TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SAGNER
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. ALESSANDRA COGNI, Controparte_1 C.F._2
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 21 ottobre
2024
- ES - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo, chiedendo la modifica dei precedenti accordi Controparte_1 intervenuti tra le Parti, in ordine al regolamento dell'affidamento dei minori della coppia, nel procedimento R.G.C. n.1719/2022, disponendo che la permanenza dei figli con ciascuno dei genitori nelle festività (punto 3) fosse regolata secondo il principio dell'alternanza; nonché a parziale modifica del punto 2) sul diritto di visita e la permanenza dei figli presso ciascun genitore, precisare che “quando i minori saranno presso la madre, dovrà essere garantita al padre la possibilità di contatto telefonico nei confronti dei figli con almeno una telefonata al giorno. Dovrà
inoltre essere permesso ai figli di mantenere acceso il proprio telefono cellulare, che è stato
comunque impostato con gli accorgimenti di privacy e sicurezza. Ciascun genitore che abbia con sé i figli inoltre dovrà informare anticipatamente l'altro in caso di trasferte e/o soggiorni fuori città e dovrà comunque impegnarsi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici assunti dai figli”; demandare i genitori ad un servizio di mediazione familiare terzo rispetto a quello di Castel
AN GI (PC), al fine di garantire imparzialità ed assenza di coinvolgimenti che possano pregiudicare il buon esito del percorso;
disporre la ripresa per i minori del percorso psicologico,
con onere dei genitori a sopportarne le spese nella misura del 50% ciascuno;
prevedere di tener conto delle preferenze ed inclinazioni dei figli con specifico riferimento alle attività sportive e ludiche, nonché alla scelta durante il periodo estivo del centro estivo più gradito ai minori;
porre a carico della ES, ai sensi dell'art. 473 bis n.39 lettera b), il pagamento di una somma di denaro, da determinarsi a cura del Tribunale, per ogni violazione o inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione del regolamento concordato dalle Parti.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una relazione affettiva ed una convivenza more uxorio, dalla quale nascevano i figli Persona_1
nato a [...] il [...] ed nato a [...] il 20
[...] Persona_2
dicembre 2016; - con ricorso ex art. 155 e 317 bis c.p.c. (procedimento R.G.C. n. 1719/2022), il ricorrente adiva il Tribunale di Piacenza per regolamentare l'affidamento dei figli minori, le modalità di rapporto con gli stessi ed il correlato diritto di mantenimento;
- a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, il Tribunale, ritenendolo rispondente all'interesse dei minori, disponeva in conformità ad esso all'udienza del 3 maggio 2023; - il suddetto accordo prevedeva le seguenti condizioni: “1) I minori vengono affidati secondo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
2) Il sig. avrà con sé i figli Pt_1 pagina 2 di 7 il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e dal sabato alle ore 9.30 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva il padre avrà con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì quando li riaccompagnerà a scuola ed i minori trascorreranno il weekend con la mamma; 3) Durante le vacanze natalizie i figli staranno una settimana con il padre e l'altra con la madre,seguendo il principio dell'alternanza per le festività. Per le vacanze pasquali i figli staranno fino a Pasqua con un genitore a da Pasquetta al rientro a scuola con l'altro seguendo il principio dell'alternanza.
Per le vacanze estive i minori staranno con entrambe i genitori almeno 10 giorni anche non
consecutivi da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante i periodi di sospensione delle lezioni i minori verranno accompagnati all'altro genitore alle ore 9.30 del mattino;
4) Quanto all'assegno di co-mantenimento ordinario dei minori, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio entro il 15 di ogni mese,con rivalutazione annuale;
il sig. dichiara che l'assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
che si impegna a presentare la relativa domanda. Quanto alle spese straordinarie, da CP_1
individuarsi secondo le linee guida del CNF, saranno a carico di entrambe i genitori in ragione
del 50% ciascuno;
5) Quanto alla casa familiare, il sig. e la sig.ra continueranno Pt_1 CP_1
a farsi carico del mutuo al 50% ciascuno, mentre la polizza resta a carico del sig. La Pt_1
casa resta assegnata alla sig.ra fino a quando la stessa vi resterà a vivere con i figli fino CP_1 all'indipendenza economica degli stessi;
6) Il sig. di impegna a spostare fin da subito la Pt_1 propria residenza;
7) Spese di giudizio compensate fra le parti”; - in seguito, il ricorrente si trasferiva dapprima presso l'abitazione degli zii per poi condurre in locazione un immobile;
- sussisteva una conflittualità tra le Parti nonché difficoltà nel gestire i figli, a causa dell'ostilità della
ES anche nelle decisioni riguardanti la loro salute;
- il Servizio sociale aveva CP_2
caldeggiato il mantenimento di un percorso psicologico per entrambi i genitori i minori per cui il ricorrente iniziava un percorso di analisi presso “Il Filo Rosso”, mentre la ES sospendeva il proprio percorso e rifiutava di prestare il consenso a continuare il quello psicologico nell'interesse Per_ dei figli ed , nonostante sul punto, concludeva “Si ritiene che la condizione Per_1 CP_2
attuale dei bambini sia rischiosa per la strutturazione di un disturbo psicologico, soprattutto per
che presenta caratteristiche personali di fragilità”; - durante la sospensione delle lezioni Per_1
scolastiche, i minori frequentavano il centro estivo di Ziano (PC) ove la madre prestava attività lavorativa e la spesa era totalmente a carico del padre, nonostante il precedente accordo disponesse pagina 3 di 7 diversamente;
- inoltre, i minori preferivano frequentare il centro estivo presso la piscina comunale di Borgonovo (PC) ed il ricorrente, avendo la possibilità di lavorare da remoto in smart working, manifestava la propria disponibilità ad occuparsi dei figli portandoli al centro estivo, ma la madre si opponeva;
- anche le spese per la scuola calcio venivano interamente sostenuta dal padre, ma spesso la madre ometteva di portare i bambini agli allenamenti;
- la resistente mancava anche di rispettare l'alternanza con riguardo alle festività, nonché impediva i contatti telefonici tra il padre ed i figli.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 29 luglio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda in ordine alle Controparte_1
modifiche richieste dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e di disporre, a parziale modifica dell'accordo recepito dal Tribunale nel procedimento R.G.C. n.1719/2022, “a) la divisione al 50% delle spese scolastiche compreso servizio mensa, servizio trasporto scuolabus, abbonamenti trasporto pubblico, uscite didattiche e altre richieste scolastiche. Per quanto
riguarda il materiale scolastico si prediligerà lo standard richiesto dalla scuola, se un genitore
vorrà acquistare del materiale diverso le spese saranno a suo carico. In particolare, si chiede che le incombenze scolastiche burocratiche ed economiche vengano gestite da un solo genitore per
evitare fraintendimenti con la scuola per mancata documentazione o doppi pagamenti, la madre si impegna a prendersi carico delle suddette inadempienze, autorizzata a chiedere rimborso della
quota al padre. b) Le spese medicinali saranno suddivise tutte al 50% anche per i farmaci da banco per terapie temporanee. Mentre per i medicinali di uso comune (come Tachipirina, Nurofen,
fisiologica per aerosol, fermenti lattici o altri integratori ogni genitore si occuperà di procurarseli
e di utilizzarli nei giorni di competenza in modo indipendente e garantendo l'utilizzo secondo la terapia indicata dal medico”; in ogni caso, se necessario, disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare.
