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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 936 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRINITI FABIO, come da procura C.F._1
in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MILICIA NICOLETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/08/1990, e , nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/08/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 317, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a fissare libera- mente il proprio domicilio;
b) la casa coniugale, sita in FU CU (Me) Via Cesare battisti n. 182, già di proprietà della Sig.ra rimane nella piena ed Parte_1
esclusiva disponibilità della stessa e l'altro coniuge dovrà pertanto allontanarsene definitivamente;
c) il Sig. si obbliga a corrispondere, in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di Parte_2
contributo al suo mantenimento, fino a quando quest'ultima non trovi un'occupazione stabile o aumenti significativamente il proprio reddito, fatto salvo il diritto per ciascuno dei coniugi di chiedere la revisione del presente accordo ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.; d) i coniugi dichiarano che, alla data della sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione che li riguardi non specificamente menzionata;
e) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; f) le parti dichiarano di voler dare esecuzione ai presenti patti a decorrere dalla sottoscrizione degli stessi dinanzi ai propri legali;
g) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025 i coniugi rappresentavano di volere modificare la condizione sub c), sostituendola con la seguente:
“c) in considerazione della circostanza che i coniugi possiedono, allo stato, una propria indipendenza economica, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, fatto salvo il diritto per ciascuno dei coniugi di chiedere la revisione del presente accordo ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c..”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta, come modificata con le note integrative, e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, modificato con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse, modificato con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/08/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 317, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 936 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRINITI FABIO, come da procura C.F._1
in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MILICIA NICOLETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/08/1990, e , nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/08/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 317, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a fissare libera- mente il proprio domicilio;
b) la casa coniugale, sita in FU CU (Me) Via Cesare battisti n. 182, già di proprietà della Sig.ra rimane nella piena ed Parte_1
esclusiva disponibilità della stessa e l'altro coniuge dovrà pertanto allontanarsene definitivamente;
c) il Sig. si obbliga a corrispondere, in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di Parte_2
contributo al suo mantenimento, fino a quando quest'ultima non trovi un'occupazione stabile o aumenti significativamente il proprio reddito, fatto salvo il diritto per ciascuno dei coniugi di chiedere la revisione del presente accordo ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.; d) i coniugi dichiarano che, alla data della sottoscrizione del presente atto, hanno concordemente definito ogni qualsivoglia questione che li riguardi non specificamente menzionata;
e) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; f) le parti dichiarano di voler dare esecuzione ai presenti patti a decorrere dalla sottoscrizione degli stessi dinanzi ai propri legali;
g) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025 i coniugi rappresentavano di volere modificare la condizione sub c), sostituendola con la seguente:
“c) in considerazione della circostanza che i coniugi possiedono, allo stato, una propria indipendenza economica, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, fatto salvo il diritto per ciascuno dei coniugi di chiedere la revisione del presente accordo ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c..”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta, come modificata con le note integrative, e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, modificato con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse, modificato con note integrative sottoscritte in data 08/07/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/08/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 317, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.