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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. ROLLO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CECERE STEFANO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della proposizione della domanda di divorzio erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura (la sentenza di separazione n. 1601/2017 è stata pubblicata il 22/05/2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
Parte_1 Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAGLIARI il 05/09/1993
fra i coniugi nato a [...] il [...], e nata Parte_2 Controparte_1
a UR (CA) il 18/01/1958, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 495, parte II, serie A, anno 1993 - Comune di
CAGLIARI);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 24/03/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
con l'avv. ROLLO ANTONELLA, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. CECERE STEFANO, Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 12/03/2026, ore 9,30, davanti al giudice dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione, confermando l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 cpc per il deposito delle note ivi previste.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
3 Così deciso in Cagliari in data 24/03/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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