A sostegno di tali conclusioni, Parte ES eccepiva che: - l'accordo raggiunto tra le Parti era già sufficientemente specifico e non necessitava di ulteriori integrazioni o modifiche;
- la causa della conflittualità tra le Parti era ascrivibile all'atteggiamento oppositivo del Ricorrente, che si pagina 4 di 7 riversava poi sul rapporto con i figli;
- riguardo al tema delle curie dentarie, le Parti avevano concordemente deciso di affidare i bambini al Servizio ANitario Nazionale e venivano appuntamenti periodici presso la Ausl di Piacenza, ove entrambi i minori erano in cura già dal
2023; - il padre non versava il 50 % delle spese relative alle cure, come da protocollo CNF;
- con riguardo al tema del percorso psicologico, la madre aveva seguito con costanza il proprio percorso personale con la dottoressa RA ELIO dal 2020 al 2023, terminato con valutazione positiva e nel 2022, allorché si rivolgeva al Centro Antiviolenza Donna di Piacenza, era stata seguita da una operatrice e partecipava ad un corso di danza terapia su indicazione del centro stesso nel 2023; - da luglio 2023 iniziava un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità con la dottoressa Per_3
attualmente ancora in essere;
- diversamente, il padre, sebbene invitato più volte
[...] dall'assistente sociale ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rimandava senza giustificazioni;
- la resistente proponeva che il percorso alla genitorialità si svolgesse presso una struttura pubblica, ossia il Centro per Le Famiglie di Castel AN GI, con cui ella non versava in situazione di incompatibilità, posto che vi svolgeva attività di volontariato, organizzando laboratori di lettura e attività ludiche per bambini;
quanto al percorso psicologico dei figli, che veniva svolto presso il centro “Il Filo Rosso”, individuato dal Servizio Sociale in alternativa al
Servizio Sociale del distretto di Ponente, lo stesso veniva poi interrotto in quanto la ES, non avendo ricevuto indicazioni specifiche dal Tribunale circa la necessità della prosecuzione del percorso, decideva di sospendere lentamente gli interventi;
- dal 2018, i Minori frequentavano il centro estivo di Ziano Piacentino e le relative spese venivano sostenute interamente dalla
ES; - la madre accompagnava poi nei pomeriggi di sua spettanza durante l'estate i figli presso il centro estivo scelto dal padre in Borgonovo Val Tidone, mentre il padre li portava solo una volta al centro estivo a Ziano Piacentino senza giustificarne le assenze;
- parimenti, per quanto riguarda l'attività sportiva, la madre accompagnava i figli all'allenamento, salvo motivi di salute e avvisava gli allenatori per le eventuali assenze;
- la resistente era costante nel rispettare l'alternanza delle festività, contrariamente al padre.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti e tentava la conciliazione della lite e dopo ampia discussione, le stesse chiedevano un rinvio di udienza per addivenire alla composizione bonaria della vertenza ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25 marzo 2025, che si svolgeva in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito del deposito delle autorizzate note, il Giudice, dato atto che le Parti avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle modifiche alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori della coppia concordata nel pagina 5 di 7 procedimento R.G.C. n.1719/2022, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei minori ed Per_1 Persona_2
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei minori e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone la modifica dei precedenti accordi sulla regolamentazione dell'affidamento dei minori Per_
ed come segue: 1) le cure dentistiche necessarie ed occorrende ivi compresi Persona_1
Per_ l'applicazione di apparecchi ortodontici, per ed , saranno effettuate in via privata presso Per_1
lo studio RO ON in Borgonovo Val Tidone. Il padre si farà interamente carico delle predette spese;
2) quando i minori saranno presso la madre, dovrà essere garantita al padre la possibilità di contatto telefonico nei confronti dei figli con almeno una telefonata al giorno sul cellulare della madre;
3) il diritto di visita verrà regolato come segue: con espressa precisazione che le vacanze natalizie decorrono dal giorno 24.12 al 06.01 di ogni anno, le settimane non potranno essere spezzate e le predette date saranno esercitate in forma alternata l'anno successivo e così via, salvo diversi accordi;
- Pasquetta con la madre, dal 21.04.2025 ore 9.30 al 23.04.2025 ore
8.30 con rientro a scuola;
25 aprile con la madre;
1 maggio con il padre, 2 giugno e 15 agosto con la madre, festa di tutti i santi con il padre, festa dell'Immacolata e Vigilia di Natale con la madre,
Natale dalle ore 9.30 con il padre, ANto Stefano con la madre dalle ore 9.30 fino al 01.01.2026;
dalle ore 9.30 del 01.01.2026 al 06.01.2026 con il padre, la festa della mamma ed il giorno del compleanno della mamma i minori saranno con la madre e per la festa del papà ed il giorno del compleanno del papà saranno con il padre;
4) durante le ferie estive, i minori trascorreranno due settimane non consecutive con ciascun genitore (7 giorni consecutivi più 7 giorni consecutivi comprendendo il fine settimana già di spettanza del genitore); 5) i minori riprenderanno il percorso
