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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3700/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. FRATELLO CARLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI FEDE ANGELO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.954,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.1.2025 sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento della restante parte che liquida in complessivi euro 1.276,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.4.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , quale titolare della omonima ditta individuale, esponendo Controparte_1
di aver lavorato alle sue dipendenze dall'8.10.2021 al 31.12.2021 con mansioni di lavapiatti, aiuto cuoco e addetto alle pulizie, con contratto part time per 24 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato 6 giorni a settimana, compresa la domenica, per 8 ore (17,00-23,00), percependo 600 euro mensili nei mesi di ottobre e novembre, senza ratei di 13^, 14^, maggiorazione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento per i superiori titoli della somma di euro
5.345,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il convenuto che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante l'audizione del teste e Testimone_1
CTU contabile, viene decisa, previo deposito di note di trattazione scritta delle parti, con la presente sentenza.
***
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte convenuta, relativa alla omessa indicazione in ricorso della documentazione allegata, in quanto la parte convenuta era in grado di consultarla.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente si duole di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'ottobre al dicembre 2021 percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della prestazione concretamente resa.
Dall'istruttoria esperita è emersa la parziale fondatezza delle pretese attoree, avendo il teste affermato che durante il mese di ottobre Testimone_1
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era 17,00-23,00, invece dal mese di novembre, avendo egli stesso dichiarato di iniziare l'orario di lavoro alle 18,00, è solo da tale ora che può aver avuto contezza dell'orario del ricorrente. Le dichiarazioni rese dal teste risultano attendibili, avendo conciliato la controversia che aveva incoato presso questo stesso Tribunale ed avendo spiegato di essere al corrente degli orari di lavoro del ricorrente in quanto “il ricorrente iniziava alle 17 e finiva più o meno alle
23.00 tranne il lunedì che era il giorno di chiusura. Io inizialmente arrivavo alle 17.00
e dopo un mese ho chiesto di arrivare alle 18.00 e lo trovavo già lì, la chiusura la facevamo insieme alle 23.00 circa. (..) Quando lavoravo, non facevo solo il barman ma mi occupavo anche della ristorazione e scendevo in cucina al piano di sotto. (…)”.
Parte convenuta non ha invece dimostrato di aver corrisposto i ratei di 13^ e 14^, né la mensilità di dicembre 2021, la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto e il TFR.
Non avendo fornito prova dei presupposti, non spettano l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e quella sostitutiva del preavviso.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti).
Il convenuto va, quindi, condannato a versare al ricorrente la somma di €
2.954,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.1.2025 sino al soddisfo.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese vengono compensate per metà, ponendo l'ulteriore parte a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, sulla quale incombe l'onere connesso al pagamento delle spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3700/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. FRATELLO CARLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI FEDE ANGELO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.954,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.1.2025 sino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento della restante parte che liquida in complessivi euro 1.276,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14.4.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , quale titolare della omonima ditta individuale, esponendo Controparte_1
di aver lavorato alle sue dipendenze dall'8.10.2021 al 31.12.2021 con mansioni di lavapiatti, aiuto cuoco e addetto alle pulizie, con contratto part time per 24 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato 6 giorni a settimana, compresa la domenica, per 8 ore (17,00-23,00), percependo 600 euro mensili nei mesi di ottobre e novembre, senza ratei di 13^, 14^, maggiorazione per lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento per i superiori titoli della somma di euro
5.345,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva il convenuto che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante l'audizione del teste e Testimone_1
CTU contabile, viene decisa, previo deposito di note di trattazione scritta delle parti, con la presente sentenza.
***
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte convenuta, relativa alla omessa indicazione in ricorso della documentazione allegata, in quanto la parte convenuta era in grado di consultarla.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente si duole di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'ottobre al dicembre 2021 percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della prestazione concretamente resa.
Dall'istruttoria esperita è emersa la parziale fondatezza delle pretese attoree, avendo il teste affermato che durante il mese di ottobre Testimone_1
l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era 17,00-23,00, invece dal mese di novembre, avendo egli stesso dichiarato di iniziare l'orario di lavoro alle 18,00, è solo da tale ora che può aver avuto contezza dell'orario del ricorrente. Le dichiarazioni rese dal teste risultano attendibili, avendo conciliato la controversia che aveva incoato presso questo stesso Tribunale ed avendo spiegato di essere al corrente degli orari di lavoro del ricorrente in quanto “il ricorrente iniziava alle 17 e finiva più o meno alle
23.00 tranne il lunedì che era il giorno di chiusura. Io inizialmente arrivavo alle 17.00
e dopo un mese ho chiesto di arrivare alle 18.00 e lo trovavo già lì, la chiusura la facevamo insieme alle 23.00 circa. (..) Quando lavoravo, non facevo solo il barman ma mi occupavo anche della ristorazione e scendevo in cucina al piano di sotto. (…)”.
Parte convenuta non ha invece dimostrato di aver corrisposto i ratei di 13^ e 14^, né la mensilità di dicembre 2021, la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto e il TFR.
Non avendo fornito prova dei presupposti, non spettano l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e quella sostitutiva del preavviso.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti).
Il convenuto va, quindi, condannato a versare al ricorrente la somma di €
2.954,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.1.2025 sino al soddisfo.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese vengono compensate per metà, ponendo l'ulteriore parte a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, sulla quale incombe l'onere connesso al pagamento delle spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno