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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1749/2022 R.G. promossa da
(cf e p.iva n. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Guido Ottaviano, presso il cui studio in è Pt_1
elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Angela Barone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Massimo De Luca in Catania;
appellata
All'udienza collegiale del 21 febbraio 2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 30.6.2014 il Tribunale di Ragusa ingiungeva al
[...]
il pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
Parte_2 Controparte_2
(cui l'ente intimato aveva affidato, con convenzioni di servizio
[...]
del 26.4.2005 e del 9.6.2008, la gestione dei servizi di raccolta rifiuti), della somma di €. 1.131.755,57 - oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese - in essi ricompresi:
-) €. 30.817,96 quale quota di partecipazione alle perdite di esercizio della società
d'ambito per gli anni 2011 e 2012;
-) €. 227.672,10 quale corrispettivo per il conferimento di rifiuti nelle discariche di
Motta Sant'Anastasia e a saldo delle indicate fatture emesse in periodo tra il Pt_1
24.8.2009 e l'1.3.2012;
-) €.873.264,44 quale corrispettivo per il conferimento di rifiuti nella discarica di c.da , a saldo di tre fatture emesse il 23 maggio 2012 (n. Parte_3
260, di € 179.689,38, per conferimenti dal 1.3.2008 al 31.12.2008; n. 278, di €
446.350,33, per conferimenti dal 1.1.2009 al 31.12.2009; n. 286, di € 247.224,73, per conferimenti dal 1.1.2010 al 11.8.2010).
Il si opponeva all'ingiunzione, eccependo non essere dovuta la somma CP_1
€.873.264,44 portata delle tre fatture del 23.5.2012, sia perché emesse in applicazione di una tariffa (quella “provvisoria”, per complessivi €.77,70/t, di cui all'ordinanza del commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 6.12.2004) superiore a quella rideterminata in via “definitiva” dalla stessa società d'ambito (ossia la tariffa di complessivi €.53,4995/t comunicata con nota del 29.7.2010); sia perché le somme relative ad accantonamenti per ammortamento costruzione, messa in sicurezza e bonifica, nonché gestione post-mortem della discarica erano state già Parte_3
integralmente versate dal in quanto le tonnellate effettivamente conferite CP_1
(pari a 352.888,54) erano risultate di gran lunga superiori a quelle (90.440) sulla scorta delle quali era stata fissata la tariffa provvisoria del 6.12.2004.
2 Da ciò discendeva ulteriormente che il opponente, a corrispettivo dei CP_1
conferimenti nella predetta discarica, aveva versato, in forza della tariffa del 2004, dapprima al precedente gestore della discarica, (dal 25.5.2004 al Controparte_3
maggio 2007) e poi in favore del nuovo gestore, (da giugno Parte_1
2007 all'11.8.2010), somme maggiori di quelle dovute, per complessivi €.448.075,26, come da nota inviata all'ATO il 28.9.2010; a fronte di tale maggior controcredito, nulla pertanto era dovuto neppure per i restanti crediti (non contestati) per quota perdite di esercizio e conferimenti nelle discariche di Motta Sant'Anastasia e Pt_1
pure oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, pari a complessivi €.258.490,06.
Nel corso del giudizio di opposizione il tribunale disponeva una prima consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare in quale data i conferimenti presso la discarica di c.da avessero raggiunto la quantità di rifiuti (90.440) in relazione alla Parte_3
quale era stata determinata la tariffa provvisoria prevista dall'ordinanza commissariale del 6.12.2004; con relazione del 27.9.2016, il ctu indicava a tal proposito la data del 24.2.2006.
Indi il tribunale disponeva una seconda ctu, al fine di accertare: 1. la correttezza della tesi del opponente secondo cui, dopo il raggiungimento della capacità CP_1
di abbancamento della discarica di c.da “ ” in relazione alla quale è Parte_3
stata determinata la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004 (90.440 tonnellate di rifiuti), avvenuta il 24.2.2006, trovassero giustificazione contabile le voci di tariffa, di cui alla su indicata ordinanza commissariale, relative ad ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, messa in sicurezza della discarica, compresa la bonifica del sito e gestione post mortem della discarica per un trentennio;
2. la correttezza, sotto il profilo contabile, dei calcoli sviluppati dalla difesa del riferiti alle maggiori somme versate, sin dal 2004, al CP_1 Controparte_3
e all' in forza della tariffa dell'ordinanza commissariale;
3. la Parte_1
esatta determinazione dei crediti reciproci delle parti, tenendo conto dell'iva ex lege e del tributo speciale di cui alla L.549/1995 (regolamentato dall'art. 2 LRS n.6 del
1997).
3 Con relazione del 20.11.2018 il ctu, per quanto qui d'interesse, rilevava che i costi determinati nella tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004, a titolo di ammortamento spese per la costruzione, messa in sicurezza e bonifica del sito, nonché gestione post mortem della discarica, determinati con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti, erano già stati interamente coperti alla data del 24.2.2006. Sicchè, da un punto di vista contabile, le somme delle fatture 260,
278 e 286 datate 23.5.2012, imputate alle su indicate voci della tariffa del 2004, facendo riferimento ad una maggior quantità abbancata rispetto a quella inizialmente prevista, sarebbero andate oltre la copertura dei costi sostenuti. Parte Indi il ctu formulava tre ipotesi di calcolo delle somme dovute ad relativamente alle tre fatture 23.5.2012, che sarebbero state pari a:
A. €. 873.264,43, applicando la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del
6.12.2004;
B. €. 8.675,53, applicando la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del
6.12.2004, depurata delle voci di tariffa relative ad ammortamento, spese di investimento per la costruzione della discarica, messa in sicurezza discarica compresa la bonifica del sito e gestione post mortem;
C. €. 484.179,16, applicando la tariffa rideterminata secondo la “determinazione tariffa definitiva” di cui alla nota 29.7.2020 dell'ATO.
Da ultimo, il tribunale, dato atto che con decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 31.12.2019 pubblicato sulla GURS del
14.2.2020, era stata approvata la tariffa per il conferimento nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da nel comune di , disponeva il Parte_3 CP_3
richiamo del ctu, al fine di: 1. rideterminare l'importo dovuto dal Controparte_1
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di
[...] Parte_3
dall'1.3.2008 all'11.8.2010 alla luce della tariffa di cui sopra;
2. accertare le somme effettivamente versate dal all' Controparte_1 Parte_1
dall'1.6.2007 all'11.8.2010 e precisare quali avrebbero dovuto essere applicando la tariffa di cui sopra.
4 Il ctu, con la relazione del 22.5.2021, evidenziava, con riferimento al primo quesito, che, per le tre fatture del 23.5.2012 portate dall'opposto decreto ingiuntivo, l'importo dovuto dal per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella Controparte_1
discarica di dall'1.3.2008 all'11.8.2010, alla luce della nuova tariffa Parte_3
approvata dall'Assessorato Regionale, era pari a € 453.416,50 iva esclusa.
In relazione al secondo quesito, il ctu precisava: a) le somme effettivamente versate dal di all' dall'1.6.2007 all'11.08.2010 erano pari CP_1 CP_1 Parte_1
a € 1.204.636,80; b) le somme che avrebbero dovuto essere versate applicando la nuova tariffa approvata erano pari ad € 1.185.091,68 iva esclusa.
Con sentenza del 16 maggio 2022 il Tribunale di Ragusa revocava l'opposto decreto ingiuntivo e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A tal fine esponeva che il corrispettivo di cui alle tre fatture del 23.5.2012 per i conferimenti dall'1.3.2008 all'11.8.2010 andava ricalcolato escludendo le voci di tariffa relative ai costi di ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, della messa in sicurezza della discarica, compresa la bonifica del sito,
e della gestione post mortem della discarica, in quanto, per come evidenziato dal ctu nella (seconda) relazione del 20.11.18, si trattava di costi, determinati con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti, che erano stati già coperti alla data del 24.2.2006. Ad avviso del giudicante, pertanto, "Per determinare il credito corretto si deve sottrarre dalla somma di € 1.185.091,68, determinata dal
CTU secondo la nuova tariffa, la somma di € 453.416,50, in quanto anche la nuova tariffa contiene le voci di costo illegittime (cfr. relazione di CTU del 22.5.21, tabella
7), ottenendo in tal modo il risultato di € 731.675,18, comprensivo dei costi per il servizio di tritovagliatura effettuato dal 18.1.2010 all'11.8.2010 (€ 55.926,55). Va poi aggiunto l'importo di € 8.657,53 per i corrispettivi rideterminati, per ottenere €
740.332,71 che, applicando l'IVA al 10%, conduce al risultato di € 814.365,98. Il
ha corrisposto all'ATO nel periodo dall'1.6.2007 Controparte_1
all'11.8.2010 l'importo complessivo di € 1.204.636,80, superiore rispetto a quello dovuto come sopra rideterminato di € 390.270,82".
5 Ne discendeva, quindi, secondo il primo giudice, che:
-) il credito ingiunto a titolo di corrispettivo per il conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da , come sopra rideterminato, risultava pagato con le Parte_3
somme già corrisposte;
-) i restati crediti ingiunti (a titolo di quota di partecipazione alle perdite di esercizio per gli anni 2011/2012, pari a € 30.817,96 ed in relazione alle fatture emesse per conferimenti in discariche diverse da quelle di c.da , per € 227.672,10) Parte_3
si erano estinti per compensazione con il controcredito di €. 390.270,82 vantato dal
Comune di Controparte_1
Parte Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
, con atto di citazione notificato il 19.12.2022, cui resisteva l'appellato.
[...]
Maturati i termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea disapplicazione, da parte del primo giudice, di talune voci (per ammortamento spese di investimento, messa in sicurezza, gestione post-mortem) della tariffa di conferimento nella discarica di c.da Pozzo approvata nel 2019, in contrasto con il relativo piano Pt_3
finanziario e la sua funzione “a consuntivo”.
In sintesi, il ragionamento del primo giudice è errato in quanto applica la tariffa del
2019 “a consuntivo”, ma valorizza gli elementi contenuti nella prima relazione del ctu relativi alla precedente tariffa del 2004; in pratica, erra il giudice allorché sostiene che dal 24.2.2006 non sarebbero più applicabili le voci di tariffa summenzionate, portate dalle fatture dedotte in giudizio, in quanto la tariffa del 2019, come accertato dal ctu nella terza versione della relazione peritale, tiene conto di tutti i rifiuti conferiti in discarica in tutto il periodo di esercizio;
ciò in quanto i relativi costi, di esercizio e post mortem, sono stati “spalmati” per l'intera durata gestionale della discarica (dal
2004 al 2010), ossia tenendo conto del quantitativo totale dei rifiuti conferiti, come si desume dai prospetti riepilogativi riportati a pag. 12 dell'atto di appello.
6 Il tribunale non ha ben compreso tale concetto e, per l'effetto, ha applicato la tariffa del 2019 non “spalmandola” sull'intero quantitativo di rifiuti conferiti, ma limitandola al solo quantitativo conferito al 24.2.2006, così snaturando la natura di tariffa “a consuntivo”; in realtà la problematica legata alla data di abbancamento dei rifiuti inizialmente previsti era legata alla tariffa del 2004, ma è stata risolta con la tariffa a consuntivo del 2019, per cui tutte le relative voci devono essere applicate per l'intero periodo di esercizio, non residuando alcun profilo di illegittimità.
Ha, pertanto, errato il tribunale nel non considerare che il ctu, con la terza relazione,
ha correttamente ricalcolato, applicando la nuova tariffa del 2019, l'importo a debito del riferito alle tre fatture portate dal decreto ingiuntivo opposto (260, 278 CP_1
e 286 del 23.05.2012), in €. 453.416,50 oltre iva 10%, in totale €. 498.758,14, avendo,
peraltro, escluso che l'eventuale credito vantato dal Controparte_1
nei confronti del precedente gestore della discarica, (soggetto Controparte_3
terzo nel presente giudizio), possa esservi opposto in compensazione.
Correttamente ragionando, il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto così procedere:
1. ritenere che l'importo dovuto dal ad per il CP_1 Parte_1
periodo 1.6.2007 - 11.8.2010, con l'applicazione della nuova tariffa del 2019, è pari ad €.1.588.850,36, ivi includendo, oltre all'importo di € 1.185.091,68 indicato dal ctu,
l'importo di €. 259.317,74 fatturato per la voce di tariffa tributo regionale (tonnellate
20.980,40 x 12,36), nonché l'iva al 10 %;
2. ritenere che, a fronte di tale importo, il ha corrisposto ad CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di €. 1.204.636,80 in conto delle fatture emesse dalla
[...]
società d'ambito;
3. ritenere il credito di nei confronti dell'ente appellato, in Parte_1
relazione ai conferimenti nella discarica di c.da , di cui alle fatture da Parte_3
7 2.) Tali le ragioni dell'impugnazione, va preliminarmente esaminata la questione, posta dal con la memoria conclusiva di primo grado del 7.2.2022 e riproposta CP_1
con la comparsa di costituzione nel presente grado (pagg. 14/18), concernente la mancanza di titolo della società d'ambito a pretendere, anche in sede di riformulazione delle tariffe a consuntivo per il conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da
[...]
, somme a titolo di gestione post-mortem e ripristino ambientale, perché Pt_3
oggetto di finanziamento da parte della Regione Siciliana con decreto n.1596 del
15.12.2021 del Dirigente generale del Dipartimento acqua e rifiuti;
ciò che troverebbe conferma nella delibera di GM del del 24.1.2022 n.22, di Controparte_3
approvazione di un accordo transattivo tra detto Comune e l' Parte_1
odierna appellante.
Di contro, nega di aver mai sottoscritto l'accordo allegato Parte_1
da controparte (che non riporta alcuna sottoscrizione) e, nelle note di replica, deduce che l'accordo transattivo col è stato sottoscritto solo in data Controparte_3
31.10.2024, ma in esso non v'è alcun riferimento ad alcun finanziamento regionale, ma solo la rateizzazione del debito che il ha nei confronti del Controparte_3
per i conferimenti in discarica, rimodulato in base Controparte_1 CP_1
alla tariffa del 2019; inoltre, il menzionato finanziamento della Regione Siciliana non
è mai stato erogato ed anzi è stato revocato con DDG n. 706 del 17.04.2024.
2.1) La questione è inammissibile, poiché non è stata introdotta con appello incidentale condizionato, come pur s'imponeva.
Difatti, il primo giudice, nel ritenere l'inesigibilità delle voci di tariffa a titolo di gestione post-mortem e ripristino ambientale, per cui è ingiunzione di pagamento, per tutt'altre ragioni (ossia per essere stato, in tesi, il relativo costo già interamente versato con i precedenti pagamenti), ha implicitamente, ma inequivocabilmente, escluso la fondatezza dell'eccezione in esame.
Sicchè, alla stregua dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11799 del 12.5.2017, l'odierno appellato non poteva limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione.
8 3.) Ciò premesso, il gravame (contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa del appellato, limitatasi a prospettare inesistenti giudicati interni CP_1
in relazione a punti motivazionali, al contrario, fatti oggetto di impugnazione) coglie puntualmente le criticità del ragionamento del primo giudice, che derivano dall'aver erroneamente disatteso il meccanismo di determinazione della tariffa a consuntivo approvata dall'assessore regionale siciliano dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con decreto del 31.12.2019, nonché quanto rappresentato dal consulente tecnico nominato in primo grado, con le relazioni in atti.
In buona sostanza, come correttamente evidenziato dall'appellante, mentre la tariffa provvisoria (quella approvata con ordinanza commissariale del 6.12.2004, pari a complessivi €.77,70/t) era determinata con riferimento ad una quantità “stimata” di abbancamento di rifiuti (90.440 t.), la tariffa definitiva, ovvero “a consuntivo” (quella deliberata dall'ATO di cui alla nota del 29.7.2010, pari a complessivi €.53,4995/t, poi sostituita da quella approvata con decreto dell'assessorato regionale del 31.12.2019 ,
pari a complessivi €.53,82/t), è invece riferita alla quantità effettiva di rifiuti conferiti negli anni di esercizio della discarica, pari a 352.888,54 tonnellate.
Da ciò consegue che (per come evidenziato dal ctu nella tabella di raffronto di pag.
9 della relazione del 22 maggio 2021) le voci di tariffa riferite ai costi per spese di investimento, messa in sicurezza e gestione post-mortem della discarica, per cui è ingiunzione di pagamento, nella tariffa provvisoria (essendo spalmate su una quantità
inferiore di rifiuti stimati) hanno complessivamente un costo per tonnellata maggiore rispetto a quello rivestito nella tariffa a consuntivo, riferita ad una quantità ben maggiore di tonnellate conferite effettive.
Parte Sicchè, è certamente errata l'originaria pretesa di , di cui al ricorso monitorio, concernente il pagamento delle suddette voci di costo, calcolate applicando la tariffa del 6.12.2004 (riferita a 90.440 tonnellate) ai ben maggiori quantitativi di tonnellate effettivamente abbancate (352.888,54), ciò che, come esattamente evidenziato dal consulente del tribunale, andrebbe ben oltre la copertura dei costi sostenuti dai gestori della discarica per i suddetti titoli.
9 Ma è pure errata la tesi della sentenza impugnata, secondo cui le voci di costo in questione sarebbero “illegittime”, ed andrebbero quindi decurtate, anche applicando la tariffa a consuntivo, la quale, invece, espone un minor costo a tonnellata proprio perché riferita ad un maggiore (ed effettivo) quantitativo di rifiuti abbancati.
Del resto, tale conclusione non è mai stata asseverata dal consulente del tribunale.
Già con la seconda relazione peritale (del 20.11.2018), infatti, il ctu aveva chiarito che l'importo, rideterminato a credito di ATO, di €. 8.675,53, riferito alle tre fatture
260, 278 e 286 datate 23.5.2012 oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ottenuto depurando le voci di costo per spese di investimento, messa in sicurezza e gestione post-mortem della discarica, era pur sempre riferito alla tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004, la quale, a sua volta, era determinata con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti (ipotesi di calcolo sub B di pag. 12 della perizia).
Viceversa, applicando la tariffa rideterminata secondo la “determinazione tariffa definitiva” di cui alla nota 29.7.2020 dell'ATO, l'importo a credito della società
d'ambito risultava ben maggiore, ossia pari a €. 484.179,16 (ipotesi di calcolo sub C di pag. 12 della perizia).
Da ultimo, sempre con riferimento al corrispettivo dei conferimenti di cui alle tre fatture del 23.5.2012 portate nell'opposto decreto ingiuntivo (n. 260 per conferimenti dal 1.3.2008 al 31.12.2008, n. 278 per conferimenti dal 1.1.2009 al 31.12.2009, n. 286
per conferimenti dal 1.1.2010 al 11.8.2010), calcolato applicata la tariffa a consuntivo approvata dall'assessorato regionale con decreto del 31.12.2019, il ctu, con la relazione del 22.5.2021, a seguito degli analitici conteggi espletati, espone un unico importo, a credito di ATO, pari a € 453.416,50 iva esclusa.
Sicchè ha errato il tribunale a discostarsi dalle conclusioni del proprio ctu.
4.) Al contempo, il tribunale ha pure errato nel ritenere l'esistenza di un
contro
- credito (da porre in compensazione), pari a €. 390.270,82, del Controparte_1
nei confronti dell' in relazione al periodo di gestione della discarica da Parte_1
parte dell'ATO medesima (ossia dal 1.6.2007 all'11.8.2010, data di chiusura).
10 È invece corretto il conteggio formulato al riguardo dall'appellante, con un'unica eccezione, di cui si dirà.
Anche in tal caso occorre partire dagli accertamenti esposti dal ctu nella perizia
(terza) del 22.5.2021, ove, in relazione al secondo quesito, il ctu precisava:
a) le somme effettivamente versate dal Comune di all'ATO CP_1 Pt_1
dall'1.6.2007 all'11.08.2010 sono pari a € 1.204.636,80 (dato incontestato);
b) le somme che avrebbero dovuto essere versate dal di CP_1 CP_1
all' in relazione a quel medesimo periodo, applicando la nuova tariffa Parte_1
approvata dall'assessorato (escluse quelle relative al servizio di “tritovagliatura” per l'anno 2010, non fatturate) sono invece pari ad € 1.185.091,68 iva esclusa;
quindi, aggiungendo l'iva al 10 %, in totale €.1.303.600,85.
Va poi considerato (secondo quanto chiarito dal ctu con la seconda relazione del
20.11.2018, pag.14) che alle voci tariffarie va anche aggiunto il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. 28.12.1995 n. 549, disciplinato dalla Regione siciliana con l'art. 2 legge regionale del 7.3.1997 n.6 e successivamente con l'art. 8 della legge regionale 16.4.2003 n.4, che dispone, per i “restanti tipi di rifiuti”, diversi dai “rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapidea” e dagli
“altri rifiuti speciali”, la tariffa di € 0,01236/Kg, corrispondenti a € 12,36/t.
Sicchè agli importi sub b) di cui sopra vanno anche aggiunti gli importi che, nel tempo, furono addebitati a tale titolo dall' nelle fatture. Tali addebiti in Parte_1
fattura assommano all'importo di €. 259.317,74 (tonnellate 20.980,40 x 12,36), per come esattamente indicato dall'ATO a pag. 18 dell'atto di appello (“la somma
fatturata di € 2.078.444,31 si ottiene sommando ad € 1.630.177,08 (vedi totale in tabella 6) la somma di € 259.317,74, pari all'importo fatturato per la voce di tariffa tributo regionale”) e non contestato dal limitatosi ad evidenziare nelle CP_1
conclusionali - correttamente - che, stante la natura di tributo e non di corrispettivo di servizio, tali somme non sono soggette ad iva. Sicchè il conteggio dell'appellante (e delle relative note di credito) è corretto e va recepito ad eccezione della parte in cui applica l'iva al 10 % anche sull'importo di €. 259.317,74.
11 Pertanto ed in definitiva:
1. l'importo dovuto dal ad Controparte_1 Parte_1
per il periodo 1.6.2007 - 11.8.2010, con l'applicazione della nuova tariffa del 2019, è pari ad €.1.562.918,59, ivi includendo, oltre all'importo di €.1.303.600,85 indicato dal ctu (€ 1.185.091,68 + iva al 10 %), l'importo di €. 259.317,74 fatturato per la voce di tariffa tributo regionale;
2. di contro, il ha corrisposto ad Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di €.1.204.636,80 in conto delle fatture emesse dalla
[...]
società d'ambito;
3. sicchè, in relazione ai conferimenti nella discarica di c.da , di cui Parte_3
alle fatture 260, 278 e 286 del 23.5.2012, portate dall'opposto decreto ingiuntivo,
residua un credito di nei confronti dell'ente appellato, pari Parte_1
alla differenza tra i due suddetti importi, di €.358.281,79, da sommare agli ulteriori importi a credito di ATO portati dal decreto ingiuntivo e non contestati, di € 30.817,96
(per quote societarie: doc. da 24 a 28 fase monitoria) ed € 227.672,10 (per altri servizi resi: doc. da 4 a 18).
In totale complessivi €. 616,771,85.
In definitiva, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato a Controparte_1
corrispondere ad la somma su indicata di €. 616,771,85, oltre Parte_1
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come da domanda.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e della solo parziale fondatezza della pretesa monitoria, va disposta la compensazione per un mezzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi condannare il appellato al CP_1
rimborso alla controparte della restante metà, liquidata come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore del credito riconosciuto in giudizio (scaglione da 520.001 a un milione) e all'attività difensiva espletata (esclusa, quindi, per il grado di appello, la fase istruttoria / di trattazione: cfr. Cass. 10206/2021).
12
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di €. 616,771,85, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
[...]
231/2002 dal dovuto al soddisfo effettivo;
compensa per un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto,
condanna il al pagamento al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della metà residua, che liquida in €.14.596,50, quanto al primo grado ed €.9.255,50 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 a 21 allegate in fase monitoria, sino alla concorrenza della differenza tra i due suddetti importi (€.384.213,56), da sommare agli importi a credito non contestati di €
30.817,96 (per quote societarie: doc. da 24 a 28 fase monitoria) ed € 227.672,10 (per altri servizi resi: doc. da 4 a 18), per complessivi €. 642,793,62.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1749/2022 R.G. promossa da
(cf e p.iva n. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Guido Ottaviano, presso il cui studio in è Pt_1
elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: in persona del Controparte_1 P.IVA_2
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Angela Barone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Massimo De Luca in Catania;
appellata
All'udienza collegiale del 21 febbraio 2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 30.6.2014 il Tribunale di Ragusa ingiungeva al
[...]
il pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
Parte_2 Controparte_2
(cui l'ente intimato aveva affidato, con convenzioni di servizio
[...]
del 26.4.2005 e del 9.6.2008, la gestione dei servizi di raccolta rifiuti), della somma di €. 1.131.755,57 - oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese - in essi ricompresi:
-) €. 30.817,96 quale quota di partecipazione alle perdite di esercizio della società
d'ambito per gli anni 2011 e 2012;
-) €. 227.672,10 quale corrispettivo per il conferimento di rifiuti nelle discariche di
Motta Sant'Anastasia e a saldo delle indicate fatture emesse in periodo tra il Pt_1
24.8.2009 e l'1.3.2012;
-) €.873.264,44 quale corrispettivo per il conferimento di rifiuti nella discarica di c.da , a saldo di tre fatture emesse il 23 maggio 2012 (n. Parte_3
260, di € 179.689,38, per conferimenti dal 1.3.2008 al 31.12.2008; n. 278, di €
446.350,33, per conferimenti dal 1.1.2009 al 31.12.2009; n. 286, di € 247.224,73, per conferimenti dal 1.1.2010 al 11.8.2010).
Il si opponeva all'ingiunzione, eccependo non essere dovuta la somma CP_1
€.873.264,44 portata delle tre fatture del 23.5.2012, sia perché emesse in applicazione di una tariffa (quella “provvisoria”, per complessivi €.77,70/t, di cui all'ordinanza del commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 6.12.2004) superiore a quella rideterminata in via “definitiva” dalla stessa società d'ambito (ossia la tariffa di complessivi €.53,4995/t comunicata con nota del 29.7.2010); sia perché le somme relative ad accantonamenti per ammortamento costruzione, messa in sicurezza e bonifica, nonché gestione post-mortem della discarica erano state già Parte_3
integralmente versate dal in quanto le tonnellate effettivamente conferite CP_1
(pari a 352.888,54) erano risultate di gran lunga superiori a quelle (90.440) sulla scorta delle quali era stata fissata la tariffa provvisoria del 6.12.2004.
2 Da ciò discendeva ulteriormente che il opponente, a corrispettivo dei CP_1
conferimenti nella predetta discarica, aveva versato, in forza della tariffa del 2004, dapprima al precedente gestore della discarica, (dal 25.5.2004 al Controparte_3
maggio 2007) e poi in favore del nuovo gestore, (da giugno Parte_1
2007 all'11.8.2010), somme maggiori di quelle dovute, per complessivi €.448.075,26, come da nota inviata all'ATO il 28.9.2010; a fronte di tale maggior controcredito, nulla pertanto era dovuto neppure per i restanti crediti (non contestati) per quota perdite di esercizio e conferimenti nelle discariche di Motta Sant'Anastasia e Pt_1
pure oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, pari a complessivi €.258.490,06.
Nel corso del giudizio di opposizione il tribunale disponeva una prima consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare in quale data i conferimenti presso la discarica di c.da avessero raggiunto la quantità di rifiuti (90.440) in relazione alla Parte_3
quale era stata determinata la tariffa provvisoria prevista dall'ordinanza commissariale del 6.12.2004; con relazione del 27.9.2016, il ctu indicava a tal proposito la data del 24.2.2006.
Indi il tribunale disponeva una seconda ctu, al fine di accertare: 1. la correttezza della tesi del opponente secondo cui, dopo il raggiungimento della capacità CP_1
di abbancamento della discarica di c.da “ ” in relazione alla quale è Parte_3
stata determinata la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004 (90.440 tonnellate di rifiuti), avvenuta il 24.2.2006, trovassero giustificazione contabile le voci di tariffa, di cui alla su indicata ordinanza commissariale, relative ad ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, messa in sicurezza della discarica, compresa la bonifica del sito e gestione post mortem della discarica per un trentennio;
2. la correttezza, sotto il profilo contabile, dei calcoli sviluppati dalla difesa del riferiti alle maggiori somme versate, sin dal 2004, al CP_1 Controparte_3
e all' in forza della tariffa dell'ordinanza commissariale;
3. la Parte_1
esatta determinazione dei crediti reciproci delle parti, tenendo conto dell'iva ex lege e del tributo speciale di cui alla L.549/1995 (regolamentato dall'art. 2 LRS n.6 del
1997).
3 Con relazione del 20.11.2018 il ctu, per quanto qui d'interesse, rilevava che i costi determinati nella tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004, a titolo di ammortamento spese per la costruzione, messa in sicurezza e bonifica del sito, nonché gestione post mortem della discarica, determinati con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti, erano già stati interamente coperti alla data del 24.2.2006. Sicchè, da un punto di vista contabile, le somme delle fatture 260,
278 e 286 datate 23.5.2012, imputate alle su indicate voci della tariffa del 2004, facendo riferimento ad una maggior quantità abbancata rispetto a quella inizialmente prevista, sarebbero andate oltre la copertura dei costi sostenuti. Parte Indi il ctu formulava tre ipotesi di calcolo delle somme dovute ad relativamente alle tre fatture 23.5.2012, che sarebbero state pari a:
A. €. 873.264,43, applicando la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del
6.12.2004;
B. €. 8.675,53, applicando la tariffa di cui all'ordinanza commissariale del
6.12.2004, depurata delle voci di tariffa relative ad ammortamento, spese di investimento per la costruzione della discarica, messa in sicurezza discarica compresa la bonifica del sito e gestione post mortem;
C. €. 484.179,16, applicando la tariffa rideterminata secondo la “determinazione tariffa definitiva” di cui alla nota 29.7.2020 dell'ATO.
Da ultimo, il tribunale, dato atto che con decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 31.12.2019 pubblicato sulla GURS del
14.2.2020, era stata approvata la tariffa per il conferimento nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da nel comune di , disponeva il Parte_3 CP_3
richiamo del ctu, al fine di: 1. rideterminare l'importo dovuto dal Controparte_1
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di
[...] Parte_3
dall'1.3.2008 all'11.8.2010 alla luce della tariffa di cui sopra;
2. accertare le somme effettivamente versate dal all' Controparte_1 Parte_1
dall'1.6.2007 all'11.8.2010 e precisare quali avrebbero dovuto essere applicando la tariffa di cui sopra.
4 Il ctu, con la relazione del 22.5.2021, evidenziava, con riferimento al primo quesito, che, per le tre fatture del 23.5.2012 portate dall'opposto decreto ingiuntivo, l'importo dovuto dal per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella Controparte_1
discarica di dall'1.3.2008 all'11.8.2010, alla luce della nuova tariffa Parte_3
approvata dall'Assessorato Regionale, era pari a € 453.416,50 iva esclusa.
In relazione al secondo quesito, il ctu precisava: a) le somme effettivamente versate dal di all' dall'1.6.2007 all'11.08.2010 erano pari CP_1 CP_1 Parte_1
a € 1.204.636,80; b) le somme che avrebbero dovuto essere versate applicando la nuova tariffa approvata erano pari ad € 1.185.091,68 iva esclusa.
Con sentenza del 16 maggio 2022 il Tribunale di Ragusa revocava l'opposto decreto ingiuntivo e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
A tal fine esponeva che il corrispettivo di cui alle tre fatture del 23.5.2012 per i conferimenti dall'1.3.2008 all'11.8.2010 andava ricalcolato escludendo le voci di tariffa relative ai costi di ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, della messa in sicurezza della discarica, compresa la bonifica del sito,
e della gestione post mortem della discarica, in quanto, per come evidenziato dal ctu nella (seconda) relazione del 20.11.18, si trattava di costi, determinati con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti, che erano stati già coperti alla data del 24.2.2006. Ad avviso del giudicante, pertanto, "Per determinare il credito corretto si deve sottrarre dalla somma di € 1.185.091,68, determinata dal
CTU secondo la nuova tariffa, la somma di € 453.416,50, in quanto anche la nuova tariffa contiene le voci di costo illegittime (cfr. relazione di CTU del 22.5.21, tabella
7), ottenendo in tal modo il risultato di € 731.675,18, comprensivo dei costi per il servizio di tritovagliatura effettuato dal 18.1.2010 all'11.8.2010 (€ 55.926,55). Va poi aggiunto l'importo di € 8.657,53 per i corrispettivi rideterminati, per ottenere €
740.332,71 che, applicando l'IVA al 10%, conduce al risultato di € 814.365,98. Il
ha corrisposto all'ATO nel periodo dall'1.6.2007 Controparte_1
all'11.8.2010 l'importo complessivo di € 1.204.636,80, superiore rispetto a quello dovuto come sopra rideterminato di € 390.270,82".
5 Ne discendeva, quindi, secondo il primo giudice, che:
-) il credito ingiunto a titolo di corrispettivo per il conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da , come sopra rideterminato, risultava pagato con le Parte_3
somme già corrisposte;
-) i restati crediti ingiunti (a titolo di quota di partecipazione alle perdite di esercizio per gli anni 2011/2012, pari a € 30.817,96 ed in relazione alle fatture emesse per conferimenti in discariche diverse da quelle di c.da , per € 227.672,10) Parte_3
si erano estinti per compensazione con il controcredito di €. 390.270,82 vantato dal
Comune di Controparte_1
Parte Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
, con atto di citazione notificato il 19.12.2022, cui resisteva l'appellato.
[...]
Maturati i termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea disapplicazione, da parte del primo giudice, di talune voci (per ammortamento spese di investimento, messa in sicurezza, gestione post-mortem) della tariffa di conferimento nella discarica di c.da Pozzo approvata nel 2019, in contrasto con il relativo piano Pt_3
finanziario e la sua funzione “a consuntivo”.
In sintesi, il ragionamento del primo giudice è errato in quanto applica la tariffa del
2019 “a consuntivo”, ma valorizza gli elementi contenuti nella prima relazione del ctu relativi alla precedente tariffa del 2004; in pratica, erra il giudice allorché sostiene che dal 24.2.2006 non sarebbero più applicabili le voci di tariffa summenzionate, portate dalle fatture dedotte in giudizio, in quanto la tariffa del 2019, come accertato dal ctu nella terza versione della relazione peritale, tiene conto di tutti i rifiuti conferiti in discarica in tutto il periodo di esercizio;
ciò in quanto i relativi costi, di esercizio e post mortem, sono stati “spalmati” per l'intera durata gestionale della discarica (dal
2004 al 2010), ossia tenendo conto del quantitativo totale dei rifiuti conferiti, come si desume dai prospetti riepilogativi riportati a pag. 12 dell'atto di appello.
6 Il tribunale non ha ben compreso tale concetto e, per l'effetto, ha applicato la tariffa del 2019 non “spalmandola” sull'intero quantitativo di rifiuti conferiti, ma limitandola al solo quantitativo conferito al 24.2.2006, così snaturando la natura di tariffa “a consuntivo”; in realtà la problematica legata alla data di abbancamento dei rifiuti inizialmente previsti era legata alla tariffa del 2004, ma è stata risolta con la tariffa a consuntivo del 2019, per cui tutte le relative voci devono essere applicate per l'intero periodo di esercizio, non residuando alcun profilo di illegittimità.
Ha, pertanto, errato il tribunale nel non considerare che il ctu, con la terza relazione,
ha correttamente ricalcolato, applicando la nuova tariffa del 2019, l'importo a debito del riferito alle tre fatture portate dal decreto ingiuntivo opposto (260, 278 CP_1
e 286 del 23.05.2012), in €. 453.416,50 oltre iva 10%, in totale €. 498.758,14, avendo,
peraltro, escluso che l'eventuale credito vantato dal Controparte_1
nei confronti del precedente gestore della discarica, (soggetto Controparte_3
terzo nel presente giudizio), possa esservi opposto in compensazione.
Correttamente ragionando, il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto così procedere:
1. ritenere che l'importo dovuto dal ad per il CP_1 Parte_1
periodo 1.6.2007 - 11.8.2010, con l'applicazione della nuova tariffa del 2019, è pari ad €.1.588.850,36, ivi includendo, oltre all'importo di € 1.185.091,68 indicato dal ctu,
l'importo di €. 259.317,74 fatturato per la voce di tariffa tributo regionale (tonnellate
20.980,40 x 12,36), nonché l'iva al 10 %;
2. ritenere che, a fronte di tale importo, il ha corrisposto ad CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di €. 1.204.636,80 in conto delle fatture emesse dalla
[...]
società d'ambito;
3. ritenere il credito di nei confronti dell'ente appellato, in Parte_1
relazione ai conferimenti nella discarica di c.da , di cui alle fatture da Parte_3
7 2.) Tali le ragioni dell'impugnazione, va preliminarmente esaminata la questione, posta dal con la memoria conclusiva di primo grado del 7.2.2022 e riproposta CP_1
con la comparsa di costituzione nel presente grado (pagg. 14/18), concernente la mancanza di titolo della società d'ambito a pretendere, anche in sede di riformulazione delle tariffe a consuntivo per il conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da
[...]
, somme a titolo di gestione post-mortem e ripristino ambientale, perché Pt_3
oggetto di finanziamento da parte della Regione Siciliana con decreto n.1596 del
15.12.2021 del Dirigente generale del Dipartimento acqua e rifiuti;
ciò che troverebbe conferma nella delibera di GM del del 24.1.2022 n.22, di Controparte_3
approvazione di un accordo transattivo tra detto Comune e l' Parte_1
odierna appellante.
Di contro, nega di aver mai sottoscritto l'accordo allegato Parte_1
da controparte (che non riporta alcuna sottoscrizione) e, nelle note di replica, deduce che l'accordo transattivo col è stato sottoscritto solo in data Controparte_3
31.10.2024, ma in esso non v'è alcun riferimento ad alcun finanziamento regionale, ma solo la rateizzazione del debito che il ha nei confronti del Controparte_3
per i conferimenti in discarica, rimodulato in base Controparte_1 CP_1
alla tariffa del 2019; inoltre, il menzionato finanziamento della Regione Siciliana non
è mai stato erogato ed anzi è stato revocato con DDG n. 706 del 17.04.2024.
2.1) La questione è inammissibile, poiché non è stata introdotta con appello incidentale condizionato, come pur s'imponeva.
Difatti, il primo giudice, nel ritenere l'inesigibilità delle voci di tariffa a titolo di gestione post-mortem e ripristino ambientale, per cui è ingiunzione di pagamento, per tutt'altre ragioni (ossia per essere stato, in tesi, il relativo costo già interamente versato con i precedenti pagamenti), ha implicitamente, ma inequivocabilmente, escluso la fondatezza dell'eccezione in esame.
Sicchè, alla stregua dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11799 del 12.5.2017, l'odierno appellato non poteva limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione.
8 3.) Ciò premesso, il gravame (contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa del appellato, limitatasi a prospettare inesistenti giudicati interni CP_1
in relazione a punti motivazionali, al contrario, fatti oggetto di impugnazione) coglie puntualmente le criticità del ragionamento del primo giudice, che derivano dall'aver erroneamente disatteso il meccanismo di determinazione della tariffa a consuntivo approvata dall'assessore regionale siciliano dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con decreto del 31.12.2019, nonché quanto rappresentato dal consulente tecnico nominato in primo grado, con le relazioni in atti.
In buona sostanza, come correttamente evidenziato dall'appellante, mentre la tariffa provvisoria (quella approvata con ordinanza commissariale del 6.12.2004, pari a complessivi €.77,70/t) era determinata con riferimento ad una quantità “stimata” di abbancamento di rifiuti (90.440 t.), la tariffa definitiva, ovvero “a consuntivo” (quella deliberata dall'ATO di cui alla nota del 29.7.2010, pari a complessivi €.53,4995/t, poi sostituita da quella approvata con decreto dell'assessorato regionale del 31.12.2019 ,
pari a complessivi €.53,82/t), è invece riferita alla quantità effettiva di rifiuti conferiti negli anni di esercizio della discarica, pari a 352.888,54 tonnellate.
Da ciò consegue che (per come evidenziato dal ctu nella tabella di raffronto di pag.
9 della relazione del 22 maggio 2021) le voci di tariffa riferite ai costi per spese di investimento, messa in sicurezza e gestione post-mortem della discarica, per cui è ingiunzione di pagamento, nella tariffa provvisoria (essendo spalmate su una quantità
inferiore di rifiuti stimati) hanno complessivamente un costo per tonnellata maggiore rispetto a quello rivestito nella tariffa a consuntivo, riferita ad una quantità ben maggiore di tonnellate conferite effettive.
Parte Sicchè, è certamente errata l'originaria pretesa di , di cui al ricorso monitorio, concernente il pagamento delle suddette voci di costo, calcolate applicando la tariffa del 6.12.2004 (riferita a 90.440 tonnellate) ai ben maggiori quantitativi di tonnellate effettivamente abbancate (352.888,54), ciò che, come esattamente evidenziato dal consulente del tribunale, andrebbe ben oltre la copertura dei costi sostenuti dai gestori della discarica per i suddetti titoli.
9 Ma è pure errata la tesi della sentenza impugnata, secondo cui le voci di costo in questione sarebbero “illegittime”, ed andrebbero quindi decurtate, anche applicando la tariffa a consuntivo, la quale, invece, espone un minor costo a tonnellata proprio perché riferita ad un maggiore (ed effettivo) quantitativo di rifiuti abbancati.
Del resto, tale conclusione non è mai stata asseverata dal consulente del tribunale.
Già con la seconda relazione peritale (del 20.11.2018), infatti, il ctu aveva chiarito che l'importo, rideterminato a credito di ATO, di €. 8.675,53, riferito alle tre fatture
260, 278 e 286 datate 23.5.2012 oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ottenuto depurando le voci di costo per spese di investimento, messa in sicurezza e gestione post-mortem della discarica, era pur sempre riferito alla tariffa di cui all'ordinanza commissariale del 6.12.2004, la quale, a sua volta, era determinata con riferimento ad una quantità di abbancamento di 90.440 tonnellate di rifiuti (ipotesi di calcolo sub B di pag. 12 della perizia).
