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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa LA ZZ presidente dott.ssa GI PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3312/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Fantozzi e Marco Rizzo, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. , nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
c.f. Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Gratteri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
, c.f. Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Celletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6096/2022, R.G. n. 67863/2018, pubblicata in data 22.4.2022, il Tribunale di
Roma accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Controparte_3
(di seguito, la e dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901
[...] CP_3
c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto del 20.2.2014 a rogito del notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 8753, racc. n. 4322, con il quale veva trasferito alla ex convivente more Parte_1 uxorio, la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del Controparte_4
“Complesso Residenziale Rinascimento Primo” sito in Roma, via Roberto Musil nn. 8 e 12, in esecuzione dell'accordo del 10.12.2013, omologato dal Tribunale di Roma il 20.12.2013; condannava i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
; nulla disponeva in ordine alle spese nei confronti dell'intervenuta Controparte_3 nella qualità di mandataria di (di seguito, Controparte_1 Controparte_2
), cessionaria del credito. CP_1
***
Ha proposto appello proponendo contestualmente querela di falso incidentale, Parte_1 avente ad oggetto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di revoca delle linee di credito e costituzione in mora, inviata dalla a un indirizzo dove il predetto CP_3 non risiedeva da anni;
nel merito, chiedeva alla Corte di accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza.
pagina 2 di 12 ***
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1 incidentale relativamente alla mancata declaratoria di inefficacia dell'atto anche nei confronti della cessionaria del credito e in ordine alla mancata statuizione in punto di spese di lite nei confronti della stessa.
***
Si è costituita anche chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto Controparte_4 dall' il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla Pt_1 CP_3
***
Con ordinanza del 24.11.2022, la Corte, ritenuto che il documento in questione, alla luce dei principi di diritto che regolano l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non fosse rilevante ai fini del decidere, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 355 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la notifica, nei confronti della della comparsa contenente l'appello incidentale di . CP_3 CP_1
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da tutte le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Orbene, il primo motivo dell'appello principale, rubricato ‹‹Error in iudicando;
sopravvenuta carenza di interesse ad agire di;
violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; Controparte_3 insussistenza del requisito della titolarità del credito ex art. 2901 c.c.; inammissibilità della domanda››, non sarà esaminato dal Collegio, poiché l'appellante principale, con le note difensive depositate il
29.9.2025, preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 20315/2022, n. 5649/2023 e n. 19865/2023, tutte successive all'introduzione del presente grado di giudizio, ha dichiarato di rinunciare alla doglianza, insistendo nell'accoglimento degli ulteriori motivi.
***
pagina 3 di 12 Saranno di seguito analizzati congiuntamente, i restanti tre motivi, rinviando, per quanto qui non riportato, alla lettura dell'atto di impugnazione.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'eventus damni e consapevolezza del debitore;
errata applicazione art. 2729 c.c.; non operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1355 c.c.››.
Lamenta parte appellante, in primo luogo, che, come emergeva dall'atto di trasferimento del
20.4.2014, l'immobile in questione era stato acquistato dall' in data 20.3.2008, quindi Pt_1 dopo la sottoscrizione della fideiussione, sicché l'operazione poteva definirsi “neutra”, avendo ricondotto il patrimonio alla medesima consistenza presente al momento del rilascio della fideiussione;
in secondo luogo, le ragioni di credito della banca, portate dalla fideiussione fino a concorrenza di € 1.500.000,00, si erano concretizzate a posteriori in un credito, accertato giudizialmente nel 2018, di soli € 23.915,70; l'affermazione del primo giudice, secondo cui la banca “ben più difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del medesimo”, era quindi riferita ad un credito potenzialmente elevato, ma effettivamente modesto, ed era errata per totale astrazione dai dati reali e concreti, anche per la semplice considerazione che, in difetto di accordo tra le parti nell'ambito del giudizio promosso dalla un'eventuale azione esecutiva immobiliare sarebbe certamente CP_4 risultata meno fruttuosa ed estremamente più difficoltosa, in quanto la parte assegnataria dell'immobile avrebbe avuto titolo, ex lege (art. 337 sexies c.c.), per procedere alla trascrizione del diritto di abitazione, notoriamente opponibile ai terzi;
inoltre, irrilevanti erano le dichiarazioni rese a verbale dalle parti nell'ambito del procedimento di regolamentazione delle condizioni economiche, alle quali il giudice aveva erroneamente attribuito rilievo in termini di prova dell'eventus damni, atteso che in quel verbale si dava atto dell'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, che consentiva all' di far fronte agli impegni assunti;
ancora, il Pt_1
Tribunale non aveva considerato che la fideiussione era stata prestata dall' nei soli Pt_1 confronti di e non riguardava “le scoperture” dei conti Parte_2 correnti della G.F. ER AR S.r.l. (che aveva incorporato la società), nei confronti della quale l'appellante non aveva mai assunto alcun obbligo di garanzia;
infine, l'atto di citazione, su istanza della era stato notificato nel maggio 2013, cioè un anno prima CP_4 rispetto alle azioni promosse dalla banca (la notifica del decreto ingiuntivo risale al 1°.4.2014)
e alcuni mesi prima rispetto alla comunicazione di revoca (datata 24.9.2013), oltretutto mai pervenuta perché inviata presso un indirizzo da anni non più riferibile al garante.
pagina 4 di 12 ***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Difetto di prova in ordine alla consapevolezza del terzo;
violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c.››.
Lamenta parte appellante che il giudice, dopo aver preliminarmente attribuito carattere di onerosità all'operazione di trasferimento immobiliare, aveva ritenuto provata la consapevolezza della sulla base di presunzioni e del verbale di accordo del CP_4
10.12.2013, senza considerare che l aveva sottoscritto l'atto di fideiussione molto Pt_1 tempo prima di conoscere la e non vi era alcuna ragione “estremamente plausibile” CP_4 per ritenere che il medesimo avesse riferito della circostanza alla predetta, la quale non aveva mai partecipato all'attività imprenditoriale dell'ex compagno, né aveva mai usufruito, per sé stessa ovvero per la famiglia, di fondi provenienti dalle linee di credito garantite, della cui esistenza era totalmente all'oscuro; inoltre, la società garantita era la
[...]
e soltanto dopo l'operazione di fusione - e solo per i due mutui fondiari Parte_2 accesi per i beni immobili strumentali - la G.F. ER AR aveva assunto l'obbligo di pagamento delle rate in corso;
la fusione societaria si era realizzata diversi mesi dopo l'interruzione della relazione con la che evidentemente “non poteva conoscere” di CP_4 fatti futuri.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla inefficacia del disconoscimento;
omessa richiesta di verificazione;
irrilevanza probatoria del documento;
violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c.››.
Lamenta parte appellante che, a fronte del tempestivo disconoscimento, da parte dell' Pt_1 della sottoscrizione apposta sulla cartolina postale prodotta dalla con la prima CP_3 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la non aveva proposto istanza di verificazione, CP_3 di talché il Tribunale non ne avrebbe potuto tener conto;
ad ogni modo, propone querela di falso in via incidentale.
***
I motivi sono infondati.
In primo luogo, la circostanza che l'immobile fosse pervenuto all' n data successiva alla Pt_1 stipula della fideiussione non fa venir meno la revocabilità dell'atto, atteso che il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni
(art. 2740 c.c.) e il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito (cfr. Cass. n. 4422 del 27/03/2001).
pagina 5 di 12 Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere provato l'eventus damni e nel concludere che il trasferimento della proprietà del suddetto immobile (pur acquistato successivamente alla fideiussione) aveva comportato un pregiudizio per le ragioni della
Banca, che ben più difficilmente avrebbe potuto procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del medesimo.
Né vale affermare che comunque la in caso di mancata conclusione degli accordi, CP_4 ben avrebbe potuto opporre alla il diritto di abitazione sull'immobile, trattandosi di mera CP_3 ipotesi che, tra l'altro, nulla toglie alla natura pregiudizievole dell'atto dispositivo in concreto stipulato.
In secondo luogo, del tutto irrilevante ai fini del decidere è che il credito si fosse ridotto a soli
€ 23.915,70, dal momento che l'entità del credito riveste rilievo solo qualora il debitore eccepisca (e provi) di avere residualità patrimoniali in grado di “coprire” l'importo (modesto perché ridotto) del credito vantato, profilo (quello delle residualità patrimoniali) neppure prospettato dall'appellante principale.
Ne consegue che il ragionamento del primo giudice è corretto e non risulta inficiato dalla dedotta “totale astrazione dai dati reali e concreti”, poiché l'entità del credito, fatto salvo quanto si è appena detto, è irrilevante ai fini dell'azione revocatoria.
Con riguardo alla circostanza che nel verbale degli accordi tra ex conviventi si dava atto del reddito da lavoro dipendente percepito dall' la censura non tiene conto del fatto che il Pt_1 pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È innegabile, infatti, che, nella specie, si è verificata, con il trasferimento immobiliare, la detta variazione, essendo ininfluente che l'Amici fosse titolare di un reddito da lavoro dipendente.
Proseguendo oltre, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui alla data di cessazione (12.3.2013) dalla carica di A.U. della - Parte_2 società in favore della quale era stata prestata la garanzia -, e ancora alla data dell'operazione di fusione societaria, il mutuo contratto dall'incorporata
[...] era in regolare ammortamento;
ciò rileverebbe, secondo l in punto di Parte_2 Pt_1 buona fede e conoscibilità del pregiudizio, posto che nessuna garanzia era stata prestata in favore dell'incorporante G.F. ER AR S.r.l. e che irrilevante era la qualità di socio di quest'ultima, rivestita dall'Amici.
pagina 6 di 12 E invero, lo stesso appellante, nelle note difensive, richiama il doc. 12 prodotto dalla Banca, cioè il contratto modificativo del precedente finanziamento del 7.6.2005, intercorso tra
[...]
e l'Istituto di Credito. Parte_2
Tale contratto aveva come oggetto la concessione di una moratoria, sul rimborso del capitale, con sospensione del pagamento delle rate trimestrali con scadenza dal 31.4.2012 al
31.1.2013, e conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla rata del
30.4.2013.
Sostiene l'appellante che a detta ultima data l era cessato dalla carica di A.U. della Pt_1 suddetta società e che dal suddetto documento risultava che il rimborso del mutuo alla data del 27.4.2012 era regolare;
sostiene, quindi, che sia al momento in cui venne raggiunto dalla notificazione dell'atto di citazione su istanza della ), sia al momento della Parte_3 sottoscrizione dell'accordo (10.12.2013), egli ignorava che le rate con scadenza 30.4.2013 e
30.7.2013 non erano state onorate dalla Parte_4
, premesso che si deve tenere conto della data dell'atto dispositivo (e non della notifica
[...] della citazione da parte della , la doglianza non tiene conto del fatto, debitamente CP_4 posto in luce dal Tribunale, che l ra socio al 40 % dell'incorporante Pt_1 Controparte_5
(dalla visura risulta che la delibera di fusione era del 14.3.2013) e che, in qualità di
[...] garante dell'incorporata, gli era comunque imposto di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita, fermo restando che, per giurisprudenza pacifica, alla conoscenza del pregiudizio è equiparata la semplice conoscibilità.
Pertanto, nella valutazione del contesto generale, il primo giudice non è incorso in errore nel richiamare anche le criticità finanziarie della G.F. ER AR S.r.l., poi fallita il
7.7.2015, poiché le ha ritenute evidentemente già esistenti al momento dell'accordo economico del 10.12.2013 e dell'atto dispositivo del 20.2.2014, e non perché ha ritenuto che l osse garante anche di tale società. Pt_1
Le argomentazioni e i principi sin qui esposti rendono palese l'irrilevanza della comunicazione di revoca delle linee di credito e costituzione in mora, datata 24.9.2013, e le questioni correlate alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, dovendosi qui confermare e richiamare la menzionata ordinanza del 24.11.2022.
Con riferimento alla consapevolezza in capo al terzo, si osserva preliminarmente che sussiste, contrariamente a quanto sostenuto da , la legittimazione del debitore a CP_1 censurare siffatto profilo, trattandosi di elemento costitutivo dell'azione revocatoria.
pagina 7 di 12 Va poi detto, quanto alla che quest'ultima, che non ha proposto appello incidentale, CP_4 non risulta aver eccepito in primo grado che si trattava di atto non revocabile perché avente ad oggetto il pagamento di un debito scaduto.
In ogni caso, il trasferimento immobiliare successivo ad un accordo assunto in sede di separazione consensuale omologata (analogamente agli accordi tra ex conviventi), poiché trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore,
è revocabile in quanto l'accordo separativo non è fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c., ma costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (Cass. n. 1144/2015; Cass. n. 21358 del 06/10/2020).
Per il resto, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei criteri presuntivi, considerato che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013), non potendosi certo ritenere rilevanti le generiche deduzioni poste in evidenza dall' Pt_1
Né può ricondursi il rapporto di stabile convivenza tra questi e la a una semplice CP_4 relazione sentimentale, posto che dall'unione, comunque protrattasi per anni, sono nati due figli e che, anche per tale ragione, non è verosimile che le criticità economiche non fossero a conoscenza della o non fossero conoscibili dalla medesima. CP_4
Da ultimo, il Tribunale ha attribuito il giusto valore all'accordo del 10.12.2013, nel quale comunque la dava conto “della esiguità del mantenimento riconosciuto rispetto al tenore di vita CP_4 condotto dalla famiglia precedentemente (esiguità dettata dalla circostanza che l'azienda della quale era amministratore il convenuto ora è chiusa e che lo stesso ha reperito un'occupazione in virtù della quale percepisce una contenuta retribuzione mensile con busta paga)”.
Ciò conferma che la stessa, al momento della sottoscrizione degli accordi, era al corrente delle vicende che avevano interessato la società, oltre che delle mutate condizioni reddituali dell' Pt_1
In conclusione, alla luce dei suddetti principi ed elementi, che assorbono e superano le argomentazioni e le doglianze dell'appellante principale, deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia affermato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., di talché l'appello deve essere respinto.
***
Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da . CP_1
pagina 8 di 12 ***
Il primo motivo, secondo cui la sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 20.2.2014 anche nei confronti della cessionaria del credito unica legittimata a promuovere le successive azioni esecutive per il Controparte_2 recupero dell'ingente credito di cui è divenuta titolare, è infondato.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'inefficacia dell'atto nei confronti della non estromessa, poiché il giudizio prosegue tra le parti originarie e CP_3 rimane la legittimazione della cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fermi restando i menzionati poteri e facoltà in capo al cessionario. pagina 9 di 12 ***
In parte fondato è invece il secondo motivo, limitatamente alla denunciata omessa liquidazione delle spese di lite in favore dell'intervenuta.
E infatti, la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n.
4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Ha errato, pertanto, il primo giudice a non provvedere sulle spese di lite sostenute dall'intervenuta , di talché la sentenza va sul punto riformata. CP_1
è intervenuta in giudizio in data 9.11.2021, quando la fase istruttoria/trattazione si era CP_1 esaurita e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.11.2021.
Ne deriva che si devono riconoscere alla stessa i compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00.
Va infatti respinta la censura nella parte relativa all'erronea determinazione del valore del giudizio di primo grado.
Correttamente il Tribunale ha individuato il valore della causa in quello del credito accertato giudizialmente in € 23.915,70 secondo quanto riconosciuto dalla sentenza n. 9443/2018 allegata dalla attrice. CP_3
Quest'ultima, in citazione, ha espressamente dato atto che, con decreto ingiuntivo n.
3044/2014, era stato ingiunto a G.F. ER AR e all' l pagamento della somma Pt_1 di € 745.268,94, ma che, a seguito dell'opposizione interposta dal garante, la aveva CP_3 chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minore importo di €
23.915,70.
Sempre in citazione, la ha esposto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_3 era stato definito dalla sentenza n. 9443/2018, depositata in data 10.5.2018 (doc. n. 18) con cui, il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e aveva condannato l l pagamento della somma di € 23.915,70. Pt_1
La domanda, quanto al credito posto a base della revocatoria, non è stata precisata o modificata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 10 di 12 Ne consegue che, ai fini in esame, a nulla rileva che con la seconda memoria istruttoria sia stato prodotto dalla il decreto ingiuntivo n. 22475/2018, emesso in data 19.10.2018, CP_3 con cui era stato ingiunto all' l pagamento di € 863.024,86, e che con l'atto di intervento Pt_1 ex art. 111 c.p.c. (ovvero nella prima difesa utile) sia stata prodotta la sentenza n. 12638 del
22.7.2021, che aveva revocato il suindicato decreto ingiuntivo e aveva condannato l al Pt_1 pagamento, in favore della e della cessionaria, della somma di € 438.874,54. CP_3
Pertanto, il valore della causa, come correttamente individuato dal primo giudice, è di €
23.915,70, dovendosi guardare alla prospettazione dei fatti di cui alla domanda.
***
Ricapitolando, l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, limitatamente al riconoscimento, in favore di , delle spese di lite CP_1 del primo grado di giudizio.
***
L'appellante principale e l'appellata devono essere condannati in solido, Pt_1 CP_4 secondo il principio della soccombenza, a rifondere a le spese del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano sulla base del credito suddetto (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche
Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00.
***
Nulla per le spese nei confronti della stante la contumacia della stessa. CP_3
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6096/2022, R.G. n. 67863/2018, pubblicata in data 22.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna, in solido fra loro, e Parte_1 [...] alla rifusione, in favore di nella qualità di CP_4 Controparte_1 pagina 11 di 12 mandataria di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_2
3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_4
nella qualità di mandataria di delle Controparte_1 Controparte_2 spese del giudizio di appello, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
[...]
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA LA ZZ
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa LA ZZ presidente dott.ssa GI PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3312/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Fantozzi e Marco Rizzo, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. , nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
c.f. Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Gratteri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
, c.f. Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Celletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6096/2022, R.G. n. 67863/2018, pubblicata in data 22.4.2022, il Tribunale di
Roma accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Controparte_3
(di seguito, la e dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901
[...] CP_3
c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto del 20.2.2014 a rogito del notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 8753, racc. n. 4322, con il quale veva trasferito alla ex convivente more Parte_1 uxorio, la piena proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del Controparte_4
“Complesso Residenziale Rinascimento Primo” sito in Roma, via Roberto Musil nn. 8 e 12, in esecuzione dell'accordo del 10.12.2013, omologato dal Tribunale di Roma il 20.12.2013; condannava i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla
; nulla disponeva in ordine alle spese nei confronti dell'intervenuta Controparte_3 nella qualità di mandataria di (di seguito, Controparte_1 Controparte_2
), cessionaria del credito. CP_1
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Ha proposto appello proponendo contestualmente querela di falso incidentale, Parte_1 avente ad oggetto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di revoca delle linee di credito e costituzione in mora, inviata dalla a un indirizzo dove il predetto CP_3 non risiedeva da anni;
nel merito, chiedeva alla Corte di accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza.
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Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1 incidentale relativamente alla mancata declaratoria di inefficacia dell'atto anche nei confronti della cessionaria del credito e in ordine alla mancata statuizione in punto di spese di lite nei confronti della stessa.
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Si è costituita anche chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto Controparte_4 dall' il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla Pt_1 CP_3
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Con ordinanza del 24.11.2022, la Corte, ritenuto che il documento in questione, alla luce dei principi di diritto che regolano l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non fosse rilevante ai fini del decidere, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 355 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la notifica, nei confronti della della comparsa contenente l'appello incidentale di . CP_3 CP_1
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da tutte le parti).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Orbene, il primo motivo dell'appello principale, rubricato ‹‹Error in iudicando;
sopravvenuta carenza di interesse ad agire di;
violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; Controparte_3 insussistenza del requisito della titolarità del credito ex art. 2901 c.c.; inammissibilità della domanda››, non sarà esaminato dal Collegio, poiché l'appellante principale, con le note difensive depositate il
29.9.2025, preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 20315/2022, n. 5649/2023 e n. 19865/2023, tutte successive all'introduzione del presente grado di giudizio, ha dichiarato di rinunciare alla doglianza, insistendo nell'accoglimento degli ulteriori motivi.
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pagina 3 di 12 Saranno di seguito analizzati congiuntamente, i restanti tre motivi, rinviando, per quanto qui non riportato, alla lettura dell'atto di impugnazione.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'eventus damni e consapevolezza del debitore;
errata applicazione art. 2729 c.c.; non operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1355 c.c.››.
Lamenta parte appellante, in primo luogo, che, come emergeva dall'atto di trasferimento del
20.4.2014, l'immobile in questione era stato acquistato dall' in data 20.3.2008, quindi Pt_1 dopo la sottoscrizione della fideiussione, sicché l'operazione poteva definirsi “neutra”, avendo ricondotto il patrimonio alla medesima consistenza presente al momento del rilascio della fideiussione;
in secondo luogo, le ragioni di credito della banca, portate dalla fideiussione fino a concorrenza di € 1.500.000,00, si erano concretizzate a posteriori in un credito, accertato giudizialmente nel 2018, di soli € 23.915,70; l'affermazione del primo giudice, secondo cui la banca “ben più difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del medesimo”, era quindi riferita ad un credito potenzialmente elevato, ma effettivamente modesto, ed era errata per totale astrazione dai dati reali e concreti, anche per la semplice considerazione che, in difetto di accordo tra le parti nell'ambito del giudizio promosso dalla un'eventuale azione esecutiva immobiliare sarebbe certamente CP_4 risultata meno fruttuosa ed estremamente più difficoltosa, in quanto la parte assegnataria dell'immobile avrebbe avuto titolo, ex lege (art. 337 sexies c.c.), per procedere alla trascrizione del diritto di abitazione, notoriamente opponibile ai terzi;
inoltre, irrilevanti erano le dichiarazioni rese a verbale dalle parti nell'ambito del procedimento di regolamentazione delle condizioni economiche, alle quali il giudice aveva erroneamente attribuito rilievo in termini di prova dell'eventus damni, atteso che in quel verbale si dava atto dell'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, che consentiva all' di far fronte agli impegni assunti;
ancora, il Pt_1
Tribunale non aveva considerato che la fideiussione era stata prestata dall' nei soli Pt_1 confronti di e non riguardava “le scoperture” dei conti Parte_2 correnti della G.F. ER AR S.r.l. (che aveva incorporato la società), nei confronti della quale l'appellante non aveva mai assunto alcun obbligo di garanzia;
infine, l'atto di citazione, su istanza della era stato notificato nel maggio 2013, cioè un anno prima CP_4 rispetto alle azioni promosse dalla banca (la notifica del decreto ingiuntivo risale al 1°.4.2014)
e alcuni mesi prima rispetto alla comunicazione di revoca (datata 24.9.2013), oltretutto mai pervenuta perché inviata presso un indirizzo da anni non più riferibile al garante.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹Difetto di prova in ordine alla consapevolezza del terzo;
violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c.››.
Lamenta parte appellante che il giudice, dopo aver preliminarmente attribuito carattere di onerosità all'operazione di trasferimento immobiliare, aveva ritenuto provata la consapevolezza della sulla base di presunzioni e del verbale di accordo del CP_4
10.12.2013, senza considerare che l aveva sottoscritto l'atto di fideiussione molto Pt_1 tempo prima di conoscere la e non vi era alcuna ragione “estremamente plausibile” CP_4 per ritenere che il medesimo avesse riferito della circostanza alla predetta, la quale non aveva mai partecipato all'attività imprenditoriale dell'ex compagno, né aveva mai usufruito, per sé stessa ovvero per la famiglia, di fondi provenienti dalle linee di credito garantite, della cui esistenza era totalmente all'oscuro; inoltre, la società garantita era la
[...]
e soltanto dopo l'operazione di fusione - e solo per i due mutui fondiari Parte_2 accesi per i beni immobili strumentali - la G.F. ER AR aveva assunto l'obbligo di pagamento delle rate in corso;
la fusione societaria si era realizzata diversi mesi dopo l'interruzione della relazione con la che evidentemente “non poteva conoscere” di CP_4 fatti futuri.
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Il quarto motivo è rubricato ‹‹Motivazione errata e contraddittoria in ordine alla inefficacia del disconoscimento;
omessa richiesta di verificazione;
irrilevanza probatoria del documento;
violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c.››.
Lamenta parte appellante che, a fronte del tempestivo disconoscimento, da parte dell' Pt_1 della sottoscrizione apposta sulla cartolina postale prodotta dalla con la prima CP_3 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la non aveva proposto istanza di verificazione, CP_3 di talché il Tribunale non ne avrebbe potuto tener conto;
ad ogni modo, propone querela di falso in via incidentale.
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I motivi sono infondati.
In primo luogo, la circostanza che l'immobile fosse pervenuto all' n data successiva alla Pt_1 stipula della fideiussione non fa venir meno la revocabilità dell'atto, atteso che il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni
(art. 2740 c.c.) e il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito (cfr. Cass. n. 4422 del 27/03/2001).
pagina 5 di 12 Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere provato l'eventus damni e nel concludere che il trasferimento della proprietà del suddetto immobile (pur acquistato successivamente alla fideiussione) aveva comportato un pregiudizio per le ragioni della
Banca, che ben più difficilmente avrebbe potuto procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti del medesimo.
Né vale affermare che comunque la in caso di mancata conclusione degli accordi, CP_4 ben avrebbe potuto opporre alla il diritto di abitazione sull'immobile, trattandosi di mera CP_3 ipotesi che, tra l'altro, nulla toglie alla natura pregiudizievole dell'atto dispositivo in concreto stipulato.
In secondo luogo, del tutto irrilevante ai fini del decidere è che il credito si fosse ridotto a soli
€ 23.915,70, dal momento che l'entità del credito riveste rilievo solo qualora il debitore eccepisca (e provi) di avere residualità patrimoniali in grado di “coprire” l'importo (modesto perché ridotto) del credito vantato, profilo (quello delle residualità patrimoniali) neppure prospettato dall'appellante principale.
Ne consegue che il ragionamento del primo giudice è corretto e non risulta inficiato dalla dedotta “totale astrazione dai dati reali e concreti”, poiché l'entità del credito, fatto salvo quanto si è appena detto, è irrilevante ai fini dell'azione revocatoria.
Con riguardo alla circostanza che nel verbale degli accordi tra ex conviventi si dava atto del reddito da lavoro dipendente percepito dall' la censura non tiene conto del fatto che il Pt_1 pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È innegabile, infatti, che, nella specie, si è verificata, con il trasferimento immobiliare, la detta variazione, essendo ininfluente che l'Amici fosse titolare di un reddito da lavoro dipendente.
Proseguendo oltre, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui alla data di cessazione (12.3.2013) dalla carica di A.U. della - Parte_2 società in favore della quale era stata prestata la garanzia -, e ancora alla data dell'operazione di fusione societaria, il mutuo contratto dall'incorporata
[...] era in regolare ammortamento;
ciò rileverebbe, secondo l in punto di Parte_2 Pt_1 buona fede e conoscibilità del pregiudizio, posto che nessuna garanzia era stata prestata in favore dell'incorporante G.F. ER AR S.r.l. e che irrilevante era la qualità di socio di quest'ultima, rivestita dall'Amici.
pagina 6 di 12 E invero, lo stesso appellante, nelle note difensive, richiama il doc. 12 prodotto dalla Banca, cioè il contratto modificativo del precedente finanziamento del 7.6.2005, intercorso tra
[...]
e l'Istituto di Credito. Parte_2
Tale contratto aveva come oggetto la concessione di una moratoria, sul rimborso del capitale, con sospensione del pagamento delle rate trimestrali con scadenza dal 31.4.2012 al
31.1.2013, e conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla rata del
30.4.2013.
Sostiene l'appellante che a detta ultima data l era cessato dalla carica di A.U. della Pt_1 suddetta società e che dal suddetto documento risultava che il rimborso del mutuo alla data del 27.4.2012 era regolare;
sostiene, quindi, che sia al momento in cui venne raggiunto dalla notificazione dell'atto di citazione su istanza della ), sia al momento della Parte_3 sottoscrizione dell'accordo (10.12.2013), egli ignorava che le rate con scadenza 30.4.2013 e
30.7.2013 non erano state onorate dalla Parte_4
, premesso che si deve tenere conto della data dell'atto dispositivo (e non della notifica
[...] della citazione da parte della , la doglianza non tiene conto del fatto, debitamente CP_4 posto in luce dal Tribunale, che l ra socio al 40 % dell'incorporante Pt_1 Controparte_5
(dalla visura risulta che la delibera di fusione era del 14.3.2013) e che, in qualità di
[...] garante dell'incorporata, gli era comunque imposto di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita, fermo restando che, per giurisprudenza pacifica, alla conoscenza del pregiudizio è equiparata la semplice conoscibilità.
Pertanto, nella valutazione del contesto generale, il primo giudice non è incorso in errore nel richiamare anche le criticità finanziarie della G.F. ER AR S.r.l., poi fallita il
7.7.2015, poiché le ha ritenute evidentemente già esistenti al momento dell'accordo economico del 10.12.2013 e dell'atto dispositivo del 20.2.2014, e non perché ha ritenuto che l osse garante anche di tale società. Pt_1
Le argomentazioni e i principi sin qui esposti rendono palese l'irrilevanza della comunicazione di revoca delle linee di credito e costituzione in mora, datata 24.9.2013, e le questioni correlate alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, dovendosi qui confermare e richiamare la menzionata ordinanza del 24.11.2022.
Con riferimento alla consapevolezza in capo al terzo, si osserva preliminarmente che sussiste, contrariamente a quanto sostenuto da , la legittimazione del debitore a CP_1 censurare siffatto profilo, trattandosi di elemento costitutivo dell'azione revocatoria.
pagina 7 di 12 Va poi detto, quanto alla che quest'ultima, che non ha proposto appello incidentale, CP_4 non risulta aver eccepito in primo grado che si trattava di atto non revocabile perché avente ad oggetto il pagamento di un debito scaduto.
In ogni caso, il trasferimento immobiliare successivo ad un accordo assunto in sede di separazione consensuale omologata (analogamente agli accordi tra ex conviventi), poiché trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore,
è revocabile in quanto l'accordo separativo non è fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, c.c., ma costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (Cass. n. 1144/2015; Cass. n. 21358 del 06/10/2020).
Per il resto, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei criteri presuntivi, considerato che la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013), non potendosi certo ritenere rilevanti le generiche deduzioni poste in evidenza dall' Pt_1
Né può ricondursi il rapporto di stabile convivenza tra questi e la a una semplice CP_4 relazione sentimentale, posto che dall'unione, comunque protrattasi per anni, sono nati due figli e che, anche per tale ragione, non è verosimile che le criticità economiche non fossero a conoscenza della o non fossero conoscibili dalla medesima. CP_4
Da ultimo, il Tribunale ha attribuito il giusto valore all'accordo del 10.12.2013, nel quale comunque la dava conto “della esiguità del mantenimento riconosciuto rispetto al tenore di vita CP_4 condotto dalla famiglia precedentemente (esiguità dettata dalla circostanza che l'azienda della quale era amministratore il convenuto ora è chiusa e che lo stesso ha reperito un'occupazione in virtù della quale percepisce una contenuta retribuzione mensile con busta paga)”.
Ciò conferma che la stessa, al momento della sottoscrizione degli accordi, era al corrente delle vicende che avevano interessato la società, oltre che delle mutate condizioni reddituali dell' Pt_1
In conclusione, alla luce dei suddetti principi ed elementi, che assorbono e superano le argomentazioni e le doglianze dell'appellante principale, deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia affermato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., di talché l'appello deve essere respinto.
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Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da . CP_1
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Il primo motivo, secondo cui la sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto del 20.2.2014 anche nei confronti della cessionaria del credito unica legittimata a promuovere le successive azioni esecutive per il Controparte_2 recupero dell'ingente credito di cui è divenuta titolare, è infondato.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'inefficacia dell'atto nei confronti della non estromessa, poiché il giudizio prosegue tra le parti originarie e CP_3 rimane la legittimazione della cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fermi restando i menzionati poteri e facoltà in capo al cessionario. pagina 9 di 12 ***
In parte fondato è invece il secondo motivo, limitatamente alla denunciata omessa liquidazione delle spese di lite in favore dell'intervenuta.
E infatti, la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n.
4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Ha errato, pertanto, il primo giudice a non provvedere sulle spese di lite sostenute dall'intervenuta , di talché la sentenza va sul punto riformata. CP_1
è intervenuta in giudizio in data 9.11.2021, quando la fase istruttoria/trattazione si era CP_1 esaurita e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.11.2021.
Ne deriva che si devono riconoscere alla stessa i compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00.
Va infatti respinta la censura nella parte relativa all'erronea determinazione del valore del giudizio di primo grado.
Correttamente il Tribunale ha individuato il valore della causa in quello del credito accertato giudizialmente in € 23.915,70 secondo quanto riconosciuto dalla sentenza n. 9443/2018 allegata dalla attrice. CP_3
Quest'ultima, in citazione, ha espressamente dato atto che, con decreto ingiuntivo n.
3044/2014, era stato ingiunto a G.F. ER AR e all' l pagamento della somma Pt_1 di € 745.268,94, ma che, a seguito dell'opposizione interposta dal garante, la aveva CP_3 chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minore importo di €
23.915,70.
Sempre in citazione, la ha esposto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_3 era stato definito dalla sentenza n. 9443/2018, depositata in data 10.5.2018 (doc. n. 18) con cui, il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e aveva condannato l l pagamento della somma di € 23.915,70. Pt_1
La domanda, quanto al credito posto a base della revocatoria, non è stata precisata o modificata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 10 di 12 Ne consegue che, ai fini in esame, a nulla rileva che con la seconda memoria istruttoria sia stato prodotto dalla il decreto ingiuntivo n. 22475/2018, emesso in data 19.10.2018, CP_3 con cui era stato ingiunto all' l pagamento di € 863.024,86, e che con l'atto di intervento Pt_1 ex art. 111 c.p.c. (ovvero nella prima difesa utile) sia stata prodotta la sentenza n. 12638 del
22.7.2021, che aveva revocato il suindicato decreto ingiuntivo e aveva condannato l al Pt_1 pagamento, in favore della e della cessionaria, della somma di € 438.874,54. CP_3
Pertanto, il valore della causa, come correttamente individuato dal primo giudice, è di €
23.915,70, dovendosi guardare alla prospettazione dei fatti di cui alla domanda.
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Ricapitolando, l'appello principale deve essere respinto e l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, limitatamente al riconoscimento, in favore di , delle spese di lite CP_1 del primo grado di giudizio.
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L'appellante principale e l'appellata devono essere condannati in solido, Pt_1 CP_4 secondo il principio della soccombenza, a rifondere a le spese del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano sulla base del credito suddetto (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche
Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00.
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Nulla per le spese nei confronti della stante la contumacia della stessa. CP_3
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6096/2022, R.G. n. 67863/2018, pubblicata in data 22.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna, in solido fra loro, e Parte_1 [...] alla rifusione, in favore di nella qualità di CP_4 Controparte_1 pagina 11 di 12 mandataria di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_2
3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_4
nella qualità di mandataria di delle Controparte_1 Controparte_2 spese del giudizio di appello, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
[...]
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI PA LA ZZ
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