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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 5938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 01/10/2024, da:
, (c.f. ), nata a [...] Parte_1 Pt_2 C.F._1
(BG) il 26/02/1979, e
(c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
Lombardia (BG) il 26/02/1976, entrambi con il proc. dom. avv. CAPPELLINI Monica del Foro di Rimini, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2005 a Bergamo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
08/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate in data 11/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi , Pt_1
alle condizioni enunciate in Parte_4 Parte_3
ricorso, che si trascrivono di seguito:
“1) La casa familiare sita ad UA (R.S.M.) in via Ugolino di Giovanni
Damoli n.28 resterà al marito che ne è proprietario e si farà carico, per intero, delle rate residue sino all'estinzione del mutuo fondiario nr.787/2022 acceso per
l'acquisto del citato immobile con la banca BSI (Banca Sammarinese di investimento) sede di Rovereta R.S.M.;
2 2) Il Sig. ormai lavorativamente radicato in territorio sammarinese, Parte_3 resterà nell'abitazione sita ad UA (R.S.M.) in via Ugolino di Giovanni
Damoli n.28, mentre la Sig.ra si è trasferita a LC (R.S.M.) in via Dei Pt_1
Pacieri n.90;
3) La precedente casa familiare sita in via Cotte n.18 a Romano di Lombardia BG, ove la coppia risiedeva prima del trasferimento, per motivi di lavoro, nella
Repubblica di San Marino e della quale i coniugi sono proprietari nella misura del
50% cadauno, è stata posta in vendita presso l'Agenzia Immobiliare TECNOCASA con sede operativa a Romano di Lombardia in via Monsignor Rossi n.23 per la cifra di euro 175.000,00 e comunque per una cifra non inferiore a euro 165.000,00 detto importo sarà diviso tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
4) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento;
5) L'anziano cane della coppia, di nome OL, intestato alla Sig.ra Pt_1 rimarrà con quest'ultima”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 01/10/2024, da:
, (c.f. ), nata a [...] Parte_1 Pt_2 C.F._1
(BG) il 26/02/1979, e
(c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
Lombardia (BG) il 26/02/1976, entrambi con il proc. dom. avv. CAPPELLINI Monica del Foro di Rimini, giusta procura in atti con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2005 a Bergamo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
08/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate in data 11/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi , Pt_1
alle condizioni enunciate in Parte_4 Parte_3
ricorso, che si trascrivono di seguito:
“1) La casa familiare sita ad UA (R.S.M.) in via Ugolino di Giovanni
Damoli n.28 resterà al marito che ne è proprietario e si farà carico, per intero, delle rate residue sino all'estinzione del mutuo fondiario nr.787/2022 acceso per
l'acquisto del citato immobile con la banca BSI (Banca Sammarinese di investimento) sede di Rovereta R.S.M.;
2 2) Il Sig. ormai lavorativamente radicato in territorio sammarinese, Parte_3 resterà nell'abitazione sita ad UA (R.S.M.) in via Ugolino di Giovanni
Damoli n.28, mentre la Sig.ra si è trasferita a LC (R.S.M.) in via Dei Pt_1
Pacieri n.90;
3) La precedente casa familiare sita in via Cotte n.18 a Romano di Lombardia BG, ove la coppia risiedeva prima del trasferimento, per motivi di lavoro, nella
Repubblica di San Marino e della quale i coniugi sono proprietari nella misura del
50% cadauno, è stata posta in vendita presso l'Agenzia Immobiliare TECNOCASA con sede operativa a Romano di Lombardia in via Monsignor Rossi n.23 per la cifra di euro 175.000,00 e comunque per una cifra non inferiore a euro 165.000,00 detto importo sarà diviso tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
4) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento;
5) L'anziano cane della coppia, di nome OL, intestato alla Sig.ra Pt_1 rimarrà con quest'ultima”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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