TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/07/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 337 bis c.c. e 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
1591/2025 V.G.
tra
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Tosti Valeria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via degli Aceri n. 76/b, Piancastagnaio (SI)
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Sara Fe' ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in V.le Gramsci n. 277, Piancastagnaio (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1) SULLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Castiglione d'Orcia Via della Posta n. 18 di proprietà della dott. viene assegnata alla predetta la quale ne è proprietaria CP_1 esclusiva e ne ha già il possesso e disponibilità esclusiva;
ad essa vengono altresì assegnati i relativi arredi e la mobilia avendo già provveduto il ad asportare dall'abitazione familiare i propri beni personali;
Pt_1
2) AFFIDAMENTO E VISITE
2a. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori e collocata presso Per_1 la madre con la quale continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in
Castiglione d'Orcia Via della Posta n. 18.
2b. Il padre si è già trasferito nel comune di Abbadia San Salvatore, luogo ove lavora
2c. I genitori con il presente ricorso, da valere anche come piano genitoriale, dichiarano essere loro preciso intendimento che la minore possa continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine. Essi si impegnano, pertanto a comunicarsi ogni e qualsiasi notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione della figlia in un'ottica di reale e fattiva co-genitorialità.
2d. Le parti, comunque, prendono atto che il puntuale rispetto del presente piano genitoriale è condizionato alla capacità della figlia – da verificarsi in corso di attuazione – di adattarsi al nuovo regime familiare e, pertanto, ove la minore dimostri qualunque difficoltà di adattamento al nuovo regime, nella massima collaborazione per il bene superiore della figlia, i genitori si impegnano a rivolgersi a soggetti terzi per attivare un percorso di supporto psicologico che possa aiutare a superare l'attuale difficoltà a dormire Per_1 in luoghi diversi dall' abitazione familiare.
In ogni caso i genitori concordano di rispettare le esigenze della minore.
2 2e. Il Sig. eserciterà il diritto di visita Pt_1
- Il martedì ed il giovedì con relativo pernottamento nella settimana che la minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
il prenderà la Pt_1 figlia il martedì alle ore 17,00 circa presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. Per il tempo in cui la minore non inizierà a pernottare dal padre, lo stesso la riaccompagnerà alle ore 21.30 presso la casa materna.
- Dal martedì al mercoledì con relativo pernottamento nella settimana che terrà con sé la minore nel fine settimana;
il prenderà a Pt_1 Per_1 casa della madre alle ore 17,00 circa e l'indomani mattina provvederà a riaccompagnarla a scuola.
- A fine settimana alterni dal venerdì all'uscita del corso extrascolastico a
Montalcino / o comunque dall'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena (nel periodo estivo/vacanze scolastiche alle ore 21,30) circa quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
per il periodo in cui non pernotterà dal padre lo stesso la preleverà dalla casa materna alle 10 e la riaccompagnerà il sabato alle 21,30 e la domenica prima di cena (nel periodo estivo/vacanze scolastiche alle ore 21,30)
2f. Durante le vacanze di Natale, la minore starà con un genitore dal 24 al
30.12 e con l'altro dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni (per l'anno 2025 Per_1 trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 30 Dicembre e con il padre la restante parte delle vacanze natalizie); in merito alla giornata di Natale i genitori si obbligano a far trascorrere alla minore il pranzo di Natale col genitore che non la trattiene con sé per quella settimana (pertanto, a mero titolo esemplificativo il pranzo di Natale 2025 lo trascorrerà con il Per_1 padre) - mentre le vacanze Pasquali saranno ripartite a perfetta metà tra i genitori (tre giorni ciascuno) ad anni alterni alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
2g. Durante le vacanze nel periodo estivo il padre, in aggiunta alla normale frequentazione, potrà trascorrere con la figlia un periodo di ulteriori 20
3 giorni, di cui 10 anche consecutivi. Identico diritto di trascorrere 10 giorni consecutivi con la figlia spetta alla madre. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascun anno il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderanno trascorrere le ferie con la minore.
Ove i genitori, possano godere e beneficiare delle ferie nel medesimo periodo estivo la figlia trascorrerà metà periodo feriale con ciascun genitore;
Per_1 il padre e la madre si alterneranno annualmente nel godimento del primo e del secondo periodo di ferie da trascorrere con la figlia.
2h. Le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre. trascorrerà il giorno del suo compleanno, il Per_1 giorno della prima comunione e della cresima con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà con gli uni il pranzo e con gli altri la cena in via alternata.
2i. Ulteriori periodi di visita e frequentazione da parte del padre potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà; in ogni caso il terrà con sé la figlia in aggiunta al diritto di visita di cui sopra Pt_1 quando la madre avrà il turno di reperibilità salvo la madre dover comunicare al padre detti turni con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni
2l. Le modalità di visita saranno – in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze della bambina e fatti, comunque, salvi diversi accordi tra i genitori.
2m. Nell'ambito della cura e gestione della minore i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare alla figlia costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a far comunicare ogni giorno telefonicamente la bambina con l'altro genitore.
2n. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute della figlia sono assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di
4 collocamento della minore, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione della figlia.
2o. In caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai precedenti punti della presente scrittura con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere della figlia;
si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo all'altro genitore un'utenza presso la quale la figlia sia sempre raggiungibile, sia permettendo alla figlia di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
3a. Considerato il tempo trascorso con entrambi i genitori, ma anche la diversa situazione economica tra i medesimi e la disposizione sulla assegnazione della casa familiare, i genitori concordemente prevedono che il
Sig. versi su conto corrente acceso presso Banco Posta Parte_1
Abbadia San Salvatore intestato a IBAN Controparte_1
[...], entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) quale contributo al mantenimento della figlia minore somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
3b. Ciascun genitore si impegna a contribuire alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, recependo e accettando integralmente il contenuto del relativo Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena che le parti dichiarano di ben conoscere e a tal fine lo sottoscrivono ed allegano al presente atto ( all.7); in parziale deroga al predetto protocollo i genitori prevedono quali spese che non richiedono il loro preventivo
5 accordo, da ripartire al 50% ciascuno, le seguenti voci: - una gita scolastica annuale con pernottamento entro il limite massimo di spesa di € 600,00 ( ovvero € 300,00 per ciascun genitore) - un corso annuale di lingue con limite di spesa massimo pari ad € 1.000 ( ovvero € 500,00 per ciascun genitore)
3c. Per i medesimi motivi sopra esposti i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo Stato relativamente alla figlia sia percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno. A tale scopo le parti si impegnano a prestare la massima collaborazione mettendo a disposizione la documentazione che si rendesse necessaria per la presentazione della domanda e per il perfezionamento della relativa pratica.
3d. I genitori e odierni ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale e della minore,
a soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi se non concordati, confermando l'obbligo di far risiedere il minore in Italia.
4. SPESE DI CAUSA
Le spese di causa si intendono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi difensori con la sottoscrizione del presente atto rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 co. 8 Legge 247 del 2012”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale della figlia minore , nata il [...] Per_1 dalla loro relazione more uxorio.
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
6 rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali della minore e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni formulate dalle parti riportate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in Siena, 04/07/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7