Sentenza 4 gennaio 1966
Massime • 3
Il vizio di motivazione contraddittoria, agli effetti previsti dallo art.360 n.5 cod. proc. pen. consiste nel contrasto concettuale che infirma l'iter logico-giuridico della sentenza, in guisa da rendere incomprensibile la ratio decidendi. Tale vizio ricorre,pertanto,quando le ragioni esposte a sostegno della tesi seguita dal giudice per l'accoglimento od il rigetto della pretesa fatta valere in giudizio siano tra loro contrastanti al punto da elidersi a vicenda, in modo che la parte dispositiva della sentenza non sia piu la logica conseguenza della premessa,ovvero quando il contrasto tra motivo e motivo sia talmente insanabile, da privare la decisione del requisito essenziale della motivazione. *
E sentenza il provvedimento decisorio sui presupposti e sulle condizioni processuali e quello che investe il merito della causa,e ordinanza il provvedimento istruttorio che non contiene una decisione, ma si limita unicamente a dare Disposizioni per l'ulteriore corso del processo nella categoria dei provvedimenti istruttori devono ritenersi compresi oltre ai provvedimenti che attengono strettamente all'istruzione probatoria, anche quelli che concernono, in genere, la preparazione della causa, tra cui i provvedimenti di urgenza adottati dal giudice istruttore, diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito. *
La Competenza attribuita al giudice istruttore ad emanare i provvedimenti di urgenza quando sia pendente la causa per il merito, art.701 cod. proc. civ., comporta che, in Mancanza di Disposizioni contrarie, il provvedimento deve assumere la Forma dell'ordinanza, ai sensi dello art. 176 cod. proc. civ. le ordinanze di urgenza emesse dal giudice istruttore, ai sensi dello art. 701 cod. proc. civ. al pari delle ordinanze che ammettono mezzi istruttori, sono modificabili o revocabili dal giudice che le ha pronunciate, art.177 cod. proc. civ., e sono, inoltre, sottoposte al controllo del collegio, senza bisogno di mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art.177 cod. proc. civ.mentre non sono impugnabili in via autonoma, esaurendo la loro funzione-e restando quindi assorbite,-nella sentenza che accerta l'esistenza del diritto controverso, nel qual caso il provvedimento e sostituito dalla decisione di merito, o che lo escluda, nel qual caso il provvedimento di urgenza viene meno,. Il provvedimento con il quale l'istruttore revochi il precedente provvedimento d'urgenza, nella specie, emesso con decreto,inaudita altera parte, pronunciato dal Presidente del tribunale dopo la notificazione della citazione e prima della comparizione delle parti dinanzi all'istruttore stesso, ha natura di ordinanza. Pertanto, contro di esso e inammissibile l'appello. *
Commentari • 2
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FATTO 1. I fatti, rilevanti ai fini del decidere, possono essere così riassunti: - il signor [omissis] acquistava, nell'anno 1983, un fondo in località Zolfara del Comune di Rossano Calabro, ricadente in zona demaniale marittima, realizzandovi abusivamente (senza alcun previo titolo abilitativo) un manufatto in muratura «facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza» adibito ad «abitazione primaria», nonché, «un piccolo corpo di fabbrica adibito ad autoclave»; - in data 26 settembre 1986, relativamente a tale manufatto, l'appellante presentava un'istanza di condono ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47; - nelle more del procedimento di condono, la Capitaneria di porto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/1966, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 1966 |
Testo completo
E sentenza il provvedimento decisorio sui presupposti e sulle condizioni processuali e quello che investe il merito della causa,e ordinanza il provvedimento istruttorio che non contiene una decisione, ma si limita unicamente a dare Disposizioni per l'ulteriore corso del processo nella categoria dei provvedimenti istruttori devono ritenersi compresi oltre ai provvedimenti che attengono strettamente all'istruzione probatoria, anche quelli che concernono, in genere, la preparazione della causa, tra cui i provvedimenti di urgenza adottati dal giudice istruttore, diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito. *