Decreto cautelare 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/12/2022, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 01319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Lecce e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. /2022 del 14.09.2022, notificato al ricorrente in data 15.09.2022, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rifiutato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito al predetto a lasciare il territorio dello Stato Italiano entro il termine di quindici giorni dalla notifica, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Questura Lecce e Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 581/2022 del 29 novembre 2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Guercia.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n.581/2022 con il quale si è rilevato che “ l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo contiene una (condivisibile) motivazione incentrata sull’accertata (anche in data 7 Giugno 2022) carenza del requisito di legge della disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa (in alcun modo dimostrata dal ricorrente) e sulla mancata allegazione nella specie della presenza di legami familiari nel territorio italiano dell’extracomunitario istante. Infatti, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato: “la certezza abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in condizioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, sicché la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa costituisce ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, un requisito infungibile ed indefettibile con correlato onere dell'istante di fornire la relativa dimostrazione e la sua mancanza giustifica pertanto il diniego del permesso di soggiorno” ;
rilevato, altresì, che appare smentito per tabulas l’assunto del ricorrente secondo il quale gli accertamenti domiciliari dell’Amministrazione procedente sarebbero stati eseguiti in data anteriore rispetto all’acquisizione della pratica de qua, atteso che, successivamente alla proposizione dell’istanza in esame (il 30.01.2022), come risulta dalla relazione di servizio del 7.06.2022 eseguita dagli incaricati dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce per i controlli di residenza e convivenza, il 7 giugno 2022 è stato eseguito, con esito negativo, un ulteriore controllo al domicilio di -OMISSIS- indicato dal ricorrente (oltre a quelli precedenti effettuati il 24/02/2021 alle ore 17.05, l’11/03/2021 alle ore 17.45, e il 09/11/2021 alle ore 17.30) a sostegno dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO