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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
CO DI UD
RE MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9489/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. D'ANDRIA MASSIMO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. D'ANDRIA MASSIMO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
1. “vita separata con I'obbligo del mutuo rispetto;
“A) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA Controparte_1
1 Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interessa della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della stessa, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della medesima.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
In caso di eventuale trasferimento della residenza della signora in altro indirizzo diverso da Parte_2 quello di attuale residenza, quest'ultima sarà tenuta a darne notizia al signor mediante raccomandata Pt_1
a.r. e con congruo preavviso rispetto al trasferimento medesimo.
In ogni caso, l'eventuale trasferimento non dovrà in alcun modo limitare il diritto di visita del padre alla figlia minore.
B) QUANTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Le Parti concordano che entrambi si ripartiranno i giorni di visita, a settimane alterne, durante l'anno scolastico, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente con le esigenze primarie della figlia
- allorquando il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6 alle 14, la bambina sarà portata a scuola dalla madre e ripresa dal padre, col quale resterà fino alle 21:30 circa;
successivamente, la bambina sarà riportata presso l'abitazione della madre, dove rimarrà a dormire. Quando invece il sig. svolgerà il turno pomeridiano, dalle Pt_1
14 alle 22, sarà questi a portarla a scuola, mentre sarà la madre a riprenderla da scuola e la terrà con sé fino al giorno dopo.
Durante i fine settimana, la bambina rimarrà alternativamente, prima con un genitore e successivamente con l'altro.
Il tutto salvo ulteriori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse della minore: infatti, i patti sopra descritti ben potranno essere considerati come minimali rispetto ad ulteriori assunti congiuntamente dai genitori.
Quanto alle festività religiose, essendo le parti di diversa religione, concorderanno volta per volta, con un preavviso di non meno di quattro settimane, con chi la figlia dovrà trascorrerle. Lo stesso dicasi per i periodi di vacanza, durante i mesi estivi, che dovrà essere preventivamente concordato tra le parti , con un preavviso di non meno di tre mesi.
C) QUANTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
2 Le Parti concordano che il sig. verserà alla figlia, a titolo di mantenimento, € 250 mensili, fino a Pt_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto al rapporto economico tra le parti, il sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie, € Pt_1
125,00, a far data dell'udienza presidenziale, per un periodo massimo di 6 mesi, non a titolo di mantenimento, ma di semplice contributo, per sostenerla nel periodo iniziale della separazione.
Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti parteciperanno altresì in misura proporzionale al loro reddito. Ai fini dell'individuazione di dette spese si specifica come segue in conformità al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016 e successive modifiche e/o integrazioni e che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente atto
D) QUANTO ALL'SE UNICO
Il predetto assegno verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Thailandia in data 10.1.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 54, parte II, serie C/1, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 5.8.2016. Controparte_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
CO DI UD
RE MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9489/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. D'ANDRIA MASSIMO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. D'ANDRIA MASSIMO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
1. “vita separata con I'obbligo del mutuo rispetto;
“A) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA Controparte_1
1 Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interessa della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della stessa, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della medesima.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
In caso di eventuale trasferimento della residenza della signora in altro indirizzo diverso da Parte_2 quello di attuale residenza, quest'ultima sarà tenuta a darne notizia al signor mediante raccomandata Pt_1
a.r. e con congruo preavviso rispetto al trasferimento medesimo.
In ogni caso, l'eventuale trasferimento non dovrà in alcun modo limitare il diritto di visita del padre alla figlia minore.
B) QUANTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Le Parti concordano che entrambi si ripartiranno i giorni di visita, a settimane alterne, durante l'anno scolastico, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente con le esigenze primarie della figlia
- allorquando il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6 alle 14, la bambina sarà portata a scuola dalla madre e ripresa dal padre, col quale resterà fino alle 21:30 circa;
successivamente, la bambina sarà riportata presso l'abitazione della madre, dove rimarrà a dormire. Quando invece il sig. svolgerà il turno pomeridiano, dalle Pt_1
14 alle 22, sarà questi a portarla a scuola, mentre sarà la madre a riprenderla da scuola e la terrà con sé fino al giorno dopo.
Durante i fine settimana, la bambina rimarrà alternativamente, prima con un genitore e successivamente con l'altro.
Il tutto salvo ulteriori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse della minore: infatti, i patti sopra descritti ben potranno essere considerati come minimali rispetto ad ulteriori assunti congiuntamente dai genitori.
Quanto alle festività religiose, essendo le parti di diversa religione, concorderanno volta per volta, con un preavviso di non meno di quattro settimane, con chi la figlia dovrà trascorrerle. Lo stesso dicasi per i periodi di vacanza, durante i mesi estivi, che dovrà essere preventivamente concordato tra le parti , con un preavviso di non meno di tre mesi.
C) QUANTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
2 Le Parti concordano che il sig. verserà alla figlia, a titolo di mantenimento, € 250 mensili, fino a Pt_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto al rapporto economico tra le parti, il sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie, € Pt_1
125,00, a far data dell'udienza presidenziale, per un periodo massimo di 6 mesi, non a titolo di mantenimento, ma di semplice contributo, per sostenerla nel periodo iniziale della separazione.
Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario della figlia, i ricorrenti parteciperanno altresì in misura proporzionale al loro reddito. Ai fini dell'individuazione di dette spese si specifica come segue in conformità al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016 e successive modifiche e/o integrazioni e che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente atto
D) QUANTO ALL'SE UNICO
Il predetto assegno verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Thailandia in data 10.1.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 54, parte II, serie C/1, anno 2015, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 5.8.2016. Controparte_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA RI
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