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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6004/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 5.12.2023 da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in CE Via Lanza 8 in persona del legale rappresentante dott.
, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI GOZZI (C.F. Controparte_1
) (p.e.c. - fax CodiceFiscale_1 Email_1
0444.322861) da CE Contrà Santo Stefano 15, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore parte attrice opponente
CONTRO (C.F.: ) CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede Persona_1 legale in Milano alla Piazza Lima n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata mediante file telematico ed inserita nel relativo fascicolo informatico come per legge, dagli avv.ti Giuseppe Caruso (C.F. ) – pec CodiceFiscale_2
- fax 045/2050087 - Valerio Visaggi Email_2
( ) - pec - ed CodiceFiscale_3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro Studio Professionale in Roma al Viale dei Parioli, 72
parte convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE IN VIA DI COGNIZIONE CAUTELARE IN VIA CAUTELARE E DI RITO Confermarsi il provvedimento di sequestro liberatorio, come da provvedimento già emesso in udienza in data 23.7.2024 IN VIA DI COGNIZIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Accertarsi e dichiararsi che nulla deve a per i titoli e Parte_1 CP_2 per i motivi dedotti nella parte “In fatto” e in “In diritto”
2) Condannarsi a pagare a la somma di euro 25.000,00 a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno o quella maggiore o anche minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dalla debenza al saldo effettivo IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO Accertarsi i concreti e reali rapporti tra le parti, anche secondo le produzioni che saranno assicurate al giudizio, disponendosi la compensazione, anche parziale, dei reciproci crediti/debiti, dichiarando l'estinzione dei crediti di verso CP_2
Parte_1
IN OGNI CASO
1) Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e l'inefficacia e, comunque, disporsi la revoca del Decreto ingiuntivo opposto “Trib. CE n. 1767/23” del 26.9.2023
2) Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
1. anche, ove occorra, previa revoca del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. confermato con provvedimento del 23.7.2024, respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1767/2023 emesso dal Tribunale di CE in data 26.9.2023 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4622/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 120.689,56, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. anche, ove occorra, previa revoca del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. confermato con provvedimento del 23.7.2024, rigettarsi tutte le domande formulate dall'opponente, in particolare la domanda di compensazione anche parziale e quella riconvenzionale di risarcimento danni all'immagine e/o perdita di chance, poiché generiche, indeterminate, oltre ad essere destituite di ogni fondamento giuridico- fattuale.
3. anche previa revoca del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. confermato con provvedimento del 23.7.2024, in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di
2 annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo la opponente al pagamento in favore della odierna opposta Parte_1 della somma pari ad € 120.689,56, oltre ad interessi moratori, e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
4. anche previa revoca del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. confermato con provvedimento del 23.7.2024, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da limitare la liquidazione del Parte_1 danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , CP_2 disponendo eventualmente la compensazione con le somme di cui quest'ultima risulta essere creditrice.
5. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione. La convenuta insiste, anche previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 12.11.2024, per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non ammesse. Si oppone ancora una volta per puro scrupolo difensivo all'ammissione delle residue istanze istruttorie avversarie richiamando sul punto il contenuto della propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1767/2023, che le ingiungeva il pagamento di € 120.689,56 oltre interessi e spese in favore di quale corrispettivo delle CP_2 prestazioni di servizio di riassetto camere presso le strutture alberghiere denominate
“Pex Hotel” sita AR (PD), sita in Controparte_3
CE, e “ Hotel Verdi” sita in CE , come da contratti di appalto conclusi con cui era subentrata dapprima la e Controparte_4 Controparte_5 poi la CP_2
L'attrice opponente affermava:
- che società incorporante i precedenti enti giuridici che avevano CP_2 prestato servizio di pulizie presso tre alberghi della proprietà aveva Parte_1
“solo parzialmente - e spesso malamente - effettuato i servizi contrattualizzati e successivamente fatturati”, come da contestazioni di Parte_1
-che aveva dovuto contribuire in proprio al pagamento degli stipendi dei Parte_1 dipendenti di ed era “scoperta” per il pagamento dei contributi (e CP_2 altri istituti giuslavoristici) evasi da e dagli enti incorporati e collegati, CP_2 quale obbligata in via solidale obbligata in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03 e succ. modd, come si evince dai verbali dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di CE,
3 notificati nelle date 20.7.2022, 31.8.2023 e 18.9.2023(doc. 10-12) con addebiti da parte degli enti previdenziali a carico di già pari ad euro 24.493,93; Parte_1
- che con più comunicazioni via pec e in data 7.8.2023 aveva risolto tali Parte_1 contratti per fatto e colpa di la quale risultava anche sottoposta a CP_2 procedimento penale. Contestava specificamente voci e importi di cui ai docc. 8-9-10 del fascicolo monitorio, con riferimento particolare alle voci addebitate di “Pulizia spazi comuni”,
“Pulizia Camera”, “Riassetto camera”, “Pulizia angolo cottura”, “Riassetto STD in Partenza + Minibar”, “Pulizia vetri”, “Pulizia terrazzini”, “Pulizia SPA”, “Carico e scarico biancheria”, oltre che a voci generiche quali “Servizi a richiesta” o
“Rifacimento supplementi” o “Aggiunta supplementi”, in quanto voci non concordate. Affermava che a causa dell'inadempimento di , aveva sopportato CP_2 Parte_1 danno emergente, costituito dai pagamenti ulteriori effettuati al proprio personale per il lavoro in supplenza di , e lucro cessante, visto che i clienti dei tre alberghi CP_2 avevano avanzato lamentele o preteso il rimborso del pernottamento, e postato recensioni negative riguardanti la cattiva esecuzione delle pulizie, con danno complessivo di euro 5.000,00 per danno emergente e in euro 15.000,00 da lucro cessante. Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e si riservava di chiedere sequestro liberatorio delle somme pari agli importi di cui ai verbali dell'Ispettorato.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, replicando:
- che le lagnanze mosse dall'odierna opponente e relative ad asseriti sporadici episodi di disservizio da parte del personale impiegato nell'appalto si riferivano ad un periodo successivo al rapporto contrattuale intercorso con , in un periodo in CP_2 cui i servizi contrattualizzati venivano espletati da altra società facente capo al Gruppo Cegalin, ossia, da OL Milano srl e con la quale era pendente il proc. n. 6218/2023;
-che aveva omesso di contestare tempestivamente a le eventuali Pt_1 CP_2 criticità, a mente dell'art. 1662 c.c.;
- che le due recensioni negative erano compensate da altre positive che lodavano la pulizia degli hotel;
- che i verbali di accertamento avevano ad oggetto un mero differenziale contributivo e giammai un mancato pagamento di retribuzioni;
- che le richieste di pagamento non sarebbero più azionabili per intervenuta prescrizione biennale per quanto riguarda la posizione dei lavoratori impiegati nell'appalto e per intervenuta prescrizione quinquennale per quanto riguarda la posizione dell'Ente previdenziale, e che “ad oggi non vi sono procedimenti giudiziari instaurati dal personale impiegato nell'appalto di cui si discorre nei confronti delle odierne parti, e men che meno provvedimenti definitivi e/o esecutivi, aventi ad oggetto il riconoscimento di emolumenti retributivi”;
4 -che, con riferimento ai pagamenti che la stessa avrebbe corrisposto in favore delle maestranze impiegate nell'appalto nell'anno 2021, gli stessi erano già stati oggetto di compensazione, come risultava dal mastrino contabile del 2021 ed evidenziati nella colonna denominata “causali” con registrazione rispettivamente al 23.08.2021, 01.10.2021 e 04.10.2021(cfr. doc. all. 6).
Con successiva istanza parte attrice formulava la richiesta di sequestro liberatorio di euro 20.000,00, che veniva autorizzato dal g.i. con la seguente motivazione :
“ ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris considerato che , attrice Pt_1 opponente, è destinataria di ingiunzioni di pagamento in solido con la convenuta opposta quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03 e succ. CP_2 modd., delle obbligazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti di;
- CP_2 rilevato che il periculum in mora viene evidenziato dalla ricorrente Parte_1
“nell'esigenza di evitare il pericolo concreto di future infruttuosa ripetizione o impossibile restituzione nei confronti di (in procedura di liquidazione CP_2 giudiziaria), tanto nel caso in cui, a seguito di accertamento e/o provvedimento giudiziario e/o altro titolo, essa risulti vittoriosa nel presente giudizio, Parte_1 ma debitrice dei contributi evasi e non pagati da Cegalin s.p.a…. non di meno, in subordine, l'opponente intende evitare le conseguenze della mora Parte_1 debendi - nella denegata non creduta ipotesi - in cui si veda rigettare le proprie conclusioni" , osservato che l'art. 687 cpc prevede che il giudice può ordinare il sequestro delle somme o cose che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l'idoneità della cosa offerta;
ritenuto che
nel caso di specie, trattandosi di sequestro di somme offerte dal debitore , quindi Parte_1 di misura favorevole anche alla controparte, che nessun pregiudizio ne potrebbe avere, non sia necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, mentre l'esigenza attorea di evitare la mora debendi richiede pronta soddisfazione” Il sequestro veniva convalidato alla prima udienza, nella quale parte attrice opponente depositava ulteriore verbale di accertamento dell' Ispettorato territoriale del Lavoro di VICENZA in data 9.2.2024, in forza del quale l'attrice risulta solidalmente obbligata per il pagamento di ulteriori euro € 77.092,68 per contributi omessi dalla società . Controparte_5
Il giudice istruttore, rilevato che l'opposizione è fondata su prova scritta, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività e formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis, che prevedeva il pagamento da parte dell'attrice opponente di euro 20.000,00. La proposta veniva accettata dalla parte attrice ma non dalla convenuta opposta. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 1.7.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue essendo la causa documentalmente istruita.
5 A fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla parte attrice, ha
CP_2 affermato che le lagnanze di si riferivano a periodo successivo e alle Parte_1 prestazioni della ditta OL. In realtà le fatture azionate dall'ingiungente sono degli anni 2022-2023 (doc.
8-9 fascicolo del ricorso per
CP_2 ingiunzione), e gli inadempimenti contestati da sono di pari periodo ( Parte_1 docc. 1-2-3-4-5-6-7-8) . In risposta a domanda del giudice all'udienza del 23.7.2024 il difensore affermava che OL e sono due società autonome (“ Il
CP_2 giudice chiede schiarimenti sui rapporti tra OL e , avv. Amoroso
CP_2 dichiara che trattasi di due società autonome.”)
Invece nel verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro del 9.2.2024 si legge che “dall'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'indagine che ha riguardato il gruppo societario, convenzionalmente denominato
“CEGALIN-HOTELVOLVER”, è emerso che tale gruppo, operante nel settore degli appalti di servizi presso primarie catene alberghiere, ha posto in essere un meccanismo fraudolento “caratterizzato dalla simulazione dei contratti di subappalto stipulati dalle società operative del gruppo, assegnatarie di appalti per servizi di pulizia e facchinaggio presso strutture alberghiere di rilevanza nazionale, con società cartiere - serbatoi di personale, con parallela simulazione dei contratti di lavoro tra queste ultime ed il personale dipendente…. Infatti, gli esiti delle indagini svolte sul gruppo CEGALIN-HOTELVOVER descritti nei processi verbali redatti e notificati dall'Agenzia delle Entrate, ai quali si rinvia, consentono di affermare che, le società del gruppo sono state utilizzate per mettere in atto un sistema di frode ai danni dell'Erario, caratterizzato essenzialmente dalla simulazione dei contratti di subappalto stipulati tra le società operative e le società subappaltatrici, che fungevano da meri “serbatoi di personale”, e la parallela simulazione dei contratti di lavoro tra questi ultimi ed il personale dipendente. Le società subappaltatrici si sono rivelate delle vere e proprie cartiere, prive di struttura aziendale e caratterizzate da un ciclo di vita molto breve. Infatti, sono state appositamente costituite per figurare titolari dei rapporti di lavoro con i dipendenti utilizzati nella pulizia degli alberghi al fine di consolidare sulle stesse i debiti di natura contributiva, previdenziale e fiscale derivanti dalla formale gestione del personale dipendente. Tali debiti sono stati poi sistematicamente abbattuti mediante compensazioni con crediti di imposta inesistenti…Le società subappaltatrici, seppur distinte sotto il profilo giuridico, sono risultate tutte collegate sotto il profilo economico-funzionale ed amministrativo-finanziario ed assoggettate ad un'unica direzione e amministrazione”. Ciò considerato, può ritenersi che le documentate carenze nel servizio di pulizia presso gli hotel dell'attrice opponente possano essere addebitate a titolo di inadempimento indifferentemente a e OL. CP_2
Come visto, agli originari tre verbali di accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro se ne è aggiunto in corso di causa un quarto, in forza del quale la responsabilità solidale della committente, causata dalle omissioni contributive dell'appaltatrice, ammonta a complessivi euro 101.586,00. Secondo la Suprema Corte
6 in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva , il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022 ). A maggior ragione il committente è legittimato ad opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum nel caso di specie, in cui, a prescindere dall'eventuale documento, è stata positivamente accertata, dalle competenti autorità, l'inesistenza di regolarità contributiva. L'opposizione va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va invece disattesa la domanda risarcitoria atteso che parte attrice non ha provato i pagamenti effettuati al personale, e che le contestazioni di clienti non sono recensioni su internet, idonee a cagionare danno all'immagine, ma mail o messaggi di contestazioni diretti all'hotel, riguardanti non solo la pulizia ma anche il mobilio delle stanze (doc.1 : “i pezzi di arredamento staccati dal muro mancanti, a rischio di taglio”), o altri aspetti (doc.
7- rumori notturni) che si ritengono non di pertinenza dell'appaltatrice delle pulizie. Vista la parziale soccombenza reciproca, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto 1767/2023;
2) conferma il provvedimento di sequestro liberatorio, come da provvedimento già emesso in udienza in data 23.7.2024;
3) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice;
4) compensa le spese.
Così deciso in CE il 24.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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