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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 23451/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
in persona del giudice Guido Marcelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23451 dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Roma (RM) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Generoso Bloise (C.F. ) del C.F._2
Foro di Castrovillari e (C.F. , del Foro di Milano, Controparte_1 C.F._3
giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale dell'Avv. Generoso Bloise in Roma al Viale di Trastevere n. 209 (PEC: e Email_1
, fax: 065806562); Email_2
- attore
E
(C.F. , residente a [...], (erede CP_2 C.F._4 universale della signora , C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vanessa D'Arpino (CF del Foro di C.F._6
Frosinone e Ilaria Catani (C.F. ) del Foro di Roma, in virtù di delega in atti ed C.F._7
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41, presso lo studio dell'Avv. Vanessa D'Arpino
(PEC: , fax: Email_3 Email_4
0775/853441)
- convenuta in riassunzione
1 Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate con note scritte per l'udienza dell'11.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor evocava in giudizio la signora Parte_1 [...]
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta in CP_3
relazione alle condotte dalla stessa poste in essere ed ai fatti di cui è causa e per l'effetto condannarla a tenere indenne esso dalle eventuali richieste risarcitorie avanzate dalla e/o Pt_1 Parte_2
dalla nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi CP_4
dall'esponente. In via subordinata chiedeva accertarsi l'indebita percezione, da parte della convenuta, della somma di euro 816.715,43 ovvero di quella diversa emersa in corso di causa e condannarla ex art. 2033 c.c. alla restituzione in proprio favore del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore emerso in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
A sostegno della domanda, il signor deduceva quanto segue. Pt_1
Dal 25.03.2013 al 25.03.2018 egli aveva ricoperto il ruolo di responsabile dello sportello G della filiale di sita in Roma, Via Orti della Farnesina, presso cui la signora era Parte_2 Controparte_3
intestataria di due conti correnti. La convenuta, che lo conosceva sin dal 2011, aveva instaurato con lui, nel tempo, un rapporto personale e di amicizia che l'aveva portata ad affidargli anche alcune incombenze private.
In data 20.12.2018 la convenuta era stata contattata dai responsabili della predetta banca, nelle persone del Dott. (responsabile dell'Ufficio Antifrode ed Investigation) e della Dott.ssa Persona_1 [...]
(nuova direttrice dello Sportello di Via Orti della Farnesina), che nello stesso giorno si erano Persona_2
recati presso la sua abitazione per chiederle chiarimenti in ordine ad alcune operazioni bancarie. In particolare, i funzionari di mostravano alla le contabili relative ad una serie di Parte_2
operazioni che ritenevano sospette e che si erano concretate nell'emissione di dieci assegni circolari in favore di soggetti diversi. Nel corso di tale incontro, la veva confermato che la firma presente sulle contabili era stata da lei apposta, ma dichiarava di non conoscere i beneficiari degli assegni circolari e di non avere mai inteso corrispondere somme di denaro in favore degli stessi.
In data 10.01.2019, la convenuta, interpellata nuovamente dai funzionari di aveva Parte_2
rilasciato una dichiarazione nella quale affermava di aver sottoscritto le relative disposizioni di addebito
2 perché sottoposte dall'allora direttore ma di non avere alcuna contezza del fatto che le Parte_1
stesse implicassero l'emissione di assegni circolari a favore di soggetti terzi. Aveva inoltre precisato di non conoscere le persone fisiche/giuridiche beneficiarie dei predetti assegni circolari e di non aver mai ritirato alcuno degli assegni circolari. La hiedeva dunque che una volta terminati gli accertamenti in corso presso la si procedesse alla restituzione di tutti gli importi oggetto di anomali addebiti, per CP_5 la somma complessiva di euro 367.215,43.
Nondimeno, quanto dichiarato dalla convenuta risultava inveritiero, posto che il 02.11.2018 la signora aveva ottenuto la restituzione anticipata delle menzionate somme da parte di esso esponente, su diverso conto acceso presso Banca Nazionale del Lavoro.
In particolare, la convenuta aveva omesso ogni riferimento all'avvenuto rimborso dei predetti importi, non riferendo che le somme oggetto dei suddetti assegni circolari erano state da essa stessa volontariamente erogate in prestito in favore dei descritti beneficiari;
così come aveva omesso di dichiarare che, a seguito di tali erogazioni, aveva raggiunto un accordo con esso in forza del quale egli si sarebbe fatto carico Pt_1
del rimborso anticipato delle somme mutuate per un importo concordato di euro 200.000,00. Tutto ciò trovava risconto nel fatto che la signora aveva rilasciato quietanze e rinunce a qualsivoglia pretesa verso tutti i beneficiari delle operazioni contestate e verso esso dichiarando di non avere nulla a Pt_1
pretendere per gli oltre 360.000,00 euro di cui alle operazioni contestate da Parte_2
Peraltro, in data 27.12.2018, in occasione di un incontro chiarificatore, entrambe le parti avevano dichiarato di rinunciare ad ogni controversia legale, in sede penale e civile.
A causa delle false dichiarazioni rese dalla e dell'infondata richiesta di restituzione delle somme, esso attore era stato licenziato dal posto di lavoro e stava subendo le azioni legali della banca che, in particolare, contestava l'approfittamento della buona fede della convenuta per eseguire operazioni a suo vantaggio, ottenendo il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili dell'esponente.
Ancora, in data 8.1.2019 la convenuta aveva sporto denuncia presso il Tribunale di Roma in ordine alle distrazioni attribuite all'attore. Nell'ambito del procedimento penale, egli era stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. emesso dal G.I.P.
Dall'esame di tale provvedimento emergeva che la aveva disconosciuto la firma su un assegno bancario di euro 400.000,00 da lei emesso in favore di esso e tratto sul conto corrente intestato Pt_1
alla convenuta presso la Banca Nazionale del Lavoro. Anche tale disconoscimento era infondato, in quanto la somma era stata concessa a mutuo dalla signora ad esso attore, che successivamente aveva restituito detta somma con bonifico.
Occorreva ancora considerare che esso aveva pagato direttamente e per conto della signora Pt_1 all'Agenzia a somma di 7.198,00 relativa al compenso di mediazione per una trattativa avente ad Pt_3
oggetto un immobile della medesima la somma algebrica dell'importo pagato al mediatore e di
3 quanto bonificato direttamente alla ostituiva integrale rimborso della somma datagli a mutuo dalla convenuta.
Quindi egli aveva restituito quanto dovuto, mentre la signora pur avendo incassato tutte le somme
(di cui euro 600.000,00 a mezzo di bonifici bancari disposti dal signor , aveva chiesto alla Pt_1 Parte_2 ed a la restituzione dell'importo complessivo di euro 816.715,43 non menzionando le
[...] restituzioni ottenute e tentando così di procurarsi un indebito vantaggio.
Tali fatti illeciti, qualificabili ex art. 2043 c.c., avevano determinato a suo carico, quale conseguenza diretta ed immediata, una serie di ingenti danni sia patrimoniali (relativi al licenziamento dalla Parte_2
ed alle conseguenze derivanti dalle iniziative giudiziali in sede civile e penale assunte dal predetto
[...]
Istituto di credito, sfociate nell'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni mobili dell'attore), sia non patrimoniali (legati alla gravissima lesione della propria reputazione ed immagine personale e professionale ed alla lesione della propria integrità psico-fisica). Occorreva altresì considerare l'esercizio dell'azione penale ed il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma.
In subordine, nell'ipotesi di esclusione della responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta, si configurava un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., sussistendone gli elementi costitutivi del pagamento e della non doverosità dello stesso, in quanto i pagamenti eseguiti dall'attore in favore della quale rimborso anticipato dei prestiti dalla stessa erogati, risultavano privi di causa.
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Si costituiva in giudizio la signora chiedendo di respingere le avversarie domande in Controparte_3 quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In particolare la convenuta, precisando di essere prossima a compiere 90 anni e di non avere figli o altri parenti prossimi, ad eccezione di una sorella, argomentava di aver conosciuto il signor presso la Pt_1
(ove aveva due conti correnti, dei quali uno successivamente estinto) e di aver instaurato Parte_2
con lo stesso un “profondo legame affettivo, quasi materno”, tanto da non effettuare, negli ultimi anni, alcun controllo sui propri estratti conto, nutrendo estrema fiducia nel Pt_1
In data 15 febbraio 2018, accompagnata dal ella aveva anche aperto un conto corrente presso la Pt_1 banca filiale di via Flaminia n. 672.
Nel dicembre del 2018, due rappresentanti della (il Dott. e la Dott.ssa Parte_2 Per_1
) le avevano rappresentato alcune operazioni bancarie sospette effettuate sul suo conto Persona_2
corrente, da ella subito disconosciute. Tali operazioni erano inerenti a diversi assegni circolari emessi a sua insaputa in favore di soggetti totalmente a lei sconosciuti, ma riferibili alla persona dell'attore. Ad esempio, era nonna del risultava legata al da un rapporto Persona_3 Pt_1 Persona_4 Pt_1
4 sentimentale ovvero di abituale stabilità; gli importi versati alla corrispondevano al prezzo Controparte_6
d'acquisto della Mercedes GLA 45 AMG, tg. FH158HS di proprietà del Pt_1
Allo stesso modo, essa convenuta aveva disconosciuto anche un assegno bancario di euro 400.000,00 apparentemente da lei firmato, emesso in data 15.11.2018 in favore di , che le era stato Parte_1 segnalato dal direttore della filiale presso la quale intratteneva il conto corrente.
A seguito di tali eventi, aveva deciso di effettuare un controllo sulle operazioni compiute sul conto corrente bancario n. 6325001763 acceso presso la riscontrando 33 prelievi da euro 1.500,00 CP_7
effettuati nel corso del 2018, ad essa non riferibili, non essendo solita utilizzare la carta bancomat o prelevare contante presso sportelli automatici.
In data 8.1.2019 aveva presentato denuncia-querela nei confronti del Pt_1
D'altro canto, la aveva rappresentato l'infedeltà del proprio dipendente nei cui Parte_2 Pt_1 confronti aveva adottato un provvedimento di sospensione in data 30.10.2018 a seguito delle numerose irregolarità riscontrate.
Per giunta, sulla base dei fatti descritti, il GIP presso il Tribunale di Roma, in data 28.02.2019, aveva disposto il sequestro preventivo dei conti correnti intestati all'attore fino a concorrenza di euro
816.715,43 indagandolo per furto ai danni di essa roprio in riferimento ai numerosi assegni emessi e ai prelievi bancomat mai autorizzati.
Allo stato, il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma aveva richiesto una proroga delle indagini preliminari relative al procedimento penale nei confronti del Pt_1
Dunque in conclusione essa convenuta non aveva mai volontariamente erogato in prestito le somme sopra elencate in favore dei descritti beneficiari per l'importo complessivo di euro 367.215,42; non aveva mai raggiunto un accordo con il signor in forza del quale quest'ultimo si sarebbe fatto carico del Pt_1
rimborso anticipato per un importo di euro 200.000,00; non aveva mai compilato un assegno bancario a favore di dell'importo di euro 400.000,00; non aveva mai utilizzato la carta bancomat per Parte_1 effettuare i 33 prelievi di euro 1.500,00 l'uno dal conto acceso presso la
Inoltre, ella disconosceva tutte le quietanze allegate all'atto di citazione.
In definitiva la domanda di controparte era totalmente infondata.
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In corso di fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica contabile volta alla ricostruzione dei rapporti di dare - avere tra le parti, con riferimento ai conti correnti bancari intestati alla e alle movimentazioni di denaro oggetto di controversia, onde verificare, in particolare, l'ammontare delle somme prelevate dal e dal medesimo asseritamente restituite alla Pt_1
5 Veniva altresì disposta consulenza tecnica grafologica volta ad accertare la paternità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dalla convenuta in calce alle scritture prodotte dall'attore nell'allegato n. 3 dell'atto di citazione.
In data 10.05.2022 la signora decedeva e il giudizio veniva dichiarato interrotto. Controparte_3
In data 2.01.2023 l'attore chiedeva la riassunzione del processo interrotto nei confronti degli eredi della collettivamente e impersonalmente.
In data 4.05.2023, si costituiva in qualità di erede universale della sorella deceduta CP_2 [...]
CP_3
La causa perveniva infine alla fase decisoria all'udienza del 13 dicembre 2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli dalla condotta posta in essere dalla la quale, in seguito alla interlocuzione sollecitata dai funzionari di in merito ad Parte_2
operazioni considerate sospette, avrebbe disconosciuto tali operazioni al fine di trarne un indebito vantaggio, non rappresentando in maniera veritiera i rapporti intercorsi con il Da ciò sarebbero Pt_1
discesi, a cascata, una serie di gravi pregiudizi per l'attore, concretatisi nel licenziamento dall'istituto di credito (all'interno della cui filiale rivestiva una posizione apicale), nel sequestro preventivo penale dei propri conti correnti e nel disdoro derivato dalla complessiva vicenda per cui è causa.
La signora riconoscendo che nel corso del tempo si era creato un rapporto di estrema (ma Pt_1
all'evidenza mal riposta) fiducia con il funzionario di banca, ha replicato che a seguito della visita dei funzionari di aveva effettuato un controllo sulle operazioni compiute sui conti correnti Parte_2
aperti presso tale istituto di credito, nonché su quello in essere presso la (anche quest'ultimo aperto con la collaborazione del , dal quale erano emerse una serie di gravi irregolarità (emissione di Pt_1
assegni circolari non autorizzati in favore di soggetti terzi riconducibili allo stesso prelievi Pt_1
bancomat mai effettuati dalla titolare del conto, emissione di un assegno di 400.000,00 euro in favore del spiccato sul conto e mai autorizzato). In particolare, la a affermato di non aver Pt_1
mai volontariamente erogato le somme corrisposte in favore di vari beneficiari per l'importo di euro
367.215,42; di non aver mai raggiunto con il un accordo in virtù del quale costui si sarebbe fatto Pt_1
carico di rimborsare anticipatamente l'importo di euro 200.000,00; di non aver mai compilato l'assegno bancario di euro 400.000,00 in favore del di non aver mai utilizzato la carta bancomat per Pt_1 effettuare i 33 prelievi di euro 1500,00 ciascuno;
di disconoscere le quietanze prodotte da controparte e allegate all'atto di citazione.
6 Premesso quanto sopra in ordine alle posizioni delle parti, giova dare atto dell'esito delle consulenze tecniche svolte in fase istruttoria.
Partendo dalla consulenza contabile a firma del dottore commercialista , volta alla Controparte_8
ricostruzione dei movimenti bancari rilevanti ai fini della presente controversia, va detto che risulta quanto segue.
Sulla scorta dell'esame della documentazione in atti si è potuto riscontrare che il Sig. ha Parte_1
prelevato l'importo complessivo di euro 367.215,43 dal conto corrente bancario n. 587/00/090281 acceso presso la filiale della sita a Roma in via degli Orti della Farnesina, intestato a Parte_2 [...]
effettuando le seguenti operazioni: CP_3
- In data 18 settembre 2015, veniva emesso un assegno circolare della somma di euro 12.000,00, a favore di Persona_5
- In data 09 giugno 2016, veniva emesso un assegno circolare di euro 15.000,00, a favore di
[...]
Per_5
- In data 04 aprile 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 13.815,43, a favore di Per_4
[...]
- In data 27 aprile 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 50.000,00, a favore di Persona_3
- In data 26 maggio 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 30.000,00, a favore della società
CP_6
- In data 30 maggio 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 14.000,00, a favore della società
CP_6
- In data 20 settembre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 70.000,00, a favore di Per_3
[...]
- In data 20 ottobre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 22.400,00, a favore di
[...]
Persona_6
- In data 05 dicembre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 50.000,00, a favore di Per_3
[...]
- In data 01 agosto 2018, veniva emesso un assegno circolare di euro 90.000,00, a favore di Persona_3
- in data 15 novembre 2018, veniva prelevata la somma di euro 400.000,00, mediante un assegno bancario tratto dal conto corrente bancario n. 6325001763 di , ed intestato al Sig. Persona_7 Pt_1
acceso presso l'agenzia 6325 della Banca BNL – BNP Paribas – sita a Roma in via Flaminia n. 672;
[...]
- venivano eseguiti con la carta bancomat intestata alla collegata al c/c acceso presso la n. 33 prelievi dell'importo di euro 1500,00 per un importo complessivo di euro 49.500,00.
7 Pertanto, in totale le somme prelevate dai conti correnti della convenuta mediante bonifici, prelevamenti o assegni sono pari ad euro 816.715,43.
Di contro, il risulta aver rimborsato alla a somma complessiva di euro 600.000,00 mediante i Pt_1
seguenti bonifici:
1) Euro 200.000,00 in data 02.11.2018 con bonifico bancario da FI Banca – Ordinante: Email_5
– Beneficiario: – Causale: “restituzione anticipata come da accordi”; Email_6
2) Euro 392.802,00 in data 28.01.2019 con bonifico bancario da FI Banca – Ordinante: Parte_1
– Beneficiario: – Causale: “restituzione anticipata prestito con scrittura privata del 14 11 Em_7 CP_3
2018 al netto della fattura (All. 7). Pt_3
3) Euro 7.198,00 in data 07.12.2018, importo con cui il Sig. ha bonificato al beneficiario, GABETTI Pt_1
FLEMING REAL ESTATE, avente come causale “SALDO PENALE PER MANCATA ACCETTAZIONE
PROP.ACQUISTO DEL 6/04/17 IMM. VIA DELLE FARNESINA 353”. Controparte_3
In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati dal consulente tecnico, l'attore dovrebbe ancora rimborsare alla 'importo di euro 216.715,43.
Il CTU precisa infine che dalla documentazione esaminata non risulta alcuna richiesta di restituzione della somma di euro 816.715,43 da parte della lla Parte_2
Quanto alla consulenza tecnica grafologica, l'ampia e ben argomentata relazione della esperta Dott.ssa conclude nel senso che gli allegati prodotti da parte attrice sono stati sottoscritti Persona_8
dalla signora
È opportuno a questo punto soffermarsi sul contenuto delle dichiarazioni oggetto di verifica.
La prima, priva di data, costituisce una quietanza di pagamento: “(…) dichiaro di aver ricevuto bonifico di
200.000,00 euro dal sig. come restituzione anticipata totale dei prestiti da me effettuati a Parte_1
favore , , Dichiaro di non avere Controparte_6 Persona_4 Persona_3 Persona_6 più nulla a che pretendere dai suddetti signori”.
Con la seconda dichiarazione – anch'essa una quietanza di pagamento – la fferma di aver ricevuto tutte le somme oggetto di prestito a favore Controparte_6 Persona_4 Persona_6
di non aver più nulla a pretendere dai suddetti soggetti. Viene aggiunto un ringraziamento al Persona_3
“per il supporto e la disponibilità nelle transazioni effettuate per la tutela del mio patrimonio”. Pt_1
La terza dichiarazione, sottoscritta sia dal che dalla reca la data del 27.12.2018 e verte sulla Pt_1
questione delle operazioni sospette rilevate dai funzionari della Essa recita: Parte_2
“Con riferimento al colloquio intercorso in data 20.12.2018 tra la Sig.ra ed i Sigg.ri Controparte_3 Per_1
e , nel quale si chiedeva la verifica degli assegni circolari emessi a favore
[...] Parte_4
dei signori , , , ; i Persona_5 CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
8 Signori , nato a [...] il [...] e la signora , nata a [...] il Parte_1 Controparte_3
28.08.1929, avendo verificato la correttezza circa i suddetti fatti, dichiarano entrambi di rinunciare ad ogni controversia legale, in sede penale e civile.
Roma, 27.12.2018”
- ” Controparte_3 Parte_1
Una volta dato conto degli esiti delle consulenze tecniche svolte in corso di causa, osserva il Tribunale che l'assunto attoreo muove dalla (indimostrata) premessa che gli assegni circolari emessi nei confronti dei soggetti sopra menzionati sarebbero stati spiccati nell'ambito di un prestito erogato dalla signora nel quale il si sarebbe reso disponibile – non si comprende a che titolo e in forza di quali Pt_1
rapporti – a farsi carico di un rimborso anticipato delle somme, versando 200.000,00 euro sul conto corrente della Quanto all'assegno di euro 400.000,00 tratto sulla ed emesso in proprio favore, il asserisce che detta somma gli era stata concessa a mutuo dalla signora A sostegno di tale Pt_1
tesi, l'attore richiama appunto le dichiarazioni sottoscritte dalla il cui contenuto è stato sopra riportato.
Orbene, per quanto anzitutto concerne gli assegni circolari emessi nei confronti di , Persona_5
, , (che la convenuta ha dichiarato CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
non di conoscere), risalta agli occhi il fatto che l'attore non abbia contestato la propria contiguità con tali soggetti. In particolare, egli non ha negato che (come indicato dalla convenuta) sia la sua Persona_3 nonna materna, che fosse a lui legata sentimentalmente e che gli importi versati alla Persona_4
concessionaria il 26 e il 30 maggio 2017 corrispondono al prezzo di acquisto della Mercedes CP_6
GLA dal medesimo acquistata il 31.5.2017.
Le dichiarazioni a firma prodotte dall'attore non recano data certa, ma la terza di esse opera un chiaro riferimento al colloquio intercorso nel dicembre 2018 tra i funzionari e la Parte_2
correntista in relazione alle operazioni sospette, sicché appare del tutto verosimile che sia le prime due quietanze che questa terza dichiarazione siano state formate successivamente all'emersione delle gravi irregolarità commesse dal funzionario infedele e sono state volte a riparare frettolosamente, in qualche modo, alle prevedibili conseguenze negative cui il sarebbe andato incontro, nel tentativo di Pt_1
“chiudere la partita” e conferire una apparenza di legittimità (erogazione di un prestito) alle condotte poste in essere.
Resta da osservare, a questo riguardo, che la terza dichiarazione reca anche la firma del e che Pt_1
pertanto anche costui, come risulta dal chiaro tenore dell'espressione usata, ha rinunciato, al pari della
“ad ogni controversia legale, in sede penale e civile” in merito alle somme erogate ai terzi sopra menzionati mediante assegni circolari. Ne consegue che la presente controversia, almeno nella parte in cui concerne (in un'ottica restitutoria) gli importi erogati con gli assegni circolari in favore di Per_5
9 , , , , non era sin da principio Per_5 CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
proponibile, stante la preventiva rinuncia operata dal Pt_1
Tali dichiarazioni non coprono peraltro la questione dell'assegno di euro 400.000,00 emesso in favore dello stesso né i plurimi prelevamenti bancomat mai effettuati dalla signora sui quali il Pt_1 Pt_1 tace).
Nemmeno coglie nel segno l'assunto attoreo secondo cui la convenuta avrebbe inteso profittare della situazione, serbando il silenzio od occultando l'avvenuta (parziale) restituzione degli importi da parte del
Infatti, come si legge nelle istanze sub n.ri 23-24-25 allegate da parte attrice all'istanza del Pt_1
3.6.2021), il difensore della quale parte civile costituita nel procedimento penale, ha ben fatto presente che il aveva effettuato alcuni bonifici restituendo alcune somme. Né peraltro risulta che Pt_1 la abbia chiesto al o alla la restituzione di importi che le erano già stati Pt_1 Parte_2 rimborsati. Ne discende che l'addebito mosso dall'attore di un tentativo di approfittamento da parte della convenuta per lucrare su tale situazione non trova alcun riscontro nelle carte processuali.
Bisogna infine rammentare che la all'epoca dei fatti, era novantenne e che appare verosimile, all'esito dell'esame di tutto il contesto sopra emerso, che il direttore di banca, abbia sfruttato a Pt_1
proprio vantaggio la relazione fiduciaria che si era instaurata tra le parti, abusando dei proprio poteri e facendo evidentemente sottoscrivere all'anziana documenti e contabili bancarie successivamente utilizzate per avvantaggiare sé stesso e persone a lui vicine con erogazioni di denaro non autorizzate.
Infine, si è visto che la consulenza contabile ha rilevato uno sbilancio tra le somme indebitamente prelevate dai conti della cliente e gli importi restituiti, per una cifra di euro 216.715,43 che non risultano mai essere state rimborsate. Sicché in definitiva, al netto di tutto quanto già esposto, residuerebbe ancora un cospicuo credito della ei confronti dell'ex funzionario di banca.
Nessuna condotta illecita e causativa di danno può pertanto essere ascritta alla defunta che invece nella presente vicenda appare essere l'effettiva danneggiata. Tanto meno può essere accolta la tesi, espressa in via subordinata dall'attore, secondo la quale gli importi bonificati sui conti della cliente sarebbero stati versati sine titulo e quindi costituirebbero un indebito oggettivo da restituire. Qui appare patente la contraddizione logica e argomentativa in cui incorre l'attore, laddove dapprima tenta di qualificare le erogazioni della quali legittimi “prestiti” e “mutui”, per poi assumere i propri rimborsi come privi di giustificazione (come se i prestiti non contemplassero la necessità di una successiva restituzione).
In conclusione, la domanda va respinta siccome infondata, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta in ragione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
10 L'azione, per i motivi sopra espressi, appare essere stata proposta con mala fede, sicché appare equo condannare altresì l'attore, d'ufficio, al pagamento di una somma in favore della convenuta ex art. 96 co.
3 c.p.c. che si determina – tenuto conto del valore della causa e della intensità dell'elemento psicologico, nella misura pari a quella delle spese di lite.
Va anche disposta la condanna dell'attore al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 5000,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda siccome infondata;
- pone le spese delle due consulenze tecniche definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che Parte_1
liquida quanto ai compensi professionali in euro 3300,00 per fase di studio, euro 2000,00 per fase introduttiva, euro 7000,00 per fase istruttoria ed euro 5000,00 per fase decisione, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di euro 17.300,00 a Parte_1
titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna a versare alla cassa delle ammende l'importo di euro 5000,00. Parte_1
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che al solo “svolgimento del processo” della sentenza ha collaborato la MOT in tirocinio
Dott.ssa Roberta Lomurno
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
in persona del giudice Guido Marcelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23451 dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Roma (RM) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Generoso Bloise (C.F. ) del C.F._2
Foro di Castrovillari e (C.F. , del Foro di Milano, Controparte_1 C.F._3
giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale dell'Avv. Generoso Bloise in Roma al Viale di Trastevere n. 209 (PEC: e Email_1
, fax: 065806562); Email_2
- attore
E
(C.F. , residente a [...], (erede CP_2 C.F._4 universale della signora , C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vanessa D'Arpino (CF del Foro di C.F._6
Frosinone e Ilaria Catani (C.F. ) del Foro di Roma, in virtù di delega in atti ed C.F._7
elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41, presso lo studio dell'Avv. Vanessa D'Arpino
(PEC: , fax: Email_3 Email_4
0775/853441)
- convenuta in riassunzione
1 Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da conclusioni rassegnate con note scritte per l'udienza dell'11.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor evocava in giudizio la signora Parte_1 [...]
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta in CP_3
relazione alle condotte dalla stessa poste in essere ed ai fatti di cui è causa e per l'effetto condannarla a tenere indenne esso dalle eventuali richieste risarcitorie avanzate dalla e/o Pt_1 Parte_2
dalla nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi CP_4
dall'esponente. In via subordinata chiedeva accertarsi l'indebita percezione, da parte della convenuta, della somma di euro 816.715,43 ovvero di quella diversa emersa in corso di causa e condannarla ex art. 2033 c.c. alla restituzione in proprio favore del predetto importo, ovvero di quello maggiore o minore emerso in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
A sostegno della domanda, il signor deduceva quanto segue. Pt_1
Dal 25.03.2013 al 25.03.2018 egli aveva ricoperto il ruolo di responsabile dello sportello G della filiale di sita in Roma, Via Orti della Farnesina, presso cui la signora era Parte_2 Controparte_3
intestataria di due conti correnti. La convenuta, che lo conosceva sin dal 2011, aveva instaurato con lui, nel tempo, un rapporto personale e di amicizia che l'aveva portata ad affidargli anche alcune incombenze private.
In data 20.12.2018 la convenuta era stata contattata dai responsabili della predetta banca, nelle persone del Dott. (responsabile dell'Ufficio Antifrode ed Investigation) e della Dott.ssa Persona_1 [...]
(nuova direttrice dello Sportello di Via Orti della Farnesina), che nello stesso giorno si erano Persona_2
recati presso la sua abitazione per chiederle chiarimenti in ordine ad alcune operazioni bancarie. In particolare, i funzionari di mostravano alla le contabili relative ad una serie di Parte_2
operazioni che ritenevano sospette e che si erano concretate nell'emissione di dieci assegni circolari in favore di soggetti diversi. Nel corso di tale incontro, la veva confermato che la firma presente sulle contabili era stata da lei apposta, ma dichiarava di non conoscere i beneficiari degli assegni circolari e di non avere mai inteso corrispondere somme di denaro in favore degli stessi.
In data 10.01.2019, la convenuta, interpellata nuovamente dai funzionari di aveva Parte_2
rilasciato una dichiarazione nella quale affermava di aver sottoscritto le relative disposizioni di addebito
2 perché sottoposte dall'allora direttore ma di non avere alcuna contezza del fatto che le Parte_1
stesse implicassero l'emissione di assegni circolari a favore di soggetti terzi. Aveva inoltre precisato di non conoscere le persone fisiche/giuridiche beneficiarie dei predetti assegni circolari e di non aver mai ritirato alcuno degli assegni circolari. La hiedeva dunque che una volta terminati gli accertamenti in corso presso la si procedesse alla restituzione di tutti gli importi oggetto di anomali addebiti, per CP_5 la somma complessiva di euro 367.215,43.
Nondimeno, quanto dichiarato dalla convenuta risultava inveritiero, posto che il 02.11.2018 la signora aveva ottenuto la restituzione anticipata delle menzionate somme da parte di esso esponente, su diverso conto acceso presso Banca Nazionale del Lavoro.
In particolare, la convenuta aveva omesso ogni riferimento all'avvenuto rimborso dei predetti importi, non riferendo che le somme oggetto dei suddetti assegni circolari erano state da essa stessa volontariamente erogate in prestito in favore dei descritti beneficiari;
così come aveva omesso di dichiarare che, a seguito di tali erogazioni, aveva raggiunto un accordo con esso in forza del quale egli si sarebbe fatto carico Pt_1
del rimborso anticipato delle somme mutuate per un importo concordato di euro 200.000,00. Tutto ciò trovava risconto nel fatto che la signora aveva rilasciato quietanze e rinunce a qualsivoglia pretesa verso tutti i beneficiari delle operazioni contestate e verso esso dichiarando di non avere nulla a Pt_1
pretendere per gli oltre 360.000,00 euro di cui alle operazioni contestate da Parte_2
Peraltro, in data 27.12.2018, in occasione di un incontro chiarificatore, entrambe le parti avevano dichiarato di rinunciare ad ogni controversia legale, in sede penale e civile.
A causa delle false dichiarazioni rese dalla e dell'infondata richiesta di restituzione delle somme, esso attore era stato licenziato dal posto di lavoro e stava subendo le azioni legali della banca che, in particolare, contestava l'approfittamento della buona fede della convenuta per eseguire operazioni a suo vantaggio, ottenendo il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili dell'esponente.
Ancora, in data 8.1.2019 la convenuta aveva sporto denuncia presso il Tribunale di Roma in ordine alle distrazioni attribuite all'attore. Nell'ambito del procedimento penale, egli era stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. emesso dal G.I.P.
Dall'esame di tale provvedimento emergeva che la aveva disconosciuto la firma su un assegno bancario di euro 400.000,00 da lei emesso in favore di esso e tratto sul conto corrente intestato Pt_1
alla convenuta presso la Banca Nazionale del Lavoro. Anche tale disconoscimento era infondato, in quanto la somma era stata concessa a mutuo dalla signora ad esso attore, che successivamente aveva restituito detta somma con bonifico.
Occorreva ancora considerare che esso aveva pagato direttamente e per conto della signora Pt_1 all'Agenzia a somma di 7.198,00 relativa al compenso di mediazione per una trattativa avente ad Pt_3
oggetto un immobile della medesima la somma algebrica dell'importo pagato al mediatore e di
3 quanto bonificato direttamente alla ostituiva integrale rimborso della somma datagli a mutuo dalla convenuta.
Quindi egli aveva restituito quanto dovuto, mentre la signora pur avendo incassato tutte le somme
(di cui euro 600.000,00 a mezzo di bonifici bancari disposti dal signor , aveva chiesto alla Pt_1 Parte_2 ed a la restituzione dell'importo complessivo di euro 816.715,43 non menzionando le
[...] restituzioni ottenute e tentando così di procurarsi un indebito vantaggio.
Tali fatti illeciti, qualificabili ex art. 2043 c.c., avevano determinato a suo carico, quale conseguenza diretta ed immediata, una serie di ingenti danni sia patrimoniali (relativi al licenziamento dalla Parte_2
ed alle conseguenze derivanti dalle iniziative giudiziali in sede civile e penale assunte dal predetto
[...]
Istituto di credito, sfociate nell'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni mobili dell'attore), sia non patrimoniali (legati alla gravissima lesione della propria reputazione ed immagine personale e professionale ed alla lesione della propria integrità psico-fisica). Occorreva altresì considerare l'esercizio dell'azione penale ed il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma.
In subordine, nell'ipotesi di esclusione della responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta, si configurava un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., sussistendone gli elementi costitutivi del pagamento e della non doverosità dello stesso, in quanto i pagamenti eseguiti dall'attore in favore della quale rimborso anticipato dei prestiti dalla stessa erogati, risultavano privi di causa.
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Si costituiva in giudizio la signora chiedendo di respingere le avversarie domande in Controparte_3 quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In particolare la convenuta, precisando di essere prossima a compiere 90 anni e di non avere figli o altri parenti prossimi, ad eccezione di una sorella, argomentava di aver conosciuto il signor presso la Pt_1
(ove aveva due conti correnti, dei quali uno successivamente estinto) e di aver instaurato Parte_2
con lo stesso un “profondo legame affettivo, quasi materno”, tanto da non effettuare, negli ultimi anni, alcun controllo sui propri estratti conto, nutrendo estrema fiducia nel Pt_1
In data 15 febbraio 2018, accompagnata dal ella aveva anche aperto un conto corrente presso la Pt_1 banca filiale di via Flaminia n. 672.
Nel dicembre del 2018, due rappresentanti della (il Dott. e la Dott.ssa Parte_2 Per_1
) le avevano rappresentato alcune operazioni bancarie sospette effettuate sul suo conto Persona_2
corrente, da ella subito disconosciute. Tali operazioni erano inerenti a diversi assegni circolari emessi a sua insaputa in favore di soggetti totalmente a lei sconosciuti, ma riferibili alla persona dell'attore. Ad esempio, era nonna del risultava legata al da un rapporto Persona_3 Pt_1 Persona_4 Pt_1
4 sentimentale ovvero di abituale stabilità; gli importi versati alla corrispondevano al prezzo Controparte_6
d'acquisto della Mercedes GLA 45 AMG, tg. FH158HS di proprietà del Pt_1
Allo stesso modo, essa convenuta aveva disconosciuto anche un assegno bancario di euro 400.000,00 apparentemente da lei firmato, emesso in data 15.11.2018 in favore di , che le era stato Parte_1 segnalato dal direttore della filiale presso la quale intratteneva il conto corrente.
A seguito di tali eventi, aveva deciso di effettuare un controllo sulle operazioni compiute sul conto corrente bancario n. 6325001763 acceso presso la riscontrando 33 prelievi da euro 1.500,00 CP_7
effettuati nel corso del 2018, ad essa non riferibili, non essendo solita utilizzare la carta bancomat o prelevare contante presso sportelli automatici.
In data 8.1.2019 aveva presentato denuncia-querela nei confronti del Pt_1
D'altro canto, la aveva rappresentato l'infedeltà del proprio dipendente nei cui Parte_2 Pt_1 confronti aveva adottato un provvedimento di sospensione in data 30.10.2018 a seguito delle numerose irregolarità riscontrate.
Per giunta, sulla base dei fatti descritti, il GIP presso il Tribunale di Roma, in data 28.02.2019, aveva disposto il sequestro preventivo dei conti correnti intestati all'attore fino a concorrenza di euro
816.715,43 indagandolo per furto ai danni di essa roprio in riferimento ai numerosi assegni emessi e ai prelievi bancomat mai autorizzati.
Allo stato, il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma aveva richiesto una proroga delle indagini preliminari relative al procedimento penale nei confronti del Pt_1
Dunque in conclusione essa convenuta non aveva mai volontariamente erogato in prestito le somme sopra elencate in favore dei descritti beneficiari per l'importo complessivo di euro 367.215,42; non aveva mai raggiunto un accordo con il signor in forza del quale quest'ultimo si sarebbe fatto carico del Pt_1
rimborso anticipato per un importo di euro 200.000,00; non aveva mai compilato un assegno bancario a favore di dell'importo di euro 400.000,00; non aveva mai utilizzato la carta bancomat per Parte_1 effettuare i 33 prelievi di euro 1.500,00 l'uno dal conto acceso presso la
Inoltre, ella disconosceva tutte le quietanze allegate all'atto di citazione.
In definitiva la domanda di controparte era totalmente infondata.
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In corso di fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica contabile volta alla ricostruzione dei rapporti di dare - avere tra le parti, con riferimento ai conti correnti bancari intestati alla e alle movimentazioni di denaro oggetto di controversia, onde verificare, in particolare, l'ammontare delle somme prelevate dal e dal medesimo asseritamente restituite alla Pt_1
5 Veniva altresì disposta consulenza tecnica grafologica volta ad accertare la paternità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dalla convenuta in calce alle scritture prodotte dall'attore nell'allegato n. 3 dell'atto di citazione.
In data 10.05.2022 la signora decedeva e il giudizio veniva dichiarato interrotto. Controparte_3
In data 2.01.2023 l'attore chiedeva la riassunzione del processo interrotto nei confronti degli eredi della collettivamente e impersonalmente.
In data 4.05.2023, si costituiva in qualità di erede universale della sorella deceduta CP_2 [...]
CP_3
La causa perveniva infine alla fase decisoria all'udienza del 13 dicembre 2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli dalla condotta posta in essere dalla la quale, in seguito alla interlocuzione sollecitata dai funzionari di in merito ad Parte_2
operazioni considerate sospette, avrebbe disconosciuto tali operazioni al fine di trarne un indebito vantaggio, non rappresentando in maniera veritiera i rapporti intercorsi con il Da ciò sarebbero Pt_1
discesi, a cascata, una serie di gravi pregiudizi per l'attore, concretatisi nel licenziamento dall'istituto di credito (all'interno della cui filiale rivestiva una posizione apicale), nel sequestro preventivo penale dei propri conti correnti e nel disdoro derivato dalla complessiva vicenda per cui è causa.
La signora riconoscendo che nel corso del tempo si era creato un rapporto di estrema (ma Pt_1
all'evidenza mal riposta) fiducia con il funzionario di banca, ha replicato che a seguito della visita dei funzionari di aveva effettuato un controllo sulle operazioni compiute sui conti correnti Parte_2
aperti presso tale istituto di credito, nonché su quello in essere presso la (anche quest'ultimo aperto con la collaborazione del , dal quale erano emerse una serie di gravi irregolarità (emissione di Pt_1
assegni circolari non autorizzati in favore di soggetti terzi riconducibili allo stesso prelievi Pt_1
bancomat mai effettuati dalla titolare del conto, emissione di un assegno di 400.000,00 euro in favore del spiccato sul conto e mai autorizzato). In particolare, la a affermato di non aver Pt_1
mai volontariamente erogato le somme corrisposte in favore di vari beneficiari per l'importo di euro
367.215,42; di non aver mai raggiunto con il un accordo in virtù del quale costui si sarebbe fatto Pt_1
carico di rimborsare anticipatamente l'importo di euro 200.000,00; di non aver mai compilato l'assegno bancario di euro 400.000,00 in favore del di non aver mai utilizzato la carta bancomat per Pt_1 effettuare i 33 prelievi di euro 1500,00 ciascuno;
di disconoscere le quietanze prodotte da controparte e allegate all'atto di citazione.
6 Premesso quanto sopra in ordine alle posizioni delle parti, giova dare atto dell'esito delle consulenze tecniche svolte in fase istruttoria.
Partendo dalla consulenza contabile a firma del dottore commercialista , volta alla Controparte_8
ricostruzione dei movimenti bancari rilevanti ai fini della presente controversia, va detto che risulta quanto segue.
Sulla scorta dell'esame della documentazione in atti si è potuto riscontrare che il Sig. ha Parte_1
prelevato l'importo complessivo di euro 367.215,43 dal conto corrente bancario n. 587/00/090281 acceso presso la filiale della sita a Roma in via degli Orti della Farnesina, intestato a Parte_2 [...]
effettuando le seguenti operazioni: CP_3
- In data 18 settembre 2015, veniva emesso un assegno circolare della somma di euro 12.000,00, a favore di Persona_5
- In data 09 giugno 2016, veniva emesso un assegno circolare di euro 15.000,00, a favore di
[...]
Per_5
- In data 04 aprile 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 13.815,43, a favore di Per_4
[...]
- In data 27 aprile 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 50.000,00, a favore di Persona_3
- In data 26 maggio 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 30.000,00, a favore della società
CP_6
- In data 30 maggio 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 14.000,00, a favore della società
CP_6
- In data 20 settembre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 70.000,00, a favore di Per_3
[...]
- In data 20 ottobre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 22.400,00, a favore di
[...]
Persona_6
- In data 05 dicembre 2017, veniva emesso un assegno circolare di euro 50.000,00, a favore di Per_3
[...]
- In data 01 agosto 2018, veniva emesso un assegno circolare di euro 90.000,00, a favore di Persona_3
- in data 15 novembre 2018, veniva prelevata la somma di euro 400.000,00, mediante un assegno bancario tratto dal conto corrente bancario n. 6325001763 di , ed intestato al Sig. Persona_7 Pt_1
acceso presso l'agenzia 6325 della Banca BNL – BNP Paribas – sita a Roma in via Flaminia n. 672;
[...]
- venivano eseguiti con la carta bancomat intestata alla collegata al c/c acceso presso la n. 33 prelievi dell'importo di euro 1500,00 per un importo complessivo di euro 49.500,00.
7 Pertanto, in totale le somme prelevate dai conti correnti della convenuta mediante bonifici, prelevamenti o assegni sono pari ad euro 816.715,43.
Di contro, il risulta aver rimborsato alla a somma complessiva di euro 600.000,00 mediante i Pt_1
seguenti bonifici:
1) Euro 200.000,00 in data 02.11.2018 con bonifico bancario da FI Banca – Ordinante: Email_5
– Beneficiario: – Causale: “restituzione anticipata come da accordi”; Email_6
2) Euro 392.802,00 in data 28.01.2019 con bonifico bancario da FI Banca – Ordinante: Parte_1
– Beneficiario: – Causale: “restituzione anticipata prestito con scrittura privata del 14 11 Em_7 CP_3
2018 al netto della fattura (All. 7). Pt_3
3) Euro 7.198,00 in data 07.12.2018, importo con cui il Sig. ha bonificato al beneficiario, GABETTI Pt_1
FLEMING REAL ESTATE, avente come causale “SALDO PENALE PER MANCATA ACCETTAZIONE
PROP.ACQUISTO DEL 6/04/17 IMM. VIA DELLE FARNESINA 353”. Controparte_3
In conclusione, sulla base dei conteggi effettuati dal consulente tecnico, l'attore dovrebbe ancora rimborsare alla 'importo di euro 216.715,43.
Il CTU precisa infine che dalla documentazione esaminata non risulta alcuna richiesta di restituzione della somma di euro 816.715,43 da parte della lla Parte_2
Quanto alla consulenza tecnica grafologica, l'ampia e ben argomentata relazione della esperta Dott.ssa conclude nel senso che gli allegati prodotti da parte attrice sono stati sottoscritti Persona_8
dalla signora
È opportuno a questo punto soffermarsi sul contenuto delle dichiarazioni oggetto di verifica.
La prima, priva di data, costituisce una quietanza di pagamento: “(…) dichiaro di aver ricevuto bonifico di
200.000,00 euro dal sig. come restituzione anticipata totale dei prestiti da me effettuati a Parte_1
favore , , Dichiaro di non avere Controparte_6 Persona_4 Persona_3 Persona_6 più nulla a che pretendere dai suddetti signori”.
Con la seconda dichiarazione – anch'essa una quietanza di pagamento – la fferma di aver ricevuto tutte le somme oggetto di prestito a favore Controparte_6 Persona_4 Persona_6
di non aver più nulla a pretendere dai suddetti soggetti. Viene aggiunto un ringraziamento al Persona_3
“per il supporto e la disponibilità nelle transazioni effettuate per la tutela del mio patrimonio”. Pt_1
La terza dichiarazione, sottoscritta sia dal che dalla reca la data del 27.12.2018 e verte sulla Pt_1
questione delle operazioni sospette rilevate dai funzionari della Essa recita: Parte_2
“Con riferimento al colloquio intercorso in data 20.12.2018 tra la Sig.ra ed i Sigg.ri Controparte_3 Per_1
e , nel quale si chiedeva la verifica degli assegni circolari emessi a favore
[...] Parte_4
dei signori , , , ; i Persona_5 CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
8 Signori , nato a [...] il [...] e la signora , nata a [...] il Parte_1 Controparte_3
28.08.1929, avendo verificato la correttezza circa i suddetti fatti, dichiarano entrambi di rinunciare ad ogni controversia legale, in sede penale e civile.
