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2 dicembre 2003
2 dicembre 2003
Art. 2. 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puo' optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
Nota all'art. 2:
- Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' riportato nelle note all'art. 1.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puo' optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
Nota all'art. 2:
- Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' riportato nelle note all'art. 1.
Commentari • 19
- 1. Dipendente pubblico part-time e professione di avvocatohttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 10.754883
La Corte di Cassazione, con ordinanza 27 febbraio 2012 n. 2929, rinvia la trattazione di un ricorso avverso la cancellazione dall'albo disposta dal Consiglio nazionale forense nei confronti di un pubblico dipendente, in esito al giudizio di legittimità costituzionale sugli articoli 1 e 2 della legge n. 339/2003, proposto dalla Sezioni Unite con ordinanza 6 […]
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Giurisprudenza • 25
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- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 2, comma 4 legge n. 339/2003·
- art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165·
- giurisdizione amministrativa·
- silenzio rifiuto·
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