa cifra di oltre 176.000,00 lordi nel 2023 (€ 182.000,00 nel
2022).
Sul punto, va precisato che la Suprema Corte ha impartito il fondamentale principio per cui, per fornire il quadro probatorio comparativo, occorre una chiara fotografia della conduzione della vita familiare, senza che sia necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione iniziale verso la definizione dei ruoli (Cass. 4328 del 2024), essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupa prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, (Cass. 27945 del 2023); del pari non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore di un coniuge, una volta che lo pag. 11/14 squilibrio non sia contestabile, nonché della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente (Cass. 24795 del
2024), una volta che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente od esclusivo svolto da uno dei due coniugi.
E che la abbia svolto questo ruolo non v'è dubbio alcuno. CP_1
In definitiva, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass.
35434/2023: "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale"; Cass. pag. 12/14 4328/2024: "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio".
Difatti, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugi rispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vita matrimoniale.
In definitiva, tenuto conto allora di tutti tali indici rivelatori, stante l'impossibilità della richiedente l'assegno, di vivere autonomamente e CP_1 dignitosamente (data l'assenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno di mantenimento) e la necessità di compensarla per il contributo che ha dimostrato di avere dato (se non alla formazione) alla stabilità del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale che ha trovato ragione nell'intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisisi, si reputa corretta l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, nella misura, leggermente più ridotta rispetto a quella fissata dal Tribunale, di € 1.000,00 mensili (attualmente rivalutata), e tanto tenuto conto delle rispettive e complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007,
n. 25618) e del maggiore reddito dominicale della (comproprietaria e CP_1 proprietaria esclusiva di tre immobili, oltre che usufruttuaria di un immobile presso il quale vive e che le consente un significativo risparmio di canone pag. 13/14 locativo) rispetto a quello del marito (proprietario esclusivo di un'unica abitazione in Polignano).
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione dell'accoglimento in minima parte (per soli € 100,00) dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare per 1/5 le spese di lite, restando i
4/5 a carico di parte appellante giusta maggiore soccombenza.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. pubblicata il 13.03.2024, Parte_1 non notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, riduce ad €
1.000,00 attualmente rivalutato l'assegno divorzile che è Parte_1 tenuto a corrispondere a , con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1 presente sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata i 4/5 delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g.,
VA e CP come per legge, restando compensato il residuo quinto;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 14/14
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. 1375/2024 Rg., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Liberti e Antonio Parte_1
Benegiamo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- appellante - nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Conforti e AN CP_1
IO US ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Procuratore generale presso la Corte di appello
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 8.7.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3897/2024, notificata in data 25.9.2024, emessa dal
Tribunale di Bari, con la quale era stata accolta la domanda di assegno divorzile proposta da e, per l'effetto, posto a suo carico l'importo CP_1 complessivo di € 1.100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite e compensazione per il residuo terzo.
All'uopo, esponeva che la sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto, in favore della ex moglie, un assegno divorzile con motivazione errata, posto che la mancata realizzazione della moglie nel mondo del lavoro era dipesa da una sua scelta unilaterale e non già da un progetto coniugale condiviso, né era stato provato che la scelta di rinunciare al lavoro e/o alla realizzazione personale fosse stata effettivamente funzionale e/o si fosse tradotta in apporti endo-familiari, proporzionalmente adeguati alla crescita dei figli e allo sviluppo della carriera di esso appellante.
Ed invero, la ex consorte non solo era laureata, ma aveva anche il titolo di avvocato e poteva avvalersi, per lo svolgimento della professione, di un studio legale (quale quello dello zio avv. ), di un ausilio domestico Per_1 per poter lavorare, dati i redditi di esso appellante e dell'acquisto di una confortevole casa coniugale;
la moglie si era inoltre iscritta all'albo degli avvocati dopo la nascita della figlia e, tra il gennaio 2001 e il Per_2 marzo 2002, aveva lavorato presso l'Università di Bari, dopo la nascita dell'altro figlio;
si era cancellata dall'albo degli avvocati dopo che Per_3 aveva presentato ricorso per divorzio, al momento della separazione di fatto aveva 42 anni, un master presso la scuola di specializzazione del diritto del lavoro e vantava pregresse esperienze lavorative presso l'Università.
Evidenziava altresì:
- che la sentenza aveva dato in modo tautologico per assodato un fatto non condiviso e pure contestato, ovvero che la avesse dato un apporto alla CP_1 vita familiare del coniuge, che fosse per ragioni oggettive nella impossibilità di reperire una attività lavorativa, che non avesse i mezzi idonei per rendersi autosufficiente, che ciò fosse dipeso dalla scelta di dedicarsi interamente alla famiglia per consentire al marito di crescere professionalmente ed economicamente;
- che la ex moglie non aveva – al contrario di quanto ritenuto dal tribunale
– dato prova di essersi seriamente impegnata nella ricerca di un lavoro confacente alle proprie attitudini ed aspirazioni;
pag. 2/14 - che si era offerto di sostenere i costi di un corso di informatica presso l'Accademia del Levante e le aveva procurato un colloquio di lavoro, che la moglie aveva rifiutato;
- che i suoi redditi erano aumentati dopo la separazione solo grazie a sé stesso e non certo – come detto in sentenza - anche grazie al contributo della ex moglie da cui si era separato di fatto nel 2013;
- che il tribunale avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione anche il cospicuo patrimonio immobiliare della che avrebbe potuto essere CP_1 messo a reddito e che la stessa aveva ricevuto da esso appellante nel corso della vita matrimoniale;
- che la moglie era stata completamente esonerata dal mantenimento dei figli che vivevano e lavoravano fuori Bari, rispetto ai quali provvedeva esso appellante in via esclusiva per le spese straordinarie;
- che il suo reddito netto ammontava per il 2022 a € 108.307,00;
- che si era accollato il pagamento delle rate di mutuo (che era cessato nel
2020) di una abitazione intestata esclusivamente alla moglie;
tanto premesso, chiedeva di voler accogliere l'appello e, per l'effetto, che venisse riformata la sentenza di primo grado, rigettando integralmente la domanda della di riconoscimento di assegno divorzile, con condanna CP_1 della controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero di ridimensionarlo in una misura non superiore ad € 250,00 mensili.
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di comparizione delle parti, si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che le CP_1 argomentazioni dell'appellante erano destituite di qualsivoglia fondamento, stante il fatto che si era occupata della cura e gestione di ogni aspetto della casa coniugale e del benessere dei suoi componenti, non mancando di coadiuvare il marito nel lavoro e nella creazione del patrimonio comune;
che era inveritiera la circostanza che avesse ritenuto il lavoro all'università come segretaria non consono alle sue aspirazioni;
che il marito, oltre ad aver avuto una relazione extraconiugale, era spesso fuori per lavoro e quindi era stata costretta ad essere l'unico punto di riferimento per i minori;
che erano documentali i numerosi tentativi per entrare nel mondo del lavoro;
che la pag. 3/14 sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici sussistendo un notevole squilibrio reddituale tra le parti;
tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore Generale dichiarava il non luogo a provvedere, trattandosi di questioni che non attenevano a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 8.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, quantificandolo in € 1.100,00 mensili, ritenendo che sussistesse un evidente squilibrio reddituale tra i coniugi.