Roma, 27.12.2018”
- ” Controparte_3 Parte_1
Una volta dato conto degli esiti delle consulenze tecniche svolte in corso di causa, osserva il Tribunale che l'assunto attoreo muove dalla (indimostrata) premessa che gli assegni circolari emessi nei confronti dei soggetti sopra menzionati sarebbero stati spiccati nell'ambito di un prestito erogato dalla signora nel quale il si sarebbe reso disponibile – non si comprende a che titolo e in forza di quali Pt_1
rapporti – a farsi carico di un rimborso anticipato delle somme, versando 200.000,00 euro sul conto corrente della Quanto all'assegno di euro 400.000,00 tratto sulla ed emesso in proprio favore, il asserisce che detta somma gli era stata concessa a mutuo dalla signora A sostegno di tale Pt_1
tesi, l'attore richiama appunto le dichiarazioni sottoscritte dalla il cui contenuto è stato sopra riportato.
Orbene, per quanto anzitutto concerne gli assegni circolari emessi nei confronti di , Persona_5
, , (che la convenuta ha dichiarato CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
non di conoscere), risalta agli occhi il fatto che l'attore non abbia contestato la propria contiguità con tali soggetti. In particolare, egli non ha negato che (come indicato dalla convenuta) sia la sua Persona_3 nonna materna, che fosse a lui legata sentimentalmente e che gli importi versati alla Persona_4
concessionaria il 26 e il 30 maggio 2017 corrispondono al prezzo di acquisto della Mercedes CP_6
GLA dal medesimo acquistata il 31.5.2017.
Le dichiarazioni a firma prodotte dall'attore non recano data certa, ma la terza di esse opera un chiaro riferimento al colloquio intercorso nel dicembre 2018 tra i funzionari e la Parte_2
correntista in relazione alle operazioni sospette, sicché appare del tutto verosimile che sia le prime due quietanze che questa terza dichiarazione siano state formate successivamente all'emersione delle gravi irregolarità commesse dal funzionario infedele e sono state volte a riparare frettolosamente, in qualche modo, alle prevedibili conseguenze negative cui il sarebbe andato incontro, nel tentativo di Pt_1
“chiudere la partita” e conferire una apparenza di legittimità (erogazione di un prestito) alle condotte poste in essere.
Resta da osservare, a questo riguardo, che la terza dichiarazione reca anche la firma del e che Pt_1
pertanto anche costui, come risulta dal chiaro tenore dell'espressione usata, ha rinunciato, al pari della
“ad ogni controversia legale, in sede penale e civile” in merito alle somme erogate ai terzi sopra menzionati mediante assegni circolari. Ne consegue che la presente controversia, almeno nella parte in cui concerne (in un'ottica restitutoria) gli importi erogati con gli assegni circolari in favore di Per_5
9 , , , , non era sin da principio Per_5 CP_6 Persona_3 Persona_4 Persona_6
proponibile, stante la preventiva rinuncia operata dal Pt_1
Tali dichiarazioni non coprono peraltro la questione dell'assegno di euro 400.000,00 emesso in favore dello stesso né i plurimi prelevamenti bancomat mai effettuati dalla signora sui quali il Pt_1 Pt_1 tace).
Nemmeno coglie nel segno l'assunto attoreo secondo cui la convenuta avrebbe inteso profittare della situazione, serbando il silenzio od occultando l'avvenuta (parziale) restituzione degli importi da parte del
Infatti, come si legge nelle istanze sub n.ri 23-24-25 allegate da parte attrice all'istanza del Pt_1
3.6.2021), il difensore della quale parte civile costituita nel procedimento penale, ha ben fatto presente che il aveva effettuato alcuni bonifici restituendo alcune somme. Né peraltro risulta che Pt_1 la abbia chiesto al o alla la restituzione di importi che le erano già stati Pt_1 Parte_2 rimborsati. Ne discende che l'addebito mosso dall'attore di un tentativo di approfittamento da parte della convenuta per lucrare su tale situazione non trova alcun riscontro nelle carte processuali.
Bisogna infine rammentare che la all'epoca dei fatti, era novantenne e che appare verosimile, all'esito dell'esame di tutto il contesto sopra emerso, che il direttore di banca, abbia sfruttato a Pt_1
proprio vantaggio la relazione fiduciaria che si era instaurata tra le parti, abusando dei proprio poteri e facendo evidentemente sottoscrivere all'anziana documenti e contabili bancarie successivamente utilizzate per avvantaggiare sé stesso e persone a lui vicine con erogazioni di denaro non autorizzate.
Infine, si è visto che la consulenza contabile ha rilevato uno sbilancio tra le somme indebitamente prelevate dai conti della cliente e gli importi restituiti, per una cifra di euro 216.715,43 che non risultano mai essere state rimborsate. Sicché in definitiva, al netto di tutto quanto già esposto, residuerebbe ancora un cospicuo credito della ei confronti dell'ex funzionario di banca.
Nessuna condotta illecita e causativa di danno può pertanto essere ascritta alla defunta che invece nella presente vicenda appare essere l'effettiva danneggiata. Tanto meno può essere accolta la tesi, espressa in via subordinata dall'attore, secondo la quale gli importi bonificati sui conti della cliente sarebbero stati versati sine titulo e quindi costituirebbero un indebito oggettivo da restituire. Qui appare patente la contraddizione logica e argomentativa in cui incorre l'attore, laddove dapprima tenta di qualificare le erogazioni della quali legittimi “prestiti” e “mutui”, per poi assumere i propri rimborsi come privi di giustificazione (come se i prestiti non contemplassero la necessità di una successiva restituzione).
In conclusione, la domanda va respinta siccome infondata, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta in ragione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
10 L'azione, per i motivi sopra espressi, appare essere stata proposta con mala fede, sicché appare equo condannare altresì l'attore, d'ufficio, al pagamento di una somma in favore della convenuta ex art. 96 co.
3 c.p.c. che si determina – tenuto conto del valore della causa e della intensità dell'elemento psicologico, nella misura pari a quella delle spese di lite.
Va anche disposta la condanna dell'attore al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 5000,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda siccome infondata;
- pone le spese delle due consulenze tecniche definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che Parte_1
liquida quanto ai compensi professionali in euro 3300,00 per fase di studio, euro 2000,00 per fase introduttiva, euro 7000,00 per fase istruttoria ed euro 5000,00 per fase decisione, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di euro 17.300,00 a Parte_1
titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna a versare alla cassa delle ammende l'importo di euro 5000,00. Parte_1
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che al solo “svolgimento del processo” della sentenza ha collaborato la MOT in tirocinio
Dott.ssa Roberta Lomurno
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