CP_ psicologico interrotto, presso un professionista privato, individuto nella persona della Dott.ssa pagina 6 di 7 o di altro professionista dalla stessa suggerito/consigliato, in accordo con le singole esigenze dei minori. Le spese saranno sopportate nella misura del 50 % ciascuno dai genitori fintantoché ve ne sia la necessità e fintantoché il professionista incaricato certifichi l'assenza di motivi per la loro prosecuzione;
6) i minori potranno continuare a praticare lo sport del calcio, a loro gradito. I genitori si impegneranno, dunque, a collaborare per le necessità/incombenti conseguenti alla pratica del predetto sport (allenamenti, partite, trasferte), salvo che i figli decidano diversamente,
Per_ nonché a responsabilizzare ed nella gestione del proprio abbigliamento sportivo. Qualora Per_1
il genitore abbia, in occasione della partita di calcio dei figli, altri impegni dovrà comunicarlo all'altro genitore con congruo anticipo. Il signor in concomitanza del weekend materno, si Pt_2
rende disponibile ad accompagnare un figlio alla partita, qualora i minori siano impegnati su campi differenti;
7) i genitori concordano che dal prossimo anno entrambi i minori frequenteranno le scuole a Ziano Piacentino, mentre le scuole medie saranno frequentate da entrambi in Borgonovo
Val Tidone;
- dà atto che le Parti si impegnano a valutare lo scioglimento della comunione immobiliare di cui alla casa coniugale e alle modalità di vendita o cessione di quota;
- dà atto che per il resto rimangono ferme le altre condizioni di cui alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio già concordate nel procedimento R.G.
n. 1719/2022;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa da:
C.F. , con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SAGNER
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. ALESSANDRA COGNI, Controparte_1 C.F._2
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 21 ottobre
2024
- ES - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo, chiedendo la modifica dei precedenti accordi Controparte_1 intervenuti tra le Parti, in ordine al regolamento dell'affidamento dei minori della coppia, nel procedimento R.G.C. n.1719/2022, disponendo che la permanenza dei figli con ciascuno dei genitori nelle festività (punto 3) fosse regolata secondo il principio dell'alternanza; nonché a parziale modifica del punto 2) sul diritto di visita e la permanenza dei figli presso ciascun genitore, precisare che “quando i minori saranno presso la madre, dovrà essere garantita al padre la possibilità di contatto telefonico nei confronti dei figli con almeno una telefonata al giorno. Dovrà
inoltre essere permesso ai figli di mantenere acceso il proprio telefono cellulare, che è stato
comunque impostato con gli accorgimenti di privacy e sicurezza. Ciascun genitore che abbia con sé i figli inoltre dovrà informare anticipatamente l'altro in caso di trasferte e/o soggiorni fuori città e dovrà comunque impegnarsi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici assunti dai figli”; demandare i genitori ad un servizio di mediazione familiare terzo rispetto a quello di Castel
AN GI (PC), al fine di garantire imparzialità ed assenza di coinvolgimenti che possano pregiudicare il buon esito del percorso;
disporre la ripresa per i minori del percorso psicologico,
con onere dei genitori a sopportarne le spese nella misura del 50% ciascuno;
prevedere di tener conto delle preferenze ed inclinazioni dei figli con specifico riferimento alle attività sportive e ludiche, nonché alla scelta durante il periodo estivo del centro estivo più gradito ai minori;
porre a carico della ES, ai sensi dell'art. 473 bis n.39 lettera b), il pagamento di una somma di denaro, da determinarsi a cura del Tribunale, per ogni violazione o inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione del regolamento concordato dalle Parti.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una relazione affettiva ed una convivenza more uxorio, dalla quale nascevano i figli Persona_1
nato a [...] il [...] ed nato a [...] il 20
[...] Persona_2
dicembre 2016; - con ricorso ex art. 155 e 317 bis c.p.c. (procedimento R.G.C. n. 1719/2022), il ricorrente adiva il Tribunale di Piacenza per regolamentare l'affidamento dei figli minori, le modalità di rapporto con gli stessi ed il correlato diritto di mantenimento;
- a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, il Tribunale, ritenendolo rispondente all'interesse dei minori, disponeva in conformità ad esso all'udienza del 3 maggio 2023; - il suddetto accordo prevedeva le seguenti condizioni: “1) I minori vengono affidati secondo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
2) Il sig. avrà con sé i figli Pt_1 pagina 2 di 7 il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
il mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e dal sabato alle ore 9.30 al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva il padre avrà con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì quando li riaccompagnerà a scuola ed i minori trascorreranno il weekend con la mamma; 3) Durante le vacanze natalizie i figli staranno una settimana con il padre e l'altra con la madre,seguendo il principio dell'alternanza per le festività. Per le vacanze pasquali i figli staranno fino a Pasqua con un genitore a da Pasquetta al rientro a scuola con l'altro seguendo il principio dell'alternanza.
Per le vacanze estive i minori staranno con entrambe i genitori almeno 10 giorni anche non
consecutivi da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Durante i periodi di sospensione delle lezioni i minori verranno accompagnati all'altro genitore alle ore 9.30 del mattino;
4) Quanto all'assegno di co-mantenimento ordinario dei minori, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio entro il 15 di ogni mese,con rivalutazione annuale;
il sig. dichiara che l'assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
che si impegna a presentare la relativa domanda. Quanto alle spese straordinarie, da CP_1
individuarsi secondo le linee guida del CNF, saranno a carico di entrambe i genitori in ragione
del 50% ciascuno;
5) Quanto alla casa familiare, il sig. e la sig.ra continueranno Pt_1 CP_1
a farsi carico del mutuo al 50% ciascuno, mentre la polizza resta a carico del sig. La Pt_1
casa resta assegnata alla sig.ra fino a quando la stessa vi resterà a vivere con i figli fino CP_1 all'indipendenza economica degli stessi;
6) Il sig. di impegna a spostare fin da subito la Pt_1 propria residenza;
7) Spese di giudizio compensate fra le parti”; - in seguito, il ricorrente si trasferiva dapprima presso l'abitazione degli zii per poi condurre in locazione un immobile;
- sussisteva una conflittualità tra le Parti nonché difficoltà nel gestire i figli, a causa dell'ostilità della
ES anche nelle decisioni riguardanti la loro salute;
- il Servizio sociale aveva CP_2
caldeggiato il mantenimento di un percorso psicologico per entrambi i genitori i minori per cui il ricorrente iniziava un percorso di analisi presso “Il Filo Rosso”, mentre la ES sospendeva il proprio percorso e rifiutava di prestare il consenso a continuare il quello psicologico nell'interesse Per_ dei figli ed , nonostante sul punto, concludeva “Si ritiene che la condizione Per_1 CP_2
attuale dei bambini sia rischiosa per la strutturazione di un disturbo psicologico, soprattutto per
che presenta caratteristiche personali di fragilità”; - durante la sospensione delle lezioni Per_1
scolastiche, i minori frequentavano il centro estivo di Ziano (PC) ove la madre prestava attività lavorativa e la spesa era totalmente a carico del padre, nonostante il precedente accordo disponesse pagina 3 di 7 diversamente;
- inoltre, i minori preferivano frequentare il centro estivo presso la piscina comunale di Borgonovo (PC) ed il ricorrente, avendo la possibilità di lavorare da remoto in smart working, manifestava la propria disponibilità ad occuparsi dei figli portandoli al centro estivo, ma la madre si opponeva;
- anche le spese per la scuola calcio venivano interamente sostenuta dal padre, ma spesso la madre ometteva di portare i bambini agli allenamenti;
- la resistente mancava anche di rispettare l'alternanza con riguardo alle festività, nonché impediva i contatti telefonici tra il padre ed i figli.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 29 luglio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda in ordine alle Controparte_1
modifiche richieste dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e di disporre, a parziale modifica dell'accordo recepito dal Tribunale nel procedimento R.G.C. n.1719/2022, “a) la divisione al 50% delle spese scolastiche compreso servizio mensa, servizio trasporto scuolabus, abbonamenti trasporto pubblico, uscite didattiche e altre richieste scolastiche. Per quanto
riguarda il materiale scolastico si prediligerà lo standard richiesto dalla scuola, se un genitore
vorrà acquistare del materiale diverso le spese saranno a suo carico. In particolare, si chiede che le incombenze scolastiche burocratiche ed economiche vengano gestite da un solo genitore per
evitare fraintendimenti con la scuola per mancata documentazione o doppi pagamenti, la madre si impegna a prendersi carico delle suddette inadempienze, autorizzata a chiedere rimborso della
