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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PV
R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela IP, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 318/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 e, per lo stesso, la società Parte_2 di mandataria con rappresentanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
SA D'AN e domiciliati in Trapani, nella via Conte Agostino Pepoli n. 68
Appellante
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e
AN Di Bisceglie, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dei difensori: Email 1 Email 2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di
Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2 haParte 1 a mezzo della mandataria con rappresentanza, instato per la riforma della sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di
Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7, Reg. CE 261/04, proposta in primo grado dal Pt 1 ed afferente al ritardo del volo FR7006, con tratta Aeroporto di Trapani-Birgi
NC O" (TPS) Aeroporto di LT UQ (MLA) del giorno
-
02/06/2023 ore 07:20, per il mancato esperimento della procedura di reclamo ex art. 6, Delibera ART n. 21/2023.
In particolare, l'appellante premettendo che nella fattispecie per cui è causa trova applicazione l'art. 4 della delibera ART n. 21/2023, in forza della quale chi intende chiedere l'indennizzo ai sensi del Reg. CE 261/2004 deve esperire il tentativo di conciliazione dinanzi a uno degli organismi previsti, alternativamente, da tale articolo - ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace deducendo di aver correttamente soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda mediante attivazione di procedimento di media-conciliazione, atteso che la proposizione del reclamo alla compagnia aerea non costituisce antecedente necessario rispetto a tale tipo di procedura.
Sul punto, l'appellante ha, in particolare, eccepito che l'art. 6 della delibera ART n.
21/2023, invocato da CP 1 a sostegno della propria tesi difensiva, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto si riferirebbe alle sole istanze di conciliazione presentate con la piattaforma Conciliaweb.
L'appellante ha, ancora, evidenziato l'irritualità della decisione del Giudice di pace, il quale, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità, avrebbe dovuto concedere un termine per esperire la procedura di mediazione, e non già dichiarare improcedibile la domanda, onde evitare diseconomie processuali.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: "IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 338/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di
TRAPANI, in persona dell'Avv. FULVIO TUTTOLOMONDO, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 3727/2023, depositata in cancelleria in data 06/08/2024, mai notificata all'odierna appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 C.F. P.IVA 1 con sede legale nella Piazza della Repubblica, 24 - 20124, Milano (MI), in
,
persona del suo rappresentante legale pro-tempore per quanto in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 250,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo FR7006, con tratta Aeroporto di Trapani-Birgi NC O" (TPS) - Aeroporto di
LT UQ (MLA) del giorno 02/06/2023 ore 07:20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente" Costituendosi in giudizio con memoria del 13.5.25, Controparte 1 ha contestato le deduzioni poste a fondamento del gravame spiegato da parte appellante, sostenendo la fondatezza della pronunzia di prime cure, chiedendone la conferma.
In particolare, la compagnia aerea appellata ha eccepito che l'appellante avrebbe omesso di attivare la procedura gratuita di reclamo ai sensi dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generai di trasporto, e che la Parte 2 non
avrebbe mai inviato un atto stragiudiziale al vettore aereo, sicchè la procedura di conciliazione sarebbe stata avviata in maniera illegittima.
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale di: accertare e dichiarare 66
l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza gravata. condannare la odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale e viene ora in decisione.
Si rileva che l'art. 10 dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur delegando all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il Legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si tratta, quindi, di una condizione di procedibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. L'Articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono esclusivamente quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004,
―
il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ai sensi dell'art. 4 della richiamata Disciplina, il Legislatore ha espressamente previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito soltanto davanti: “a) al Servizio conciliazioni ART · avente carattere residuale, in quanto esperibile, ai sensi del comma 2°
"esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo"; b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo".
- -Orbene, deve rilevarsi a conferma della tesi sostenuta dall'appellante che la previa attivazione della procedura del reclamo di cui all'art. 6 della citata delibera è, all'evidenza, applicabile solo nell'ipotesi di conciliazione promossa innanzi al Servizio conciliazioni ART. Tale norma che prevede che “L'utente può presentare l'istanza di conciliazione qualora
-
abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni” – è posta all'interno della Parte II della delibera, specificamente volta a regolamentare la procedura di mediazione dinanzi al servizio conciliazioni ART.
Nessun ulteriore onere a carico dell'utente è previsto per l'instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in esame, rispetto ai quali, peraltro, espressamente si rinvia al regolamento dell'organismo prescelto (art. 4 co.3).
Pertanto, essendo stato precipuamente documentato l'espletamento del procedimento di mediazione innanzi l'organismo di mediazione "ADR Conciliazione" (cfr. all.to 3 in "cartella
2023-12-01-1" fascicolo di primo grado Parte 2 ), deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Non può, infatti, ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall'art. 15.2.2 delle CG del contratto di trasporto, come sostenuto dall'odierna appellata.
La richiamata disposizione, nel prevedere che "I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a CP 1 la quale avrà 30 giorni per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui. Se
CP_1 non risponde entro il termine di cui sopra ovvero i Passeggeri siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di CP 1 questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la presentazione di reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto", non si atteggia a condizione di procedibilità della domanda, costituendo, piuttosto, solo un canale di comunicazione tra l'utente e la compagnia aerea finalizzato a consentire una deflazione del contenzioso ed evitare il conferimento a terzi dell'incarico professionale per la gestione del contenzioso con il vantaggio di un risparmio dispesa. Diversamente si profilerebbe una limitazione di tutela, anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004, difficilmente compatibile con l'art. 24 Cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo.
Ciò porta anche a ritenere infondata anche l'eccezione con cui viene dedotto, nella sostanza, il carattere abusivo del comportamento processuale tenuto dalla parte appellante, posto che la proposizione della tutela giurisdizionale non è subordinata agli adempimenti di cui al già citato art. 15.2.2. CG., talché non può predicarsi l'abusività del comportamento di chi abbia agito in giudizio previo esperimento di procedura di mediazione
-senza presentare il preventivo reclamo personale.
Ciò posto, deve esser esaminato il merito della domanda proposta in primo grado. preliminarmente richiamato l'ormai consolidato orientamento dellaVa giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova nelle controversie analoghe a quelle per cui è causa, secondo cui "in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass.
1584/2018).
Nel caso in esame, parte appellante ha adempiuto, in ragione del principio della vicinitas della prova, l'onere sulla stessa incombente, avendo dimostrato l'acquisto dei biglietti aerei del volo in questione, nonché puntualmente allegato il ricorrere di un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario programmato.
Dalla documentazione allegata dall'odierno appellante in primo grado (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado, schermate estratte dal sito flightstat.com) emerge chiaramente sia l'orario di partenza (ore 7:20) sia l'orario di arrivo programmato
(ore 8:10), accompagnato dall'assunto circa l'arrivo a destinazione con un ritardo maggiore di tre ore.
Va, peraltro, evidenziato che la ricorrenza di un ritardo rispetto all'orario di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione oltre che provato documentalmente anche mediante produzione della schermata estratta dal sito internet www.flightstats.it non è stato nemmeno contestato dalla compagnia, sicchè deve ritenersi dato pacifico (art. 115 c.p.c.).
La compagnia aerea dovrà, dunque, corrispondere all'appellante la somma di euro
250,00 (oltre interessi legali dalla domanda), prevista dall'art. 7, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento per le tratte inferiori ai 1.500 km, così come interpretato dalla sentenza della CGE del 23/10/2012 ( Persona 1 e altri contro [...]
, Controparte_3 e altri), che ha esteso il diritto alla CP 2
suddetta compensazione pecuniaria, non soltanto in caso di cancellazione del volo, ma anche per i ritardi eccedenti le tre ore.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa,
così provvede:
e, per esso, n.q. di mandataria con accoglie l'appello spiegato da Parte 1
e, per l'effetto, in riforma della rappresentanza, Parte_2
sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024, condanna [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte 1
pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 250,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € 275,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in € 397,00 per presente grado di giudizio, oltre €
91,50 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 10.10.2025
Il Giudice
Federica Emanuela IP
R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela IP, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 318/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte 1 e, per lo stesso, la società Parte_2 di mandataria con rappresentanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
SA D'AN e domiciliati in Trapani, nella via Conte Agostino Pepoli n. 68
Appellante
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e
AN Di Bisceglie, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dei difensori: Email 1 Email 2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di
Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2 haParte 1 a mezzo della mandataria con rappresentanza, instato per la riforma della sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di
Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7, Reg. CE 261/04, proposta in primo grado dal Pt 1 ed afferente al ritardo del volo FR7006, con tratta Aeroporto di Trapani-Birgi
NC O" (TPS) Aeroporto di LT UQ (MLA) del giorno
-
02/06/2023 ore 07:20, per il mancato esperimento della procedura di reclamo ex art. 6, Delibera ART n. 21/2023.
In particolare, l'appellante premettendo che nella fattispecie per cui è causa trova applicazione l'art. 4 della delibera ART n. 21/2023, in forza della quale chi intende chiedere l'indennizzo ai sensi del Reg. CE 261/2004 deve esperire il tentativo di conciliazione dinanzi a uno degli organismi previsti, alternativamente, da tale articolo - ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace deducendo di aver correttamente soddisfatto la condizione di procedibilità della domanda mediante attivazione di procedimento di media-conciliazione, atteso che la proposizione del reclamo alla compagnia aerea non costituisce antecedente necessario rispetto a tale tipo di procedura.
Sul punto, l'appellante ha, in particolare, eccepito che l'art. 6 della delibera ART n.
21/2023, invocato da CP 1 a sostegno della propria tesi difensiva, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto si riferirebbe alle sole istanze di conciliazione presentate con la piattaforma Conciliaweb.
L'appellante ha, ancora, evidenziato l'irritualità della decisione del Giudice di pace, il quale, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità, avrebbe dovuto concedere un termine per esperire la procedura di mediazione, e non già dichiarare improcedibile la domanda, onde evitare diseconomie processuali.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: "IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 338/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di
TRAPANI, in persona dell'Avv. FULVIO TUTTOLOMONDO, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 3727/2023, depositata in cancelleria in data 06/08/2024, mai notificata all'odierna appellante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 C.F. P.IVA 1 con sede legale nella Piazza della Repubblica, 24 - 20124, Milano (MI), in
,
persona del suo rappresentante legale pro-tempore per quanto in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 250,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo FR7006, con tratta Aeroporto di Trapani-Birgi NC O" (TPS) - Aeroporto di
LT UQ (MLA) del giorno 02/06/2023 ore 07:20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente" Costituendosi in giudizio con memoria del 13.5.25, Controparte 1 ha contestato le deduzioni poste a fondamento del gravame spiegato da parte appellante, sostenendo la fondatezza della pronunzia di prime cure, chiedendone la conferma.
In particolare, la compagnia aerea appellata ha eccepito che l'appellante avrebbe omesso di attivare la procedura gratuita di reclamo ai sensi dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generai di trasporto, e che la Parte 2 non
avrebbe mai inviato un atto stragiudiziale al vettore aereo, sicchè la procedura di conciliazione sarebbe stata avviata in maniera illegittima.
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale di: accertare e dichiarare 66
l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza gravata. condannare la odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale e viene ora in decisione.
Si rileva che l'art. 10 dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur delegando all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il Legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si tratta, quindi, di una condizione di procedibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. L'Articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono esclusivamente quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004,
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il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ai sensi dell'art. 4 della richiamata Disciplina, il Legislatore ha espressamente previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito soltanto davanti: “a) al Servizio conciliazioni ART · avente carattere residuale, in quanto esperibile, ai sensi del comma 2°
"esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo"; b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo".
- -Orbene, deve rilevarsi a conferma della tesi sostenuta dall'appellante che la previa attivazione della procedura del reclamo di cui all'art. 6 della citata delibera è, all'evidenza, applicabile solo nell'ipotesi di conciliazione promossa innanzi al Servizio conciliazioni ART. Tale norma che prevede che “L'utente può presentare l'istanza di conciliazione qualora
-
abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni” – è posta all'interno della Parte II della delibera, specificamente volta a regolamentare la procedura di mediazione dinanzi al servizio conciliazioni ART.
Nessun ulteriore onere a carico dell'utente è previsto per l'instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in esame, rispetto ai quali, peraltro, espressamente si rinvia al regolamento dell'organismo prescelto (art. 4 co.3).
Pertanto, essendo stato precipuamente documentato l'espletamento del procedimento di mediazione innanzi l'organismo di mediazione "ADR Conciliazione" (cfr. all.to 3 in "cartella
2023-12-01-1" fascicolo di primo grado Parte 2 ), deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
Non può, infatti, ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall'art. 15.2.2 delle CG del contratto di trasporto, come sostenuto dall'odierna appellata.
La richiamata disposizione, nel prevedere che "I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a CP 1 la quale avrà 30 giorni per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui. Se
CP_1 non risponde entro il termine di cui sopra ovvero i Passeggeri siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di CP 1 questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la presentazione di reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto", non si atteggia a condizione di procedibilità della domanda, costituendo, piuttosto, solo un canale di comunicazione tra l'utente e la compagnia aerea finalizzato a consentire una deflazione del contenzioso ed evitare il conferimento a terzi dell'incarico professionale per la gestione del contenzioso con il vantaggio di un risparmio dispesa. Diversamente si profilerebbe una limitazione di tutela, anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004, difficilmente compatibile con l'art. 24 Cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo.
Ciò porta anche a ritenere infondata anche l'eccezione con cui viene dedotto, nella sostanza, il carattere abusivo del comportamento processuale tenuto dalla parte appellante, posto che la proposizione della tutela giurisdizionale non è subordinata agli adempimenti di cui al già citato art. 15.2.2. CG., talché non può predicarsi l'abusività del comportamento di chi abbia agito in giudizio previo esperimento di procedura di mediazione
-senza presentare il preventivo reclamo personale.
Ciò posto, deve esser esaminato il merito della domanda proposta in primo grado. preliminarmente richiamato l'ormai consolidato orientamento dellaVa giurisprudenza di legittimità sul riparto dell'onere della prova nelle controversie analoghe a quelle per cui è causa, secondo cui "in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass.
1584/2018).
Nel caso in esame, parte appellante ha adempiuto, in ragione del principio della vicinitas della prova, l'onere sulla stessa incombente, avendo dimostrato l'acquisto dei biglietti aerei del volo in questione, nonché puntualmente allegato il ricorrere di un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario programmato.
Dalla documentazione allegata dall'odierno appellante in primo grado (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado, schermate estratte dal sito flightstat.com) emerge chiaramente sia l'orario di partenza (ore 7:20) sia l'orario di arrivo programmato
(ore 8:10), accompagnato dall'assunto circa l'arrivo a destinazione con un ritardo maggiore di tre ore.
Va, peraltro, evidenziato che la ricorrenza di un ritardo rispetto all'orario di arrivo del velivolo all'aeroporto di destinazione oltre che provato documentalmente anche mediante produzione della schermata estratta dal sito internet www.flightstats.it non è stato nemmeno contestato dalla compagnia, sicchè deve ritenersi dato pacifico (art. 115 c.p.c.).
La compagnia aerea dovrà, dunque, corrispondere all'appellante la somma di euro
250,00 (oltre interessi legali dalla domanda), prevista dall'art. 7, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento per le tratte inferiori ai 1.500 km, così come interpretato dalla sentenza della CGE del 23/10/2012 ( Persona 1 e altri contro [...]
, Controparte_3 e altri), che ha esteso il diritto alla CP 2
suddetta compensazione pecuniaria, non soltanto in caso di cancellazione del volo, ma anche per i ritardi eccedenti le tre ore.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa,
così provvede:
e, per esso, n.q. di mandataria con accoglie l'appello spiegato da Parte 1
e, per l'effetto, in riforma della rappresentanza, Parte_2
sentenza n. 338/2024, resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3727/2023, depositata il 6.8.2024, condanna [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte 1
pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 250,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € 275,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in € 397,00 per presente grado di giudizio, oltre €
91,50 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Trapani, 10.10.2025
Il Giudice
Federica Emanuela IP