Sul punto, ha osservato il tribunale che: “…nella fattispecie de qua, la CP_1 non ha “mezzi adeguati” (ossia idonei a renderla economicamente autosufficiente) o “o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970 per non aver lavorato dagli inizi del lontano
2002 (come documentato dall'estratto I.N.P.S. prodotto dallo stesso marito)
e per essersi occupata del menage familiare senza soluzione di continuità, circostanze ammesse anche da Già nella proposta Parte_1 conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. il G.I. aveva anticipato che: “l'assegno divorzile è ad oggi comunque dovuto perché la è priva di redditi CP_1 propri, il matrimonio è durato circa un ventennio ed ella ha così contribuito alla formazione dell'ingente patrimonio del marito ed alla sua crescita professionale, tenuto altresì conto dell'enorme sperequazione reddituale tra le parti (UNICO 2020 del marito con un reddito complessivo di € 157.646,00 ed UNICO 2020 della moglie con un reddito complessivo di € 8.400,00, derivante dal solo assegno di mantenimento muliebre)”. A ciò devesi aggiungere le seguenti argomentazioni. Operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che l' è ricercatore aggregato (da ultimo, è divenuto Pt_1 professore aggregato) dell'Università di Bari e ha ricoperto nell'ultimo pag. 4/14 ventennio innumerevoli incarichi di consulenza per svariati e prestigiosi enti pubblici al contrario della che è casalinga e disoccupata (pur avendo CP_1 conseguito il titolo di avvocato ed avendo frequentato la scuola di specializzazione ed un master, infine nel 2020 si è cancellata dall'albo degli avvocati per non sostenerne i costi ed abbattere le quote arretrate, non avendo giammai esercitato la professione forense in costanza di matrimonio, tant'è che già nel 2014 era stata accolta la sua istanza di sospensione dall'esercizio della professione forense, come documentato dallo stesso marito), con un'evidente sperequazione reddituale tra le parti.
La ha prodotto in giudizio, da una parte, svariata documentazione CP_1 che sconfessa l'assunto di controparte secondo cui ella sarebbe rimasta inerte nella ricerca di un'occupazione lavorativa successivamente all'omologa della separazione consensuale e, dall'altra, le proprie dichiarazioni fiscali attestanti che l'unico reddito da ella incamerato è quello versatole dal marito a titolo di assegno di mantenimento muliebre (UNICO
2018, 2019 e 2020, tutti di € 8.400,00 nonchè UNICO 2021, 2022 e 2023, tutti di € 9.661,00, importo quest'ultimo dato dalla sommatoria dell'assegno divorzile di € 8.400,00 annuali e di € 1.261,00 quale “deduzione per abitazione principale”). Viceversa, dalle dichiarazioni fiscali dell' Pt_1 risultano i seguenti redditi complessivi lordi: l'Unico 2017 di € 99.696,00,
l'Unico 2018 di € 112.877,00, l'Unico 2019 di € 133.822,00, l'Unico 2020 di
€ 157.646,00, l'Unico 2021 di € 182.779,00, l'Unico 2022 di € 182.886,00 e
l'Unico 2023 di € 176.712,00. Dal prefato dato documentale si evince non solo l'evidente sperequazione reddituale tra i coniugi e l'elevata capacità reddituale mensile dell' , peraltro in costante aumento…”. Pt_1
Ora, va premesso che, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizioni indispensabili per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, sono l'accertamento del prerequisito della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, pag. 5/14 criteri equi-ordinati che costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La natura perequativa - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce quindi al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito la realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata dunque alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v., da ultimo, Cass. n. 3852/2021; Cass SU 18278/2018; Cass.
1882/2019).
Alla stregua di questo indirizzo, pienamente condiviso dal Collegio, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come
“prerequisito fattuale, pur non essendo più il fattore primario per
l'attribuzione dell'assegno divorzile” (v. Cass. 32398/2019).
Ora, sotto quest'ultimo profilo, non è contestabile che tra i due coniugi vi sia una sproporzione economica di notevole entità, tenuto conto del reddito dichiarato dall' con l'Unico 2018, che è di € 124.161,00 Pt_1
(corrispondente al netto delle imposte ad € 6.287,00 mensili), è costantemente aumentato nel tempo, sino a giungere, attualmente, nel
2023, ad € 176.712,00 lordi.
pag. 6/14 Pur riferendosi – come detto - a una cifra lorda, detto reddito è comunque notevolmente superiore a quello dichiarato dalla moglie, costituito dal solo assegno di mantenimento riconosciutole per la separazione.
Quanto al patrimonio immobiliare, se è vero che la è titolare di alcuni CP_1 immobili (in nuda proprietà), dalle risultanze delle visure catastali è emerso che l' è, a sua volta, proprietario in via esclusiva di un appartamento Pt_1 sito in Polignano a Mare, da lui acquistato nel corso del 2021, a riprova della sua capacità economica.
La è nuda proprietaria di un immobile (al 50% con il fratello e gravato CP_1 dall'usufrutto in favore del padre), della proprietà di un altro immobile, sul quale grava il diritto di abitazione dei suoceri per ½ ciascuno, e comproprietaria (col fratello) di altro immobile, ove vive però la madre in comodato;
è inoltre usufruttuaria dell'immobile costituente ex casa coniugale, donato per la nuda proprietà ai figli.
Come già evidenziato dal Tribunale, tranne la possibilità di locare detto ultimo immobile (che comunque è nella nuda proprietà dei figli, i quali attualmente lavorano e vivono a Milano, ma tornano nella abitazione a trovare i genitori, parenti e amici) a terzi, i beni in questione sono tutti improduttivi di reddito e, comunque, non rappresentano circostanze sopravvenute rispetto agli accordi separativi.
Quanto al fatto di poter locare l'immobile in usufrutto, se è vero che esso può rendere alla un canone mensile, è altresì vero che - non potendo CP_1 fruire delle altre abitazioni (in quanto gravate, a loro volta, dal diritto di abitazione dei genitori e dall'usufrutto) - l'appellata dovrebbe locare altro appartamento, con conseguente annullamento della rendita;
peraltro, non può sottacersi che la donazione del bene immobile ad essa intestato ai figli ha comportato, in ogni caso, un decremento del suo patrimonio immobiliare.
Ne deriva che è indubitabile lo squilibrio reddituale rispetto al marito.
Venendo adesso alla questione della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dal pag. 7/14 tribunale, tenuto conto di una capacità lavorativa specifica e dell'età della va detto quanto segue. CP_1
L'assegno divorzile deve essere finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari e, perciò, necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti, assistenziale, perequativa e compensativa, alla pregressa storia coniugale e familiare.
In tal senso, l'appello si è incentrato sostanzialmente sul fatto che la CP_1 non abbia mai lavorato dopo il 2002/2003 per sua scelta, nonostante la indubbia capacità lavorativa specifica rappresentata dalla laurea, dal titolo di avvocato, da un master in diritto del lavoro e dalla possibilità di inserirsi in uno studio legale avviato dello zio, oltre che da pregresse esperienze lavorative presso l'Università di Bari, sia pure a tempo determinato.
Si imputa alla il fatto di aver unilateralmente intrapreso la scelta di CP_1 non lavorare, non condivisa dal marito;
di aver rifiutato colloqui di lavoro e di aver preferito godere di una rendita parassitaria anziché di impegnarsi nella ricerca di un lavoro a far data dalla separazione di fatto avvenuta nel
2013, allorquando la signora aveva appena 42 anni.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che, in linea di principio, non può imputarsi al coniuge richiedente l'assegno il fatto di non aver lavorato dopo aver contratto il matrimonio, in specie se i coniugi, al momento del matrimonio, erano d'accordo, stanti le condizioni economiche del marito, a che la moglie non lavorasse e si dedicasse interamente al marito e alla famiglia.
Sul punto, pare evidente che, dopo la breve parentesi rappresentata dall'esperienza lavorativa a tempo determinato all'Università, la abbia CP_1 preferito dedicarsi alla crescita dei figli (nata nel 1998) e Per_2 Per_3
(nato nel 2000) nonchè al benessere della famiglia.
E tanto con il consenso del marito, che durante il matrimonio è cresciuto professionalmente: dopo essersi inserito quale ricercatore presso l'Università di Bari, ha assunto il ruolo di consulente e revisore dei conti per numerosi enti pubblici, compresa la Regione Puglia, oltre che la qualità di pag. 8/14 giudice presso la CTR della Puglia;
è autore di numerosissime pubblicazioni specialistiche, a comprova della sua crescita professionale, alla quale si è accompagnata anche l'aumentata capacità reddituale.
Attualmente, è professore ordinario aggregato presso l'Università degli sudi di Bari e del dipartimento di economia e finanze, oltre che consulente e revisore dei conti per numerose società ed è stato giudice tributario sino al
2021; nell'anno 2020, è stato consulente e revisore per diversi Comuni;
Presidente collegio revisori del Comune di Ostuni;
Revisore del Comune di
Trani (in qualità di Presidente) e nominato, per l'appunto, componente nel
Comitato di gestione delle Agenzie delle Entrate di Roma;
nell'anno 2023, ha assunto la nomina di “terzo certificatore regionale” per la sanità, rispetto al responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA); per il triennio
2023-2025 è stato nominato quale componente del Comitato Tecnico-
Scientifico dell'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
(Fondazione IPRES) ed in data 12.06.2023, con delibera del Consiglio
Provinciale n.15, è stato nominato Presidente del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Foggia per il triennio 2023-2025.
In ultimo gli è stato conferito in data 6.03.2024 dall' Parte_2
l'incarico di docente nell'ambito del Master di II° livello in “Finanza e
[...] ordinamento degli Enti territoriali.
Ora, a detta crescita, sia professionale che economica, che è iniziata sin dal
1994 (come documentato da parte appellata), deve aver indubbiamente contribuito la moglie col proprio lavoro casalingo, se è vero che il marito era assorbito e spesso fuori per lavoro e che i figli, all'epoca, erano due ed entrambi da seguire nel loro percorso e formazione scolastica.
Non risulta invero, che la moglie si sia avvalsa della collaborazione di parenti terzi soggetti nella conduzione dei compiti familiari e nell'accudimento dei figli, per cui deve presumersi che si sia dedicata completamente al marito ed ai figli sino a che essi non hanno intrapreso il loro percorso universitario fuori dalla città di Bari, allorquando i genitori – nel 2013 – si erano già separati.
pag. 9/14 Peraltro, non è stato provato che il marito si sia mai opposto a detto menàge familiare sino a che il matrimonio non è naufragato;
i coniugi si sono separati consensualmente e l' ha acconsentito a che la moglie, Pt_1 non occupata, percepisse un assegno di mantenimento ammontante ad €
700,00 mensili.
Se, dal momento della separazione di fatto (2013), può imputarsi alla CP_1 il fatto di non essersi affrancata dal marito, pur avendo capacità lavorativa specifica, deve però osservarsi come, agli atti, vi sono diverse domande lavorative svolte nel 2019 (anno in cui il figlio ha incominciato a Per_3 frequentare a Milano l'università), nel 2020 e nel 2021, come pure risulta che, nel 2022, la abbia manifestato disponibilità alla partecipazione a CP_1 un corso di informatica, nel 2024 abbia partecipato a un colloquio di lavoro presso e ad un concorso per addetto all'Ufficio per Controparte_2 il processo.
Quanto alla possibilità di svolgere la professione di avvocato presso l'avviato studio dello zio, l'appellata ha dedotto che lo zio, sin dal 2012, era andato in pensione, confermando l'impossibilità di svolgere attività al suo fianco;
né è stato dedotto o dimostrato che lo studio dell'avv. abbia continuato a Per_1 svolgere, per il tramite di altri professionisti, l'attività.
Non può pertanto affermarsi che vi sia stata inerzia colpevole della nel CP_1 reperimento di attività lavorativa;
inoltre, deve pure osservarsi che nel
2017, al momento della separazione consensuale, la aveva quasi 50 CP_1 anni, per cui erano sussistenti anche oggettive difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, stante anche l'emergenza COVID a far data dal 2019.
Peraltro, pur avendo articolato parte appellante nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) mezzi di prova orale, tendenti a dimostrare che la scelta della moglie di non lavorare fosse stata unilaterale e non condivisa dal marito e che, nelle incombenze domestiche, si facesse aiutare dai suoceri, va detto che, a fronte del rigetto delle richieste istruttorie disposte con ordinanza del 23.1.2023, parte appellante non ha più richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori rigettati nella odierna sede,
pag. 10/14 per cui la presunzione che la moglie, per quasi un ventennio, si fosse dedicata alla famiglia non è stata superata dall' . Pt_1
Infine, non è stato fornito da quest'ultimo alcun riscontro istruttorio circa l'asserito ruolo nullo nel disbrigo dei compiti domestici e nell'educazione dei figli, che nelle more si sono emancipati.
Ora, se è principio consolidato che l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603), è altresì vero:
- che non è contestabile che la si sia dedicata per quasi 20 anni alla CP_1 cura della famiglia e in particolare dei figli;
- che, al momento della separazione consensuale, aveva sì un'età tale da consentirle di svolgere attività lavorativa, ma con margini significativamente ridotti, data l'età;
- che le scelte comuni di conduzione della vita coniugale erano indubbiamente state concordate, nel senso di non lavorare e dedicarsi appieno al marito e ai figli;
- che il tenore di vita condotto durante il matrimonio è stato elevato;
- che l' non è più gravato dal mutuo della casa coniugale ed ha visto Pt_1 il suo reddito costantemente incrementarsi nel tempo, sino a giungere alla significativa cifra di oltre 176.000,00 lordi nel 2023 (€ 182.000,00 nel
2022).
Sul punto, va precisato che la Suprema Corte ha impartito il fondamentale principio per cui, per fornire il quadro probatorio comparativo, occorre una chiara fotografia della conduzione della vita familiare, senza che sia necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione iniziale verso la definizione dei ruoli (Cass. 4328 del 2024), essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupa prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, (Cass. 27945 del 2023); del pari non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore di un coniuge, una volta che lo pag. 11/14 squilibrio non sia contestabile, nonché della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente (Cass. 24795 del
2024), una volta che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente od esclusivo svolto da uno dei due coniugi.
E che la abbia svolto questo ruolo non v'è dubbio alcuno. CP_1
In definitiva, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass.
35434/2023: "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale"; Cass. pag. 12/14 4328/2024: "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio".
Difatti, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugi rispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vita matrimoniale.
In definitiva, tenuto conto allora di tutti tali indici rivelatori, stante l'impossibilità della richiedente l'assegno, di vivere autonomamente e CP_1 dignitosamente (data l'assenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno di mantenimento) e la necessità di compensarla per il contributo che ha dimostrato di avere dato (se non alla formazione) alla stabilità del patrimonio dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale che ha trovato ragione nell'intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisisi, si reputa corretta l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, nella misura, leggermente più ridotta rispetto a quella fissata dal Tribunale, di € 1.000,00 mensili (attualmente rivalutata), e tanto tenuto conto delle rispettive e complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 11/07/2013, n. 17199; 7/12/2007,
n. 25618) e del maggiore reddito dominicale della (comproprietaria e CP_1 proprietaria esclusiva di tre immobili, oltre che usufruttuaria di un immobile presso il quale vive e che le consente un significativo risparmio di canone pag. 13/14 locativo) rispetto a quello del marito (proprietario esclusivo di un'unica abitazione in Polignano).
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione dell'accoglimento in minima parte (per soli € 100,00) dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare per 1/5 le spese di lite, restando i
4/5 a carico di parte appellante giusta maggiore soccombenza.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in base ai minimi tariffari.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. pubblicata il 13.03.2024, Parte_1 non notificata, emessa dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4279/2019, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, riduce ad €
1.000,00 attualmente rivalutato l'assegno divorzile che è Parte_1 tenuto a corrispondere a , con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1 presente sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata i 4/5 delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, oltre r.f.s.g.,
VA e CP come per legge, restando compensato il residuo quinto;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 14/14