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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1644 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025 e vertente tra
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Gemma;
appellanti e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Vernaleone;
appellata
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., appellata contumace
1
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12.3.2025 per parte appellante e del 6.3.2025 per parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.1.2021, conveniva, innanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Lecce, e Controparte_3 [...] al fine di chiedere la condanna della compagnia Controparte_2 assicuratrice al risarcimento dei danni materiali subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 22.7.2019, alle ore 21:05 circa, nel centro abitato di Galatina tra il motociclo Kawasaki Heavy tg. CG32559 condotto da , di Parte_1 proprietà di , e l'autoveicolo CI ER tg. FH318TM, Parte_2 condotto da , di proprietà di Controparte_4 [...] ed assicurato per l'r.c.a. da Controparte_2 Controparte_3
previo accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del
[...] sinistro in capo al conducente della CI ER.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che la responsabilità esclusiva dell'incidente deve essere attribuita al conducente della CI ER, avendo quest'ultimo omesso di concedere la precedenza, nonostante la presenza del segnale di “dare precedenza” su via Giulia, immettendosi su via Gallipoli in maniera repentina e rendendo inevitabile l'impatto col motociclo Kawasaki Heavy.
In ordine al quantum della domanda risarcitoria, l'attore quantificava i danni materiali subiti dal motociclo nella somma pari € 4.261,50, allegando preventivo per spese di riparazione redatto dalla ditta Pit Bike di Piccinno Massimo.
Con propria comparsa si costituiva in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa prevalente in capo al conducente del motociclo. Nello specifico, la compagnia esponeva una dinamica secondo cui, in virtù degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Galatina, l'impatto si verificava nella corsia di marcia della CI ER, concludendo che la responsabilità dell'incidente deve essere ascritta in via esclusiva al conducente del
2 motociclo, il quale invadeva la corsia ove transitava l'autoveicolo in ragione dell'elevata velocità comprovata, in tesi di parte convenuta, dalle tracce di frenata e dalle incisioni presenti sull'asfalto. La compagnia contestava, altresì, la quantificazione dei danni prospettata da parte attrice in ragione della risalente immatricolazione del motociclo e della decurtazione del valore del relitto eccependo, in ogni caso, l'antieconomicità della riparazione del mezzo.
Con atto di citazione del 22.4.2021, conveniva, innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Lecce, e Controparte_3 Controparte_2 al fine di chiedere la condanna della compagnia
[...] assicuratrice al risarcimento del danno biologico patito in seguito al medesimo sinistro di cui sopra, previo accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo al conducente della CI ER.
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva la medesima dinamica riportata da che vede la CI ER omettere di arrestarsi al Parte_2 segnale di dare precedenza presente su via Giulia ed immettersi repentinamente su via Gallipoli mentre il motociclo attraversava l'incrocio, rendendo così inevitabile l'impatto.
In seguito a tale incidente, l'attore esponeva di aver riportato diverse lesioni, fra cui
“frattura obliqua con interruzioni corticali del corpo della scapola, lussazione craniale del capo acromiale della clavicola”, in ragione delle quali lamentava un'invalidità permanente pari al 7%, 30 giorni di invalidità temporanea totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, concludendo per una richiesta risarcitoria del danno biologico quantificata nella somma pari ad € 14.361,62 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con propria comparsa si costituiva in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., eccependo, preliminarmente, la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio instaurato in precedenza da
[...]
e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree per le medesime Parte_2 motivazioni esposte nella prima comparsa di costituzione e risposta. In particolare, la compagnia ribadiva l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del motociclo, il quale teneva una velocità inadeguata alle circostanze di tempo (orario serale) e luogo (via in centro abitato costeggiata da
3 civili abitazioni in prossimità di un'intersezione) e invadeva l'opposta corsia di marcia. In subordine, la compagnia chiedeva l'accertamento del concorso colposo nella causazione del sinistro con percentuale prevalente a carico dell'attore, contestando, altresì, la quantificazione dei danni patiti, la documentazione medica prodotta, la riconducibilità eziologica dei postumi permanenti lamentati da parte attrice al sinistro per cui è causa. La compagnia, infine, affermava di non dover corrispondere alcuna somma a titolo di rivalutazione e interessi e che, in ogni caso, si sarebbe dovuto procedere secondo il principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, SS. UU., sentenza N. 1712 del 17.02.1995.
Stante la ritenuta connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il giudice di pace disponeva la riunione dei due procedimenti.
