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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4423/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1562/2021 del 3/11/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASCARA CANDIDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede a Milano via Caldera n. 21, C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
“In via preliminare riconoscere e dichiarare:
- la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mancano i titoli di credito per procedere, e per gli effetti revocare lo stesso poiché inefficace, illegittimo, nullo ed in ogni caso annullabile;
- la nullità del procedimento per decreto ingiuntivo incoato dalla Società creditrice ricorrente, in quanto non è stata attivata e promossa da parte della stessa, l'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, nonché la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 comma 3- D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche di cui all'art. 84 D.L 69/2013 del medesimo decreto;
- l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 4 - il creditore procedente pertanto non ha nessun diritto e/o titolo ad agire nei confronti degli odierni opponenti;
- la prescrizione del credito;
- il difetto di legittimazione attiva sia della società creditrice ad agire nei Controparte_2 confronti degli odierni opponenti in quanto non ha alcun diritto e/o titolo e il difetto di legittimazione passiva degli opponenti in quanto estranei al rapporto e/o credito preteso;
- nel merito, per tutti i motivi sopra indicati in premessa, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Società ricorrente stessa a restituire agli ingiunti le somme versate in eccesso, e/o maggiori e indebiti interessi versati nel corso degli anni, e/o restituire quanto a loro spettanti;
in subordine, previa ctu, accertare quanto a credito e/o a debito della Società opposta e disporre la riduzione della somma dovuta con la compensazione delle spese di lite per giusti motivi;
- in via subordinata e senza recesso delle superiori considerazioni, previa nomina di ctu, accertare le somme esatte pagate in eccesso dagli opponenti e compensare le stesse con quelle eventualmente ancora dovute e a debito;
- in via ulteriormente subordinata, accertarsi l'illegittimità dell'operato della Società, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti - anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico-finanziari normativi ed i criteri contabili, sulla base della documentazione da prodursi da parte della Società opposta, e/o da parte dell'opponente, con riferimento ai conti correnti Societari di corrispondenza di cui è causa, condannando la stessa a restituire agli ingiunti i maggiori e indebiti interessi versati nel corso degli anni;
- in via ulteriormente gradata, previa ctu, accertare quanto a credito e/o a debito da parte della Società e disporre la compensazione degli stessi con quanto oggi richiesto dalla predetta società;
- in via ulteriormente subordinata e gradata, previa ctu, accertare quanto eventualmente dovuto alla
Società ricorrente, dedotta ogni somma pagata e non dovuta, con compensazione delle spese di lite ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario.”
OPPOSTA
“1) Rigettare ogni domanda avanzata ex adverso e confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021 (R.G. n. 3701/2021) del 03/11/2021 notificato a mezzo del servizio postale in data 19.11.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice designato, dott. Claudio Maggioni, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ..
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato ex adverso, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
4) In via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede la restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 2033 c.c. dal signor
, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 3/11/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1 di corrispondere a (di seguito la somma di €. 7.094,90, oltre
[...] Controparte_2 CP_2 interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito n. 21565239 stipulato il 16/10/2019 fra il medesimo soggetto ingiunto e (vd. fascicolo CP_2 monitorio, doc. n. 2).
L'opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
Invero, con ordinanza del 13/12/2022 il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato termine all'opposta per presentare la domanda di mediazione. La ha ottemperato e all'udienza successiva ha depositato verbale di mediazione CP_2 negativa del 3/02/2023.
Nel merito, sono infondate le eccezioni dell'opponente sulla mancata prova del credito e del tasso d'interesse.
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente
(nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa ed il relativo piano di ammortamento (vd. all. nn. 2 e 5 del fascicolo monitorio).
In particolare, il contratto di prestito personale n. 21565239 sottoscritto in data 16.10.2019 da CP_1 prevede un importo complessivamente finanziato da pari ad € 7.381,00 (cfr. piano di
[...] CP_2 ammortamento - allegato 5 al fascicolo monitorio), così determinato: € 7.000,00 importo richiesto e liquidato al cliente;
€ 276,00 costo dei servizi aggiuntivi facoltativi (polizza assicurativa) espressamente richiesti dal cliente e regolati da separato contratto;
€ 105,00 spese di istruttoria finanziate.
Detto importo, maggiorato degli interessi convenzionali calcolati al tasso annuo nominale (TAN) dell'11,85%, avrebbe dovuto essere rimborsato in n. 48 rate mensili di € 193,83 cadauna, dal 15.11.2019 al 15.10.2023.
pagina 3 di 4 Più precisamente, l'importo globale dovuto dal debitore (c.d. montante) è pari ad € 9.303,84, corrispondente alla somma delle 48 rate di € 193,83 ciascuna, tenuto conto degli interessi (calcolati al TAN dell'11,85%), pari ad € 1.922,84 (cfr. piano di ammortamento - allegato 5 al fascicolo monitorio). Nel contratto vengono chiaramente indicati tutti i tassi di riferimento: TAN (fisso) = 11,85%; TAEG =
13,85%; TEG = 16,09% (Indicatore di costo rilevante ai sensi della normativa in materia di Usura). ha corrisposto solo le prime 5 rate a fronte delle 48 previste, per cui in data 15.10.2020 CP_1 ne è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine (cfr. allegato 3 al fascicolo monitorio). Risulta dunque provato il credito di mentre l'opponente non ha in alcun modo dimostrato di CP_2 avere pagato interamente il suo debito.
Le ulteriori eccezioni dell'opponente sono, per un verso, palesemente generiche – essendo stata dedotta una non meglio precisata erroneità dei calcoli oltre che nullità delle clausole contrattuali senza indicarne il motivo – e, per altro verso, estranee rispetto all'oggetto della causa – essendo stati dedotti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, riferibili a un contratto di apertura di credito in conto corrente, mentre il credito di si fonda su un mutuo. CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del
3/11/2021, dichiarandone in via definitiva l'efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
Deve essere altresì disposta la condanna dell'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., avendo lo stesso agito in giudizio con colpa grave per la palese infondatezza delle eccezioni proposte, alcune delle quali neanche riferibili al contratto oggetto di causa;
la somma va determinata in via equitativa in un terzo dell'importo liquidato per spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4423/2021:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 3/11/2021, dichiarandone in via definitiva l'efficacia esecutiva.
DA a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
DA a corrispondere a ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la CP_1 Controparte_2 somma di € 1.500,00. Ragusa, 30/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4423/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1562/2021 del 3/11/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASCARA CANDIDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede a Milano via Caldera n. 21, C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
“In via preliminare riconoscere e dichiarare:
- la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mancano i titoli di credito per procedere, e per gli effetti revocare lo stesso poiché inefficace, illegittimo, nullo ed in ogni caso annullabile;
- la nullità del procedimento per decreto ingiuntivo incoato dalla Società creditrice ricorrente, in quanto non è stata attivata e promossa da parte della stessa, l'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, nonché la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 comma 3- D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche di cui all'art. 84 D.L 69/2013 del medesimo decreto;
- l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 4 - il creditore procedente pertanto non ha nessun diritto e/o titolo ad agire nei confronti degli odierni opponenti;
- la prescrizione del credito;
- il difetto di legittimazione attiva sia della società creditrice ad agire nei Controparte_2 confronti degli odierni opponenti in quanto non ha alcun diritto e/o titolo e il difetto di legittimazione passiva degli opponenti in quanto estranei al rapporto e/o credito preteso;
- nel merito, per tutti i motivi sopra indicati in premessa, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Società ricorrente stessa a restituire agli ingiunti le somme versate in eccesso, e/o maggiori e indebiti interessi versati nel corso degli anni, e/o restituire quanto a loro spettanti;
in subordine, previa ctu, accertare quanto a credito e/o a debito della Società opposta e disporre la riduzione della somma dovuta con la compensazione delle spese di lite per giusti motivi;
- in via subordinata e senza recesso delle superiori considerazioni, previa nomina di ctu, accertare le somme esatte pagate in eccesso dagli opponenti e compensare le stesse con quelle eventualmente ancora dovute e a debito;
- in via ulteriormente subordinata, accertarsi l'illegittimità dell'operato della Società, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti - anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico-finanziari normativi ed i criteri contabili, sulla base della documentazione da prodursi da parte della Società opposta, e/o da parte dell'opponente, con riferimento ai conti correnti Societari di corrispondenza di cui è causa, condannando la stessa a restituire agli ingiunti i maggiori e indebiti interessi versati nel corso degli anni;
- in via ulteriormente gradata, previa ctu, accertare quanto a credito e/o a debito da parte della Società e disporre la compensazione degli stessi con quanto oggi richiesto dalla predetta società;
- in via ulteriormente subordinata e gradata, previa ctu, accertare quanto eventualmente dovuto alla
Società ricorrente, dedotta ogni somma pagata e non dovuta, con compensazione delle spese di lite ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario.”
OPPOSTA
“1) Rigettare ogni domanda avanzata ex adverso e confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021 (R.G. n. 3701/2021) del 03/11/2021 notificato a mezzo del servizio postale in data 19.11.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Ragusa, nella persona del Giudice designato, dott. Claudio Maggioni, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) dichiarare la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente, in quanto l'avversata opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648, primo comma, del cod. proc. civ..
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato ex adverso, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
4) In via ulteriormente subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede la restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 2033 c.c. dal signor
, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 3/11/2021 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1 di corrispondere a (di seguito la somma di €. 7.094,90, oltre
[...] Controparte_2 CP_2 interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito n. 21565239 stipulato il 16/10/2019 fra il medesimo soggetto ingiunto e (vd. fascicolo CP_2 monitorio, doc. n. 2).
L'opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
Invero, con ordinanza del 13/12/2022 il G.I. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato termine all'opposta per presentare la domanda di mediazione. La ha ottemperato e all'udienza successiva ha depositato verbale di mediazione CP_2 negativa del 3/02/2023.
Nel merito, sono infondate le eccezioni dell'opponente sulla mancata prova del credito e del tasso d'interesse.
Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente
(nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa ed il relativo piano di ammortamento (vd. all. nn. 2 e 5 del fascicolo monitorio).
In particolare, il contratto di prestito personale n. 21565239 sottoscritto in data 16.10.2019 da CP_1 prevede un importo complessivamente finanziato da pari ad € 7.381,00 (cfr. piano di
[...] CP_2 ammortamento - allegato 5 al fascicolo monitorio), così determinato: € 7.000,00 importo richiesto e liquidato al cliente;
€ 276,00 costo dei servizi aggiuntivi facoltativi (polizza assicurativa) espressamente richiesti dal cliente e regolati da separato contratto;
€ 105,00 spese di istruttoria finanziate.
Detto importo, maggiorato degli interessi convenzionali calcolati al tasso annuo nominale (TAN) dell'11,85%, avrebbe dovuto essere rimborsato in n. 48 rate mensili di € 193,83 cadauna, dal 15.11.2019 al 15.10.2023.
pagina 3 di 4 Più precisamente, l'importo globale dovuto dal debitore (c.d. montante) è pari ad € 9.303,84, corrispondente alla somma delle 48 rate di € 193,83 ciascuna, tenuto conto degli interessi (calcolati al TAN dell'11,85%), pari ad € 1.922,84 (cfr. piano di ammortamento - allegato 5 al fascicolo monitorio). Nel contratto vengono chiaramente indicati tutti i tassi di riferimento: TAN (fisso) = 11,85%; TAEG =
13,85%; TEG = 16,09% (Indicatore di costo rilevante ai sensi della normativa in materia di Usura). ha corrisposto solo le prime 5 rate a fronte delle 48 previste, per cui in data 15.10.2020 CP_1 ne è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine (cfr. allegato 3 al fascicolo monitorio). Risulta dunque provato il credito di mentre l'opponente non ha in alcun modo dimostrato di CP_2 avere pagato interamente il suo debito.
Le ulteriori eccezioni dell'opponente sono, per un verso, palesemente generiche – essendo stata dedotta una non meglio precisata erroneità dei calcoli oltre che nullità delle clausole contrattuali senza indicarne il motivo – e, per altro verso, estranee rispetto all'oggetto della causa – essendo stati dedotti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, riferibili a un contratto di apertura di credito in conto corrente, mentre il credito di si fonda su un mutuo. CP_2
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del
3/11/2021, dichiarandone in via definitiva l'efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
Deve essere altresì disposta la condanna dell'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c., avendo lo stesso agito in giudizio con colpa grave per la palese infondatezza delle eccezioni proposte, alcune delle quali neanche riferibili al contratto oggetto di causa;
la somma va determinata in via equitativa in un terzo dell'importo liquidato per spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4423/2021:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 3/11/2021, dichiarandone in via definitiva l'efficacia esecutiva.
DA a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
DA a corrispondere a ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la CP_1 Controparte_2 somma di € 1.500,00. Ragusa, 30/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4