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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza del 14.04.2025 nella causa n. di r.g. 2526 del 2022.
Per l'opponente è presente l'Avv. Francesca Di Renna, che si riporta al proprio ricorso e conclude per l'accoglimento dell'opposizione. Per l è presente il funzionario, dott.ssa CP_1
, che conclude per il rigetto dell'opposizione e si riporta a quanto già dedotto Testimone_1
e prodotto. Il giudice preliminarmente rileva che gli atti depositati nel fascicolo telematico della sezione lavoro (r.g. n. 8394/2021) non sono trasmigrati nel fascicolo telematico formato a seguito dell'assegnazione della presente causa alla X sezione civile;
tuttavia, fa presente alle parti che la cancelleria ha stampato copia cartacea degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo della sezione lavoro, rendendo in tal modo possibile la decisione. A questo punto i difensori si riportano agli atti. Alle ore 11.42, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti della causa n. di r.g. 2526/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato, innanzi alla sezione lavoro, in data 24.05.2021
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla via Irno n. 83, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Di Renna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
(ora Controparte_2 [...]
, cod. fiscale , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, dott. , domiciliato in via Amerigo Vespucci n. 172, Controparte_4 CP_2 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1543/20, emessa in data 19.04.2021 e notificata in data 26.04.2021, con cui l' Controparte_2
ha ingiunto a , titolare della ditta “I Beer. , il pagamento di €
[...] Parte_1 CP_5
15.750,00, a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 3, commi 3
e 3 ter, del decreto legge n. 12 del 22/02/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
73 del 23/04/2002, per aver impiegato sino a 30 giorni di lavoro effettivo, a partire dal
1 06.10.2017, il lavoratore subordinato, sig. , e per aver impiegato, per oltre 60 Parte_2 giorni di lavoro effettivo, a partire dal 10.03.2017, il lavoratore subordinato, sig. , Parte_3 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'illecito è stato accertato in data 26.10.2017, alle ore 22.30, da militari appartenenti alla
Guardia di Finanza – Brigata di Baia, nel corso di un accesso ispettivo presso la sede del pub,
“I Beer. , sito in Bacoli, via delle Terme Romane n. 23, ed è stato contestato con verbale CP_5 unico di accertamento e notificazione “Anno di riferimento: 2017 Codice Reparto: NA119
Numero progressivo verbale: 6”, notificato a mani della sig.ra in data 28.10.2017 (cfr. Pt_1 allegati 2 e 5 ). CP_1
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito: - la violazione del procedimento sanzionatorio e dell'art. 24 Cost., in quanto non era stata informata della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'ispezione, da un consulente del lavoro;
- l'omessa notifica del verbale di primo accesso ispettivo e del verbale di accertamento e contestazione;
- la mancata prova, da parte dell , delle violazioni contestate;
- la mancanza dei presupposti per CP_1
l'applicazione delle sanzioni irrogate, in quanto il pub era gestito mediante l'apporto dei suoi familiari (cugini), i quali prestavano occasionalmente il loro aiuto a titolo gratuito. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso CP_1 per il suo rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
§ 2. L'opposizione è infondata.
Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 26.10.2017
(doc. 2 ), al termine dell'accesso presso il pub gestito dalla ricorrente, la guardia di CP_1 finanza avvisò la persona facente le veci della titolare (sig. ) della possibilità di Parte_3 farsi assistere da un consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato ai sensi dell' art. 1 della legge n. 12 del 1979 (cfr. p. 2 del verbale in atti). Pertanto, la violazione lamentata dalla ricorrente non sussiste. Va poi considerato che l'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004 non impone al personale ispettivo di avvisare il datore di lavoro (o chi ne fa le veci) della facoltà di farsi assistere da un consulente del lavoro. Tale obbligo è previsto dal codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato con decreto del Ministero del lavoro del 15.01.2014.
Tuttavia, l'art. 8 del suddetto codice non prevede la nullità delle operazioni ispettive nel caso in cui il personale non formuli l'avviso (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 15/06/2021, n. 5828; Trib.
Parma, sez. lavoro, 06/09/2021, n.104). Pertanto, il mancato avvertimento non può inficiare la validità dell'ordinanza ingiunzione, salvo il caso, non ricorrente nella presente fattispecie, in cui il datore di lavoro alleghi e dimostri che l'omissione in esame ha pregiudicato il suo diritto di difesa, impendendogli di provare l'infondatezza delle accuse mossegli.
Quanto alla mancata notifica del verbale di primo accesso previsto dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n 124 del 2004, va evidenziato che i militari della Guardia di finanza hanno redatto direttamente il verbale di accertamento e notificazione, previsto dal comma 4 dell'anzidetta disposizione, in quanto le attività di verifica non hanno richiesto ulteriori accertamenti.
2 In ogni caso, va richiamato il principio di diritto a mente del quale “il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata”
(cfr. Cass., sez. lavoro, 07/09/2023, n.26050).
Ebbene, la sig.ra non ha collegato alla mancata consegna (o meglio alla mancata Pt_1 redazione) del verbale di primo accesso alcuna lesione effettiva del suo diritto di difesa, sicché il motivo è infondato.
Infine, in atti è presente la relazione di notificazione da cui risulta che il verbale di accertamento e contestazione n. 6, redatto in data 26.10.2017, è stato notificato a mani dell in data 28.10.2017 (doc. 5 ). Pt_1 CP_1
§ 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La condotta illecita contestata alla ricorrente è provata dal verbale unico di accertamento e notificazione, che riporta le operazioni compiute dai pubblici ufficiali e quanto da essi percepito in via diretta nel corso dell'attività ispettiva, nonché dai verbali “di rilevamento e identificazione del personale” (doc. 6 ). CP_1
Dalla lettura del verbale di accertamento e notificazione, dotato dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ., emerge che i militari della Guardia di finanza constatarono la presenza, all'interno del pub, dei sig.ri e Parte_3 Controparte_6
, i quali erano intenti a lavorare per conto della . I suddetti lavoratori non erano
[...] Pt_1
“stati regolarmente inquadrati”.
Dai verbali “di rilevamento e identificazione del personale” emerge che il “serviva Pt_2 pietanze ai tavoli e svolgeva mansioni di cassiere”, mentre il “preparava pietanze in Pt_3 cucina”. Inoltre, il dichiarò di essere in attesa di essere regolarmente assunto, di non Pt_2 aver firmato alcun contratto di lavoro e di aver iniziato a lavorare in data 06.10.2017, mentre il riferì: - di aver iniziato a lavorare il giorno 10.03.2017; - di aver lavorato soltanto il Pt_3 sabato e il venerdì sino al 15.04.2017; - di aver cominciato a lavorare tutti i giorni, tranne quello di chiusura settimanale, a partire da tale data;
- di non aver firmato alcun contratto di lavoro.
Infine, nel fascicolo dell' sono presenti le comunicazioni da cui risulta che CP_1 Pt_4
i due lavoratori furono regolarizzati soltanto in data 27.10.2017 ossia il giorno dopo l'accesso ispettivo (doc. 7).
A questo punto va osservato che la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui i due lavoratori erano suoi parenti, che prestavano servizio a titolo gratuito e in via occasionale, non soltanto risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori e dalla documentazione prodotta dall'ente, ma è altresì sfornita di adeguato supporto probatorio.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e va confermato l'addebito.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015, n. 149, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
[...]
b) condanna la ricorrente a rifondere all le spese Controparte_2 di lite, liquidate in € 2.032,00 per compenso del difensore (di cui € 368,00 per la fase di studio, € 311,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 672,00 per la fase istruttoria ed €
681,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
(dott. U. Forziati)
4
Per l'opponente è presente l'Avv. Francesca Di Renna, che si riporta al proprio ricorso e conclude per l'accoglimento dell'opposizione. Per l è presente il funzionario, dott.ssa CP_1
, che conclude per il rigetto dell'opposizione e si riporta a quanto già dedotto Testimone_1
e prodotto. Il giudice preliminarmente rileva che gli atti depositati nel fascicolo telematico della sezione lavoro (r.g. n. 8394/2021) non sono trasmigrati nel fascicolo telematico formato a seguito dell'assegnazione della presente causa alla X sezione civile;
tuttavia, fa presente alle parti che la cancelleria ha stampato copia cartacea degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo della sezione lavoro, rendendo in tal modo possibile la decisione. A questo punto i difensori si riportano agli atti. Alle ore 11.42, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti della causa n. di r.g. 2526/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato, innanzi alla sezione lavoro, in data 24.05.2021
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla via Irno n. 83, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Di Renna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
(ora Controparte_2 [...]
, cod. fiscale , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, dott. , domiciliato in via Amerigo Vespucci n. 172, Controparte_4 CP_2 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1543/20, emessa in data 19.04.2021 e notificata in data 26.04.2021, con cui l' Controparte_2
ha ingiunto a , titolare della ditta “I Beer. , il pagamento di €
[...] Parte_1 CP_5
15.750,00, a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 3, commi 3
e 3 ter, del decreto legge n. 12 del 22/02/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
73 del 23/04/2002, per aver impiegato sino a 30 giorni di lavoro effettivo, a partire dal
1 06.10.2017, il lavoratore subordinato, sig. , e per aver impiegato, per oltre 60 Parte_2 giorni di lavoro effettivo, a partire dal 10.03.2017, il lavoratore subordinato, sig. , Parte_3 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'illecito è stato accertato in data 26.10.2017, alle ore 22.30, da militari appartenenti alla
Guardia di Finanza – Brigata di Baia, nel corso di un accesso ispettivo presso la sede del pub,
“I Beer. , sito in Bacoli, via delle Terme Romane n. 23, ed è stato contestato con verbale CP_5 unico di accertamento e notificazione “Anno di riferimento: 2017 Codice Reparto: NA119
Numero progressivo verbale: 6”, notificato a mani della sig.ra in data 28.10.2017 (cfr. Pt_1 allegati 2 e 5 ). CP_1
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito: - la violazione del procedimento sanzionatorio e dell'art. 24 Cost., in quanto non era stata informata della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'ispezione, da un consulente del lavoro;
- l'omessa notifica del verbale di primo accesso ispettivo e del verbale di accertamento e contestazione;
- la mancata prova, da parte dell , delle violazioni contestate;
- la mancanza dei presupposti per CP_1
l'applicazione delle sanzioni irrogate, in quanto il pub era gestito mediante l'apporto dei suoi familiari (cugini), i quali prestavano occasionalmente il loro aiuto a titolo gratuito. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso CP_1 per il suo rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
§ 2. L'opposizione è infondata.
Come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 26.10.2017
(doc. 2 ), al termine dell'accesso presso il pub gestito dalla ricorrente, la guardia di CP_1 finanza avvisò la persona facente le veci della titolare (sig. ) della possibilità di Parte_3 farsi assistere da un consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato ai sensi dell' art. 1 della legge n. 12 del 1979 (cfr. p. 2 del verbale in atti). Pertanto, la violazione lamentata dalla ricorrente non sussiste. Va poi considerato che l'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004 non impone al personale ispettivo di avvisare il datore di lavoro (o chi ne fa le veci) della facoltà di farsi assistere da un consulente del lavoro. Tale obbligo è previsto dal codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, approvato con decreto del Ministero del lavoro del 15.01.2014.
Tuttavia, l'art. 8 del suddetto codice non prevede la nullità delle operazioni ispettive nel caso in cui il personale non formuli l'avviso (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 15/06/2021, n. 5828; Trib.
Parma, sez. lavoro, 06/09/2021, n.104). Pertanto, il mancato avvertimento non può inficiare la validità dell'ordinanza ingiunzione, salvo il caso, non ricorrente nella presente fattispecie, in cui il datore di lavoro alleghi e dimostri che l'omissione in esame ha pregiudicato il suo diritto di difesa, impendendogli di provare l'infondatezza delle accuse mossegli.
Quanto alla mancata notifica del verbale di primo accesso previsto dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n 124 del 2004, va evidenziato che i militari della Guardia di finanza hanno redatto direttamente il verbale di accertamento e notificazione, previsto dal comma 4 dell'anzidetta disposizione, in quanto le attività di verifica non hanno richiesto ulteriori accertamenti.
2 In ogni caso, va richiamato il principio di diritto a mente del quale “il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata”
(cfr. Cass., sez. lavoro, 07/09/2023, n.26050).
Ebbene, la sig.ra non ha collegato alla mancata consegna (o meglio alla mancata Pt_1 redazione) del verbale di primo accesso alcuna lesione effettiva del suo diritto di difesa, sicché il motivo è infondato.
Infine, in atti è presente la relazione di notificazione da cui risulta che il verbale di accertamento e contestazione n. 6, redatto in data 26.10.2017, è stato notificato a mani dell in data 28.10.2017 (doc. 5 ). Pt_1 CP_1
§ 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La condotta illecita contestata alla ricorrente è provata dal verbale unico di accertamento e notificazione, che riporta le operazioni compiute dai pubblici ufficiali e quanto da essi percepito in via diretta nel corso dell'attività ispettiva, nonché dai verbali “di rilevamento e identificazione del personale” (doc. 6 ). CP_1
Dalla lettura del verbale di accertamento e notificazione, dotato dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ., emerge che i militari della Guardia di finanza constatarono la presenza, all'interno del pub, dei sig.ri e Parte_3 Controparte_6
, i quali erano intenti a lavorare per conto della . I suddetti lavoratori non erano
[...] Pt_1
“stati regolarmente inquadrati”.
Dai verbali “di rilevamento e identificazione del personale” emerge che il “serviva Pt_2 pietanze ai tavoli e svolgeva mansioni di cassiere”, mentre il “preparava pietanze in Pt_3 cucina”. Inoltre, il dichiarò di essere in attesa di essere regolarmente assunto, di non Pt_2 aver firmato alcun contratto di lavoro e di aver iniziato a lavorare in data 06.10.2017, mentre il riferì: - di aver iniziato a lavorare il giorno 10.03.2017; - di aver lavorato soltanto il Pt_3 sabato e il venerdì sino al 15.04.2017; - di aver cominciato a lavorare tutti i giorni, tranne quello di chiusura settimanale, a partire da tale data;
- di non aver firmato alcun contratto di lavoro.
Infine, nel fascicolo dell' sono presenti le comunicazioni da cui risulta che CP_1 Pt_4
i due lavoratori furono regolarizzati soltanto in data 27.10.2017 ossia il giorno dopo l'accesso ispettivo (doc. 7).
A questo punto va osservato che la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui i due lavoratori erano suoi parenti, che prestavano servizio a titolo gratuito e in via occasionale, non soltanto risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori e dalla documentazione prodotta dall'ente, ma è altresì sfornita di adeguato supporto probatorio.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e va confermato l'addebito.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015, n. 149, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 Controparte_2
[...]
b) condanna la ricorrente a rifondere all le spese Controparte_2 di lite, liquidate in € 2.032,00 per compenso del difensore (di cui € 368,00 per la fase di studio, € 311,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 672,00 per la fase istruttoria ed €
681,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
(dott. U. Forziati)
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