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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4290 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, nella persona del Giudice Dott.ssa
Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4290 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIOFFI ALESSIA (C. F. ) e dall'Avv. Claudio Giacomoni (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._3
in MENTANA,VIA A. MOSCATELLI 6/A (PEC: Email_1
e ) Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione verbale violazione Codice della Strada.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza n. 334/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli (R.G.
2789/2021) merita accoglimento per le ragioni di diritto di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è fondato.
I verbali nn. 0544150, 0544149, 0544147 e 0544148 del 21.11.2021, oggetto di impugnazione, indicano come trasgressore il minore 15.3.2004), e Persona_1 CP_1
quale soggetto coobbligato in solido l'appellante , in violazione dell'art. 2, l. Parte_1
689/1981, applicabile anche in caso di violazione del codice della strada, secondo cui, in caso di violazione commessa da un soggetto minore, l'illecito è direttamente imputabile a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ciò posto, i verbali risultano illegittimi in quanto non indicano come trasgressori i genitori del minore, e non indicano il legame di parentela posto a fondamento della loro responsabilità.
Difatti, i genitori non sono in ipotesi di tal genere dei meri coobbligati in solido, ma risultano essere gli unici responsabili dell'illecito amministrativo, per omessa vigilanza sul figlio minore. Il minore, inoltre, giammai può essere considerato coobbligato in solido al pagamento della sanzione, essendo privo della capacità d'agire.
Il Giudice di prime cure, richiamando il principio giurisprudenziale enunciato nella sentenza n. 26171/2013, secondo cui “In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26171 del 21/11/2013 - Rv. 628913 – 01; conforme: Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19619 del 2022, non massimata), è incorso in errore nell'interpretazione e applicazione di siffatto principio, ritenendo che il genitore fosse in ogni caso tenuto al pagamento della sanzione.
L'interpretazione sposata dal Giudice di prime cure non è conforme all'indirizzo giurisprudenziale, risalente nel tempo e mai disatteso, secondo cui: “In tema di sanzioni
Pag. 2 a 4 amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art.
2 della legge n. 689 del 1981, richiamato espressamente dall'art. 194 cod. strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per "culpa in vigilando" presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest'ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un soggetto che aveva commesso un'infrazione al codice della strada da minorenne, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione ritualmente opposta dal genitore, destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria).” (Sez. 2, Sentenza n. 22550 del
23/10/2009 - Rv. 610601 – 01).
Pertanto, i verbali risultano illegittimi in quanto avrebbero dovuto contenere l'indicazione, come trasgressori, di entrambi i genitori del minore, con indicazione del legame di parentela quale titolo per l'imputazione dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 334/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli (R.G. 2789/2021), annulla i verbali dei Carabinieri della Stazione di
Sant'Angelo Romano nn. 0544150, 0544149, 0544147 e 0544148 del 21.11.2021;
- Condanna parte appellata alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di
, liquidate in 600,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge Parte_1
per il primo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Claudio
Giacomoni, dichiaratosi antistatario, ed € 1.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come
Pag. 3 a 4 per legge per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Alessia Cioffi, dichiaratosi antistatario;
Tivoli, 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, nella persona del Giudice Dott.ssa
Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4290 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIOFFI ALESSIA (C. F. ) e dall'Avv. Claudio Giacomoni (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._3
in MENTANA,VIA A. MOSCATELLI 6/A (PEC: Email_1
e ) Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore;
P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione verbale violazione Codice della Strada.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello avverso la sentenza n. 334/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli (R.G.
2789/2021) merita accoglimento per le ragioni di diritto di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è fondato.
I verbali nn. 0544150, 0544149, 0544147 e 0544148 del 21.11.2021, oggetto di impugnazione, indicano come trasgressore il minore 15.3.2004), e Persona_1 CP_1
quale soggetto coobbligato in solido l'appellante , in violazione dell'art. 2, l. Parte_1
689/1981, applicabile anche in caso di violazione del codice della strada, secondo cui, in caso di violazione commessa da un soggetto minore, l'illecito è direttamente imputabile a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ciò posto, i verbali risultano illegittimi in quanto non indicano come trasgressori i genitori del minore, e non indicano il legame di parentela posto a fondamento della loro responsabilità.
Difatti, i genitori non sono in ipotesi di tal genere dei meri coobbligati in solido, ma risultano essere gli unici responsabili dell'illecito amministrativo, per omessa vigilanza sul figlio minore. Il minore, inoltre, giammai può essere considerato coobbligato in solido al pagamento della sanzione, essendo privo della capacità d'agire.
Il Giudice di prime cure, richiamando il principio giurisprudenziale enunciato nella sentenza n. 26171/2013, secondo cui “In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26171 del 21/11/2013 - Rv. 628913 – 01; conforme: Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19619 del 2022, non massimata), è incorso in errore nell'interpretazione e applicazione di siffatto principio, ritenendo che il genitore fosse in ogni caso tenuto al pagamento della sanzione.
L'interpretazione sposata dal Giudice di prime cure non è conforme all'indirizzo giurisprudenziale, risalente nel tempo e mai disatteso, secondo cui: “In tema di sanzioni
Pag. 2 a 4 amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art.
2 della legge n. 689 del 1981, richiamato espressamente dall'art. 194 cod. strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per "culpa in vigilando" presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest'ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un soggetto che aveva commesso un'infrazione al codice della strada da minorenne, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione ritualmente opposta dal genitore, destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria).” (Sez. 2, Sentenza n. 22550 del
23/10/2009 - Rv. 610601 – 01).
Pertanto, i verbali risultano illegittimi in quanto avrebbero dovuto contenere l'indicazione, come trasgressori, di entrambi i genitori del minore, con indicazione del legame di parentela quale titolo per l'imputazione dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 334/2022 emessa dal Giudice di Pace di Tivoli (R.G. 2789/2021), annulla i verbali dei Carabinieri della Stazione di
Sant'Angelo Romano nn. 0544150, 0544149, 0544147 e 0544148 del 21.11.2021;
- Condanna parte appellata alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di
, liquidate in 600,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge Parte_1
per il primo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Claudio
Giacomoni, dichiaratosi antistatario, ed € 1.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come
Pag. 3 a 4 per legge per il secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Alessia Cioffi, dichiaratosi antistatario;
Tivoli, 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4