Svolta l'istruttoria mediante l'assunzione della prova testimoniale di CP_5
e l'espletamento della c.t.u. medica, il giudice di pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 7173/2023, riteneva la sussistenza di un concorso paritario nella causazione del sinistro in capo ai conducenti e Parte_1
. In conseguenza di tale accertamento, il giudice di pace Controparte_4 condannava al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
della somma pari ad € 1.800,00 e in favore di della Parte_2 Parte_1 somma pari ad € 6.005,99, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata per entrambi;
condannava altresì la compagnia a rifondere ½ delle spese del giudizio sostenute dagli attori, liquidate in € 1.538,50; poneva le spese di c.t.u. per ½ a carico degli attori in solido tra loro e per ½ a carico della compagnia.
Avverso tale pronuncia, hanno proposto appello e Pt_1 Parte_2 lamentando la violazione e/o la falsa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2700 c.c. nella parte in cui ha ritenuto prevalente, rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone oculare , la ricostruzione effettuata CP_5 dagli agenti della polizia municipale di Galatina nel rapporto redatto in occasione del sinistro.
Con propria comparsa si costituiva in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa dal giudice di pace, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
4 La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata trattenuta in decisione.
***
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Come esposto in premessa, e hanno censurato Parte_1 Parte_2 la decisione del giudice di pace per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700
c.c. con riferimento alla parte in cui il giudice di prime cure ha, in tesi di parte appellante, erroneamente ritenuto non del tutto attendibili le dichiarazioni del testimone privilegiando le risultanze contenute nel rapporto della CP_5 polizia municipale di Galatina (cfr. p. 2 della sentenza impugnata: “Non possono ritenersi del tutto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da CP_5 poiché non in linea con le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Galatina, sul punto aventi fede fino a querela di falso”). ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_3 decisione del giudice di prime cure.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 2700 c.c. disciplina l'efficacia dell'atto pubblico e dispone che “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Con specifico riguardo ai rapporti di polizia, la giurisprudenza costante della
Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale,
5 intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)” (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 10376 del 17/04/2024).
Nel caso di specie, il giudice di pace non ha ritenuto che il verbale abbia assunto fede probatoria privilegiata nella ricostruzione della dinamica, ma ha valutato la deposizione testimoniale sulla base dei dati oggettivi attestati dai vigili urbani nel loro rapporto. La valutazione del giudice di prime cure, dunque, è stata di esame del materiale probatorio in atti e della valutazione delle prove orali in rapporto con le fotografie, la planimetria e gli altri dati contenuti nel Verbale.
Le circostanze di fatto accertate dalla polizia municipale riguardano, nello specifico, la presenza del segnale di dare precedenza su via Giulia, i segni di frenata e le incisioni sull'asfalto di via Gallipoli presenti nella corsia del senso di marcia opposto rispetto a quella percorsa dal motociclo, la posizione di quiete dei veicoli che vede l'autoveicolo già completamente immesso su via Gallipoli arrestarsi poco dopo le strisce pedonali in posizione inclinata rispetto all'asse stradale e il motociclo arrestarsi in prossimità delle predette strisce riverso sul suo lato destro e parallelo rispetto all'asse stradale.
Gli agenti hanno poi raccolto le dichiarazioni rese dal testimone oculare CP_5
Nel rapporto si legge: “transitavo per via Gallipoli all'altezza del civico
[...]
81. Ho visto l'autovettura uscire da via Giulia e svoltare a sinistra direzione Galatone
e la moto percorrere via Gallipoli da Galatone verso il centro. Giunta all'altezza di via
Giulia trovava la propria corsia occupata dall'autovettura e impattava con la stessa sulla fiancata sinistra”.