quota al padre. b) Le spese medicinali saranno suddivise tutte al 50% anche per i farmaci da banco per terapie temporanee. Mentre per i medicinali di uso comune (come Tachipirina, Nurofen,
fisiologica per aerosol, fermenti lattici o altri integratori ogni genitore si occuperà di procurarseli
e di utilizzarli nei giorni di competenza in modo indipendente e garantendo l'utilizzo secondo la terapia indicata dal medico”; in ogni caso, se necessario, disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare.
A sostegno di tali conclusioni, Parte ES eccepiva che: - l'accordo raggiunto tra le Parti era già sufficientemente specifico e non necessitava di ulteriori integrazioni o modifiche;
- la causa della conflittualità tra le Parti era ascrivibile all'atteggiamento oppositivo del Ricorrente, che si pagina 4 di 7 riversava poi sul rapporto con i figli;
- riguardo al tema delle curie dentarie, le Parti avevano concordemente deciso di affidare i bambini al Servizio ANitario Nazionale e venivano appuntamenti periodici presso la Ausl di Piacenza, ove entrambi i minori erano in cura già dal
2023; - il padre non versava il 50 % delle spese relative alle cure, come da protocollo CNF;
- con riguardo al tema del percorso psicologico, la madre aveva seguito con costanza il proprio percorso personale con la dottoressa RA ELIO dal 2020 al 2023, terminato con valutazione positiva e nel 2022, allorché si rivolgeva al Centro Antiviolenza Donna di Piacenza, era stata seguita da una operatrice e partecipava ad un corso di danza terapia su indicazione del centro stesso nel 2023; - da luglio 2023 iniziava un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità con la dottoressa Per_3
attualmente ancora in essere;
- diversamente, il padre, sebbene invitato più volte
[...] dall'assistente sociale ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rimandava senza giustificazioni;
- la resistente proponeva che il percorso alla genitorialità si svolgesse presso una struttura pubblica, ossia il Centro per Le Famiglie di Castel AN GI, con cui ella non versava in situazione di incompatibilità, posto che vi svolgeva attività di volontariato, organizzando laboratori di lettura e attività ludiche per bambini;
quanto al percorso psicologico dei figli, che veniva svolto presso il centro “Il Filo Rosso”, individuato dal Servizio Sociale in alternativa al
Servizio Sociale del distretto di Ponente, lo stesso veniva poi interrotto in quanto la ES, non avendo ricevuto indicazioni specifiche dal Tribunale circa la necessità della prosecuzione del percorso, decideva di sospendere lentamente gli interventi;
- dal 2018, i Minori frequentavano il centro estivo di Ziano Piacentino e le relative spese venivano sostenute interamente dalla
ES; - la madre accompagnava poi nei pomeriggi di sua spettanza durante l'estate i figli presso il centro estivo scelto dal padre in Borgonovo Val Tidone, mentre il padre li portava solo una volta al centro estivo a Ziano Piacentino senza giustificarne le assenze;
- parimenti, per quanto riguarda l'attività sportiva, la madre accompagnava i figli all'allenamento, salvo motivi di salute e avvisava gli allenatori per le eventuali assenze;
- la resistente era costante nel rispettare l'alternanza delle festività, contrariamente al padre.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti e tentava la conciliazione della lite e dopo ampia discussione, le stesse chiedevano un rinvio di udienza per addivenire alla composizione bonaria della vertenza ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25 marzo 2025, che si svolgeva in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito del deposito delle autorizzate note, il Giudice, dato atto che le Parti avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle modifiche alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori della coppia concordata nel pagina 5 di 7 procedimento R.G.C. n.1719/2022, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Nel corso del giudizio, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei minori ed Per_1 Persona_2
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei minori e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone la modifica dei precedenti accordi sulla regolamentazione dell'affidamento dei minori Per_
ed come segue: 1) le cure dentistiche necessarie ed occorrende ivi compresi Persona_1
Per_ l'applicazione di apparecchi ortodontici, per ed , saranno effettuate in via privata presso Per_1
lo studio RO ON in Borgonovo Val Tidone. Il padre si farà interamente carico delle predette spese;
2) quando i minori saranno presso la madre, dovrà essere garantita al padre la possibilità di contatto telefonico nei confronti dei figli con almeno una telefonata al giorno sul cellulare della madre;
3) il diritto di visita verrà regolato come segue: con espressa precisazione che le vacanze natalizie decorrono dal giorno 24.12 al 06.01 di ogni anno, le settimane non potranno essere spezzate e le predette date saranno esercitate in forma alternata l'anno successivo e così via, salvo diversi accordi;
- Pasquetta con la madre, dal 21.04.2025 ore 9.30 al 23.04.2025 ore
8.30 con rientro a scuola;
25 aprile con la madre;
1 maggio con il padre, 2 giugno e 15 agosto con la madre, festa di tutti i santi con il padre, festa dell'Immacolata e Vigilia di Natale con la madre,
Natale dalle ore 9.30 con il padre, ANto Stefano con la madre dalle ore 9.30 fino al 01.01.2026;
dalle ore 9.30 del 01.01.2026 al 06.01.2026 con il padre, la festa della mamma ed il giorno del compleanno della mamma i minori saranno con la madre e per la festa del papà ed il giorno del compleanno del papà saranno con il padre;
4) durante le ferie estive, i minori trascorreranno due settimane non consecutive con ciascun genitore (7 giorni consecutivi più 7 giorni consecutivi comprendendo il fine settimana già di spettanza del genitore); 5) i minori riprenderanno il percorso
CP_ psicologico interrotto, presso un professionista privato, individuto nella persona della Dott.ssa pagina 6 di 7 o di altro professionista dalla stessa suggerito/consigliato, in accordo con le singole esigenze dei minori. Le spese saranno sopportate nella misura del 50 % ciascuno dai genitori fintantoché ve ne sia la necessità e fintantoché il professionista incaricato certifichi l'assenza di motivi per la loro prosecuzione;
6) i minori potranno continuare a praticare lo sport del calcio, a loro gradito. I genitori si impegneranno, dunque, a collaborare per le necessità/incombenti conseguenti alla pratica del predetto sport (allenamenti, partite, trasferte), salvo che i figli decidano diversamente,
Per_ nonché a responsabilizzare ed nella gestione del proprio abbigliamento sportivo. Qualora Per_1
il genitore abbia, in occasione della partita di calcio dei figli, altri impegni dovrà comunicarlo all'altro genitore con congruo anticipo. Il signor in concomitanza del weekend materno, si Pt_2
rende disponibile ad accompagnare un figlio alla partita, qualora i minori siano impegnati su campi differenti;
7) i genitori concordano che dal prossimo anno entrambi i minori frequenteranno le scuole a Ziano Piacentino, mentre le scuole medie saranno frequentate da entrambi in Borgonovo
Val Tidone;
- dà atto che le Parti si impegnano a valutare lo scioglimento della comunione immobiliare di cui alla casa coniugale e alle modalità di vendita o cessione di quota;
- dà atto che per il resto rimangono ferme le altre condizioni di cui alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio già concordate nel procedimento R.G.
n. 1719/2022;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 7 di 7