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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 757/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Parte_1 C.F._1
Lovelli, presso il cui studio in Potenza alla via del Gallitello, 116/B è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonio Schiavone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Samanta
Peluso in Brindi al viale S. Giovanni Bosco, 17 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione tardiva presentata, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., da avverso il decreto ingiuntivo n. 3185/2023, notificato il 27.11.2023, Parte_1 con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi creditrice della CP_2 somma di € 16.647,74 in virtù di contratto n. 10100253185 del 2018, ha ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 16.647,74, oltre interessi di mora, nonché delle spese del Pt_1 procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 567,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 29.02.2024, ha chiesto la revoca del Parte_1
d.i. opposto in quanto illegittimo, infondato, nullo, annullabile e/o comunque privo di efficacia assumendo (1) la violazione della normativa consumeristica e la presenza di clausole vessatorie
Pag. 1 a 4 nulle nonché (2) l'omessa valutazione del merito creditizio, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituita in giudizio in data 30.04.2024, eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva senza prova alcuna dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. e delle condizioni indicate dalle S.U. 2023, atteso che nel giudizio monitorio è già stato svolto il controllo di abusività con indicazione espressa nel d.i. impugnato e che l'opponente ha dedotto ulteriori motivi estranei alla disciplina consumeristica.
Nel merito, ha chiesto poi la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e comunque il rigetto dell'opposizione per infondatezza della domanda, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione del principio di non contestazione, della genericità della nullità consumeristica eccepita e dell'avvenuta valutazione del merito creditizio a norma dell'art. 124bis Tub.
3. All'esito della prima udienza, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione tardiva è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 L'opponente non ha allegato e provato, infatti, alcuno dei presupposti indicati dall'art. 650 c.p.c. ai fini dell'opposizione tardiva così come specificati, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, dalla storica pronuncia delle S.U. 9479/2023.
Per un verso, l'opponente sembra fondare, implicitamente, l'opposizione tardiva proposta sulle più estese facoltà difensive riconosciute all'intimato-consumatore dalle Sezioni Unite ancorché il titolo azionato non sia “un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto”.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto contiene, come chiarito dalle Sezioni Unite su richiamate, sia la motivazione sintetica circa l'esito negativo del controllo officioso svolto dal giudice del procedimento monitorio relativo alla non abusività delle clausole del contratto “b2c” azionato dal creditore ricorrente sia l'espresso avvertimento rivolto al debitore ingiunto che, in assenza di
Pag. 2 a 4 opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
È evidente, quindi, che il caso di specie è diverso e non rientra tra le fattispecie astratte regolate dai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nel 2023.
Per altro verso, l'opponente estende i motivi di opposizione tardiva oltre il ristretto confine della violazione della disciplina consumeristica, cui fanno riferimento le Sezioni Unite, e non adduce, neanche in forma di prospettazione difensiva, quali siano le ragioni che gli hanno reso impossibile l'opposizione tempestiva, ossia la mancata conoscenza per irregolarità della notificazione, il caso fortuito o la forza maggiore, come previsto invece dall'art. 650 c.p.c.
D'altronde, va rilevato che l'opponente non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., ma anzi ha ammesso (v. pagg. 1 e 2 dell'atto introduttivo), di aver chiesto e ottenuto il
“finanziamento per esigenze legati ai propri bisogni familiari”.
4.2 Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile, con conferma del d.i. opposto già divenuto esecutivo per decorso del termine di 40giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e non sospeso ai sensi degli artt. 650 e 649
c.p.c.
5. Per quel che concerne la regolazione delle spese di lite, vanno tenute in considerazione sia l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato disposta dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati in data 16.01.2023 sia la richiesta di condanna formulata dall'istituto opposto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il comportamento processuale tenuto dall'opponente denota, invero, quantomeno una colpa grave processuale se si considera che l'opposizione tardiva formulata non contiene alcuna argomentazione in merito ai presupposti giustificanti l'opposizione tardiva né con riferimento all'art. 650 c.p.c. né con riferimento alla sentenza delle S.U. 9479/2023 e se si considera che l'opposizione è formulata in modo generico con il rinvio ad ampi stralci della giurisprudenza sovranazionale senza dedurne il collegamento con il caso specifico.
L'esistenza di tale colpa grave processuale giustifica, pertanto, sia la revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell'art. 136 del d.p.r. 115/2002 sia la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
5.1 Deve, quindi, revocarsi il provvedimento di ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
5.2 Deve condannarsi, conseguentemente, l'opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta.
Pag. 3 a 4 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 16.647,74), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto mai svolta e con riduzione del 40% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero esiguo e della modesta complessità delle questioni trattate.
5.3 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. già indicati sopra al fine di condannare l'opponente soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, che si ritiene equo determinare nella misura di € 407,64, pari a 1/5 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3185/2023 già esecutivo;
2. revoca il provvedimento provvisorio di ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato emesso il 16.01.2023 dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 che liquida in € 2.038,20 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna, altresì, al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata in favore di che liquida in € 407,64, ai sensi dell'art. CP_2
96, comma 3, c.p.c.
Brindisi, 03.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 757/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Parte_1 C.F._1
Lovelli, presso il cui studio in Potenza alla via del Gallitello, 116/B è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonio Schiavone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Samanta
Peluso in Brindi al viale S. Giovanni Bosco, 17 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione tardiva presentata, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., da avverso il decreto ingiuntivo n. 3185/2023, notificato il 27.11.2023, Parte_1 con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi creditrice della CP_2 somma di € 16.647,74 in virtù di contratto n. 10100253185 del 2018, ha ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 16.647,74, oltre interessi di mora, nonché delle spese del Pt_1 procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 567,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 29.02.2024, ha chiesto la revoca del Parte_1
d.i. opposto in quanto illegittimo, infondato, nullo, annullabile e/o comunque privo di efficacia assumendo (1) la violazione della normativa consumeristica e la presenza di clausole vessatorie
Pag. 1 a 4 nulle nonché (2) l'omessa valutazione del merito creditizio, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituita in giudizio in data 30.04.2024, eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva senza prova alcuna dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. e delle condizioni indicate dalle S.U. 2023, atteso che nel giudizio monitorio è già stato svolto il controllo di abusività con indicazione espressa nel d.i. impugnato e che l'opponente ha dedotto ulteriori motivi estranei alla disciplina consumeristica.
Nel merito, ha chiesto poi la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e comunque il rigetto dell'opposizione per infondatezza della domanda, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione del principio di non contestazione, della genericità della nullità consumeristica eccepita e dell'avvenuta valutazione del merito creditizio a norma dell'art. 124bis Tub.
3. All'esito della prima udienza, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione tardiva è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 L'opponente non ha allegato e provato, infatti, alcuno dei presupposti indicati dall'art. 650 c.p.c. ai fini dell'opposizione tardiva così come specificati, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, dalla storica pronuncia delle S.U. 9479/2023.
Per un verso, l'opponente sembra fondare, implicitamente, l'opposizione tardiva proposta sulle più estese facoltà difensive riconosciute all'intimato-consumatore dalle Sezioni Unite ancorché il titolo azionato non sia “un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto”.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto contiene, come chiarito dalle Sezioni Unite su richiamate, sia la motivazione sintetica circa l'esito negativo del controllo officioso svolto dal giudice del procedimento monitorio relativo alla non abusività delle clausole del contratto “b2c” azionato dal creditore ricorrente sia l'espresso avvertimento rivolto al debitore ingiunto che, in assenza di
Pag. 2 a 4 opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
È evidente, quindi, che il caso di specie è diverso e non rientra tra le fattispecie astratte regolate dai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nel 2023.
Per altro verso, l'opponente estende i motivi di opposizione tardiva oltre il ristretto confine della violazione della disciplina consumeristica, cui fanno riferimento le Sezioni Unite, e non adduce, neanche in forma di prospettazione difensiva, quali siano le ragioni che gli hanno reso impossibile l'opposizione tempestiva, ossia la mancata conoscenza per irregolarità della notificazione, il caso fortuito o la forza maggiore, come previsto invece dall'art. 650 c.p.c.
D'altronde, va rilevato che l'opponente non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., ma anzi ha ammesso (v. pagg. 1 e 2 dell'atto introduttivo), di aver chiesto e ottenuto il
“finanziamento per esigenze legati ai propri bisogni familiari”.
4.2 Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile, con conferma del d.i. opposto già divenuto esecutivo per decorso del termine di 40giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e non sospeso ai sensi degli artt. 650 e 649
c.p.c.
5. Per quel che concerne la regolazione delle spese di lite, vanno tenute in considerazione sia l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato disposta dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati in data 16.01.2023 sia la richiesta di condanna formulata dall'istituto opposto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il comportamento processuale tenuto dall'opponente denota, invero, quantomeno una colpa grave processuale se si considera che l'opposizione tardiva formulata non contiene alcuna argomentazione in merito ai presupposti giustificanti l'opposizione tardiva né con riferimento all'art. 650 c.p.c. né con riferimento alla sentenza delle S.U. 9479/2023 e se si considera che l'opposizione è formulata in modo generico con il rinvio ad ampi stralci della giurisprudenza sovranazionale senza dedurne il collegamento con il caso specifico.
L'esistenza di tale colpa grave processuale giustifica, pertanto, sia la revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell'art. 136 del d.p.r. 115/2002 sia la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
5.1 Deve, quindi, revocarsi il provvedimento di ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
5.2 Deve condannarsi, conseguentemente, l'opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta.
Pag. 3 a 4 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 16.647,74), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto mai svolta e con riduzione del 40% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero esiguo e della modesta complessità delle questioni trattate.
5.3 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. già indicati sopra al fine di condannare l'opponente soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, che si ritiene equo determinare nella misura di € 407,64, pari a 1/5 delle spese di lite liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3185/2023 già esecutivo;
2. revoca il provvedimento provvisorio di ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato emesso il 16.01.2023 dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 che liquida in € 2.038,20 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna, altresì, al pagamento della somma equitativamente Parte_1 determinata in favore di che liquida in € 407,64, ai sensi dell'art. CP_2
96, comma 3, c.p.c.
Brindisi, 03.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 4 a 4