TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 12341/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12341 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via A. Garofano n. 8 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Coppola che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione n. 28, CP presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata agli atti convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni
[...] contraria richiesta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare che il Sig. deve CP all'esponente la somma complessiva di €140.315,00 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5%
Cassa Naz.) detratto l'importo di € 1.000,00 già versato, oltre interessi legali di mora.
2. per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 139.315,00 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di
Pag. 1 di 5 legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) oltre interessi legali di mora.
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da assegnarsi allo scrivente avvocato quale anticipatario.”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: - che con lettera di conferimento incarico del 03.03.2021 ha incaricato l'attore di realizzare una serie di interventi CP edilizi per la regolarizzazione urbanistica in sanatoria, la ristrutturazione con ottenimento di eco-bonus e sisma bonus, frazionamenti ed accatastamenti dell'intero fabbricato di sua proprietà, sito in Aversa, alla via Marchione n. 12; - che per la realizzazione di detto incarico, il committente ha autorizzato il professionista al reperimento, alla scelta e al coordinamento, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di tutte le figure professionali e le imprese necessarie;
- che gli onorari e le spese spettanti al Professionista per l'esecuzione dell'incarico sono stati concordati;
- che nell'autunno 2021 ha revocato l'incarico all'attore, senza CP provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'attività svolta direttamente dall'attore e da alcuni ausiliari dello stesso;
- che in particolare l'attore, con l'ausilio del Geom. CP_2 dell'Ing. e dell'Arch. ha provveduto ai rilievi e alle Controparte_3 Controparte_4 relative progettazioni: energetica, strutturale e architettonica, alla regolarizzazione urbanistica, alla verifica sismica dell'intero edificio, ai computi metrici, alla redazione della S.C.I.A. edilizia e della C.I.L.A. edilizia nonché ai necessari accatastamenti dell'immobile e alle relative necessarie attività, maturando un credito per l'attività svolta di € 68.880,00, meno l'importo già versato;
- che per le prestazioni eseguite il credito vantato dall'attore ammonta ad € 140.315,00;
- che nonostante il tentativo stragiudiziale, le parti non hanno raggiunto alcun accordo.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha in particolare allegato che il , all'atto dell'assunzione dell'incarico, fosse sospeso Parte_1 dall'albo dei Geometri e pertanto non potesse svolgere alcun in carico. Pertanto, il convenuto ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione
e eccezione: - Accertare e dichiarare la nullità del contratto depositato in atti da parte attrice per violazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. in forza della sospensione a tempo indeterminato dell'attore dall'esercizio della professione di geometra dal lontano anno 2018 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. ; - In via gradata, accertare e dichiarare Parte_1 che il sig. non ha mai negoziato né tanto meno sottoscritto le clausole contenute CP nel contratto denominato “lettera di conferimento incarico”, agli atti di parte attrice e, per
l'effetto, dichiarare non dovuti gli importi richiesti;
- In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'abuso del diritto perpetrato dall'attore nell'esecuzione della prestazione, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per aver dapprima richiesto la somma di circa €
Pag. 2 di 5 12.500,00 in contanti senza fornire giustificazione dell'attività svolta e, a fronte del rifiuto del convenuto, di aver richiesto la somma di € 68.880,00 e, infine, con l'atto di citazione, la somma di € 139.315,00 oltre accessori (I.V.A. e C.P.G.); - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c. l'annullamento del contratto per vizio nella formazione del consenso e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- Sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi di validità dell'incarico, la nullità delle clausole relative a penali ed esoneri di responsabilità poiché non opponibili al convenuto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. CP
, di ricevere in restituzione la documentazione consegnata in originale al sig.
[...] Parte_1
Col favore delle spese di lite e con attribuzione allo scrivente procuratore
[...] antistatario.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di due testimoni.
Con provvedimento del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di termini ridotti di all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Costituisce fatto non contestato tra le parti che all'atto dell'assunzione dell'incarico professionale (3.3.2021) l'attore, EO , non fosse iscritto all'albo Parte_1 professionale dei Geometri, per aver in precedenza subito provvedimento di sospensione.
A riprova della circostanza vi è, in ogni caso, la documentazione versata in atti dal convenuto
(cfr. allegati 1 e 2 della produzione di parte convenuta), dalla quale si evince che il provvedimento di sospensione che ha interessato l'attore sia stato emesso dal Parte_1
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Caserta in data 22.2.2018 e che preveda la sospensione a tempo indeterminato dall'Albo Professionale.
Ne consegue la nullità dell'incarico professionale assunto dall'attore e oggetto di causa, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità maturata in materia, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, secondo cui:
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale
Pag. 3 di 5 possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto).).
Sul punto, appare opportuno chiarire che non vi è alcun dubbio che l'attore abbia assunto l'incarico oggetto di causa e di cui alla lettera del 3.3.2021 (cfr. allegato 1 della produzione di parte attrice) spendendo la propria professionalità di EO, professione per la quale è richiesta l'iscrizione in apposito albo. Da un lato, infatti, milita in tal senso l'esame della lettera di conferimento incarico in questione, da cui si evince il ripetuto riferimento all'assunzione di un incarico professionale, avente ad oggetto attività proprie – tra le altre possibili – della professionalità del geometra, al rapporto tra committente e professionista, alla determinazione degli onorari del professionista con previsione anche del versamento degli oneri di cassa previdenziale;
dall'altro, che non risulta dagli atti che l'attore potesse spendere una professionalità diversa da quella di EO.
D'altro canto, va valorizzato altresì il tenore dell'atto introduttivo della presente causa, da cui si evince la richiesta di pagamento delle spettanze professionali, con espresso rimando al contenuto della lettera di incarico quanto alle singole prestazioni tecniche, oltre che con inequivoca allegazione di esecuzione in prima persona da parte dell'attore, nonché con l'ausilio del Geom. dell'Ing. e dell'Arch. dei CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rilievi e delle relative progettazioni, energetica, strutturale e architettonica, e dell'attività volta alla regolarizzazione urbanistica, alla verifica sismica dell'intero edificio, ai computi metrici, alla redazione della S.C.I.A. edilizia e della C.I.L.A. edilizia nonché ai necessari accatastamenti dell'immobile (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
2.1 Alla nullità del contratto conseguono gli effetti restitutori. Pertanto, l'attore va condannato alla restituzione della documentazione ricevuta dal convenuto all'atto del conferimento dell'incarico come indicata da quest'ultimo nei propri scritti (parte attrice non ha contestato di aver ricevuto la documentazione e di esserne ancora in possesso), quale in particolare: ‒ Licenza edilizia n. 374 del 1957; ‒ Licenza edilizia n. 146 del 1967; ‒ Concessione edilizia n. 130 del
26.06.2006 (sottotetto) con relativa busta di accompagnamento;
‒ Permesso di costruire relativo al sottotetto;
‒ Ricevute di versamento (n. 3) al Comune di Aversa per diritti di segreteria in sanatoria e C.I.L.A. edilizia (riguardanti il sottotetto); ‒ Primo progetto del CP_5 fabbricato di proprietà del sig. a firma dell'arch. ‒ Progetto di ampliamento del CP Per_1 fabbricato di proprietà del sig. a firma dell'ing. CP Per_2
Pag. 4 di 5 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna a Parte_1 restituire a la documentazione di cui alla parte motiva;
CP
c) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.149,50, di cui € 7.051,50 per compensi, €
98,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Roselli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12341 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via A. Garofano n. 8 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Coppola che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione n. 28, CP presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata agli atti convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni
[...] contraria richiesta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare che il Sig. deve CP all'esponente la somma complessiva di €140.315,00 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5%
Cassa Naz.) detratto l'importo di € 1.000,00 già versato, oltre interessi legali di mora.
2. per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 139.315,00 sia per gli Onorari professionali, sia per tutte le Spese, oltre I.V.A. (se dovuta) nella misura di
Pag. 1 di 5 legge al 22% (sugli Onorari e sul 4,5% Cassa Naz.) oltre interessi legali di mora.
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da assegnarsi allo scrivente avvocato quale anticipatario.”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha allegato: - che con lettera di conferimento incarico del 03.03.2021 ha incaricato l'attore di realizzare una serie di interventi CP edilizi per la regolarizzazione urbanistica in sanatoria, la ristrutturazione con ottenimento di eco-bonus e sisma bonus, frazionamenti ed accatastamenti dell'intero fabbricato di sua proprietà, sito in Aversa, alla via Marchione n. 12; - che per la realizzazione di detto incarico, il committente ha autorizzato il professionista al reperimento, alla scelta e al coordinamento, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di tutte le figure professionali e le imprese necessarie;
- che gli onorari e le spese spettanti al Professionista per l'esecuzione dell'incarico sono stati concordati;
- che nell'autunno 2021 ha revocato l'incarico all'attore, senza CP provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'attività svolta direttamente dall'attore e da alcuni ausiliari dello stesso;
- che in particolare l'attore, con l'ausilio del Geom. CP_2 dell'Ing. e dell'Arch. ha provveduto ai rilievi e alle Controparte_3 Controparte_4 relative progettazioni: energetica, strutturale e architettonica, alla regolarizzazione urbanistica, alla verifica sismica dell'intero edificio, ai computi metrici, alla redazione della S.C.I.A. edilizia e della C.I.L.A. edilizia nonché ai necessari accatastamenti dell'immobile e alle relative necessarie attività, maturando un credito per l'attività svolta di € 68.880,00, meno l'importo già versato;
- che per le prestazioni eseguite il credito vantato dall'attore ammonta ad € 140.315,00;
- che nonostante il tentativo stragiudiziale, le parti non hanno raggiunto alcun accordo.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha in particolare allegato che il , all'atto dell'assunzione dell'incarico, fosse sospeso Parte_1 dall'albo dei Geometri e pertanto non potesse svolgere alcun in carico. Pertanto, il convenuto ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione
e eccezione: - Accertare e dichiarare la nullità del contratto depositato in atti da parte attrice per violazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. in forza della sospensione a tempo indeterminato dell'attore dall'esercizio della professione di geometra dal lontano anno 2018 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al sig. ; - In via gradata, accertare e dichiarare Parte_1 che il sig. non ha mai negoziato né tanto meno sottoscritto le clausole contenute CP nel contratto denominato “lettera di conferimento incarico”, agli atti di parte attrice e, per
l'effetto, dichiarare non dovuti gli importi richiesti;
- In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'abuso del diritto perpetrato dall'attore nell'esecuzione della prestazione, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per aver dapprima richiesto la somma di circa €
Pag. 2 di 5 12.500,00 in contanti senza fornire giustificazione dell'attività svolta e, a fronte del rifiuto del convenuto, di aver richiesto la somma di € 68.880,00 e, infine, con l'atto di citazione, la somma di € 139.315,00 oltre accessori (I.V.A. e C.P.G.); - In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c. l'annullamento del contratto per vizio nella formazione del consenso e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- Sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi di validità dell'incarico, la nullità delle clausole relative a penali ed esoneri di responsabilità poiché non opponibili al convenuto e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. CP
, di ricevere in restituzione la documentazione consegnata in originale al sig.
[...] Parte_1
Col favore delle spese di lite e con attribuzione allo scrivente procuratore
[...] antistatario.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di due testimoni.
Con provvedimento del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di termini ridotti di all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Costituisce fatto non contestato tra le parti che all'atto dell'assunzione dell'incarico professionale (3.3.2021) l'attore, EO , non fosse iscritto all'albo Parte_1 professionale dei Geometri, per aver in precedenza subito provvedimento di sospensione.
A riprova della circostanza vi è, in ogni caso, la documentazione versata in atti dal convenuto
(cfr. allegati 1 e 2 della produzione di parte convenuta), dalla quale si evince che il provvedimento di sospensione che ha interessato l'attore sia stato emesso dal Parte_1
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Caserta in data 22.2.2018 e che preveda la sospensione a tempo indeterminato dall'Albo Professionale.
Ne consegue la nullità dell'incarico professionale assunto dall'attore e oggetto di causa, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità maturata in materia, in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, secondo cui:
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale
Pag. 3 di 5 possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto).).
Sul punto, appare opportuno chiarire che non vi è alcun dubbio che l'attore abbia assunto l'incarico oggetto di causa e di cui alla lettera del 3.3.2021 (cfr. allegato 1 della produzione di parte attrice) spendendo la propria professionalità di EO, professione per la quale è richiesta l'iscrizione in apposito albo. Da un lato, infatti, milita in tal senso l'esame della lettera di conferimento incarico in questione, da cui si evince il ripetuto riferimento all'assunzione di un incarico professionale, avente ad oggetto attività proprie – tra le altre possibili – della professionalità del geometra, al rapporto tra committente e professionista, alla determinazione degli onorari del professionista con previsione anche del versamento degli oneri di cassa previdenziale;
dall'altro, che non risulta dagli atti che l'attore potesse spendere una professionalità diversa da quella di EO.
D'altro canto, va valorizzato altresì il tenore dell'atto introduttivo della presente causa, da cui si evince la richiesta di pagamento delle spettanze professionali, con espresso rimando al contenuto della lettera di incarico quanto alle singole prestazioni tecniche, oltre che con inequivoca allegazione di esecuzione in prima persona da parte dell'attore, nonché con l'ausilio del Geom. dell'Ing. e dell'Arch. dei CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rilievi e delle relative progettazioni, energetica, strutturale e architettonica, e dell'attività volta alla regolarizzazione urbanistica, alla verifica sismica dell'intero edificio, ai computi metrici, alla redazione della S.C.I.A. edilizia e della C.I.L.A. edilizia nonché ai necessari accatastamenti dell'immobile (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
2.1 Alla nullità del contratto conseguono gli effetti restitutori. Pertanto, l'attore va condannato alla restituzione della documentazione ricevuta dal convenuto all'atto del conferimento dell'incarico come indicata da quest'ultimo nei propri scritti (parte attrice non ha contestato di aver ricevuto la documentazione e di esserne ancora in possesso), quale in particolare: ‒ Licenza edilizia n. 374 del 1957; ‒ Licenza edilizia n. 146 del 1967; ‒ Concessione edilizia n. 130 del
26.06.2006 (sottotetto) con relativa busta di accompagnamento;
‒ Permesso di costruire relativo al sottotetto;
‒ Ricevute di versamento (n. 3) al Comune di Aversa per diritti di segreteria in sanatoria e C.I.L.A. edilizia (riguardanti il sottotetto); ‒ Primo progetto del CP_5 fabbricato di proprietà del sig. a firma dell'arch. ‒ Progetto di ampliamento del CP Per_1 fabbricato di proprietà del sig. a firma dell'ing. CP Per_2
Pag. 4 di 5 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna a Parte_1 restituire a la documentazione di cui alla parte motiva;
CP
c) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.149,50, di cui € 7.051,50 per compensi, €
98,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Roselli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5