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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485/2025 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Sannicandro e M. Cirillo, giusta Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Luigi Lorusso) CP_1 giusta procura generale alle liti richiamata in atti
RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, coniuge del defunto Persona_1 ex dipendente del ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, al fine di Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per tutto quanto innanzi esposto e motivato, il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità, con rateo mensile dalla decorrenza del 01.09.2005, nella misura che sarà fissata nella espletanda istruttoria, con condanna dell alla CP_1 riliquida-zione ed al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici maturate a decorrere dal 01.09.2005, oltre ad accessori di legge”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l'Istituto resistente ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, sollevata d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione, alla quale ha aderito il ricorrente, la causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente sentenza, lette le note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa A.G. in favore della Corte dei Conti.
La Corte dei Conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (a norma del R.D.
12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie pagina 1 di 2 concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n.
11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n.
1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149).
Inoltre, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21 marzo 1997 n. 2519; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10618).
Nella vicenda all'esame si controverte del diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità ed il coniuge della ricorrente era pacificamente iscritto, al momento del decesso, ad una forma pensionistica pubblica (essendo stato dipendente del di ). CP_2 CP_2
La controversia è quindi devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Da ultimo, la Cassazione ha rimarcato che anche: “La controversia relativa all'ammontare della ritenuta fiscale operata dall'istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”(Cass., Sez. U - , Sentenza n. 7755 del 27/03/2017).
Ai sensi dell'art.37 c.p.c., pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti.
3. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi, stante la natura della controversia e il rilievo d'ufficio dell'eccezione, cui ha aderito il ricorrente, per disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Foggia, 10.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
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