In sede di assunzione della prova testimoniale innanzi al giudice di pace, il medesimo teste ha dichiarato: “ho assistito al sinistro per cui è causa, tra una moto da strada e una vettura CI di colore marrone. Nell'occasione mi trovavo seduto in auto alla distanza di circa 100 metri dal luogo dell'impatto. Preciso che io abito proprio su via Gallipoli al n. 81” … “nell'occasione la vettura usciva da via
Giulia, mi pare si chiami così, e svoltava a sinistra su via Gallipoli, con direzione
Galatone, mentre la moto proveniva dalla direzione Galatone verso il centro della città”… “ho visto che il conducente del motociclo ha sterzato un po' verso destra avendo prima frenato, nel tentativo di evitare l'urto, che invece c'è stato” … “non ricordo che segnaletica vi fosse su via Giulia all'intersezione con via Gallipoli, il giorno del sinistro” … “nella circostanza la moto è caduta sulla sua destra, se non sbaglio
6 e ciò è avvenuto all'interno della corsia percorsa dalla moto e lì detto mezzo è rimasto fino all'arrivo dei vigili, non essendo stato spostato dopo l'urto, la vettura invece, in un secondo momento, e prima dell'arrivo dei vigili è stata spostata dalla posizione trasversale al centro dell'incrocio, in posizione parallela all'asse stradale, all'interno della corsia opposta, rispetto a quella percorsa dalla moto” … “detta circostanza l'ho riferita ai Vigili quando ho visto che prendevano le misurazioni tenendo conto della posizione che aveva assunto
l'autovettura dopo lo spostamento effettuato per liberare l'incrocio” …
“ricordo di essere stato io a chiamare il servizio 118, non ricordo se sono stato io a chiamare i Vigili urbani, sicuramente ho reso a questi ultimi le mie dichiarazioni sulla dinamica del sinistro” … “l'impatto tra i mezzi è avvenuto nel punto in cui è caduta ed è rimasta la moto, ossia nella corsia di pertinenza della moto stessa” … “confermo che le fotografie che le S.V. mi esibisce e che sono depositate nei fascicoli di parte degli attori, ritraggono i mezzi coinvolti nel sinistro ed i luoghi del sinistro precisando che la vettura è stata ritratta dopo lo spostamento di cui ho riferito sopra” … “ricordo che il conducente della moto, dopo il sinistro, si lamentava di un dolore forte alla spalla, mi pare fosse la destra, ma non sono sicuro”.
Ebbene, in merito alle dichiarazioni rese dal testimone oculare è necessario evidenziare che, in un primo momento, egli afferma di stare transitando per via
Gallipoli, all'altezza del civico 81 mentre, in un secondo momento, egli afferma di essere fermo in auto a circa 100 metri dall'intersezione ove ha avuto luogo il sinistro.
Inoltre, deve essere sottolineato che della circostanza da lui riferita circa lo spostamento dell'auto dall'originario punto di impatto non v'è traccia nel rapporto di sopralluogo di incidente stradale redatto dagli agenti del corpo di polizia municipale di Galatina. Ad ogni modo, la dichiarazione del teste secondo cui “la vettura invece, in un secondo momento, e prima dell'arrivo dei vigili è stata spostata dalla posizione trasversale al centro dell'incrocio, in posizione parallela all'asse stradale, all'interno della corsia opposta” non trova riscontro nella documentazione fotografica, dalla quale si evince, al contrario, che la CI ER presenta una posizione inclinata rispetto all'asse stradale e se davvero fosse stata spostata con l'intenzione di liberare l'incrocio si troverebbe notevolmente più accostata al
7 margine destro della carreggiata (cfr. pp. 40, 42, 43 dell'allegato all'atto di appello denominato “fascicolo parte I° grado parte due”). Parte_2
Infine, le dichiarazioni rese da , con particolare riguardo alla CP_5 collocazione dell'urto nella corsia di marcia del motociclo - dichiarazioni che parte appellante ritiene di maggior rilievo rispetto agli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia - si pongono in contrasto con le tracce di incisioni e di frenata collocate dagli agenti nella corsia opposta rispetto al senso di marcia del motociclo su via
Gallipoli.
In merito a tale aspetto, è doveroso evidenziare che l'accertamento compiuto dagli agenti può essere messo in discussione solo da una precisa prova contraria talché non è sufficiente a tal fine che gli appellanti riportino quanto affermato dal teste bensì è necessario dimostrare la ragione per la quale le tracce di frenata e di incisione si trovano sull'asfalto della corsia del senso di marcia percorso dalla CI
ER se, come sostenuto in tesi di parte appellante e come dichiarato dal teste,
l'incidente si è verificato nella corsia di pertinenza del motociclo Kawasaki Heavy, peraltro al ridosso del centro dell'incrocio.
Sul punto, gli appellanti si limitano ad esporre che “D'altra parte la collocazione degli urti sui veicoli conferma chiaramente la versione del testimone oculare;
il fatto poi che l'autovettura abbia proseguito la marcia per diversi metri prima di arrestarsi, svoltando verso sinistra, trascinando anche la moto, non può inficiare la dinamica come descritta dal testa , sia in sede di dichiarazioni rilasciate al momento del CP_5 sinistro (allegate al verbale dei Vigili), sia in sede giudiziale, dove ha confermato la medesima ricostruzione, precisando che l'urto è avvenuto nella corsia percorsa dal motociclo” (cfr. p. 11 atto di appello).
