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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°14705 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato l'[...], in [...]; Parte_1
nato il [...], in Parte_2
Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], in Persona_1
Brasile; (da sposata Controparte_1
), nata il 15 aprile Persona_2
1975, in Brasile;
(da sposata Parte_3
), nata il [...], in Persona_3
Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 2 ottobre Persona_4
2014, in Brasile;
, nato il 4 novembre Parte_4
1980, in Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore , nata il Persona_5
27 dicembre 2015, in Brasile;
, nata l'11 Parte_5
dicembre 1989, in Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_6 nata il [...], in [...]; , nato Controparte_2
l'8 novembre 2005, in Brasile;
Parte_6
, nata il [...], in [...]; rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. SARA BRAZZINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA DELLA BELLARIVA, 26, FIRENZE, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in [...] Persona_7
13.8.1855 nel Comune di Lercara Friddi (PA), di nazionalità italiana (doc. 13
fascicolo ricorrenti), mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (doc. 42).
Successivamente, emigrava in Brasile ove, in data Persona_7
3.3.1899, dalla relazione con nasceva Persona_8 Persona_9
(doc. 14).
In data 11.6.1921, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_9
(doc. 15). Da detta unione matrimoniale, nasceva Persona_10 [...]
[...] [...]
in data 12.7.1934, in Brasile, (doc. 16). Per_11
In data 21.12.1955, in Brasile, si univa in matrimonio Persona_11
con (doc. 17). Da detta unione matrimoniale, nasceva CP_5 [...]
, in data 18.11.1966, in Brasile, (doc. 18). Persona_12
In data 4.6.1983, in Brasile, si univa in matrimonio Persona_12
con VA IR (doc. 19). Da detta unione matrimoniale, Controparte_6
nasceva in data 11.12.1989, in Brasile, (doc. 20). Parte_5
In data 16.12.2015, in Brasile, si univa in Parte_5
matrimonio con (doc. 21). Da detta unione coniugale, Controparte_7
nasceva in data 23.3.2016, in Brasile, (doc. 22). Persona_6
In data 31.10.1936, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
, nasceva altresì (doc. 23). Persona_10 Persona_13
In data 30.12.1967, in Brasile, si univa in Persona_13
matrimonio con (doc. 24). Da detta unione matrimoniale, Controparte_8
nasceva , in data 1.7.1971, in Brasile, (doc. 25). Parte_1
In data 27.2.1940, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
, nasceva altresì (doc. 26). Persona_10 Persona_14
In data 18.12.1970, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_14
(doc. 27). Da detta unione matrimoniale, nasceva Parte_7
, in data 15.4.1975, in Brasile, (doc. 28). Controparte_1
In data 16.3.2002, in Brasile, si univa in Controparte_1
matrimonio con (doc. 29). Da detta unione Persona_15
matrimoniale, nasceva in data 29.5.2006, in Parte_6
Brasile, (doc. 30).
In data 3.6.1977, in Brasile, dall'unione di con Persona_14 [...]
[...] [...]
nasceva altresì (doc. 31). Parte_7 Parte_2
In data 8.11.2005, in Brasile, dalla relazione di Parte_2
con nasceva
[...] Persona_16 Controparte_2
(doc. 32).
In data 11.2.2006, in Brasile, si univa in Parte_2
matrimonio con da cui divorziava in data Persona_16
11.1.2013 (doc. 33).
In data 25.10.2014, in Brasile, dalla relazione di Parte_2
con nasceva (doc.
[...] Persona_17 Persona_1
34).
In data 20.10.1942, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
nasceva altresì (doc. 35). Persona_10 Persona_18
In data 19.4.1973, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_18
(doc. 36). Da detta unione nasceva Persona_19 Parte_3
, in data 13.2.1979, in Brasile, (doc. 37);
[...]
In data 28.2.2012, in Brasile, si univa in Parte_3
matrimonio con (doc. 38). Da detta unione Controparte_9
matrimoniale nasceva , in data 2.10.2014, in Brasile, Persona_4
(doc. 39).
In data 4.11.1980, in Brasile, dall'unione di con Persona_18 [...]
nasceva altresì (doc. 40); Persona_19 Parte_4
In data 27.12.2015, in Brasile, dalla relazione di Parte_4
con nasceva (doc. Persona_20 Persona_5
41).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 29.05.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai Persona_7
stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 25/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°14705 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato l'[...], in [...]; Parte_1
nato il [...], in Parte_2
Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], in Persona_1
Brasile; (da sposata Controparte_1
), nata il 15 aprile Persona_2
1975, in Brasile;
(da sposata Parte_3
), nata il [...], in Persona_3
Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 2 ottobre Persona_4
2014, in Brasile;
, nato il 4 novembre Parte_4
1980, in Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore , nata il Persona_5
27 dicembre 2015, in Brasile;
, nata l'11 Parte_5
dicembre 1989, in Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_6 nata il [...], in [...]; , nato Controparte_2
l'8 novembre 2005, in Brasile;
Parte_6
, nata il [...], in [...]; rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. SARA BRAZZINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA DELLA BELLARIVA, 26, FIRENZE, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/12/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in [...] Persona_7
13.8.1855 nel Comune di Lercara Friddi (PA), di nazionalità italiana (doc. 13
fascicolo ricorrenti), mai naturalizzatosi cittadino brasiliano (doc. 42).
Successivamente, emigrava in Brasile ove, in data Persona_7
3.3.1899, dalla relazione con nasceva Persona_8 Persona_9
(doc. 14).
In data 11.6.1921, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_9
(doc. 15). Da detta unione matrimoniale, nasceva Persona_10 [...]
[...] [...]
in data 12.7.1934, in Brasile, (doc. 16). Per_11
In data 21.12.1955, in Brasile, si univa in matrimonio Persona_11
con (doc. 17). Da detta unione matrimoniale, nasceva CP_5 [...]
, in data 18.11.1966, in Brasile, (doc. 18). Persona_12
In data 4.6.1983, in Brasile, si univa in matrimonio Persona_12
con VA IR (doc. 19). Da detta unione matrimoniale, Controparte_6
nasceva in data 11.12.1989, in Brasile, (doc. 20). Parte_5
In data 16.12.2015, in Brasile, si univa in Parte_5
matrimonio con (doc. 21). Da detta unione coniugale, Controparte_7
nasceva in data 23.3.2016, in Brasile, (doc. 22). Persona_6
In data 31.10.1936, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
, nasceva altresì (doc. 23). Persona_10 Persona_13
In data 30.12.1967, in Brasile, si univa in Persona_13
matrimonio con (doc. 24). Da detta unione matrimoniale, Controparte_8
nasceva , in data 1.7.1971, in Brasile, (doc. 25). Parte_1
In data 27.2.1940, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
, nasceva altresì (doc. 26). Persona_10 Persona_14
In data 18.12.1970, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_14
(doc. 27). Da detta unione matrimoniale, nasceva Parte_7
, in data 15.4.1975, in Brasile, (doc. 28). Controparte_1
In data 16.3.2002, in Brasile, si univa in Controparte_1
matrimonio con (doc. 29). Da detta unione Persona_15
matrimoniale, nasceva in data 29.5.2006, in Parte_6
Brasile, (doc. 30).
In data 3.6.1977, in Brasile, dall'unione di con Persona_14 [...]
[...] [...]
nasceva altresì (doc. 31). Parte_7 Parte_2
In data 8.11.2005, in Brasile, dalla relazione di Parte_2
con nasceva
[...] Persona_16 Controparte_2
(doc. 32).
In data 11.2.2006, in Brasile, si univa in Parte_2
matrimonio con da cui divorziava in data Persona_16
11.1.2013 (doc. 33).
In data 25.10.2014, in Brasile, dalla relazione di Parte_2
con nasceva (doc.
[...] Persona_17 Persona_1
34).
In data 20.10.1942, in Brasile, dall'unione di con Persona_9
nasceva altresì (doc. 35). Persona_10 Persona_18
In data 19.4.1973, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_18
(doc. 36). Da detta unione nasceva Persona_19 Parte_3
, in data 13.2.1979, in Brasile, (doc. 37);
[...]
In data 28.2.2012, in Brasile, si univa in Parte_3
matrimonio con (doc. 38). Da detta unione Controparte_9
matrimoniale nasceva , in data 2.10.2014, in Brasile, Persona_4
(doc. 39).
In data 4.11.1980, in Brasile, dall'unione di con Persona_18 [...]
nasceva altresì (doc. 40); Persona_19 Parte_4
In data 27.12.2015, in Brasile, dalla relazione di Parte_4
con nasceva (doc. Persona_20 Persona_5
41).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 29.05.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai Persona_7
stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 25/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.