Viceversa, applicando la tariffa rideterminata secondo la “determinazione tariffa definitiva” di cui alla nota 29.7.2020 dell'ATO, l'importo a credito della società
d'ambito risultava ben maggiore, ossia pari a €. 484.179,16 (ipotesi di calcolo sub C di pag. 12 della perizia).
Da ultimo, sempre con riferimento al corrispettivo dei conferimenti di cui alle tre fatture del 23.5.2012 portate nell'opposto decreto ingiuntivo (n. 260 per conferimenti dal 1.3.2008 al 31.12.2008, n. 278 per conferimenti dal 1.1.2009 al 31.12.2009, n. 286
per conferimenti dal 1.1.2010 al 11.8.2010), calcolato applicata la tariffa a consuntivo approvata dall'assessorato regionale con decreto del 31.12.2019, il ctu, con la relazione del 22.5.2021, a seguito degli analitici conteggi espletati, espone un unico importo, a credito di ATO, pari a € 453.416,50 iva esclusa.
Sicchè ha errato il tribunale a discostarsi dalle conclusioni del proprio ctu.
4.) Al contempo, il tribunale ha pure errato nel ritenere l'esistenza di un
contro
- credito (da porre in compensazione), pari a €. 390.270,82, del Controparte_1
nei confronti dell' in relazione al periodo di gestione della discarica da Parte_1
parte dell'ATO medesima (ossia dal 1.6.2007 all'11.8.2010, data di chiusura).
10 È invece corretto il conteggio formulato al riguardo dall'appellante, con un'unica eccezione, di cui si dirà.
Anche in tal caso occorre partire dagli accertamenti esposti dal ctu nella perizia
(terza) del 22.5.2021, ove, in relazione al secondo quesito, il ctu precisava:
a) le somme effettivamente versate dal Comune di all'ATO CP_1 Pt_1
dall'1.6.2007 all'11.08.2010 sono pari a € 1.204.636,80 (dato incontestato);
b) le somme che avrebbero dovuto essere versate dal di CP_1 CP_1
all' in relazione a quel medesimo periodo, applicando la nuova tariffa Parte_1
approvata dall'assessorato (escluse quelle relative al servizio di “tritovagliatura” per l'anno 2010, non fatturate) sono invece pari ad € 1.185.091,68 iva esclusa;
quindi, aggiungendo l'iva al 10 %, in totale €.1.303.600,85.
Va poi considerato (secondo quanto chiarito dal ctu con la seconda relazione del
20.11.2018, pag.14) che alle voci tariffarie va anche aggiunto il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla L. 28.12.1995 n. 549, disciplinato dalla Regione siciliana con l'art. 2 legge regionale del 7.3.1997 n.6 e successivamente con l'art. 8 della legge regionale 16.4.2003 n.4, che dispone, per i “restanti tipi di rifiuti”, diversi dai “rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapidea” e dagli
“altri rifiuti speciali”, la tariffa di € 0,01236/Kg, corrispondenti a € 12,36/t.
Sicchè agli importi sub b) di cui sopra vanno anche aggiunti gli importi che, nel tempo, furono addebitati a tale titolo dall' nelle fatture. Tali addebiti in Parte_1
fattura assommano all'importo di €. 259.317,74 (tonnellate 20.980,40 x 12,36), per come esattamente indicato dall'ATO a pag. 18 dell'atto di appello (“la somma
fatturata di € 2.078.444,31 si ottiene sommando ad € 1.630.177,08 (vedi totale in tabella 6) la somma di € 259.317,74, pari all'importo fatturato per la voce di tariffa tributo regionale”) e non contestato dal limitatosi ad evidenziare nelle CP_1
conclusionali - correttamente - che, stante la natura di tributo e non di corrispettivo di servizio, tali somme non sono soggette ad iva. Sicchè il conteggio dell'appellante (e delle relative note di credito) è corretto e va recepito ad eccezione della parte in cui applica l'iva al 10 % anche sull'importo di €. 259.317,74.
11 Pertanto ed in definitiva:
1. l'importo dovuto dal ad Controparte_1 Parte_1
per il periodo 1.6.2007 - 11.8.2010, con l'applicazione della nuova tariffa del 2019, è pari ad €.1.562.918,59, ivi includendo, oltre all'importo di €.1.303.600,85 indicato dal ctu (€ 1.185.091,68 + iva al 10 %), l'importo di €. 259.317,74 fatturato per la voce di tariffa tributo regionale;
2. di contro, il ha corrisposto ad Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di €.1.204.636,80 in conto delle fatture emesse dalla
[...]
società d'ambito;
3. sicchè, in relazione ai conferimenti nella discarica di c.da , di cui Parte_3
alle fatture 260, 278 e 286 del 23.5.2012, portate dall'opposto decreto ingiuntivo,
residua un credito di nei confronti dell'ente appellato, pari Parte_1
alla differenza tra i due suddetti importi, di €.358.281,79, da sommare agli ulteriori importi a credito di ATO portati dal decreto ingiuntivo e non contestati, di € 30.817,96
(per quote societarie: doc. da 24 a 28 fase monitoria) ed € 227.672,10 (per altri servizi resi: doc. da 4 a 18).
In totale complessivi €. 616,771,85.
In definitiva, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato a Controparte_1
corrispondere ad la somma su indicata di €. 616,771,85, oltre Parte_1
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come da domanda.
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione e della solo parziale fondatezza della pretesa monitoria, va disposta la compensazione per un mezzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi condannare il appellato al CP_1
rimborso alla controparte della restante metà, liquidata come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore del credito riconosciuto in giudizio (scaglione da 520.001 a un milione) e all'attività difensiva espletata (esclusa, quindi, per il grado di appello, la fase istruttoria / di trattazione: cfr. Cass. 10206/2021).
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P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di €. 616,771,85, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
[...]
231/2002 dal dovuto al soddisfo effettivo;
compensa per un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto,
condanna il al pagamento al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della metà residua, che liquida in €.14.596,50, quanto al primo grado ed €.9.255,50 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 a 21 allegate in fase monitoria, sino alla concorrenza della differenza tra i due suddetti importi (€.384.213,56), da sommare agli importi a credito non contestati di €
30.817,96 (per quote societarie: doc. da 24 a 28 fase monitoria) ed € 227.672,10 (per altri servizi resi: doc. da 4 a 18), per complessivi €. 642,793,62.