Tale ricostruzione è smentita dalla stessa testimonianza di , cui gli CP_5 appellanti attribuiscono rilevanza preminente e ritenuta a supporto della propria ricostruzione. In merito a tale aspetto il teste ha dichiarato: “Ho visto l'autovettura uscire da via Giulia e svoltare a sinistra direzione Galatone e la moto percorrere via
Gallipoli da Galatone verso il centro. Giunta all'altezza di via Giulia trovava la propria corsia occupata dall'autovettura e impattava con la stessa sulla fiancata sinistra” …
“nella circostanza la moto è caduta sulla sua destra, se non sbaglio e ciò è avvenuto all'interno della corsia percorsa dalla moto e lì detto mezzo è rimasto fino all'arrivo dei vigili, non essendo stato spostato dopo l'urto” … “l'impatto tra i mezzi è avvenuto
8 nel punto in cui è caduta ed è rimasta la moto, ossia nella corsia di pertinenza della moto stessa […]”.
Pertanto, delle due l'una: o la moto è stata trascinata come affermato dagli appellanti o dopo l'urto con l'autovettura è rimasta ferma, riversa sul suo lato destro, nel punto di quiete come dichiarato dal teste e come individuato nello schizzo planimetrico dagli agenti.
In entrami i casi, le dinamiche esposte dagli appellanti e dal teste non sono compatibili sul piano logico con le tracce di frenata e incisione rilevate sull'asfalto di via Gallipoli nella corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dal motociclo e collocate ad una distanza significativa rispetto al punto di quiete in cui
è stata trovata la moto che, si ribadisce, stando al teste oculare non è state né spostata né trascinata dall'auto.
La prospettiva da cui partono gli appellanti è di ritenere che le deposizioni del teste
– invero contraddittorie, come evidenziato – debbano assumere valore preminente rispetto ad altri elementi, quali i dati riportati nel Verbale e le riproduzioni fotografiche. Al contrario, la prova orale deve essere valutata congiuntamente alle altre prove, partendo dalla circostanza che le tracce di frenata e i segni di scarrocciamento sono elementi oggettivi, come tali cristallizzati, mentre il ricordo postumo di un teste non può ritenersi soggettivo.
In ogni caso, sul piano giuridico, si osserva che ai sensi dell'interpretazione dell'art. 2054, comma 2 c.c. consolidatasi nell'ambito della giurisprudenza della Suprema
Corte,: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art.
2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)” (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 33483 del 19/12/2024). Con la precisazione che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario
9 accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come
l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 477 del
15/01/2003).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, uniformandosi ai predetti principi di diritto, ha accertato un concorso di responsabilità paritario sul presupposto che il conducente della CI ER ha violato l'art. 145 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 e quello della Kawasaki ha violato gli artt. 143 e 141 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, secondo cui: “a) è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
b) il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità
e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
c) in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
d) il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
La decisione del giudice di prime cure è, pertanto, immune da vizi in quanto, pur essendo presente il segnale di dare precedenza su via Giulia (della cui osservanza
10 era gravato il conducente del CI ER), sussisteva in capo al conducente della
Kawasaki l'obbligo di tenere una velocità congrua rispetto all'approssimarsi dell'intersezione, delle strisce pedonali, del centro abitato che attraversava, al fine di poter essere in grado di effettuare eventuali manovre di sicurezza o di evitamento oltre che dell'assenza di prova da parte di quest'ultimo di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.
Conclusivamente, non solo il giudice di pace non ha ritenuto che la ricostruzione degli agenti faccia fede fino a querela di falso e non solo il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio nel suo complesso, ma residua l'assenza di prova – da parte dell'appellante – di aver tenuto un comportamento prudente e di aver fatto quanto possibile per evitare l'impatto. L'entità dell'urto e le caratteristiche stesse della dinamica confermano che il conducente non teneva una velocità congrua, ove si tenga conto della circostanza che le strisce pedonali, le intersezioni e le numerose abitazioni imponevano di contenere la velocità al di sotto del limite massimo consentito;
limite che, ove osservato, avrebbe consentito al motociclista di arrestare immediatamente la marcia e di evitare l'impatto.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022.
Nulla sulle spese della parte contumace.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater T.U.S.G..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1644/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di liquidate in € 3.397,00 per Controparte_3 compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 - Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater T.U.S.G.
Lecce, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo
Minerva, sotto la supervisione del magistrato titolare
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