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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies, comma 3, cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1939 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2019 promossa
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA RI in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Licata nella via Padre Italia n
9 attore
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RO IM giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato presso il suo studio in Licata nella via Catania n 5
1 Convenuto
Oggetto: lesione personale – risarcimento danni
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione, l'odierno attore, nella premessa di essere stato aggredito e percosso da che nella data del 6 maggio 2012 lo colpiva Controparte_1
per strada con un calcio alla schiena provocandogli una frattura vertebrale
L14; di essere stato soccorso ed accompagnato presso il Pronto Soccorso del
Nosocomio di Licata, ove i sanitari refertavano ““trauma del rachide lombare con frattura del processo traverso di sinistra della IV vertebra lombare” ed assegnavano prognosi di tre settimane;
di aver ottenuto Sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 582 del codice penale emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento n.
581/2017 del 08.05.2017, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali e il risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede;
di aver resistito in Appello al gravame proposto dal convenuto e di aver ottenuto Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2508/2018 del 14 maggio 2018 che confermava le statuizioni della sentenza di primo grado;
che la Sentenza emessa dalla Corte di Appello era divenuta irrevocabile.
Chiedeva all'adito Tribunale la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso subiti quantificati in € 26.029,13 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche con determinazione in via equitativa, oltre gli interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, il tutto da contenere entro € 5200,00 con espressa rinuncia a somme
2 eccedenti detto importo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento della procedura di negoziazione assistita, contestava nel merito la domanda dell'attore e l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata in quanto a fronte dell'allegazione di una perizia medico legale di parte che commisurava il danno da IP al 4%, ed in complessivi 40 giorni di invalidità di cui venti di ITT e 20 di ITP, rivendicava in domanda un danno nettamente superiore non ancorato a parametri medici e/o strumentali.
Chiedeva al Tribunale di – In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dall'attore per mancato esperimento della negoziazione assistita nel termine assegnato dall'adìto Giudice;
2 – In subordine e nel merito rigettare le domande avanzate dall' attore poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;
3 – Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Occorre premettere che il procedimento in epigrafe ha avuto nel suo svolgimento un esito travagliato.
Ed infatti, all'udienza di prima comparizione, questo giudice rilevava il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ed assegnava termine per l'avvio della procedura di negoziazione assistita.
Alla successiva udienza del 18.02.2020, l'attore chiedeva ulteriore termine per la notifica della convenzione di stipula della negoziazione assistita e, questo
Tribunale, rilevando che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita era sottoscritta dal solo difensore e non anche dalla parte, concedeva
3 ulteriore termine di giorni trenta;
Seguivano numerose udienze al fine di verificare la regolarità della vocatio in ius, giacché parte attrice, pur avendo notificato l'atto di citazione tramite
Ufficio Unep del Tribunale di Agrigento a mezzo posta raccomandata, non aveva prodotto l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica.
Nonostante le ricerche dell'avviso di ricevimento presso gli Uffici Postali, quest'ultimo non veniva ritrovato e pertanto si assegnava termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'attore nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 8.03.2022, precisava la domanda nel seguente modo “ ritenere e dichiarare responsabile dei danni Controparte_1
subiti dall'attore nella misura del 15 di ip , 60 gg di ITT al 100%, gg 90 di itp al 75%, gg 30 di itp al 50%.” Nonché la domanda n 2 dell'atto di citazione nel modo che segue: “ conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 51000,00 di cui euro 20826,30 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dei fatti per cui è causa o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta di giustizia anche con determinazione in via equitativa oltre ancora interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, il tutto da contenere entro € 52000 con espressa rinuncia a somme eccedenti detto importo.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e, rigettate in un primo momento le istanze istruttorie richieste dall'attore la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 7.01.2025, il giudice rimetteva la causa sul ruolo e veniva disposta ctu medico legale.
Il ctu nominato dott. con comunicazione del 01.07.2025 Persona_1
4 attestava la mancata comparizione del periziando alla visita medico legale fissata in data 26 maggio 2025.
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva inviata all'odierna udienza per la discussione orale.
Così compendiati i fatti di causa nei termini così sintetizzati si osserva che la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore in sede civile non può trovare accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare.
Ora, l'art. 651 comma 1 c.p.p. stabilisce che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Tuttavia resta riservato al giudice civile l'accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell'entità di quest'ultimo (Cass. 14537/2013).
La domanda è infondata e va rigettata alla luce del contegno tenuto dall'attore che ha impedito il corretto espletamento degli accertamenti peritali ed il conseguente puntuale accertamento del diritto al risarcimento del danno dallo stesso vantato, il tutto per i motivi di seguito indicati.
La Suprema Corte di Cassazione ha, con ordinanza 29 Gennaio 2019 n. 2361, affermato un principio di ampio respiro secondo cui “grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso,
5 consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente - comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo”.
Nel caso in questione, essendosi reso irreperibile, si è volontariamente sottratto all'esperimento della CTU richiesta ed ammessa dal Tribunale, non avendo in tal modo collaborato per l'accertamento del diritto risarcitorio richiesto, né tantomeno dimostrato la sussistenza di un legittimo impedimento giustificante l'assenza alla visita peritale;
l'attore è, così, venuto meno all'onere probatorio gravante sul medesimo per l'accertamento del diritto controverso, soprattutto, come nel caso di specie, la domanda risarcitoria era stata aspramente contestata dal convenuto, il che comporta il rigetto della domanda risarcitoria azionata per difetto di prova.
Ed infatti, la consulenza tecnica espletata sulla base della sola documentazione medica in atti non può esser posta a sostegno della decisione.
La visita diretta del danneggiato è essenziale per le valutazioni relative al mandato assegnato al medico legale, non potendo lo stesso basarsi unicamente sulla documentazione in atti, al fine di una adeguata verifica dei postumi e della compatibilità di essi con il sinistro, giacché egli deve accertare direttamente - nel contraddittorio delle parti e con le garanzie del processo -
6 le lesioni riportate, rispetto alle quali l'esame del corpo della persona danneggiata è imprescindibile.
Vero è che l'art. 1226 c.c. prevede la liquidazione equitativa del danno, ma solo quando quest'ultimo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, tale impossibilità dovendo essere intesa in senso obiettivo e non imputabile alla parte come nel caso di specie, sicché il danno non può essere liquidato nemmeno in via forfetaria o equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
1939/2019
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi € 2.840,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 16.12.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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