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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8823/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca King presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a L'Aigle (Francia) il 25 novembre 1979 cittadino: francese Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] ma domiciliato a Ginevra (Svizzera) in Rue de l'Arquebuse n.13 con l'Avv. Stefano Colombetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Premeno (VB) in data 19 luglio 2008 (n. 02, Parte II, serie C, anno 2008) In separazione dei beni. con i seguenti figli: a Milano il 4 gennaio 2012, cittadino italiano e francese Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2.- Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, inerenti alla sua salute, educazione, istruzione e residenza, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni;
le altre decisioni, nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarla successivamente e tempestivamente.
3.- continuerà a vivere con la madre, nella casa familiare sita a Milano, via Per_1
Donna Prassede 12 – 20142 Milano, anche ai fini della residenza anagrafica.
Il padre si è da tempo trasferito a Ginevra, pur avendo preso una casa a Milano in locazione, dove stare con il figlio nei periodi di sua competenza.
Frequentazione:
In riferimento alla regolamentazione dei tempi di frequentazione, fatti salvi in ogni caso migliori accordi tra i genitori, gli stessi si accorderanno all'inizio dell'anno scolastico, sulla base del calendario scolastico, del calendario delle festività italiane e svizzere, delle eventuali chiusure aziendali e dei rispettivi impegni di lavoro, per l'alternanza dei fine settimana e per la suddivisione dei ponti e delle vacanze scolastiche del figlio.
In ogni caso, ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro di eventuali impedimenti ad incontrare il figlio nei fine settimana di spettanza con almeno una settimana di preavviso.
In particolare, durante il corso dell'anno scolastico, vedrà il padre a settimane Per_1 alterne per tre giorni consecutivi con pernottamento, tendenzialmente dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina.
In linea di principio, i genitori divideranno equamente il periodo delle vacanze natalizie, che va dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al giorno precedente la ripresa delle stesse, in due periodi. Il figlio starà ad anni alterni con un genitore nel primo periodo (comprendente il Natale) e con l'altro genitore nel secondo (comprendente il
Capodanno).
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse nella loro interezza, salvo diversi accordi, ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, trascorrerà almeno due/tre settimane consecutive Per_1 con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 28 febbraio di ogni anno di ogni anno (tendenzialmente a luglio con il padre e ad agosto con la madre), mentre il restante periodo di vacanza scolastica sarà organizzato dai genitori tra campi estivi e soggiorni presso i nonni. Durante il periodo di ferie di con ciascun genitore la frequenza Per_1 con l'altro è sospesa, salvo diversi accordi.
I genitori concordano che il figlio sentirà quotidianamente il genitore con cui non si trova, accordandosi direttamente con lo stesso per gli orari e le modalità, e che gli stessi si comunicheranno reciprocamente e tempestivamente i luoghi di villeggiatura o domicilio temporaneo del figlio.
4.- La casa familiare, sita a Milano via Donna Prassede 12 – 20142 Milano, intestata al
100% alla signora , è assegnata alla stessa con tutti i beni e gli arredi che Pt_1 attualmente vi si trovano.
5.- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre di un assegno mensile, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, pari a € 600 per dodici mensilità, con decorrenza dal mese di gennaio 2025. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (base gennaio 2025, prima rivalutazione gennaio 2026).
I genitori verseranno poi ciascuno sulla carta ricaricabile del figlio il 50% dell'importo che concorderanno per il figlio a titolo di “paghetta”, e che adegueranno man mano che il figlio cresce.
I genitori sosterranno inoltre al 50% ciascuno le spese extra assegno del figlio, secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomanda o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riguardo alle spese extra assegno, i genitori concordano fin da ora di sostenere al
50% i costi per la scuola privata del figlio ancora per l'anno scolastico in corso (2024-
25), per la babysitter finché opportuna, per almeno un'attività sportiva durante l'anno, per l'abbigliamento e l'attrezzatura sciistica del figlio (acquistata o noleggiata), per le visite specialistiche e le terapie seguite dal ragazzo per l'allergia, per il dentista privato e per lo specialista omeopatico che lo segue da anni.
Con riferimento in particolare alle spese mediche, si precisa che la madre gode, anche per il figlio, di copertura assicurativa e pertanto le spese da dividere tra i genitori saranno solo quelle non coperte dall'assicurazione.
6.- Il sig. riconosce di dovere alla signora l'importo di € 10.852,00 a Pt_2 Pt_1 titolo di arretrati per spese del figlio sino al 30 aprile 2025 compreso, oltre alle tre mensilità di mantenimento per i mesi di gennaio/febbraio/marzo 2025 (€ 1.800,00), e si impegna a corrispondere tale importo non appena avrà la disponibilità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio a Premeno (VB) il 19 luglio 2008;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Premeno (VB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Delmonte. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG