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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5529/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da nata a [...]-Erzegovina) il 20.10.1975 e residente in 38050 Parte_1
Telve di Sopra (TN), Via San Pio X n. 6, c.f. rappresentata e difesa, giusto C.F._1
mandato allegato in calce al ricorso (doc. 1), dall'Avv. Martina Gaiardo (C.F.
, presso lo studio della quale in Via F. Bordignon n. 2 – 38051 Borgo C.F._2
Valsugana, è elettivamente domiciliata e nato a [...] il [...] e residente in [...]
San Pio X n. 6, c.f. rappresentato e difeso, giusto mandato allegato in calce C.F._3
al ricorso (doc. 2), dall'Avv. Francesco Ianes (C.F. ) presso lo studio del quale C.F._4
in Piazza Degasperi n. 5 – 38051 Borgo Valsugana (TN), è elettivamente domiciliato con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 06 dicembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 15 gennaio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06 dicembre 2024.
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di Legge compatibili con tale stato, con scioglimento della comunione tra i coniugi ex art. 191 c.c.; 2) affidamento condiviso e mantenimento del figlio minore : 2.1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore CP_1
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre in Telve Persona_1
di Sopra (TN), Via San Pio X n. 6; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2.2) il padre concorrerà al mantenimento ordinario del figlio versando in via anticipata, entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente della madre l'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di con prima rivalutazione a dicembre 2025; 2.3) CP_1
entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. Qualora il genitore non rispondesse alle richieste dell'altro entro il termine di 3 giorni il silenzio varrà come tacito assenso.
Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese;
2.4) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, i coniugi concordano che saranno accreditati sul conto corrente della signora Pt_1
nella misura del 100%; 3) Permanenza del figlio minore con ciascuno dei genitori: Il figlio CP_1
– oramai diciassettenne - si accorderà direttamente con il padre circa i tempi di permanenza con lo stesso, compatibilmente con le esigenze lavorative e scolastiche di entrambi. 4) rapporti patrimoniali tra i coniugi: 4.1) l'immobile adibito a casa coniugale sito in Telve di Sopra (TN), Via San Pio X n.
6 rimarrà in comproprietà tra i coniugi verrà assegnato alla Sig.ra che vi vivrà con Parte_1
i figli fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei medesimi;
i coniugi corrisponderanno l'importo mensile della rata del mutuo nella misura rispettivamente di euro 400,00 il Sig. ed euro 300,00 la Sig.ra I coniugi concordano che questa diversa percentuale Pt_2 Pt_1
non inciderà nella divisione del prezzo corrisposto in sede di eventuale futura vendita del bene comune;
4.2) le utenze della casa coniugale saranno a carico della sig.ra mentre le spese Pt_1 straordinarie, comprese le spese relative all'assicurazione dell'immobile, saranno suddivise tra i ricorrenti nella misura del 50% cadauno;
4.3) i coniugi hanno già provveduto con separati accordi all'equa divisione del patrimonio mobiliare in comunione tra gli stessi, stabilendo altresì che i mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa,
e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo della Sig.ra ad esclusione dei beni Parte_1
personali e professionali del Sig. 4.4) Il veicolo Fiat Tipo di proprietà del sig. Parte_2 Pt_2
ed al medesimo intestata e la roulotte rimarranno nella disponibilità e in proprietà del
[...]
medesimo dichiarando la signora di nulla aver a pretendere in merito a detti beni 4.5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, senza pretendere alcun reciproco mantenimento, né la corresponsione di somme ad altro titolo, in quanto i medesimi sono titolari di redditi propri, essendo convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle loro aspirazioni e capacità. Con la firma della separazione consensuale e conseguentemente a quanto sopra pattuito, i coniugi reciprocamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro in essere e di non avere più null'altro da pretendere l'uno dall'altro: a tale fine, rinunciano espressamente ad ogni pretesa al riguardo e ad ogni relativa azione, con reciproca accettazione delle rinunce, a spese del presente giudizio compensate. I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese del giudizio compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 6 dicembre 2024, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 19 maggio 2003 a Telve, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Telve al n.
2 - P. I - Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi