Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto da
La Fenice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno in ordine all’istanza prot. 102661 del 13 Dicembre 2023 con la quale il signor Race IN, nella Sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società LA FENICE s.r.l. ha chiesto al Comune d Castel Volturno la definizione delle pratiche di condono n. 7590/85, 952/94, 1216/94 e 7556/85 e, conseguentemente, per la fissazione all’uopo di un termine per la conclusione del procedimento e nomina sin da ora, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provveda in luogo del Comune di Castel Volturno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il presente ricorso, la società La Fenice s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., impugna il silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno sull’istanza prot. n. 102661 del 13 dicembre 2023, con la quale è stata sollecitata la definizione delle pratiche di condono edilizio n. 7590/85, 952/94, 1216/94 e 7556/85.
La società ricorrente espone di essere proprietaria di una porzione del fabbricato n. 5, sito nel complesso edilizio “Parco Marina”, in Castel Volturno, località Pinetamare, con accesso dal Viale Claris, angolo Via del Mare. La proprietà, acquisita dalla società Fontana Blue s.p.a. con atto del 30 luglio 2009, include unità immobiliari ad uso abitativo e garage distribuite tra piano sesto e piano terra, oltre a diritti parziali su ulteriori unità. L’intero fabbricato è stato edificato in virtù della licenza edilizia n. 149 del 14 marzo 1964, su area assoggettata a vincolo paesaggistico.
Per le unità immobiliari sopra descritte, la società ha presentato varie domande di condono: -pratica n. 7590/85 ai sensi della legge n. 47/1985 per la sanatoria di difformità progettuali degli appartamenti al sesto piano; - pratica n. 952/94 ai sensi della legge n. 724/1994 per la sanatoria di una veranda in alluminio e vetro di circa 101,88 mq; -pratica n. 1216/94, anch’essa ex legge n. 724/1994, per la sanatoria di opere interne nei locali garage; - pratica n. 7556/85 per opere realizzate in altro appartamento.
Lamenta la ricorrente che, nonostante il lungo tempo trascorso dalla presentazione delle istanze, il Comune non ha adottato alcun provvedimento conclusivo. Con la nota del 13 dicembre 2023 è stata sollecitata la definizione dei procedimenti e, in difetto, la nomina di un Commissario ad acta.
Con il presente gravame, la società istante chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e l’adozione delle misure conseguenti ai sensi degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010.
1.2. Il Comune di Castel Volturno, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza camerale del 19 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è fondato.
Non si può, invero, dubitare della sussistenza dell’obbligo di provvedere della P.A. sulle menzionate istanze di condono e tanto in adesione al costante orientamento del Giudice amministrativo secondo cui a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono, di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull'amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (v. da ultimo, T.A.R. Campania, sez. III del 07.10.2024 nonché, ivi richiamate, fr. Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 6453; T.A.R. Roma, sez. II quater, 7 agosto 2023, n. 13147; T.A.R. Lecce, sez. I, 21 giugno 2022, n. 1023; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 maggio 2020, n. 4728, 23 dicembre 2021, n. 13413).
2.2. Peraltro, deve ribadirsi che ciò vale anche in territori sottoposti a vincoli paesaggistici o di altro tipo.
Difatti, come pure è stato chiarito (v. Sentenza del T.A.R. Campania, IV sezione, n. 2996 del 5.5.2021), la richiesta di parere di compatibilità con il vincolo ex art. 32, l. n. 47 del 1985 (come sostituito dall'art. 32, comma 43 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. l. 24 novembre 2003 n. 326), è implicitamente formulata con l'istanza principale di sanatoria edilizia. Tanto si impone, per ragioni complessive di economicità e speditezza procedimentale nonché per la ineludibile necessità di comparazione dei valori sottesi al vincolo con la sanatoria edilizia (Sent. T.A.R. Campania, sez. VI, n.3564/2009, cit.; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 05 maggio 2005, n. 5473).
In proposito, giova osservare che, qualora l’istanza di condono riguardi opere ricadenti su immobili o in aree sottoposte, come in questo caso, a vincolo, non trovano applicazione le norme che conferiscono valore provvedimentale all’inerzia della P.A. in quanto il condono non può perfezionarsi in mancanza dei prescritti pareri (esito, peraltro, non preteso dalla parte ricorrente).
In tal senso, è la modifica apportata dallo stesso art. 32 co. 43 del D.L. 269/2003 all’art. 32 L. 47/1985 che, nel testo novellato, stabilisce: « …il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso » e, ancora, che « qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto… ».
La lamentata inerzia del Comune nell’evadere l’istanza condonistica, quindi, deve intendersi quale condotta elusiva dell'obbligo di provvedere ("rifiuto") e non come silenzio significativo nella forma del cd. silenzio accoglimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 6705 del 14-11-2006; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 02596/2014).
Quanto precede dimostra l’effettiva sussistenza dell’obbligo di provvedere della P.A. su istanze siffatte entro il termine di 180 giorni previsto dalla citata norma della L. 47/1985, termine che, nel caso di specie, è ampiamente scaduto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono non può dubitarsi che sussista l’obbligo del Comune di Castel Volturno di definire le istanze condonistiche in argomento, pendenti da diversi lustri, con conseguente accoglimento del ricorso.
4. Il Comune intimato dovrà, quindi, provvedere a definire le summenzionate istanze di condono riportate nella richiesta del 13 dicembre 2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica se anteriore. Nel caso di inadempienza, si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania o un funzionario all’uopo da lui delegato, che provvederà, su specifica richiesta del ricorrente, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata adottata la determinazione comunale e, in caso di perdurante inadempimento, la adotterà in sostituzione.
Vanno posti a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che, alla relativa liquidazione, si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte del commissario.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
1) ordina al Comune di Castel Volturno di provvedere in ordine alle istanze di condono indicate in epigrafe e richiamate nella richiesta del 13 dicembre 2023; tanto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica se anteriore;
2) in caso di inesecuzione nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega, che provvederà su specifica richiesta del ricorrente nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
3) pone a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte dello stesso;
4) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata;
5) manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO